Articolo 179 C.d.S. (Art. 376 Reg.to)

Cronotachigrafo e limitatore di velocità

 

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 687,75 a € 2.754,15. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

9. Alla violazione di cui ai commi 2 e 2bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 (129), sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 (129), e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo (130).

(130) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 94, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

  Nota: Articolo così modificato dal Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003. Le modifica sono riportate in grassetto

 

NOTA: Hanno l'obbligo di avere installato e funzionante a bordo il cronotachigrafo i veicoli immatricolati in qualsiasi Stato della comunità europea

a) - adibiti al trasporto merci e di massa complessiva superiore a 3,5 t, compresi i rimorchi;

b) - gli autobus con più di 9 posti complessivi in servizio di noleggio con conducente o di corse fuori linea;

c) - gli autobus in servizi di linea internazionali su percorso superiore a 100 Km e con capolinea distante più di 50 Km in linea d'aria dalla frontiera.

L'obbligo del cronotachigrafo non sussiste per i veicoli immatricolati in paesi non appartenenti alla comunità europea. Per questi valgono le disposizioni dello Stato di immatricolazione.

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 2 - Cronotachigrafo mancante - Conducente

Circolava alla guida del veicolo indicato adibito a trasporto di ..... per il quale è previsto l'obbligo del cronotachigrafo senza che il veicolo stesso ne fosse provvisto

Nota:

Con annotazione sullo stesso verbale l'organo accertatore intima di procedere all'installazione del cronotachigrafo entro i successivi 10 giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.  Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

Se il conducente è persona diversa dal titolare dell'impresa, a quest'ultimo va contestata, con separato verbale, la violazione al comma 3. In questo caso i 10 giorni per l'installazione del cronotachigrafo decorrono dal giorno della notifica del verbale al titolare dell'impresa.

Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

L'infrazione va segnalata :

a) - alla M.C.T.C. presso la quale il veicolo è immatricolato;

b) - all'Ufficio Metrico provinciale.

 

 

€ 687,75

Punti 10

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi

c. 2 - Cronotachigrafo non omologato - Conducente

Circolava alla guida del veicolo indicato adibito a trasporto di ..... dotato di cronotachigrafo marca ..... tipo ..... avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento CEE 3821/85

Nota : vedi nota ipotesi precedente

 

 

€ 687,75

Punti 10

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi

c. 2 - Cronotachigrafo non funzionante - Conducente

Circolava alla guida del veicolo indicato adibito a trasporto di ..... dotato di cronotachigrafo marca ..... tipo ..... non funzionante. I fogli di registrazione sono ritirati ed allegati al verbale.

Nota : vedi nota ipotesi precedente

Se dal controllo del foglio di registrazione risulta che l'avaria si è verificata nel giorno del controllo (il riscontro del funzionamento va fatto con i fogli di registrazione dei giorni precedenti) senza che il conducente se ne fosse accorto, la violazione non va contestata. Analogamente non si procede a contestazione della violazione se l'avaria dello strumento è avvenuta da meno di 7 giorni, ma nel contempo il conducente abbia sopperito a ciò con le annotazioni manuali. Qualora lo stesso non abbia provveduto ad effettuare le annotazioni manuali la violazione va contestata anche se l'avaria risulta da meno di 7 giorni.

 

 

€ 687,75

Punti 10

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi

c. 2 - Cronotachigrafo alterato - Conducente

Circolava alla guida del veicolo indicato adibito a trasporto di ..... dotato di cronotachigrafo marca ..... tipo ..... alterato perché oggetto di interventi atti a falsarne le registrazioni. Nella circostanza veniva accertato ..... I fogli di registrazione sono ritirati ed allegati al verbale.

Nota : vedi nota prima ipotesi.

Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

 

 

€ 1.311,00

Punti 10

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi

c. 2 - Cronotachigrafo con sigilli manomessi - Conducente

Circolava alla guida del veicolo indicato adibito a trasporto di ..... dotato di cronotachigrafo marca ..... tipo ..... avente i sigilli manomessi .....

Nota : vedi nota prima ipotesi.

 

€ 1.311,00

Punti 10

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi

c. 2 - Mancato inserimento del foglio di registrazione - Conducente

Circolava alla guida del veicolo indicato adibito a trasporto di ..... omettendo di inserire nel cronotachigrafo il foglio di registrazione oppure avendo inserito un foglio di registrazione che presentava più tracciati sovrapposti non consentendo così la verifica.

Nota : vedi nota alla prima ipotesi di violazione

Il conducente ha l'obbligo di utilizzare il foglio di registrazione dal momento in cui prende in consegna il veicolo

 

 

€ 687,75

Punti 10

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi

 

c. 2bis - Limitatore di velocità  mancante, o con caratteristiche rispondenti a quelle fissate o non funzionante - Conducente

Circolava alla guida del veicolo indicato adibito a trasporto di ..... per il quale è previsto l'obbligo del limitatore di velocità

- senza che il veicolo stesso ne fosse provvisto

- con limitatore di velocità con caratteristiche non rispondenti a quelle fissate

- con limitatore di velocità non funzionante

Nota:

Con annotazione sullo stesso verbale l'organo accertatore intima di procedere all'installazione del cronotachigrafo entro i successivi 10 giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.  Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

Se il conducente è persona diversa dal titolare dell'impresa, a quest'ultimo va contestata, con separato verbale, la violazione al comma 3. In questo caso i 10 giorni per l'installazione del cronotachigrafo decorrono dal giorno della notifica del verbale al titolare dell'impresa.

Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

L'infrazione va segnalata :

a) - alla M.C.T.C. presso la quale il veicolo è immatricolato;

b) - all'Ufficio Metrico provinciale.

 

 

€ 800,00

 

Punti 10

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi

 

c. 2bis - Limitatore di velocità  alterato - Conducente

Circolava alla guida del veicolo indicato adibito a trasporto di ..... per il quale è previsto l'obbligo del limitatore di velocità con limitatore di velocità alterato

Nota: vedi nota ipotesi precedente

Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

 

 

€ 1600,00

 

Punti 10

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

revoca della patente

 

c. 3 - Cronotachigrafo o limitatore di velocità mancante - Titolare della licenza

Quale titolare della licenza o autorizzazione al trasporto di ...... del veicolo sopra indicato ne consentiva la circolazione senza che lo stesso fosse munito del prescritto cronotachigrafo

Nota : vedi nota alla prima ipotesi di violazione del comma 2 e comma 2bis.

La violazione non va contestata qualora il titolare della licenza sia lo stesso conducente. In tale circostanza va contestata soltanto la violazione al comma 2.

La violazione va comunicata alla M.C.T.C. presso cui il veicolo è immatricolato per l'adozione del provvedimento di sospensione della licenza nel caso di accertamento di 3 violazioni nel corso di un anno. Va comunicata anche all'Ufficio Metrico provinciale.

 

€ 687,75

Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste

 

c. 3 - Cronotachigrafo o limitatore di velocità non omologato - Titolare della licenza

Quale titolare della licenza o autorizzazione al trasporto di ...... del veicolo sopra indicato ne consentiva la circolazione con un cronotachigrafo tipo ..... marca ........ avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento CEE 3821/85

Nota : vedi nota ipotesi precedente

 

 

€ 687,75

Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste

 

c. 3 - Cronotachigrafo o limitatore di velocità manomesso o non funzionante - Titolare della licenza

Quale titolare della licenza o autorizzazione al trasporto di ...... del veicolo sopra indicato ne consentiva la circolazione con un cronotachigrafo tipo ..... marca ........ non funzionante

Nota : vedi nota ipotesi precedente

La violazione non è contestabile se dal controllo del foglio di registrazione risulta che l'avaria si è verificata nel giorno del controllo, dopo la partenza del veicolo dalla sede e quindi al di fuori della possibilità di controllo da parte del titolare della licenza.

 

 

€ 687,75

Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste

 

c. 3 - Mancato inserimento del foglio di registrazione - Titolare della licenza

Quale titolare della licenza o autorizzazione al trasporto di ...... del veicolo sopra indicato ne consentiva la circolazione senza aver dotato il conducente dei prescritti fogli di registrazione.

La violazione è stata accertata a seguito di contestazione del verbale n. ...... del ......... a carico del conducente ........... che aveva omesso di inserire il foglio di registrazione perché sprovvisto.

Nota : vedi nota ipotesi precedente

La violazione non è contestabile al titolare della licenza se al controllo risulta che il conducente è provvisto di fogli di registrazione e ne abbia omesso l'inserimento per sua sola negligenza. In tal caso va contestata la sola violazione al comma 2 nei confronti del conducente

 

 

€ 687,75

Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste