Repertorio n. 76381 Raccolta
n. 12971
Atto costitutivo
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentonovantotto, il
giorno nove del mese di dicembre in Cagliari, Via Iglesias, civico
45, 9 dicembre 1998.
Dinanzi a me dottor Carlo Mario De Magistris, notaio in Iglesias
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed
Oristano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo
tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,
sono presenti i signori:
1. Boi Mario Girolamo Giovanni, nato
a Busachi il giorno 30 settembre 1934, residente a Cagliari Via Guicciardini
n. 2, pensionato, cittadino italiano, codice fiscale BOI MGV 34P30 B281J;
2. Boi
Vincenzo, nato a Gadoni il giorno 10 ottobre 1949,
residente a Cagliari Via Cadello n. 6, impiegato, cittadino italiano, codice
fiscale BOI VCN 49R10 D842B;
3. Cocco Paola, nata a Quartucciu,
già frazione di Cagliari il giorno 21 marzo 1945, residente a Quartucciu Via
Giofra n. 7, casalinga, cittadina italiana, codice fiscale CCC PLA 45C61
B354A;
4. Dolia
Giovanni Marco, nato a Cagliari il giorno 25 gennaio
1944, residente a Cagliari, Via Firenze n. 8, impiegato, cittadino italiano,
codice fiscale DLO GNN 44A25 B354P;
5. Gerra Antonio, nato a Calasetta il
giorno 29 luglio 1937, residente a Quartu Sant'Elena Via Ichnusa n. 25,
pensionato, cittadino italiano, codice fiscale GRR NTN 37L29
B383O;
6. Maccioni
Giampiero, nato a Iglesias il giorno 4 luglio 1942,
residente a Iglesias Via Lanusei n. 41, pensionato, cittadino italiano, codice
fiscale MCC GPR 42L04 E281O;
7. Maccioni Pietro Paolo, nato a
Desulo il giorno 11 novembre 1943, residente a Iglesias Via Cagliari n. 115,
impiegato, cittadino italiano, codice fiscale MCC PRP 43S11
D287R;
8. Piras
Raffaele, nato a Quartucciu, già frazione di Cagliari, il
giorno 26 agosto 1942, residente a Quartucciu Via Giofra n. 7, pensionato,
cittadino italiano, codice fiscale PRS RFL 42M26 B354L;
9. Pitzalis Loriana, nata a Carbonia il giorno 11 marzo 1957, residente a Carbonia Via Is
Maccionis n. 13, insegnante, cittadina italiana, codice fiscale PTZ LRN 57C51
B745M e
10. Serrenti Efisio, nato a Quartu Sant'Elena il
giorno 24 aprile 1945, residente a Cagliari Via Pascal n. 8, dirigente,
cittadino italiano, codice fiscale SRR FSE 45D24 H118N.
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, convengono
e stipulano quanto segue:
Articolo
1
È costituita tra le parti un'associazione senza
scopo di lucro denominata VITA NUOVA - Onlus (Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale) - Associazione Sarda Trapianti.
Articolo 2
1. L'Associazione ha sede in
Iglesias Via Lanusei,41.
2. L'Associazione è retta
dallo statuto che, sottoscritto come per legge, omessane la lettura per
dispensa espressa avutane dai comparenti, si allega al presente atto sotto la
lettera "A"
Articolo 3
A comporre il consiglio direttivo per il primo triennio sono nominati
i fondatori i quali attribuiscono le seguenti cariche:
- Presidente il signor GIAMPIERO MACCIONI; Vice Presidente il signor
VINCENZO BOI; Segretario il signor ANTONIO GERRA; Tesoriere la signora PAOLA
COCCO.
Articolo 4
Per quanto qui non contemplato, le parti fanno riferimento al codice
civile ed alle leggi speciali in materia.
Le parti
richiedono che a questo atto siano applicate le disposizioni agevolative di
cui all'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266, con conseguente esenzione
delle imposte di registro e di bollo.
Richiesto, ho
ricevuto questo atto che è firmato in fine dai comparenti e da me notaio,
previa lettura da me datane ai comparenti i quali, su mia domanda, dichiarano
l'atto conforme alla loro volontà.
Consta l'atto di
.un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione
sulle prime tre facciate e sette righe.
Giovanni Marco Dolia
Efisio
Serrenti
Loriana
Pitzalis
Mario Girolamo Giovanni
Boi
Pietro Paolo
Maccioni
Antonio Gerra
Paola Cocco
Raffaele Piras
Vincenzo
Boi
Giampiero Maccioni
Carlo Mario De Magistris
Allegato "A" all'atto n.
12971
STATUTO dell'Associazione
VITA NUOVA - Onlus
Associazione Sarda Trapianti
Art. 1
(Denominazione)
1. È costituita
l'Associazione denominata VITA NUOVA - Onlus (Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale) - Associazione Sarda Trapianti.
Art.
2
(Sede)
1
L'Associazione ha sede in Iglesias Via Ten Cacciarru,1.
2 Potranno essere istituite Sezioni dell'Associazione anche al di
fuori del territorio regionale della Sardegna, previa autorizzazione del
Consiglio Direttivo.
Art. 3
(Statuto)
1. L'Associazione VITA
NUOVA - Onlus é disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti norme di
legge in materia.
2. L'Associazione ha carattere
volontario, è apartitica, aconfessionale, non si propone scopi di lucro ed ha
struttura democratica.
3. L'Associazione potrà
partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché
partecipare ad Enti con Scopi sociali ed umanitari.
Art. 4
(Efficacia
dello Statuto)
1. Lo statuto vincola alla sua
osservanza i Soci dell'Associazione e costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
Art. 5
(Modificazione dello
statuto)
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate
dall'Assemblea con maggioranza assoluta dei Soci iscritti all'Associazione ed
aventi diritto al voto. Le modifiche dello statuto comportanti lo scioglimento
dell'Associazione e le devoluzioni del suo patrimonio sono deliberate con
maggioranza di tre quarti degli Associati.
Art.
6
(Interpretazione dello
Statuto)
1. Lo statuto è interpretato secondo le
regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12
delle preleggi al codice civile.
Art.
7
(Solidarietà)
1. L'Associazione VITA NUOVA - Onlus persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale.
Art. 8
(Finalità)
1. L'Associazione si
propone di diffondere la cultura dei trapianti d'organo e fornire assistenza e
sostegno, in tutte le sue forme, ai soggetti donatori, a coloro che attendono
i trapianti, ai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo e ai loro
congiunti.
A tal fine, l'Associazione, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà:
a.
promuovere lo studio e gli interventi operativi atti a sostenere l'attività di
donazione e di trapianto d'organi negli Ospedali della Regione Sardegna e di
quelli situati in altre regioni italiane collegate alla Sardegna da accordi di
collaborazione inerenti la materia dei trapianti;
b.
collaborare con enti ed organismi, pubblici o privati, aventi finalità
analoghe o direttamente e indirettamente complementari a quelle
dell'Associazione, per la diffusione della cultura dei trapianti e per
l'approntamento di tutti gli interventi utili allo sviluppo del fenomeno della
donazione e del trapianto d'organi;
c. elaborare,
sviluppare e gestire progetti di assistenza e sostegno, con la collaborazione
di persone fisiche, enti ed organismi pubblici e privati, per la realizzazione
di qualsivoglia azione e/o prestazione che possa risultare di aiuto concreto
ai trapiantandi ed ai trapiantati, ovvero ai loro congiunti, da fornirsi
presso gli ospedali, presso altre strutture pubbliche o private, presso le
sedi dell'Associazione, o, infine, presso le abitazioni dei
pazienti.
Al fine di perseguire i predetti fini
istituzionali, l'Associazione si curerà inoltre di perorare in tutte le sedi
utili allo scopo la cultura del trapianto d'organi, intervenendo con propri
rappresentanti, fornendo suggerimenti e formulando proposte.
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Associazione
potrà infine promuovere e collaborare alla organizzazione di corsi di
formazione, qualificazione e riqualificazione, di figure professionali
impegnate o da impegnare nei settori direttamente o indirettamente coinvolti
dal fenomeno dei trapianti d'organi, ed attivarsi per la diffusione delle
informazioni inerenti la problematica del trapianto d'organi. In virtù di
quanto sopra, l'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge l'esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Art.
9
(Ambito di attuazione delle
finalità)
1. L'Associazione VITA NUOVA - Onlus opera
principalmente nella Regione Sardegna.
Essa potrà
operare anche in altre regioni d'Italia, da |sola o con
consociate
Art. 10
(Ammissione)
1. Sono Soci
dell'Associazione tutte le persone maggiorenni (diciotto anni compiuti) che
condividono le finalità dell'Associazione stessa e sono mossi da spirito di
solidarietà in particolare pazienti trapiantati ed in attesa di trapianto e
dei loro familiari.
2. Possono essere Soci anche le
Associazioni e Organizzazioni che abbiano attività e scopi non in contrasto
con quelli dell'Associazione compresi medici, singoli professionisti pubblici
e privati.
3. Possono, inoltre, essere Soci enti
pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed
umanitari.
4. L'adesione all'Associazione è
deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Comitato
Direttivo.
5. Le iscrizioni decorrono dal primo
Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
Art.
11
(Diritti)
1.
I Soci hanno il diritto di eleggere i componenti il Consiglio Direttivo ed il
Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Socio assente
può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio; ogni Socio
partecipante all'Assemblea non può essere in possesso di più di tre
deleghe.
3. I Soci hanno i diritti di informazione e
di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4.
I Soci dell'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti
dall'Associazione stessa.
Art. 12
(Doveri)
1. Il comportamento
verso gli altri Soci e all'esterno della Associazione, è animato da spirito di
solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
2. I Soci sono inoltre tenuti:
a.
all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. al
pagamento della tessera sociale di ammissione;
c. al
pagamento della quota annuale di partecipazione;
d. al
versamento di eventuali quote straordinarie per integrazioni della cassa
sociale decise dagli organi sociali. .
Art. 13
(Esclusione)
1. Si perde la qualifica di Socio
a seguito di:
a. dimissioni, da comunicare per
iscritto al Consiglio direttivo dell'Associazione almeno tre mesi prima dello
scadere dell'anno;
b. decadenza, per perdita di
qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l'ammissione;
c. esclusione, ad opera del Consiglio
Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle
norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino
indegnità;
d. ritardato pagamento della quota sociale
per oltre un anno.
2. La decadenza di un Socio deve
essere deliberata dal Consiglio direttivo, dopo ave ascoltato le
giustificazioni della persona;
3. I Soci decaduti per
morosità potranno, dietro domanda e passati almeno sei mesi dalla decadenza,
essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione. La riammissione viene
decisa dal Consiglio Direttivo.
4. L'esclusione di un
Socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due
terzi.
5. È comunque esclusa la partecipazione
temporanea alla vita associativa. La quota e il contributo dell'Associato non
sono trasmissibili in alcun modo.
Art.
14
(Soci)
1.
Fanno parte dell'Associazione: i Soci Fondatori, Ordinari, Onorari e
Sostenitori;
2. Soci Fondatori: sono i Fondatori
dell'Associazione elencati nell'atto costitutivo;
3.
Soci Ordinari sono le persone fisiche e giuridiche interessate allo scopo
dell'Associazione che abbiano inoltrato domanda accolta dal Consiglio
Direttivo a maggioranza dei presenti;
4. Soci Onorati
sono quelli che per la loro personalità, per aver acquisito meriti nel campo
di interesse dell'Associazione o per la frequenza all'Associazione o per aver
contribuito finanziariamente o svolto attività a favore della Associazione
stessa sostenendone l'attività e la sua valorizzazione, ottengano tale
qualifica per designazione unanime del Consiglio Direttivo;
5. Soci Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che, su loro
domanda e per decisione del Consiglio Direttivo, vengono autorizzate a
partecipare all'attività dell'Associazione;
6. I Soci,
maggiori di età, hanno diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le
modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi
direttivi dell'Associazione;
7. Per poter esercitare
il diritto di voto il Socio deve essere iscritto all'Associazione da almeno
sei mesi ed essere in regola con il pagamento delle quote
sociali.
Art. 15
(Indicazione degli Organi)
Sono Organi
dell'Associazione:
1.
L'Assemblea;
2. il Consiglio
Direttivo;
3. il
Presidente;
4. il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Tutte le cariche associative
hanno carattere elettivo e gratuito.
Art.
16
(Composizione
dell'Assemblea)
1. L'Assemblea è composta dai Soci
Fondatori e Ordinari, tutti con diritto di voto.
2.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Art. 17
(Convocazione
dell'Assemblea)
1. L'Assemblea si riunisce almeno una
volta all'anno, nella sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di
convocazione, oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta
di due terzi dei Consiglieri.
2. Il Presidente convoca
l'Assemblea con avviso scritto, affisso nella sede dell'Associazione, almeno
dieci giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso dovrà indicare
la sede, la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno
previsto.
3. L'Assemblea annuale viene convocata in
seduta ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per
l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Art. 18
(Validità
dell'Assemblea)
1. L'Assemblea è validamente
costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei
componenti.
2. In seconda convocazione essa è
validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti.
3. È ammesso l'intervento per delega da
conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo
delle deleghe in numero superiore a tre.
Art.
19
(Votazione)
1. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a
maggioranza dei voti dei presenti.
2. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
3. Le
deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci anche se
assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
4. I voti
sono palesi (normalmente per alzata di mano); su decisione del Presidente e
per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a
scrutinio segreto.
5. Le votazioni riguardanti le
persone e/o le loro qualità saranno sempre a scrutinio
segreto.
6. In caso di votazioni a scrutinio segreto
il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori fra i
presenti.
Art. 20
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le
deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal
Segretario o da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal
Presidente.
2. Per le deliberazioni comportanti
modificazioni dello statuto il Presidente può richiedere l'intervento di un
Notaio per la verbalizzazione. L'intervento del Notaio è obbligatorio per le
modificazioni dello statuto che comportano lo scioglimento
dell'Associazione.
3. I1 verbale è tenuto, a cura del
Presidente, nella sede dell'Associazione.
4. Ogni
Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne
copia.
Art. 21
(Compiti dell'Assemblea)
All'Assemblea
compete:
1. Discutere e deliberare sui bilanci
consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio
Direttivo.
2. L'elezione dei componenti il Consiglio
Direttivo.
3. La nomina del Collegio dei Revisori dei
Conti.
4. Fissare, su proposto del Consiglio
Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale
per i ritardati versamenti.
5. Deliberare sulle
direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e
da svolgere nei vari settori di sua competenza.
6.
Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
7.
Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.
8. Deliberare sul trasferimento della sede
dell'Associazione.
9. Deliberare su ogni altro
argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio
Direttivo.
Art. 22
(Consiglio Direttivo)
1. I1 Consiglio
Direttivo viene eletto ogni tre anni dalla Assemblea dei Soci ed è composto da
sette a quindici consiglieri.
2. Tutti i componenti
del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
3. Il
Consiglio Direttivo propone all'Assemblea il programma dell'Associazione,
propone la quota annuale e di ammissione all'Associazione e valuta i requisiti
per l'ammissione dei Soci Ordinari e Onorari nonché i motivi per l'esclusione
degli stessi.
4. I1 Consiglio nomina tra i propri
componenti:
a. il
Presidente,
b. il Vice
Presidente,
c. il
Segretario,
d. il
Tesoriere.
5. I1 Consiglio Direttivo è validamente
costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei
componenti.
6. In caso di dimissioni di un Consigliere
gli subentra il primo dei non eletti e così via sino ad esaurimento della
graduatoria dei Soci votati dall'Assemblea. Solo esaurita la graduatoria il
Presidente ha la facoltà di assumere ad interim l'incarico vacante sino a
nuove elezioni.
7. Il Consiglio Direttivo è investito,
senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'Amministrazione Ordinaria
e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti,
anche di disposizione ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi
sociali, nessuno escluso ed eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per
statuto alla competenza dell'Assemblea e quanto in contrasto con le finalità
dell'Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo può
delegare, entro i limiti stabiliti dallo Statuto e determinando i limiti della
delega, le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, o a comitati,
stabilendone la composizione e le modalità di funzionamento, nonché attribuire
speciali incarichi o poteri a componenti il Consiglio stesso.
9. Può inoltre avvalersi, per lo svolgimento dell'attività, della
collaborazione di commissioni di studio che nomina scegliendo i componenti tra
i docenti, studiosi, operatori culturali, professionisti ed esperti di
riconosciuta competenza anche tra persone estranee all'Associazione e tra le
quali designa il Presidente.
10. Sono altresì di
competenza del Consiglio Direttivo le deliberazioni
concernenti:
a) l'ordine del giorno per la
convocazione dell'Assemblea;
b) i regolamenti che non
siano di competenza dell'Assemblea;
c) i pagamenti
entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
d) la
compilazione dei Bilanci e conti consuntivi da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea.
11. Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
12.
Al termine del mandato i componenti del Consiglio Direttivo possono essere
riconfermati.
Art. 23
(Durata del Consiglio Direttivo)
1. Il
Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la
maggioranza dei due terzi.
Art. 24
(Funzioni del Presidente)
1. Il
Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo, proponendone l'ordine del giorno.
2. Ha
altresì la firma sociale e compie tutti gli atti giuridici che impegnano
l'Associazione.
3. Il Presidente convoca e presiede
l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito
presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dai
soci.
5. Il Presidente può delegare, ad uno o più
consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o
permanente.
Art. 25
(Durata della carica)
1. |Il Presidente dura
in carica tre anni e può essere rieletto.
Art.
26
(Vice Presidente)
1. In assenza del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal
Vice Presidente.
Art. 27
(Segretario)
1. Il Segretario pone in essere
le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti può avvalersi della
cooperazione dei Soci e, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, della
collaborazione di professionisti di provata competenza.
Art. 28
(Tesoriere)
1. Il Tesoriere é responsabile
della conduzione economico-finanziaria dell'Associazione, nonché delegato a
gestire il conto di credito dell'Associazione stessa.
2. Viene scelto tra i Consiglieri e nominato dal Consiglio Direttivo
al quale riferisce ogni trimestre circa la situazione
finanziaria.
Art. 29
(Collegio dei Revisori dei Conti)
1.
L'Assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei Revisori dei Conti,
costituito dal Presidente e da due Revisori.
2. I1
Presidente dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni del Comitato Direttivo.
3. I Revisori curano
il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa
dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.
4.
I1 Collegio si riunisce almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni si
tiene nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà chiamata ad
approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni
esercizio.
Art. 30
(Patrimonio)
1. I1 patrimonio
dell'Associazione é costituito da:
a. beni immobili e
mobili;
b. contributi;
c.
donazioni e lasciti;
d. rimborsi;
e. attività di carattere commerciale e produttivo;
f. ogni altro tipo di entrate.
Art.
31
(I Beni)
1. I
beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni
mobili.
2. I beni immobili e i beni registrati mobili
possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa
intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati
mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione
ed in eventuali altre sedi sono elencate nell'inventario, che è depositato
presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dai
Soci.
Art. 32
(Entrate)
1. Le entrate dell'Associazione sono
costituite:
a. dalle quote associative versate dai
Soci all'atto dell'iscrizione;
b. dalle quote
annuali;
c. dai contributi straordinari, elargiti dai
Soci, o dalle persone fisiche e giuridiche, stabiliti dall'Assemblea che ne
determina l'ammontare;
d. dai contributi di singoli o
di enti pubblici o privati;
e. dalle donazioni,
erogazioni e lasciti di singoli o Enti pubblici e privati;
f. dallo svolgimento delle attività previste dal presente statuto,
dirette a finanziare le attività dell'Associazione;
g.
da eventuali contributi, rette, borse di studio, concorsi, rimborso spese,
assegni, premi, canoni, sussidi anche di privati e di pubbliche
amministrazioni;
h. da proventi di sottoscrizioni,
manifestazioni ed altre attività patrocinate, promosse ed organizzate
dall'Associazione o da altri in suo favore;
i. da
proventi di eventuali gestioni dirette od indirette;
l. da ogni altro provento a qualunque titolo
pervenuto;
m. i lasciti testamentari sono accettati,
con beneficio di inventario dalla Assemblea, che delibera sulla utilizzazione
di essi, in armonia con le finalità statuarie
dell'Associazione;
n. le somme versate per le tessere
o per le quote sociali non sono in alcun caso rimborsabili.
Art. 33
(Estinzione
dell'Associazione)
1. L'Associazione si estingue per
deliberazione unanime dell'Assemblea ovvero per le cause previste dalla
legge.
Art. 34
(Devoluzione dei beni)
1. In caso di
scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il
suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3,
comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 35
(Bilancio consuntivo e
preventivo)
1. Il bilancio dell'Associazione è
annuale, e decorre dal primo Gennaio di ogni anno.
2.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al
periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene
le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale
successivo.
Art. 36
(Formazione e contenuto del bilancio)
1. Il
bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo che comunque può
delegare per l'elaborazione uno dei Soci. Esso contiene i singoli capitoli di
spesa e di entrata relativi al periodo di un anno.
Dal bilancio risultano i beni, i contributi ed i lasciti
ricevuti.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio
annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo che comunque può
delegare per l'elaborazione uno dei Soci.
3. Esso
contiene, suddivisi in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle
entrate relative all'esercizio annuale successivo.
Art. 37
(Approvazione del bilancio)
1. Il
bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea, con voto palese e con la
maggioranza dei due terzi dei presenti entro quattro mesi dalla chiusura
dell'anno cui si riferisce.
2. Il bilancio consuntivo
è depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni prima della
seduta, e può essere consultato da ogni socio.
3. Il
bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea, nella stessa seduta, con voto
palese e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della
Associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato
da ogni socio.
Art. 38
(Deliberazione delle convenzioni)
1. Le
convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate
dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella
sede dell'Associazione.
Art. 39
(Stipulazione della convenzione)
1. La convenzione è stipulata dal Presidente
dell'Associazione.
Art. 40
(Attuazione delle convenzioni)
1. Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della
convenzione.
Art 41
(Dipendenti)
1. L'Associazione può assumere
dei dipendenti, nei limiti necessari alla attuazione dei singoli
progetti.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i
dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro
relativo ad ogni categoria di operatori assunti.
3. I
dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso
terzi.
Art. 42
(Collaboratori di lavoro autonomo)
1.
L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera
di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra
l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla
legge e dal contratto |collettivo di lavoro delle singole
categorie.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono,
ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortunio e
per la responsabilità civile verso terzi.
Art.
43
(Responsabilità ed assicurazione dei
Soci)
1. I Soci dell'Associazione sono assicurati per
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso
terzi.
Art. 44
(Responsabilità dell'Associazione)
1.
L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche e con i propri
beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti
stipulati.
Art. 45
(Assicurazioni dell'Associazione)
1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione
stessa.
Art. 46
(Rapporti con enti e soggetti privati)
1.
L'associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle
finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Art. 47
(Rapporti con enti e
soggetti pubblici)
1. L'Associazione partecipa e
collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità
sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Art.
48
(Esercizio Sociale)
1. L'Esercizio Sociale si chiude al trentuno Dicembre di ogni anno, e
verrà approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Art. 49
(Disposizioni
finali)
1. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a
titolo gratuito.
2. È consentito il rimborso delle
spese, debitamente autorizzate e documentate, sostenute nell'interesse o in
rappresentanza dell'Associazione.
3. È vietato
distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima e unitaria struttura.
4. È obbligo impiegare
gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
5. Le prestazioni fornite, a qualsiasi titolo, dai soci
nell'adempimento delle finalità statutarie, sono gratuite.
Art. 50
(Rinvio alle norme di
legge)
1. Per quanto non previsto dal presente statuto
e dai Regolamenti dell'Associazione si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai
principi generali dell'ordinamento
giuridico.