A.C.T.I.

Associazione Cardio Trapiantati Italiani
ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

SEZIONE "Stefano Frighi"
Via Roma 18/b - 44015 Portomaggiore (Fe)

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Per la tutela di cardiotrapiantati e cardiopatici

per la sensibilizzazione alla donazione di organi 

INSIEME AIUTIAMO LA VITA

Art.1 Costituzione - Art.2 Sede - Art.3 Durata  - Art.4  Adesione - Art.5  Scopi  - Art.6 Soci - Art.7 Perdita della qualità di socio - Art.8 Riunioni (composizione) - Art.9 Riunioni (funzionalità) - Art.10 Funzioni del Consiglio - Art.11 Assemblea Soci - Art.12 Partecipazione all'assemblea - Art.13 Svolgimento assemblea - Art.14 Collegio dei Revisori - Art.15 Disposizioni cariche sociali - Art.16 Patrimonio - Art.17 Esercizio finanziario - Art.18 Scioglimento - Art.19 Controversie - Art.20 Norme di rinvio

STATUTO

ASSOCIAZIONE CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI (A.C.T.I.) SEZIONE DI PORTOMAGGIORE

( Aggiornato alla Delibera dell’Assemblea straordinaria del ____)

Art.1

( Costituzione )

E’ costituita una Associazione Cardiotrapiantati Italiani sezione di Portomaggiore – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L’uso dell’acronimo “ONLUS” sarà praticato anche in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

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Art.2

(sede)

L’Associazione ha sede in Portomaggiore (Ferrara) via Roma 18/b.

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Art.3

(Durata dell’Associazione)

L’Associazione ha durata illimitata.

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Art.4

(Adesione all’Associazione)

L’Associazione non ha  finalità di lucro né dirette né indirette; è estranea e indipendente da qualsiasi partito o azione di parte politica; è aperta a chi ha titolo per aderire senza alcuna distinzione di nazionalità, sesso, razza e confessione.

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Art.5

(Scopi dell’Associazione)

L’Associazione ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei cardiotrapiantati, dei cardiopatici e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabili interventi di cardiochirurgia.

In particolare l’Associazione:

a)-promuove ogni azione intesa ad assicurare alle persone in attesa di interventi cardiochirurgici il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie necessarie prima e dopo l’intervento, siano esse abbisognevoli di trapianto di cuore, di bypass, di valvole o di qualsiasi altra operazione;

b)-sensibilizza la pubblica opinione sul problema del prelievo e donazione di organi per facilitare specialmente coloro che sono in attesa di trapianto cardiaco ed intervenendo anche in sede parlamentare per una sollecita ed adeguata disciplina del prelievo e del trapianto di cuore;

c)-sollecita gli Enti pubblici, in specie Regioni e le Unità Sanitarie Locali, a garantire condizioni ottimali sotto il profitto strutturale e organizzativo per l’esecuzione di interventi di cardiochirurgia;

d)-promuove presso gli Enti predetti e l’Amministrazione Statale ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all’evoluzione tecnologica in materia;

e)-svolge ogni azione intesa a garantire la migliore qualità della vita per i cardiopatici soggetti o non a interventi cardiochirurgici, nonché per l’inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione congrua con la nuova condizione psico – fisica;

f)-promuove, in campo sociale, previdenziale e assicurativo, tutte quelle azioni e iniziative atte a garantire la tutela dei propri associati;

g)-promuove convegni, tavole rotonde medico scientifici al fine di mantenere i cittadini constantemente informati su tutto ciò che attiene alla cardiologia e cardiochirurgia.

Nessuna attività diversa da quelle citate nel presente articolo potrà essere svolta: fanno eccezione le attività direttamente connesse a quelle sopra indicate.

Tutti gli scopi dell’Associazione sono senza fini di lucro.

Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente pubblico e privato, locale,nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. In particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre Associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre ad interventi cardiologici.

L’Associazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli o Associazioni, da Enti locali, nazionali e internazionali, nonché promuovere e sviluppare ogni attività ritenuta utile agli scopi sociali.

L’Associazione è riconosciuta dall’Associazione Nazionale cardiotrapiantati Italiani (A.C.T.I.) e, pur avendo gestione amministrativa autonoma, rimane vincolata alle direttive impartite dalla associazione Nazionale.

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Art.6

(Soci dell’Associazione)

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche che ne facciano domanda o che versino direttamente la quota associativa e che siano ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso di rifiuto della richiesta, la motivazione della non accettazione deve venire comunicata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre i due mesi di tempo a decorrere dalla data della presentazione della domanda.

I soci della sezione saranno automaticamente associati dalla Associazione Nazionale con sede in Padova e pertanto per ogni singolo associato dovranno essere corrisposte le quote annuali di iscrizione all’Associazione Nazionale, quote che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentite le Sezioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può rifiutare l’iscrizione entro un mese da quando è pervenuta la relativa richiesta: in tal caso il rifiuto motivato dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo di Sezione.

Chi non è ammesso a far parte dell’Associazione Nazionale non può far parte delle singole sezioni.

L’Associazione si compone di soci effettivi, soci sostenitori e soci onorari. Il numero dei soci è illimitato.

Può essere socio effettivo chi versa annualmente lire 25.000;

può essere socio sostenitore colui che versa annualmente almeno lire 50.000;

può essere socio onorario la persona fisica che favorisce in modo rilevante il perseguimento degli scopi sociali. Tale titolo sarà deliberato dal Consiglio Direttivo che potrà attribuire il titolo di Presidente onorario dell’Associazione a persona particolarmente degna e benemerita per l’Associazione stessa.

Sono soci vitalizi i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.

Le somme sopraindicate sono suscettibili di modifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere di quello delle Sezioni.

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Art.7

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per indegnità dovute a comportamento azioni,iniziative contrari ai fini e agli scopi dell’Associazione contenuti nello statuto e per mancato pagamento della quota sociale.

Il socio decaduto non ha diritto a rimborso delle quote associative.

Il socio dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo per uno dei suddetti motivi può essere riammesso a seguito di sua esplicita richiesta, ove in Consiglio Direttivo con la sua deliberazione ne ravvisi l’opportunità.

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Art.8

(Riunioni del Consiglio Direttivo – composizione)

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, democraticamente eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri.

I consiglieri eletti provvedono, al proprio interno, alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti (di cui uno Vicario), del Segretario e di un amministratore tesoriere e alla elezione di un eventuale Presidente onorario. I consiglieri eletti provvedono infine, alla elezione o alla nomina di tutti gli incarchi previsti dallo statuto.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza della qualifica di socio di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva all’evento provvede alla sostituzione  con il consigliere primo in graduatoria fra i non eletti in assemblea. In mancanza provvede mediante cooptazione di un socio con voto consultivo, con riserva di richiedere la convalida e la integrazione alla prima riunione dell’Assemblea. Durante il periodo di cooptazione il socio non può ricoprire cariche elettive.

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Art.9

(Riunioni del Consiglio Direttivo – funzionalità)

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri e comunque almeno due volte all’anno: una per deliberare in ordine al consuntivo e preventivo nonché per la definizione delle quote associative per l’anno successivo; una per la convocazione dell’assemblea dove dovranno venir presentati e votati i bilanci.

Per la validità delle sedute deliberanti occorre la presenza anche attraverso deleghe in numero non superiore ai presenti, della maggioranza dei membri in carica del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto favorevole della maggioranza presente: in caso di parità la deliberazione non può essere considerata approvata; si ripeterà la votazione.

Il consiglio e presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente Vicario: in caso di assenza di entrambi presiederà il consigliere più anziano di età fra i presenti.

Tutte le sedute del Consiglio sono aperte democraticamente a tutti i soci che possono assistervi come ascoltatori.

Il consigliere che per tre volte consecutive risultasse assente ingiustificato dal Consiglio Direttivo o dall’Esecutivo decadrà automaticamente dalla carica.                                       

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Art.10

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Può provvedere alla nomina di dipendenti determinandone la retribuzione e predispone, qualora necessario, un regolamento per il funzionamento dell’Associazione che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea.

Il Consiglio può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni suoi membri.

I provvedimenti adottati in caso d’urgenza dal Consiglio Direttivo con i poteri dell’Assemblea sono soggetti a ratifica dell’Assemblea stessa nella sua prima riunione.

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Art.11

(Assemblea dei soci)

I soci sono convocati in assemblea, in via ordinaria o straordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta raccomandata diretta a ciascun socio oppure mediante comunicazione stampa da pubblicare su alcune testate locali, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

L’Assemblea dei soci vota il bilancio preventivo e consuntivo, gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, elegge i componenti il Consiglio Direttivo vota i regolamenti dell’Associazione e su quanto ad essa demandato per legge o Statuto, come previsto dal Codice Civile.

In via straordinaria può essere convocata quanto il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo dei soci per deliberare sulle modifiche allo statuto e relativi regolamenti. Nella Assemblea di sezione, oltre alla elezione dei componenti dei vari organi, si provvede ad eleggere i delegati che rappresentato i soci all’Assemblea Nazionale.

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Art.12

                                                (Partecipazione all’Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il tesseramento.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo.

In Assemblea Nazionale hanno diritto di voto i soli delegati eletti nelle pre-Assemblee di Sezione, secondo il rapporto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, che deve comunque tenere calcolo del numero degli iscritti di ogni sezione.

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Art.13

(Svolgimento dell’Assemblea)

L’Assemblea elegge il proprio Presidente di volta in volta, per ogni riunione. Il Presidente propone la nomina di un Vicepresidente, di un Segretario, di una Commissione verifica poteri, di due scrutatori.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all’Assemblea.

Il Presidente è garante del corretto funzionamento dello svolgimento di tutta l’Assemblea.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art.21 del Codice Civile.

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Art.14

(Collegio dei Revisori)

Contemporaneamente alla elezione del Consiglio Direttivo si provvede alla elezione del Collegio dei Revisori che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, il quale elegge nel suo seno un Presidente.

Al Collegio dei Revisori spetta la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione; ha, quindi, il libero accesso ai documenti contabili dell’Associazione ed effettua periodicamente verifiche di cassa.

Il Collegio redige e presenta la sua relazione al bilancio consuntivo dell’Assemblea Ordinaria annuale dei soci, che può convocare qualora riscontri irregolarità nella gestione. La carica di Revisore è incompatibile con altra carica nell’ambito dell’Associazione.

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Art.15

(Disposizioni generali sulle cariche sociali)

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, sono rinnovabili; non sono remunerative.

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Art.16

(Patrimonio dell’Associazione)

 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)-dalle quote annuali dei soci;

b)-da eventuali quote aggiuntive versate dai soci, da erogazioni, donazioni, lasciti, contributi e comunque da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

c)-dei beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

d)-da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedente di bilancio;

e)-è fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre “ONLUS” che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

f)-gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

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 Art.17

(Esercizio finanziario)

 L’Esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo.

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Art.18

(Scioglimento dell’Associazione)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall’art.21 del Codice Civile.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Associazioni non lucrative di utilità sociale  o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 23/12/1996 n.662 art.3 comma 190, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

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Art.19

  (Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte a giudizio arbitrale di un Collegio di tre Probiviri eletti dall’Assemblea.  Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà vincolante per le parti in causa.

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Art.20

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile delle leggi speciali in materia e, in loro silenzio, degli usi e consuetudini.-

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