Articolo 166 C.d.S.
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
1. Sui veicoli a
trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a
pieno carico indicata nella targa (112).
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90
(112)
Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n.
36 e con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
IPOTESI DI VIOLAZIONI |
Pagamento entro 60 gg |
Sanzioni Accessorie |
c. 1 e c. 2 - Eccedenza peso Con un veicolo a trazione animale effettuava un trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico superava quella indicata nella targa. Nota : La suddetta ipotesi è contestabile solo nel caso che l'eccedenza non rientri nell'ipotesi di violazione di cui all'art. 62. In tal caso va contestato solo l'art. 62.
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€ 19,95 |
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