STATUTO
ASSOCIAZIONE
CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI (A.C.T.I.) SEZIONE
DI PORTOMAGGIORE
( Aggiornato alla Delibera dell’Assemblea
straordinaria del ____)
Art.1
( Costituzione )
E’
costituita una Associazione Cardiotrapiantati Italiani sezione di
Portomaggiore – organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS). L’uso dell’acronimo “ONLUS” sarà praticato anche in qualsiasi
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
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Art.2
(sede)
L’Associazione
ha sede in Portomaggiore (Ferrara) via Roma 18/b.
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Art.3
(Durata
dell’Associazione)
L’Associazione
ha durata illimitata.
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Art.4
(Adesione all’Associazione)
L’Associazione
non ha finalità di
lucro né dirette né indirette; è estranea e indipendente da
qualsiasi partito o azione di parte politica; è aperta a chi ha
titolo per aderire senza alcuna distinzione di nazionalità,
sesso, razza e confessione.
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Art.5
(Scopi dell’Associazione)
L’Associazione
ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi morali e
materiali dei cardiotrapiantati, dei cardiopatici e di coloro le
cui condizioni sanitarie indicano come indispensabili interventi
di cardiochirurgia.
In
particolare l’Associazione:
a)-promuove
ogni azione intesa ad assicurare alle persone in attesa di
interventi cardiochirurgici il più agevole accesso alle
prestazioni sanitarie necessarie prima e dopo l’intervento,
siano esse abbisognevoli di trapianto di cuore, di bypass, di
valvole o di qualsiasi altra operazione;
b)-sensibilizza
la pubblica opinione sul problema del prelievo e donazione di
organi per facilitare specialmente coloro che sono in attesa di
trapianto cardiaco ed intervenendo anche in sede parlamentare per
una sollecita ed adeguata disciplina del prelievo e del trapianto
di cuore;
c)-sollecita
gli Enti pubblici, in specie Regioni e le Unità Sanitarie Locali,
a garantire condizioni ottimali sotto il profitto strutturale e
organizzativo per l’esecuzione di interventi di cardiochirurgia;
d)-promuove
presso gli Enti predetti e l’Amministrazione Statale ogni azione
per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate
all’evoluzione tecnologica in materia;
e)-svolge
ogni azione intesa a garantire la migliore qualità della vita per
i cardiopatici soggetti o non a interventi cardiochirurgici, nonché
per l’inserimento o il reinserimento nella vita sociale e
produttiva, con riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad
una occupazione congrua con la nuova condizione psico – fisica;
f)-promuove,
in campo sociale, previdenziale e assicurativo, tutte quelle
azioni e iniziative atte a garantire la tutela dei propri
associati;
g)-promuove
convegni, tavole rotonde medico scientifici al fine di mantenere i
cittadini constantemente informati su tutto ciò che attiene alla
cardiologia e cardiochirurgia.
Nessuna
attività diversa da quelle citate nel presente articolo potrà
essere svolta: fanno eccezione le attività direttamente connesse
a quelle sopra indicate.
Tutti
gli scopi dell’Associazione sono senza fini di lucro.
Per
il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà
collaborare e aderire a qualsiasi Ente pubblico e privato,
locale,nazionale o internazionale, nonché collaborare con
organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile
avere collegamenti. In particolare manterrà stretti contatti per
eventuali azioni comuni con altre Associazioni costituite fra
persone sottoposte o da sottoporre ad interventi cardiologici.
L’Associazione
potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi
natura da privati, singoli o Associazioni, da Enti locali,
nazionali e internazionali, nonché promuovere e sviluppare ogni
attività ritenuta utile agli scopi sociali.
L’Associazione è riconosciuta dall’Associazione Nazionale
cardiotrapiantati Italiani (A.C.T.I.) e, pur avendo gestione amministrativa autonoma, rimane vincolata alle
direttive impartite dalla associazione Nazionale.
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Art.6
(Soci dell’Associazione)
Sono
soci dell’Associazione le persone fisiche che ne facciano
domanda o che versino direttamente la quota associativa e che
siano ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio
Direttivo.
Nel
caso di rifiuto della richiesta, la motivazione della non
accettazione deve venire comunicata dal Consiglio Direttivo entro
e non oltre i due mesi di tempo a decorrere dalla data della
presentazione della domanda.
I
soci della sezione saranno automaticamente associati dalla
Associazione Nazionale con sede in Padova e pertanto per ogni
singolo associato dovranno essere corrisposte le quote annuali di
iscrizione all’Associazione Nazionale, quote che verranno
stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentite le Sezioni.
Il
Consiglio Direttivo Nazionale può rifiutare l’iscrizione entro
un mese da quando è pervenuta la relativa richiesta: in tal caso
il rifiuto motivato dovrà essere comunicato al Consiglio
Direttivo di Sezione.
Chi
non è ammesso a far parte dell’Associazione Nazionale non può
far parte delle singole sezioni.
L’Associazione
si compone di soci effettivi, soci sostenitori e soci onorari. Il
numero dei soci è illimitato.
Può
essere socio effettivo chi versa annualmente lire 25.000;
può
essere socio sostenitore colui che versa annualmente almeno lire
50.000;
può
essere socio onorario la persona fisica che favorisce in modo
rilevante il perseguimento degli scopi sociali. Tale titolo sarà
deliberato dal Consiglio Direttivo che potrà attribuire il titolo
di Presidente onorario dell’Associazione a persona
particolarmente degna e benemerita per l’Associazione stessa.
Sono
soci vitalizi i firmatari dell’atto costitutivo
dell’Associazione.
Le
somme sopraindicate sono suscettibili di modifica da parte del
Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere di quello delle
Sezioni.
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Art.7
(Perdita della qualifica di socio)
La
qualifica di socio si perde per dimissioni, per indegnità dovute
a comportamento azioni,iniziative contrari ai fini e agli scopi
dell’Associazione contenuti nello statuto e per mancato
pagamento della quota sociale.
Il
socio decaduto non ha diritto a rimborso delle quote associative.
Il
socio dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo per uno dei
suddetti motivi può essere riammesso a seguito di sua esplicita
richiesta, ove in Consiglio Direttivo con la sua deliberazione ne
ravvisi l’opportunità.
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Art.8
(Riunioni del Consiglio Direttivo –
composizione)
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo, democraticamente eletto
dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 a un
massimo di 15 membri.
I
consiglieri eletti provvedono, al proprio interno, alla elezione
del Presidente, di due Vice Presidenti (di cui uno Vicario), del
Segretario e di un amministratore tesoriere e alla elezione di un
eventuale Presidente onorario. I consiglieri eletti provvedono
infine, alla elezione o alla nomina di tutti gli incarchi previsti
dallo statuto.
In
caso di decesso, dimissioni o decadenza della qualifica di socio
di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione
successiva all’evento provvede alla sostituzione
con il consigliere primo in graduatoria fra i non eletti in
assemblea. In mancanza provvede mediante cooptazione di un socio
con voto consultivo, con riserva di richiedere la convalida e la
integrazione alla prima riunione dell’Assemblea. Durante il
periodo di cooptazione il socio non può ricoprire cariche
elettive.
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Art.9
(Riunioni del Consiglio Direttivo – funzionalità)
Il
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario e che sia fatta richiesta da almeno un terzo
dei membri e comunque almeno due volte all’anno: una per
deliberare in ordine al consuntivo e preventivo nonché per la
definizione delle quote associative per l’anno successivo; una
per la convocazione dell’assemblea dove dovranno venir
presentati e votati i bilanci.
Per
la validità delle sedute deliberanti occorre la presenza anche
attraverso deleghe in numero non superiore ai presenti, della
maggioranza dei membri in carica del Consiglio. Per la validità
delle deliberazioni è sufficiente il voto favorevole della
maggioranza presente: in caso di parità la deliberazione non può
essere considerata approvata; si ripeterà la votazione.
Il
consiglio e presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice
Presidente Vicario: in caso di assenza di entrambi presiederà il
consigliere più anziano di età fra i presenti.
Tutte
le sedute del Consiglio sono aperte democraticamente a tutti i
soci che possono assistervi come ascoltatori.
Il
consigliere che per tre volte consecutive risultasse assente
ingiustificato dal Consiglio Direttivo o dall’Esecutivo decadrà
automaticamente dalla carica.
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Art.10
(Funzioni del Consiglio Direttivo)
Il
Consiglio Direttivo è investito dei poteri dell’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Può
provvedere alla nomina di dipendenti determinandone la
retribuzione e predispone, qualora necessario, un regolamento per
il funzionamento dell’Associazione che sarà sottoposto
all’approvazione dell’assemblea.
Il
Consiglio può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni
ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni suoi membri.
I
provvedimenti adottati in caso d’urgenza dal Consiglio Direttivo
con i poteri dell’Assemblea sono soggetti a ratifica
dell’Assemblea stessa nella sua prima riunione.
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Art.11
(Assemblea dei soci)
I
soci sono convocati in assemblea, in via ordinaria o
straordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta
all’anno, mediante comunicazione scritta raccomandata diretta a
ciascun socio oppure mediante comunicazione stampa da pubblicare
su alcune testate locali, con l’indicazione dell’ordine del
giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea.
L’Assemblea
dei soci vota il bilancio preventivo e consuntivo, gli indirizzi e
le direttive generali dell’Associazione, elegge i componenti il
Consiglio Direttivo vota i regolamenti dell’Associazione e su
quanto ad essa demandato per legge o Statuto, come previsto dal
Codice Civile.
In
via straordinaria può essere convocata quanto il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo
dei soci per deliberare sulle modifiche allo statuto e relativi
regolamenti. Nella Assemblea di sezione, oltre alla elezione dei
componenti dei vari organi, si provvede ad eleggere i delegati che
rappresentato i soci all’Assemblea Nazionale.
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Art.12
(Partecipazione all’Assemblea)
Hanno
diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con
il tesseramento.
I
soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del
Consiglio Direttivo.
In
Assemblea Nazionale hanno diritto di voto i soli delegati eletti
nelle pre-Assemblee di Sezione, secondo il rapporto stabilito dal
Consiglio Direttivo Nazionale, che deve comunque tenere calcolo
del numero degli iscritti di ogni sezione.
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Art.13
(Svolgimento dell’Assemblea)
L’Assemblea
elegge il proprio Presidente di volta in volta, per ogni riunione.
Il Presidente propone la nomina di un Vicepresidente, di un
Segretario, di una Commissione verifica poteri, di due scrutatori.
Spetta
al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere
il diritto di intervenire all’Assemblea.
Il
Presidente è garante del corretto funzionamento dello svolgimento
di tutta l’Assemblea.
Delle
riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L’Assemblea
è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste
dall’art.21 del Codice Civile.
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Art.14
(Collegio dei Revisori)
Contemporaneamente
alla elezione del Consiglio Direttivo si provvede alla elezione
del Collegio dei Revisori che si compone di tre membri effettivi e
due supplenti, il quale elegge nel suo seno un Presidente.
Al
Collegio dei Revisori spetta la vigilanza sulla gestione economica
e finanziaria dell’Associazione; ha, quindi, il libero accesso
ai documenti contabili dell’Associazione ed effettua
periodicamente verifiche di cassa.
Il
Collegio redige e presenta la sua relazione al bilancio consuntivo
dell’Assemblea Ordinaria annuale dei soci, che può convocare
qualora riscontri irregolarità nella gestione. La carica di
Revisore è incompatibile con altra carica nell’ambito
dell’Associazione.
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Art.15
(Disposizioni
generali sulle cariche sociali)
Tutte
le cariche sociali hanno la durata di tre anni, sono rinnovabili;
non sono remunerative.
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Art.16
(Patrimonio
dell’Associazione)
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)-dalle
quote annuali dei soci;
b)-da
eventuali quote aggiuntive versate dai soci, da erogazioni,
donazioni, lasciti, contributi e comunque da ogni altra entrata
che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
c)-dei
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
d)-da
eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedente di bilancio;
e)-è
fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi
di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita
dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
“ONLUS” che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della
medesima e unitaria struttura;
f)-gli
utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
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Art.17
(Esercizio finanziario)
L’Esercizio
finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla
fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio
consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo.
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Art.18
(Scioglimento
dell’Associazione)
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
dei soci con la maggioranza prevista dall’art.21 del Codice
Civile.
Il
patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Associazioni non
lucrative di utilità sociale
o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui alla legge 23/12/1996 n.662 art.3 comma 190,
salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
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Art.19
(Controversie)
Tutte
le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e
l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte a giudizio
arbitrale di un Collegio di tre Probiviri eletti dall’Assemblea.
Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di
procedura ed il loro giudizio sarà vincolante per le parti in
causa.
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Art.20
(Norme
di rinvio)
Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le
vigenti disposizioni del Codice Civile delle leggi speciali in
materia e, in loro silenzio, degli usi e consuetudini.-
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