Articolo 166 C.d.S. 

Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa (112).

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90

 (112) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36 e con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 e c. 2 - Eccedenza peso

Con un veicolo a trazione animale effettuava un trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico superava quella indicata nella targa.

Nota : La suddetta ipotesi è contestabile solo nel caso che l'eccedenza non rientri nell'ipotesi di violazione di cui all'art. 62. In tal caso va contestato solo l'art. 62.

 

 

€ 19,95