REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello nr. 2095 del 1995, proposto dalla Regione Veneto, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12,

CONTRO

Il Comune di Rovigo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall' avv.to Gabriele Testa, elettivamente domiciliato in Roma, via L. Caro, n.67, presso Alfredo Barbieri;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del Veneto - Venezia -, sezione II, 3 novembre 1994, n.820.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovigo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2000, relatore il consigliere Marcello Borioni, nessuno è comparso per le parti in causa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto l'8 aprile 1992 il Comitato regionale di controllo, sezione di Rovigo, annullava la deliberazione 11 marzo 1992, n.394, con la quale la giunta di quel Comune aveva liquidato l'indennità di fine servizio alla sig.ra M. Grazia Meloni, per i periodi di lavoro anteriore alla data del 21 maggio 1973, non riconosciuti dall'INADEL.
Avverso la determinazione dell'organo di controllo proponeva ricorso il Comune di Rovigo, deducendone l'illegittimità per vizi della motivazione e per sostanziale erroneità, posto che l'indennità di fine rapporto deve essere corrisposta per ogni attività lavorativa prestata, ciò, anche in virtù dell'art. 9 del D.Lgs. n.207/1947.
Il ricorso è stato accolto dal T.A.R. del Veneto con la sentenza 3 novembre 1994, n.820, appellata dalla Regione Veneto, che ne contesta la motivazione e le conclusioni, eccependo anche la prescrizione dell'indennità controversa.
Si è costituito il Comune di Rovigo, che resiste all'appello, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2000, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L'appello della Regione Veneto è infondato.
Il giudizio verte sull'atto del Co.Re.Co., sezione di Rovigo, in data 8 aprile 1992, recante l'annullamento della deliberazione 11 marzo 1992, n.394, con la quale la giunta comunale di Rovigo aveva disposto la liquidazione dell'indennità di fine rapporto alla dipendente comunale sig.ra M. Grazia Meloni, per i periodi di lavoro fuori ruolo prestati prima del 21 maggio 1973, non riconosciuti dall'INADEL, perché ciascuno di durata inferiore all'anno.
L'annullamento del Co.Re.Co. si basa sulle seguenti considerazioni: "l'erogazione dell'indennità premio di servizio…rientra nella competenza esclusiva dell'INADEL in conformità a quanto previsto dalla legge n.152 dell'8 marzo 1960"; sono "ininfluenti i richiami a principi della Corte Costituzionale, secondo i quali i lavoratori hanno diritto alla liquidazione dell'indennità di buona uscita, che riveste il carattere di retribuzione differita"; "l'art.17 della legge n.152 surrichiamata vieta all'ente locale qualsiasi forma di intervento in materia di indennità di fine servizio", "nell'anno 1980 l'ente aveva offerto al personale in servizio il riscatto gratuito di tutto il servizio preruolo".
Nell'appello si sostiene che il Co.Re.Co., nel ritenere "ininfluenti" i richiami fatti nella deliberazione di giunta ai principi della Corte Costituzionale: a) si sarebbe riferito alla sentenza 24 luglio 1986, n.208, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.9, comma IV, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n.207, nella parte in cui disponeva che l'indennità di fine rapporto non era dovuta nel caso di passaggio in ruolo; b) avrebbe ritenuto ininfluente tale pronunzia, perché nel 1986 il diritto alla indennità della sig. Meloni era già prescritto.
In realtà nulla lascia intendere, nel provvedimento impugnato, che l'organo di controllo abbia inteso rilevare l'avvenuto decorso della prescrizione decennale. Tanto più che la giunta comunale aveva esaminato in modo espresso tale profilo ed aveva escluso che il diritto all'indennità fosse prescritto assumendo che, in considerazione della sostanziale continuità del rapporto nel suo complesso (prima non di ruolo, poi di ruolo), il termine prescrizionale avesse preso a decorrere dalla data di cessazione dall'impiego (1 ottobre 1991). Questa affermazione non è stata presa in considerazione né tanto meno è stata contestata dal Co.Re.Co., sicché con ragione l'appellato Comune di Rovigo afferma che la Regione prospetta nell'appello una ragione di annullamento diversa da quelle poste a base dell'atto negativo di controllo.
L'addebito fatto alla sentenza appellata, di aver trascurato il profilo relativo alla prescrizione, va, dunque, disatteso, essendosi il T.A.R. correttamente limitato ad esaminare le ragioni poste dall'organo di controllo a sostegno dell'atto impugnato.
Beninteso, proprio perché il verificarsi della prescrizione è rimasto estraneo all'atto di controllo e, per conseguenza, alla controversia che ne è conseguita, nulla impedisce all'Amministrazione comunale di riesaminare, alla luce dei precedenti giurisprudenziali citati nell'atto di appello, se il diritto riconosciuto all'interessata sia o no da ritenere estinto per prescrizione.
Si sostiene, inoltre, nell'appello che il riconoscimento dell'indennità troverebbe preclusione nell'art.17 della legge 8 marzo 1968, n.152, secondo il cui disposto è fatto divieto, come osservato dall'organo di controllo, di corrispondere ai dipendenti comunali qualsiasi forma di trattamento di fine servizio diversa da quella erogata dall'INADEL.
Esattamente il T.A.R. obietta che la norma citata vieta la liquidazione di indennità aggiuntive rispetto a quelle a carico dell'ente di previdenza, mentre nella specie l'indennità è stata corrisposta per periodi di lavoro non di ruolo non coperti dall'iscrizione all'INADEL né da altre forme di tutela previdenziale, per quanto concerne il trattamento di fine rapporto. Come ha osservato la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, l'indennità di cessazione dal servizio "rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo", onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (Corte Costituzionale, 24 luglio 1986, n.208; 26 aprile 1977, n.65; 17 luglio 1974, n.236).
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato.
La condanna alle spese e agli onorari del grado di giudizio, liquidai in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l'appello.
Condanna la Regione Veneto a rimborsare £.5.000.000 al Comune di Rovigo per spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.