15- Nella stessa maniera Clemente VII°, confermando le Costituzioni di Sisto IV° e di Giulio II° deputò certi giudici con facoltà di assegnare, senza consenso de’ padroni, a chi avesse voluto coltivare, la terza parte delle tenute non coltivate, derogando anco a gli affitti, fatti <<ad longum tempus>>, e ordinando che tali Agricoltori non potessero esser molestati per rappresaglie camerali, ne’ chiamati in giudizio. (49) E sebbene questa Costituzione fu acremente impugnata da Batista Casali, insigne letterato di que’ tempi; (50) tuttavia, quanto riuscisse utile al Pubblico, pare, che ne facesse ampia testimonianza la santa memoria di Pio V° nella Costituzione, (51) colla quale confermò gli antichi Statuti dell’Agricoltura, all’accrescimento della quale con sommo zelo e amore invigilavano I Consoli di quell tempo non meno di quello, che a parimente a giorni nostril questo savio e nobilissimo Magistrato: <<Nostra Civitas>> (dice il Santo Pontefice) quæ retroactis temporibus mori invecto undique perquisito frumento indicebat, nostris felicissimis temporibus non solum frumento abundat; sed etiam, quod plus est, vicinis exteris terra, marique jam agri Romani frumentum subministrari potest, …..subministratum fuit, quod non minor est, aer nostræ almæ Urbis ex assidua agrerum vultura…..>>
16- Il medesimo Pontefice dopo aver con altra sua Bolla confermati e ampliati tutti i privilegi, precedentemente conceduti agli Agricoltori, comunicò loro il medesimo privilegio, che dalle leggi civili vien conceduto alle doti: (52) ed essendosi di li a qualche tempo rattiepidito, il fervore degli Agricoltori, Clemente VII° deplorando i mali, che n’erano seguiti, confermò le altre antecedenti Costituzioni dei suoi Predecessori :<<cum (diss’egli) uberrimum necessarium Agricolturæ exercitium in Urbis territorio districtu,logisque finitimis paulatim negligi, seu potius deleri cæptum sit, itaut prius, vigente Agricultura, non modo ipsi Urbi necessarium frumentum suppeditabat, verum etiam ad nationes ingenti privatorum lucro, non modico Cameræ nostræ emolumento transmittebatur; nunc verò, cultivatione cessante, externum frumentum magno pretio, difficultate ab allias conquiquere, illudque etiam per mare vehendum expectare, nonnunquam Urbis famen ventorum arbitrio non majori dedecore, quàm periculo metiri necesse est>>.
Il Pontefice Paolo V° seguendo le stesse massime dopo aver stabilita una particolare Congrecazione , e prescritte molte buone regole a beneficio degli Agricoltori, ordinò al Prefetto dell’Annona, che co’ denari del Monte di Pietà, e con un tenue premio di due per cento, facesse loro larghe imprestanze, (53) le quali al presente per somma beneficenza della S.V. si fanno co’ denari della Camera senza veruno, né pure minimo, interesse.
17- Io non ho dubbio veruno, che tali privilegi e Indulti non possono grandemente servire a farci conseguire quel tanto, che si desidera: e però sarà sempre ottima e savia la risoluzione di confermagli, e accrescergli; ma questa sola strada, come già per molto tempo battuta e praticata, non è possibile, che conduca a veruno accrescimento della coltura, il quale superi gran fatto lo stato, in cui ella si ritrova al presente.
(49) Clem. VII° Consti. 5 – 6 Bull. Nov.
(50) In l. Agrariam Clem. VII°
(51) Constit. 16 Bull. Nov.
(52) Constit. 19.9.3
(53) Constitut. 70 alias 48