CASILINO 900: FIGLI DI UNO STESSO PADRE - casilino900@libero.it

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  Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

1

“Stato di emergenza” in relazione agli insediamenti nomadici: una scelta irrazionale e discriminatoria. Commento di Emilio Robotti e Barbara Spinelli alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, 3677 e 3778 del 30.05.2008 (Articolo tratto dal seguente sito: www.giuristidemocratici.it)

   
2

Pubblichiamo una sentenza del Tribunale di Roma che riconosce il diritto di asilo a una cittadina rom della Bosnia Erzegovina perchè "dimostrata appare la condizione di persona che nel paese di origine non potrà ricevere un trattamento simile a quello che la Costituzione italiana garantisce in termini di libertà religiosa, di condanna delle discriminazioni etniche, di diritto al lavoro, alla protezione sociale e sanitaria, alla educazione dei bambini. Trattamento a cui la istante ha un interesse particolare diretto ed attuale, in relazione alla propria situazione familiare." (Articolo tratto dal seguente sito: www.giuristidemocratici.it)

   
3

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

   
4

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

   
5

Convenzione Quadro per le minoranze nazionali, ratificata dall’Italia il 03.11.1997

   
6

Convenzione Internazionale sui diritti sociali, economici, culturali (ICESCR)

   
7 Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
   
8

Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CEDR)

   
9 Carta Europea Sociale
   
10 Carta dei diritti fondamentali della UE
   
   
 

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Extracomunitario: Persona non in possesso della cittadinanza di uno dei 15 Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea. Quindi, contrariamente all’accezione corrente, sono extracomunitari anche gli Svizzeri e gli Statunitensi.

 Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Rifugiato: Il rifugiato è colui che è costretto a lasciare il proprio paese a causa di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche (Convenzione di Ginevra, 1951). A differenza del migrante, egli non ha scelta: non può tornare nel proprio paese d’origine se non a scapito della propria sicurezza e incolumità. Dal punto di vista giuridico-amministrativo, un rifugiato è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato.

 Art. 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. (...)

Sfollato: In alcuni contesti, si parla genericamente di sfollato come di chi fugge a causa di catastrofi naturali o guerre e viene accolto temporaneamente sul territorio di un paese estero, con un soggiorno per "protezione umanitaria". Spesso, il termine è usato come traduzione dall’inglese: "Internally Displaced Person" (IDP), colui che abbandona la propria dimora per gli stessi motivi del rifugiato, ma non oltrepassa un confine internazionale, restando dunque all'interno del proprio paese.

Art. 16: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Migrante: Termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato. Tale decisione ha carattere volontario, anche se spesso dipende da ragioni economiche, avviene cioè quando una persona cerca in un altro paese un lavoro e migliori condizioni per vivere o sopravvivere.

Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dello individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Richiedente asilo: Colui che fugge dal proprio paese e inoltra, in un altro Stato, una domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato. La sua domanda viene poi esaminata dalle autorità competenti di quel paese (in Italia, la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato). Fino al momento della decisione in merito alla domanda, egli è un richiedente asilo.

Regolari/Irregolari: Gli immigrati regolari sono coloro che risiedono in uno Stato con un permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente. Gli irregolari sono gli immigrati con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato; sono anche coloro che, entrati ad esempio per motivi di studio, svolgono di fatto altre attività.

Clandestini: Sono clandestini gli stranieri presenti sul territorio privi di regolare permesso di soggiorno; per lo Stato, ufficialmente non esistono. Sono anche coloro che, in fuga da guerre e persecuzioni, giungono senza documenti o con documenti falsi.

Profugo: Termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di eventi esterni (guerre, invasioni, rivolte, catastrofi naturali).

Apolide: Persona che nessuno Stato considera come suo cittadino (Convenzione di New York, 1954).

 A CURA DI: NAJO ADZOVIC - DOTT.SSA LUCIA ERCOLI - DOTT.SSA LAURA CECCARELLI - DOTT. GAETANO BASILE - FOTO: DOTT. PAOLO ROBAZZA - GIOIA ONORATI