Testo Sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 11 luglio 2000 n. 3883

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello 9448/96 proposto da Longo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Spata ed elettivamente domiciliato, in Roma - ia Mantegazza n.24 presso il Cav. Luigi Gardin;

contro

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), rappresentato e difeso agli Avv.ti Valerio Mercanti ed Umberto Luigi Picciotto con i quali lettivamente domicilia, in Roma - Via della Frezza n.12 presso 'Avvocatura Centrale dell'INPS;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - ezione II di Lecce n.400/96 del 6.6.1996, notificata il 12.8.1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.N.P.S.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive

difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 10 marzo 2000 il Consigliere

Calogero Piscitello. Uditi, l'Avv. Spata e l'Avv. Mercanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso in appello notificato in data 12 novembre 1996 il Signor Longo Giuseppe - dipendente dell'I.N.P.S. in servizio presso la sede di Brindisi - impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall'interessato contro il provvedimento n.1482 del 15.9.1993 emesso dal Comitato Esecutivo dell'I.N.P.S. con cui veniva respinta la domanda del ricorrente tendente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dallo stesso denunciate il 4.3.1991, a seguito dell'incidente occorsogli il giorno 15.10.1990 mentre faceva rientro con la propria autovettura alla propria abitazione nel Comune di Latiano.

Premesso che il giudice di primo grado ha respinto il ricorso in questione sulla base del rilievo che l'interessato ha fatto uso dell'auto privata lungo il percorso Brindisi- Latiano in assenza di qualsiasi autorizzazione a risiedere in Comune diverso da quello della sede di servizio e ad utilizzare il mezzo di trasporto privato, l'appellante deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto osservando che il T.A.R. ha trascurato non solo i dati di fatto esistenti agli atti, ma anche le ragioni che indussero l'INPS a respingere .la domanda in sede amministrativa e ribadendo le ragioni che avrebbero dovuto portare all'accoglimento del ricorso, data l'irrilevanza - nel caso di specie - dei due presupposti indicati dal giudice di primo grado come causa ostativa al riconoscimento della causa di servizio dell'infortunio in itinere subito.

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. che - con memoria depositata il 28.2.2000 - ha chiesto il rigetto dell'appello.

Con memoria depositata il 28.2.2000 l'appellante ha ribadito le proprie argomentazioni difensive, insistendo per l'accoglimento del gravame.

DIRITTO

I due presupposti di fatto, indicati dal giudice di primo grado come causa ostativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte a seguito dell'infortunio "in itinere" subito dal ricorrente (e cioè la mancanza di autorizzazione a risiedere in un comune diverso da quello della sede di servizio e ad utilizzare il mezzo di trasporto privato), non risultano, nel caso di specie, del tutto provati dagli atti del giudizio, e non coincidono, comunque, con le ragioni esposte dall'Istituto di appartenenza del dipendente (I.N.P.S.) nell'atto di rigetto dell'istanza dell'interessato.

La delibera negativa del Comitato Esecutivo del predetto istituto n.1482 del 15.9.1993 riconosce, infatti, (pur affermando che la circostanza "non comporta, di per sé, la traslazione a carico dell'Istituto di eventuali rischi...") che il dipendente in questione "poteva ritenersi autorizzato di fatto a risiedere.. . fuori del comune capoluogo" (anche se la sua richiesta di autorizzazione, presumibilmente già ottenuta in precedenza, non era stata "formalmente rinnovata") e prende atto, d'altra parte, senza alcuna contestazione, della dichiarazione dell'interessato secondo cui, nel giorno dell'incidente automobilistico subito (15.10.1990), "era stato autorizzato a trattenersi in ufficio al fine di recuperare il minor orario di lavoro prestato" fino alle ore 17.30, quando, al termine della sua prestazione lavorativa, è avvenuto l'incidente sulla via del ritorno alla propria abitazione, ubicata nel comune di Latiano, nel tratto di strada Brindisi-Mesagne.

Le considerazioni del T.A.R. - ancorate al più rigoroso orientamento giurisprudenziale che individua come necessario presupposto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio la (duplice) previa autorizzazione sopra menzionata - non valgono, ad avviso del Collegio, a superare la contraddittoria (ed irrazionale) motivazione del diniego di riconoscimento, lamentata dal ricorrente-appellante.

Una volta riconosciuta la sussistenza delle condizioni di fatto idonee a giustificare (sia in relazione alla possibilità di risiedere in comune diverso da quello della sede di servizio, sia in relazione all'uso - in qualche modo conseguenziale, anche in pendenza dell'orario di servizio prolungato - del mezzo di trasporto privato) la scelta dello specifico itinerario sul quale si è verificato l'incidente, appare illogico il tentativo dell'I.N.P.S. di disconoscere il rapporto di dipendenza dell'evento invalidante dalla prestazione del servizio, a nulla rilevando la considerazione che la residenza dell'impiegato - in un comune diverso da quello della sede di servizio fosse stata (legittimamente) fissata "nel suo esclusivo interesse".

Il rischio specifico connesso al normale percorso necessario ad assicurare la presenza in servizio del dipendente non può sfuggire, quindi, al regime proprio degli incidenti dipendenti da causa di servizio, atteso che l'incidente stradale in questione risulta collegato, in modo incontestabile, alla prestazione lavorativa e non è ravvisabile, nel caso specifico, alcuna particolare ragione personale, liberamente determinata dal dipendente stesso, capace di comportare l'eventuale rottura del nesso di causalità tra la prestazione del servizio e l'incidente occorso al ricorrente.

Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso in appello in esame deve essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza appellata e l'annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accogliè il ricorso in appello in epigrafe e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 10 marzo 2000, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giorgio GIOVA Presidente Sergio SANTORO Consigliere Calogero PISCITELLO Consigliere Est. Luigi MARUOTTI Consigliere.