Essi ciò si proposero di fare con due mezzi, l’uno dei quali fu di concedere agli Agricoltori varj privilegi, i quali però ognuno sa quanto poco si mantengono: e l’altro di permettere le “Tratte”, o siano estrazioni de’ grani fuori dello Stato ecclesiastico per lo sopra più del bisogno di Roma, con
poca spesa di giulj due, (37) tre, (38), cinque, (39) e per ogni rubbio. Ma tal promessa né pure si è potuta osservare o sia perché la penuria delle raccolte abbia impedito il concederle, o perché di tanto in tanto ne sia stato alterato il prezzo.
13- Quantunque ad infervorare l’animo grande e benefico di V.S. per una causa pubblica, e di tante conseguenze, sarebbe senza dubbio sufficiente ciò, che in altri tempi si è praticato con tante leggi e Costituzioni, le quali potrebbero servire di regola salutevole e l’indirizzo opportuno nelle nuove Ordinazioni da farsi; pur nulladimeno io mi piglio il coraggio di avanzarmi più oltre, esponendo umilissimamente alla SANTITA’ VOSTRA le mie considerazioni sopra i due mezzi, de’ quali si valsero i suoi Predecessori per restituire l’Agricoltura nel Lazio, cioè de’ privilegi, e delle “Tratte”.
14- In quanto al primo di essi, io considero, che antico è stato il costume di privilegiare gli Agricoltori. Costantino esentò i medesimi dalle gravezze straordinarie, (40) come prima Diocleziano gli aveva resi immuni da ogni servizio personale (41) proibendo a Magistrati di astringerli a prender la tutela de’ Pupilli (42) .
Giustiniano ridusse loro le usure, che molto rigorose di quel tempo pagavano, (43) e vietò a’ creditori di carcerarli nel tempo della coltura, e della messe. (44) Onorio e Teodosio liberarono gli strumenti del campo da ogni ipoteca. (45) Valentiniano, Teodosio e Arcadio diedero loro facoltà di poter coltivare i terreni altrui, lasciati incolti, e derelitti: e altri Imperatori (fra’ quali singolarmente Giustiniano) concedettero in beneficio dell’Agricoltura diversi altri privilegi (46) contenuti nelle leggi georgiche, compilate da Costantino Armenopalo, (47) e nelle Costituzioni,divise in vari Titoli delle leggi Civili.(48)
(37) Clem. VII° Conflit. Bull.novo dummodo pretium frumenti in Urbe non excederet julios decem otto pro quolibet rubro.
(38) Clem.VIII° Conflit.72.Dummodo pretium frumenti in Urbe non excesserit julios sexaginta pro quolibet rubro.
(39) Paul. V. Constitut.70 altas 48 Dummodo pretium strumenti in Urbe non excesserit julios quinquaginta quinque pro quolibet rubro.
(40) L. Nunquam sationibus de C. Agricol. Censit. Lib.11
(41) L. Nequis cod. De rustic. Ad ulla obs. deno.
(42) L. si duoTutela ss.de excus Tutor.
(43) L. Rem duram Auth nullum credentem Agricol.
(44) Auth. Agricultores cod. Quæres pign.e oblig. Pess.
(45) L. Pignorum octava Cod. Cod. tit.
(46) L. Qui Agros. Cod.de omni agro deserto lib.II°
(47) Apud Jo: Leunclavium in Tratt. Juris Græco-Romani pag. 157,apun Simonem Shardium Tratt.var. fol, 167.
(48) Prompt. Juris Harmenop.