LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con ricorso depositato il 20 giugno 1996 la signora E. conveniva in giudizio l’Inps innanzi al pretore di Arezzo G.L., per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia per il periodo 15-23 novembre 1995.
Deduceva infatti che l’Istituto si era rifiutato di corrispondere la prestazione assicurativa, ritenendo applicabile la sanzione prevista dall’articolo 5 legge 638/83 sul presupposto che essa E. si fosse resa irreperibile alla visita di controllo effettuata il 17 novembre 1995 alle ore 17.30, quando invece il mancato controllo era dipeso proprio dalle sue precarie condizioni di salute, che non le avevano consentito di rispondere tempestivamente al medico e di aprirgli la porta di casa, ove si trovava sola.
Si costituiva l’Inps ed eccepiva che la E. non aveva soddisfatto all’onere di reperibilità impostole dalla legge e pertanto concludeva per il rigetto della domanda.
Con sentenza emessa in data 11 marzo 1997 il pretore riteneva attendibili le giustificazioni addotte dalla ricorrente e pertanto accoglieva la domanda della medesima.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Inps, che censurava la decisione del pretore, al quale addebitava un macroscopico errore di interpretazione dell’articolo 5 comma 14 della legge 638/83.
Questa disposizione – sosteneva l’appellante – pone a carico del lavoratore ammalato un vero e proprio "onere di reperibilità" e questo implica non solo la presenza fisica, ma "la effettiva ed attuale disponibilità alla visita di controllo", e nel caso di specie, il mancato controllo era dipeso dal fatto che la E. non si era posta concretamente a disposizione del medico, recatosi al domicilio della stessa per la visita fiscale.
Resisteva all’accoglimento dell’appello la E..
Con sentenza in data 6 febbraio-14 novembre 1998 il tribunale di Arezzo rigettava l’appello.
Osservava il tribunale che non poteva parlarsi di assenza ingiustificata a visita di controllo; che la relazione medica del dottor B., che aveva eseguito l’accesso, anziché smentire le giustificazioni rese dalla E., dava ragione dello svolgimento dei fatti così come riferiti dall’assicurata; che in sostanza risultava che il medico, non avendo trovato il nominativo della E. sul citofono, aveva chiesto sommarie informazioni ad una vicina e dopo aver "bussato a tutti i citofoni" si era allontanato; che tutto era frutto di un disguido.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 15 settembre 1999, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La E. non si è costituita in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunziando violazione ed errata applicazione dell’articolo 5 decreto legge 463/83, convertito con legge 638/83; dell’articolo 115 Cpc e 2967 Cc, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360, commi 3, 4 e 5 Cpc, l’istituto ricorrente deduce che è richiesto che il lavoratore, pur quando sia presente nel proprio domicilio, mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l’immediato accesso nell’abitazione, sia la possibilità della visita di controllo; che non ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell’interessato; che resta a carico del lavoratore l’onere di fornire la prova di aver adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile; che il dovere di cooperazione del lavoratore deve consistere, proprio a ragione dello stato di malattia, anche nella diligente predisposizione di una situazione tale da rendere possibile il controllo domiciliare, il che non è affatto avvenuto nella specie.
Aggiunge il ricorrente che la verbalizzazione del medico fiscale mette in luce un comportamento assolutamente ineccepibile dello stesso; che vi sono difetto di motivazione e comunque travisamento dei fatti come evidenziati dal medico fiscale, perché non si comprende quale avrebbe dovuto essere il comportamento di quest’ultimo; che la lavoratrice si è limitata soltanto ad esporre una sua versione allo scopo di giustificare il proprio comportamento, che per non è risultata affatto provata.
Il ricorso è fondato.
Invero l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale l’articolo 5, comma 14°, del decreto legge 463/83 (convertito nella legge 638/83) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest’ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (vedi ex plurimis Cassazione 5000/99).
Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell’interessato, perché ciò che è sanzionatorio è il fatto obiettivo in sé, indipendente dall’intenzione in concreto del lavoratore (Cassazione 8484/83).
Ciò detto, si osserva che è irrilevante la considerazione del tribunale, secondo la quale deve escludersi che la E. si sia volontariamente sottratta alla visita di controllo.
Non risulta poi dalla sentenza impugnata adeguatamente motivato in ordine alla prova dell’osservanza del dovere di diligenza da parte della lavoratrice per essere di fatto reperibile alla visita di controllo.
Il tribunale ha ritenuto che vi fu indugio della lavoratrice nell’aprire il portone per obiettive difficoltà, consistenti nella precarietà delle condizioni di salute della stessa. Ma lo stato di malattia non vale di per sé ad escludere la negligenza della E., che doveva provare invece la diligente predisposizione di una situazione tale da rendere possibile il controllo domiciliare, tenuto anche conto del fatto che, come accertato dal tribunale, sul campanello non era indicato il nome della donna, bensì quello del marito.
Né può ritenersi accertato dai giudici di merito un comportamento negligente del medico, che doveva effettuare la visita di controllo, e che ebbe a suonare a tutti i campanelli.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo esame alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2002.