Articolo 178 C.d.S. (Art. 375 Reg.to)

Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55, salvo che il fatto costituisca reato.

4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.

 Nota: Articolo così modificato dal Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003. Le modifica sono riportate in grassetto

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 3 - Superamento del periodo massimo di guida

Quale conducente del veicolo indicato superava i periodi di guida prescritti. In particolare risulta che il conducente ha guidato ininterrottamente dalle ore .... alle ore ..... per un totale di ..... ore.

L'infrazione è emersa a seguito del controllo dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio

Nota : La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

L’art. 7 di detto regolamento così dispone:

"1. Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo.

2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza di cui al punto 1.

In deroga al punto 1, gli Stati membri possono, nel caso di trasporti regolari nazionali di viaggiatori, fissare l’interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo di guida che non superi le 4 ore. Questa deroga può essere concessa solo se le interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non è possibile concedere ai conducenti di inserire un’interruzione di 15 minuti nelle 4 ore e mezza di guida precedenti l’interruzione di 30 minuti.

4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma del presente articolo, il tempo di attesa ed il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, non sono considerati "altri lavori".

5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero.

Il periodo di guida giornaliero non può superare le 9 ore; eccezionalmente e per non più di due volte in una settimana può raggiungere le 10 ore. Comunque non può superarsi il limite delle 90 ore complessive nell'arco di due settimane consecutive.

La violazione va contestata anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

L'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

La violazione va segnalata a:

- Ufficio Provinciale del Lavoro;

- M.C.T.C. competente territorialmente quando trattasi di trasporto merci;

-Ente che ha rilasciato l'autorizzazione quando trattasi di trasporto di persone.

Il regolamento n. 3820/85/CEE, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 370 del 31 dicembre 1985.

Il testo dell'art 14 del citato regolamento è il seguente: "Art. 14 (Controllo e sanzioni).

1. Per i trasporti regolari di viaggiatori nazionali, internazionali, i cui capilinea sono situati ad una distanza di 50 chilometri in linea d'aria da una frontiera tra due stati membri ed il cui percorso di linea non supera i 100 chilometri, a cui si applica il presente regolamento l'impresa stabilisce un orario di servizio e tiene un registro di servizio.

2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente, il nominativo, la sede, nonché l'orario prestabilito per i vari periodi di guida, gli altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilità.

3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente e la settimana successiva.

4. Il registro deve essere firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.

5. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio.

6. Il registro di servizio è tenuto dall'impresa per un anno dopo lo scadere del periodo cui si riferisce. L'impresa deve dare al conducente interessato un estratto del registro di servizio qualora questo lo richieda.

7. Il presente articolo non si applica ai conducenti di veicoli muniti di un apparecchio di controllo, utilizzato conformemente al regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà

 

 

€ 137,55

Punti 2

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

 

L'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.

 

c. 3 - Periodi di pausa

Quale conducente del veicolo indicato ometteva di osservare i periodi di pausa prescritti. In particolare risulta che il conducente ha guidato ininterrottamente dalle ore .... alle ore ..... per un totale di ..... ore, non osservando quindi il periodo di pausa minimo di ...... minuti.

L'infrazione è emersa a seguito del controllo dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio

Nota : Il conducente è tenuto ad osservare un periodo di pausa di 45 minuti ogni 4 ore e mezza di guida, salvo che non inizi una pausa di riposo giornaliero o settimanale.

Tale pausa di 45 minuti può essere sostituita con pause non inferiori ai 15 minuti, intercalate durante il periodo di guida delle 4 ore e mezza in modo da raggiungere sempre i 45 minuti.

L'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

La violazione va segnalata a:

- Ufficio Provinciale del Lavoro;

- M.C.T.C. competente territorialmente quando trattasi di trasporto merci;

-Ente che ha rilasciato l'autorizzazione quando trattasi di trasporto di persone.

 

Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà

 

€ 137,55

Punti 2

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

L'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.

 

c. 3 - Periodi di riposo giornaliero o settimanale

Quale conducente del veicolo indicato ometteva di osservare i periodi di riposo prescritti. In particolare risulta che il conducente ha guidato ininterrottamente dal giorno .... al giorno ....., non osservando quindi il periodo di riposo giornaliero o settimanale.

L'infrazione è emersa a seguito del controllo dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio

Nota : I conducenti devono osservare un riposo minimo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. Detto periodo può, eccezionalmente essere ridotto a 9 ore ma non per più di tre volte nell'arco di una settimana, purché un equivalente riposo compensativo sia fruito prima della fine della successiva settimana.

L'infrazione va contestata anche ad eventuali altri membri dell'equipaggio

L'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

La violazione va segnalata a:

- Ufficio Provinciale del Lavoro;

- M.C.T.C. competente territorialmente quando trattasi di trasporto merci;

- Ente che ha rilasciato l'autorizzazione quando trattasi di trasporto di persone.

 

Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà

 

€ 137,55

 

Punti 2

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

L'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.

 

c. 1 e c. 3 - Mancanza dei documenti di viaggio

Circolava con il veicolo indicato adibito a ... sprovvisto dell'estratto del registro di servizio (o della copia dell'orario di servizio) perché non redatto

Nota: A norma dell'art. 14 del regolamento CEE 3820/85, i conducenti dei veicoli adibiti a trasporti regolari di viaggiatori devono essere muniti di un estratto del registro di servizio e della copia dell'orario di servizio.

L'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

La violazione va segnalata a:

- Ufficio Provinciale del Lavoro;

- M.C.T.C. competente territorialmente quando trattasi di trasporto merci;

- Ente che ha rilasciato l'autorizzazione quando trattasi di trasporto di persone.

 

 

€ 137,55

 

Punti 2

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

 

c. 4 - Mancato possesso momentaneo dei documenti di controllo

Circolava con il veicolo indicato, adibito a ... senza essere in grado di esibire all'atto del controllo l'estratto del registro di servizio (o copia dell'orario di servizio)

L'interessato è invitato a presentare i suddetti documenti entro giorni .... (generalmente 15) presso il Comando di ...... In caso di inosservanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 180 c. 8

Nota : vedi nota ipotesi precedente

 

 

€ 19,00

Punti 1

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

 

c. 4 - Documenti incompleti o alterati

Circolava con il veicolo indicato, adibito a ..................  tenendo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio (o copia dell'orario di servizio)

L'interessato è invitato a presentare i suddetti documenti entro giorni .... (generalmente 15) presso il Comando di ...... In caso di inosservanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 180 c. 8

Nota : vedi nota ipotesi precedente

 

 

€ 19,00

 

Punti 1

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

 

c. 4bis - Circolazione durante il periodo di riposo imposto

Circolava con il veicolo indicato, adibito a ...... durante il periodo di riposo imposto con verbale n. .......... del ............ per non aver osservato .......................

 

1.626,45

Ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

c. 6 - Violazioni da parte dell'impresa

Quale titolare dell'impresa, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE 3820/85 in particolare :

a) non teneva i prescritti documenti di servizio;

b) teneva i documenti di servizio incompleti, scaduti o alterati;

c) non consegnava al conducente un estratto del registro di servizio o copia dell'orario;

d) non faceva rispettare i periodi di riposo;

e) non faceva effettuare il prescritto riposo giornaliero o settimanale

Nota : La violazione si applica per ogni dipendente dell'impresa per il quale non risultino in regola i documenti.

L'impresa deve conservare per un anno il registro di servizio il quale deve contenere, per ciascun conducente, generalità, sede ed orari di guida, di disponibilità, riposi ecc., sia per la settimana in corso che per quella precedente e successiva e deve essere firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato. Tenuti al controllo dei registri di servizio conservati dall'impresa sono i funzionari della M.C.T.C. e dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

Le sanzioni della sospensione e delle revoca, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.

 

 

€ 137,55