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SENTENZE INERENTI
MALATTIA/INFORTUNI

Le sentenze sono in ordine di data.

Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.15773/2002 ( Presidente B. D'Angelo - Relatore P. Cuoco)
ASSENZE PER MALATTIA - OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER I CONTROLLI
Il lavoratore deve rispondere alla visita fiscale nella fasce di reperibilitā anche in caso di assenza per infermitā dovuta a infortunio sul lavoro. (leggi sentenza)
Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.4233/2002 (Presidente: V. Mileo; Relatore: D. Figurelli)
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2002
I
n caso di visita fiscale, il lavoratore ha il dovere di rendersi reperibile. In caso di negligenza perde il diritto all'indennitā di malattia  (Leggi sentenza)
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 11 luglio 2000 n. 3883 - Pres. GIOVANNINI, Est. PISCITELLO - Longo (Avv. Spata) c. I.N.P.S. (Avv.ti Mercanti e Picciotto) - (annulla T.A.R. Lecce, Sez. II, 6 giugno 1996 n. 400).(Testo integrale)

Pubblico impiego - Infermitā e lesioni - Causa di servizio - Infortunio in itinere - Occorso ad impiegato residente in comune diverso da quello di servizio - Nel caso in cui l’infortunio stesso sia dipeso dal protrarsi della prestazione lavorativa - Diniego di riconoscimento - Illegittimitā.

E’ illegittimo il rifiuto dell'I.N.P.S. di riconoscere la dipendenza da causa di servizio per un infortunio subito da un pubblico dipendente in itinere - anche se tale infortunio sia occorso in mancanza di autorizzazione a risiedere in Comune diverso da quello della sede di servizio e ad utilizzare il mezzo di trasporto privato - nel caso in cui l'utilizzo del mezzo privato di trasporto risulti collegato in modo incontestabile al prolungarsi della prestazione lavorativa e non sia ravvisabile alcuna particolare ragione personale, liberamente determinata dal dipendente stesso, capace di comportare l'eventuale rottura del nesso di causalitā tra la prestazione del servizio e l'incidente occorso (1).

(1) Alla stregua del principio nella specie la Sez. VI ha avuto modo di ritenere che non poteva negarsi il riconoscimento della causa di servizio al ricorrente, atteso che "una volta riconosciuta la sussistenza delle condizioni di fatto idonee a giustificare - sia in relazione alla possibilitā di risiedere in comune diverso da quello della sede di servizio, sia in relazione all'uso, in qualche modo conseguenziale, anche in pendenza dell'orario di servizio prolungato, del mezzo di trasporto privato - la scelta dello specifico itinerario sul quale si č verificato l'incidente", appariva illogico il tentativo dell'I.N.P.S. di disconoscere il rapporto di dipendenza dell'evento invalidante dalla prestazione del servizio, a nulla rilevando la considerazione che la residenza dell'impiegato - in un comune diverso da quello della sede di servizio fosse stata - legittimamente - fissata "nel suo esclusivo interesse".

CASSAZIONE CIVILE
SEZIONE LAVORO - Sentenza del 8 aprile 1998, n. 3623.

(Rif. Normativi: Art.2 della Legge 33/80)

Mancata indicazione del domicilio sul certificato medico - Perdita di diritto all'indennitā - Possibilitā di rilevare il domiciolio da parte dell'Istituto - Irrilevante.

Sintesi: Il lavoratore ha l'obbligo di indicare il domicilio sul certificato medico inviato all'Inps, pena la perdita della indennitā, salvo che provi che l'Istituto era ugualmente in condizione di eseguire il controllo domiciliare sulla base di dati facilmente in suo possesso.
(Fonte Sole 24 ore- Guida Normativa)

 

 

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