Rifiuti speciali

 

Torna in prima pagina 

 
  Raccolta differenziata      
  Rifiuti da separare        
  Rifiuti speciali   ricerca internet    
  I rifiuti  in Campania   di Giovanni Forgione       
  Il decreto Ronchi          
     

 

Rifiuti ingombranti ed elettrodomestici

Questa tipologia di rifiuto, costituita da suppellettili, frigoriferi, lavatrici, etc, a seconda del servizio predisposto dal comune, non dovrà essere abbandonata in giro, ma andrà consegnata al rivenditore, oppure depositata in un’apposita isola ecologica, oppure sarà consegnata, previo accordo, al gestore del servizio di nettezza urbana. Evitare di abbandonarli perché contengono molti materiali recuperabili.

 

Batterie di automobili

Tali rifiuti non vanno assolutamente abbandonati perché contengono acidi, piombo e altri metalli, molto dannosi per l’ambiente. Il costo del loro smaltimento è già compreso nel prezzo d’acquisto, per cui si possono depositare presso i rivenditori, oppure presso gli artigiani che provvedono alla manutenzione delle automobili.

 

Olio minerale esausto

Per tale tipologia di rifiuto vale lo stesso discorso delle batterie, sia per la pericolosità, sia per il fatto che il costo dello smaltimento è già compreso nel prezzo d’acquisto e quindi può essere consegnato al rivenditore, oppure agli artigiani provvisti di serbatoi per lo stoccaggio di oli esausti.

 

Carcasse di automobili

Le carcasse di automobili non possono essere abbandonate ma devono essere conferite agli appositi centri di rottamazione in modo da separare e recuperare tutti i materiali che le costituiscono.

 

Rifiuti costituiti da calcinacci e materiale da demolizione

Calcinacci e rifiuti provenienti da demolizione e costruzione non possono essere abbandonati, ma vanno conferiti alle apposite discariche, oppure recuperati previa autorizzazione rilasciata dal settore ecologia della provincia di appartenenza.

 

Pneumatici fuori uso

I pneumatici non più in buono stato non possono essere abbandonati, ma devono essere conferiti al rivenditore in modo da poter essere successivamente ricoperti, oppure frantumati e riutilizzati per recuperi di vario genere.

 

 Testo redatto dal resp. Settore rifiuti Legambiente Basilicata
  Gaetano Baldassarre

 

 ________________________________________

Titolo  III   del decreto Ronchi

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 44 (Beni durevoli)

  1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.

  2. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori ed i soggetti pubblici e privati che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:

    1. la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4;

    2. l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;

    3. il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;

    4. lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

  3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

  4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.

  5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

  1. frigoriferi, surgelatori e congelatori;

  2. televisori;

  3. computer;

  4. lavatrici e lavastoviglie;

  5. condizionatori d'aria.