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Decreto Legislativo del Governo
n° 22 del 05/02/1997
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio.
(Estratto dal decreto Ronchi)
TESTO
Il Presidente della Repubblica
Considerato che lo Stato italiano si è assunto il
dovere di recepire nell’ordinamento interno le direttive dell’Unione
Europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le
norme contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata,
prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei principi
fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili della persona
umana garantiti dalla Costituzione;
Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che
costituiscono un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti,
al quale è necessario fare riferimento per rinvenire le linee di
intervento cui il legislatore nazionale è comunque tenuto ad adeguarsi
nel recepimento delle direttive stesse;
Visto l’articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n.
146 recante delega al Governo per l’attuazione delle direttive
91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva
75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12
dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla
direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36, 38 della legge 22
febbraio 1994, n. 146;
Visto l’articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 recante delega al Governo per l’attuazione delle direttiva 94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio
1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità, dei
trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e
forestali, dell’interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli
affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro; In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - Gestione dei rifiuti
Capo I -
Principi generali
Art. 1 - Campo d’applicazione
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o
complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in
attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di
determinate categorie di rifiuti.
2. Le Regioni a statuto ordinario regolano la
materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle
disposizioni in esso contenute, che costituiscono principi fondamentali
della legislazione statale ai sensi dell’articolo 117, comma 1
(1), della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del
presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei
confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare
i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 2 - Finalità
1. La gestione dei rifiuti costituisce
attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al
fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e,
in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua,
l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o
odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti
di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai
principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel
consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell’ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del
presente decreto lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito
delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizione che
seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante
accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati
qualificati.
Art. 3 - Prevenzione della produzione
di rifiuti
1. Le autorità competenti adottano,
ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a
favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della
produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in
particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse
naturali;
b) la promozione di strumenti economici,
ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti,
azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta
valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante
l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l’immissione
sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od
il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la
pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per
l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad
essere recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di
appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia
di prevenzione della produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di
programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità
e della pericolosità dei rifiuti.
Art. 4 - Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei
rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello
smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere
materia prima dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e la
determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei
materiali medesimi;
d) l’utilizzazione principale dei rifiuti
come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il
recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili
rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le
attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità
competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei
prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorità competenti promuovono e
stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici
interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di
materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la
possibilità di stabilire procedure semplificate ed il ricorso a
strumenti economici.
Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere
effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale
della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento
finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione
e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato
con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di
smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a
disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l’autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali
ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti
in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di
rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più
idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della
salute pubblica.
4. A partire dal 1° gennaio 1999 la
realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono
essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è
accompagnato da recupero energetico con una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile,
calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire
i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli
stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali
nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (2), qualora gli aspetti territoriali
e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di
utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito
smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di
riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9,
D10 e D11 di cui all’allegato B. Per casi di comprovata necessità e per
periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, d’intesa con
il Ministro dell’ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica
nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in
materia.
Art. 6 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto
che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività
ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o
la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di
smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l’operazione di prelievo, di
cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta
idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo,
al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste
nell’allegato B;
h) recupero: le operazioni previste
nell’allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o
più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di
produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui
al punto D 15 dell’allegato B, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al
punto R 13 dell’allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento
dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti alle seguenti condizioni:
1 – i rifiuti depositati non devono
contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2 – il quantitativo di rifiuti pericolosi
depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi
devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
3 – il quantitativo di rifiuti non
pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi
devono essere asportati con cadenza trimestrale;
4 – il deposito temporaneo deve essere
effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5 – devono essere rispettate le norme che
disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6 – deve essere data notizia alla
Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.
n) bonifica: ogni intervento di rimozione
della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto
dell’area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per
il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto
alla matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il
combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento
finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la
combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda
caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
q) composto da rifiuti: prodotto ottenuto
dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto
di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a
definirne i gradi di qualità.
Art. 7 - Classificazione
1. Ai fini dell’attuazione del presente
decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di
pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento
delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime
e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree
verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e
agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività
sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature
deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici
precisati nell’elenco di cui all’allegato D.
Art. 8 - Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera,
nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o
dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti
agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose
utilizzate nell’attività agricola;
d) le attività di trattamento degli scarti
che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla
tipologia e alle modalità d’impiego ai sensi della legge 19 ottobre
1984, n. 748 (3), e successive modifiche ed integrazioni. Agli
insediamenti che producono fertilizzanti anche con l’impiego di scarti
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo
stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati
nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici
comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti
vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da
raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni,
organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o
caritatevoli, senza fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano
dall’attività di scavo.
3. Le attività di recupero di cui all’allegato C
effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione
del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre
energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono
escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto si
applicano agli scarti dell’industria alimentare destinati al consumo
umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche
norme di tutela igienico-sanitaria.
Art. 9 - Divieto di miscelazione di
rifiuti pericolosi
1. È vietato miscelare categorie diverse
di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1,
la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti,
sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 28
qualora siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, e
al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di
cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei
rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e
per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 10 - Oneri e finalità dei
produttori e dei detentori
1. Gli oneri relativi alle attività di
smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un
raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni
individuate nell’allegato B al presente decreto, e dei precedenti
detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali
assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi
autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti
che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con
i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le
modalità previste dall’articolo 16 del presente decreto.
3. La responsabilità del detentore per il
corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al
servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a
condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all’articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro
tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione
alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.
Art. 11 - Catasto dei rifiuti
1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (4), provvede con proprio decreto alla
riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (5), e successive
modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle
connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei
dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70 (6), utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo
Europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle
Comunità Europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle comunità europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una Sezione
nazionale, che ha sede in Roma presso l’Agenzia Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente (ANPA) e in Sezioni regionali o delle Province
autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province
autonome per la protezione dell’ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non
siano ancora costituite, presso la Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale
attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti
e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e
di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono
rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non
pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui
all’articolo 7, comma 3, lettere c) e d), sono tenuti a comunicare
annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70
(7), le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti.
Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti
non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo
2083 del codice civile (8) che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso
in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio
pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del
servizio.
4. I Comuni, o loro Consorzi o Comunità
montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste
dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (9), le seguenti informazioni relative
all’anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione
dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la
quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti,
nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle
Province autonome del Catasto provvedono all’elaborazione dei dati ed
alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal
ricevimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio
1994, n. 70
(10), delle
informazioni di cui ai commi 3 e 4. L’ANPA elabora i dati, evidenziando
le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,
recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero
in esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma
1 continuano applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi
1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
Art. 13 - Ordinanze contingibili e
urgenti
1. Fatto salvo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di
pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed
urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non
si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o
il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere,
nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed
urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché
non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per
l’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’ambiente ed
al Ministro della sanità entro tre giorni dall’emissione ad hanno
efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall’adozione
delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale
promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta
differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei
rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata
inattività, il Ministro dell’ambiente diffida il Presidente della Giunta
regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di
protrazione dell’inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le
iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano
le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli
organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico
riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non
possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano
comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il
Ministro dell’ambiente può adottare, sulla base di specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti
termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che
consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei
rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell’ambiente alla
Commissione dell’Unione Europea.
Art. 14 - Divieto di abbandono
1. L’abbandono e il deposito incontrollati
di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di
rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione della
sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui
ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero
o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi
in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o
personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati
ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto
illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del
comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che
subentrano nei diritti della persona stessa.
Art. 15 - Trasporto dei rifiuti
1. Durante il trasporto i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono
risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantità del
rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui
al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e
firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre
tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite
una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere
conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i
rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità
alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di
identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 17 - Bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati da rifiuti
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente, di concerto con i
Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della
contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il
prelievo e l’analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in
sicurezza, la bonifica del ripristino ambientale dei siti inquinati,
nonché per la redazione dei progetti di bonifica.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera
accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei
limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.
A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al
Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti,
nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione
di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento
del sito;
b) entro le quarantotto ore successive
alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al
Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti
degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli
effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall’evento che ha
determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il
progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei
quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne
danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla
Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed
autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà
comunicazione alla Regione. L’autorizzazione indica le eventuali
modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi,
anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che
devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e
l’esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo.
Se l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un’area
compresa nel territorio di più Comuni il progetto e gli interventi sono
approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di
presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al
Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite
specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d’uso prevista
dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di
accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure
con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, l’autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere
l’adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall’inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l’impiego
di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o
permanenti all’utilizzo dell’area bonificata rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per
l’utilizzo dell’area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove
occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani
territoriali.
7. L’autorizzazione di cui al comma 4
costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica
utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a
tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all’attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi
previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da
apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per
territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano
ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal Comune
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che
si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le somme
per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di
rotazione nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle
aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L’onere reale deve essere indicato
nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (18).
11. Le spese sostenute per la messa in
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate
di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare
sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748,
secondo comma, del Codice civile (19). Detto privilegio si può
esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi
sull’immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle
notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli
organi di controllo un’anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed
il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l’intervento di bonifica;
c) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per
l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione
d’uso di un’area comporti l’applicazione dei limiti di accettabilità di
contaminazione più restrittivi, l’interessato deve procedere a proprie
spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito
progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L’accertamento dell’avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai
sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad intervento di bonifica
di interesse nazionale sono presentati al ministero dell’ambiente ed
approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono,
con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,
d’intesa con la Regione territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di
cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree
destinate alla produzione e all’allevamento sono definiti ed approvati
di concerto con il ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
Capo II - Competenze
Art. 18 - Competenze dello Stato
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all’attuazione del presente decreto;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché
l’individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari,
anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l’individuazione delle iniziative e delle misure
per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito
cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti,
nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l’individuazione dei flussi omogenei di
produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari
possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base
sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la
riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di
rifiuti;
f) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare
la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti;
g) l’individuazione delle iniziative e delle
azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed recupero di
materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei
materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della
Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l’individuazione degli obiettivi di qualità dei
servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la
elaborazione dei piani regionali di cui all’articolo 22, ed il
coordinamento dei piani stessi;
l) l’indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento dei rifiuti;
m) l’indicazione dei criteri generali per
l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
n) la determinazione dei criteri generali e degli
standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei
criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al
rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione dell’area
interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti,
rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l’adozione delle norme tecniche per la gestione
dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di
rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attività
di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti
amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e
qualiquantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello
smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione di cui all’articolo 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e
degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e
delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di
gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto
nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e
la definizione del formulario di cui all’articolo 15;
l) l’individuazione delle tipologie di rifiuti che
per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere
smaltiti direttamente in discarica;
m) l’adozione di un modello uniforme del registro
di cui all’articolo 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello
stesso, nonché l’individuazione degli eventuali documenti sostitutivi
del registro stesso;
n) l’individuazione dei beni durevoli di cui
all’articolo 44;
o) l’aggiornamento degli allegati al presente
decreto;
p) l’adozione delle norme tecniche, delle modalità
e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come
fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748
(20) e successive modifiche e
integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da
rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata.
3. Salvo che non sia diversamente disposto
dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (21), su proposta del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto
dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma
2 sono adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (22), con decreti del Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri dell’industria del commercio e dell’artigianato
e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti
agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei
trasporti e della navigazione.
Art. 19 - Competenze delle Regioni
1. Sono di competenza delle Regioni, nel
rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente
decreto:
a) la predisposizione, l’adozione e
l’aggiornamento, sentiti le Province ed i Comuni, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22;
b) la regolamentazione delle attività di
gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata di rifiuti
urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione
dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali
e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l’elaborazione, l’approvazione e
l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l’approvazione dei progetti di nuovi
impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e
l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l’autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 (23)
attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all’ambito
provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la
predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in
sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non
soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei
rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il
riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l) l’incentivazione alla riduzione della produzione
dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da
allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione di criteri per l’individuazione,
da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1
le Regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del
decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
(24).
3. Le Regioni privilegiano la realizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando
le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle
discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le Regioni emanano norme affinché gli uffici
pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta
riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso.
Art. 20 - Competenze delle Province
1. In attuazione dell’articolo 14 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (25), alle Province competono, in
particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la
programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di
bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di
gestione dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni del
presente decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti
previsti per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33;
e) l’individuazione, sulla base delle previsioni
del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 15, comma 2,
della legge 8 giugno 1990, n. 142
(26), ove già adottato, e delle previsioni
di cui all’articolo 22, comma 3, lettera d), sentiti i Comuni, delle
zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di
impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l’iscrizione delle imprese e degli Enti
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33
ed i relativi controlli;
g) l’organizzazione delle attività di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti
territoriali ottimali delimitati ai sensi dell’articolo 23.
2. Per l’esercizio delle attività di controllo
sulla gestione dei rifiuti le Province possono avvalersi anche delle
strutture di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 come sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 7
dicembre 1993 n. 517
(27),
con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai
sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (28).
3. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le
Province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche
esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano
apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività
di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto
agli addetti al controllo, che sono tenuti all’obbligo della
riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo
Ecologico dell’Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le
ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle
funzioni di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(29). Restano ferme le altre
disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1,
le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli
stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando,
in particolare, i controlli sulle attività sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli
concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi
riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti.
Art. 21 - Competenze dei Comuni
1. I Comuni effettuano la gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in
regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142
(30) e dell’articolo 23.
2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire
una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il
recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le
forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando
standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione per qualità e quantità dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta
e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti
urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti
i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di
qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
3. È, inoltre, di competenza dei Comuni
l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, i
Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di
volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni.
5. I Comuni possono istituire, nelle forme previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142
(31), e successive modificazioni, servizi
integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai
rifiuti urbani.
6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed
alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani
dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica
alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell’accordo di
programma di cui all’articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero
dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84
(32), e relativi decreti attuativi.
Art. 23 - Gestione dei rifiuti urbani
in ambiti territoriali ottimali
1. Salvo diversa disposizione stabilita
con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione
dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali
ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani
e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in
applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza
nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare
gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti
territoriali, sia superata la frammentazione della gestione.
3. I Comuni di ciascun ambito territoriale
ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi
dalla delimitazione dell’ambito medesimo, organizzano la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità.
4. I Comuni provvedono alla gestione dei
rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142 (34), come integrata dall’articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e
3 le Province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142 (35) e successive modificazioni, le forme ed i modi della
cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.
Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti
dell’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142 (36), le Province
individuano gli Enti locali partecipanti, l’Ente locale responsabile del
coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l’assicurazione
delle convenzioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142 (37). Dette convenzioni determinano in particolare le
procedure che dovranno essere adottate per l’assegnazione del servizio
di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché
gli altri elementi indicati all’articolo 24, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142 (38). Decorso inutilmente il predetto termine le
Regioni e le Province autonome provvedono in sostituzione degli Enti
inadempienti.
Art. 24 - Contributo per lo smaltimento
di rifiuti in discarica
1. In ogni ambito territoriale ottimale
deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani
pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui
all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (39), è
determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui
al comma 1.
Art. 25 - Accordi e contratti di
programma, incentivi
1. Ai fini dell’attuazione dei principi e
degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, può stipulare appositi accordi e contratti di
programma con Enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul
mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti
di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l’attuazione di specifici piani di
settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione,
l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite
idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro
pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi
produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di
materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la
riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la
produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo
da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di
inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e
l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di
rifiuti;
g) l’adozione di tecniche per il reimpiego
ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e
di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze
pericolose contenute nei rifiuti;
i) l’impiego da parte dei soggetti
economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l’impiego di sistemi di controllo del
recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, può
altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con le
imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le
associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l’utilizzo dei
sistemi di eco-label e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di
consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del
riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure
semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali
devono comunque garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela
dell’ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305 (40), individua
le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite
disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti
di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalità di stipula dei
medesimi.
Art. 26 - Osservatorio nazionale sui
rifiuti
1. Al fine di garantire l’attuazione delle
norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare
riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità
della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, è
istituito, presso il ministero dell’ambiente, l’Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L’Osservatorio svolge,
in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all’elaborazione ed
all’aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d’azione,
nonché alla definizione ed all’aggiornamento permanente di un quadro di
riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma
Generale di prevenzione di cui all’articolo 42 e lo trasmette per
l’adozione definitiva al Ministro dell’ambiente ed al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
d) predispone il Programma generale di
prevenzione di cui all’articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale
Imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l’attuazione del Programma
Generale di cui all’articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e
smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui
all’articolo 49, comma 5, e lo trasmette per l’approvazione al Ministro
dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato;
h) verifica i livelli di qualità dei
servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla
gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
cura la trasmissione ai Ministri dell’ambiente, dell’industria , del
commercio e dell’artigianato e della sanità.
2. L’Osservatorio è costituito con decreto
del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, ed è composto, da sette membri, scelti
tra persone esperte in materia, di cui:
a) 3 designati dal Ministro dell’ambiente,
di cui uno con funzioni di Presidente;
b) 2 designati dal Ministro
dell’industria, di cui uno con funzioni di vicePresidente;
c) 1 designato dal Ministro della sanità;
d) 1 designato dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
3. I membri durano in carica cinque anni.
Il trattamento economico spettante ai membri dell’Osservatorio è
determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente,
di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità
organizzative e di funzionamento dell’Osservatorio e della Segreteria
tecnica.
5. All’onere derivante dalla costituzione
e dal funzionamento dell’Osservatorio e della Segreteria tecnica, pari a
lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di
inflazione, provvede il Comitato nazionale imballaggi di cui
all’articolo 41 con un contributo di pari importo a carico dei
consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto
del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione
del ministero dell’ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto
Osservatorio sono subordinate alle entrate.