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ATTO COSTITUTVO E STATUTO

Repertorio n. 76381 Raccolta n. 12971

Atto costitutivo

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno millenovecentonovantotto, il giorno nove del mese di dicembre in Cagliari, Via Iglesias, civico 45, 9 dicembre 1998.
Dinanzi a me dottor Carlo Mario De Magistris, notaio in Iglesias iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,
sono presenti i signori:
1. Boi Mario Girolamo Giovanni, nato a Busachi il giorno 30 settembre 1934, residente a Cagliari Via Guicciardini n. 2, pensionato, cittadino italiano, codice fiscale BOI MGV 34P30 B281J;
2. Boi Vincenzo, nato a Gadoni il giorno 10 ottobre 1949, residente a Cagliari Via Cadello n. 6, impiegato, cittadino italiano, codice fiscale BOI VCN 49R10 D842B;
3. Cocco Paola, nata a Quartucciu, già frazione di Cagliari il giorno 21 marzo 1945, residente a Quartucciu Via Giofra n. 7, casalinga, cittadina italiana, codice fiscale CCC PLA 45C61 B354A;
4. Dolia Giovanni Marco, nato a Cagliari il giorno 25 gennaio 1944, residente a Cagliari, Via Firenze n. 8, impiegato, cittadino italiano, codice fiscale DLO GNN 44A25 B354P;
5. Gerra Antonio, nato a Calasetta il giorno 29 luglio 1937, residente a Quartu Sant'Elena Via Ichnusa n. 25, pensionato, cittadino italiano, codice fiscale GRR NTN 37L29 B383O;
6. Maccioni Giampiero, nato a Iglesias il giorno 4 luglio 1942, residente a Iglesias Via Lanusei n. 41, pensionato, cittadino italiano, codice fiscale MCC GPR 42L04 E281O;
7. Maccioni Pietro Paolo, nato a Desulo il giorno 11 novembre 1943, residente a Iglesias Via Cagliari n. 115, impiegato, cittadino italiano, codice fiscale MCC PRP 43S11 D287R;
8. Piras Raffaele, nato a Quartucciu, già frazione di Cagliari, il giorno 26 agosto 1942, residente a Quartucciu Via Giofra n. 7, pensionato, cittadino italiano, codice fiscale PRS RFL 42M26 B354L;
9. Pitzalis Loriana, nata a Carbonia il giorno 11 marzo 1957, residente a Carbonia Via Is Maccionis n. 13, insegnante, cittadina italiana, codice fiscale PTZ LRN 57C51 B745M e
10. Serrenti Efisio, nato a Quartu Sant'Elena il giorno 24 aprile 1945, residente a Cagliari Via Pascal n. 8, dirigente, cittadino italiano, codice fiscale SRR FSE 45D24 H118N.
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
È costituita tra le parti un'associazione senza scopo di lucro denominata VITA NUOVA - Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) - Associazione Sarda Trapianti.
Articolo 2
1. L'Associazione ha sede in Iglesias Via Lanusei,41.
2. L'Associazione è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge, omessane la lettura per dispensa espressa avutane dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A"
Articolo 3
A comporre il consiglio direttivo per il primo triennio sono nominati i fondatori i quali attribuiscono le seguenti cariche:
- Presidente il signor GIAMPIERO MACCIONI; Vice Presidente il signor VINCENZO BOI; Segretario il signor ANTONIO GERRA; Tesoriere la signora PAOLA COCCO.
Articolo 4
Per quanto qui non contemplato, le parti fanno riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.
Le parti richiedono che a questo atto siano applicate le disposizioni agevolative di cui all'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266, con conseguente esenzione delle imposte di registro e di bollo.
Richiesto, ho ricevuto questo atto che è firmato in fine dai comparenti e da me notaio, previa lettura da me datane ai comparenti i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.
Consta l'atto di .un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime tre facciate e sette righe.
Giovanni Marco Dolia
Efisio Serrenti
Loriana Pitzalis
Mario Girolamo Giovanni Boi
Pietro Paolo Maccioni
Antonio Gerra
Paola Cocco
Raffaele Piras
Vincenzo Boi
Giampiero Maccioni
Carlo Mario De Magistris




Allegato "A" all'atto n. 12971

STATUTO dell'Associazione
VITA NUOVA - Onlus Associazione Sarda Trapianti
Art. 1
(Denominazione)
1. È costituita l'Associazione denominata VITA NUOVA - Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) - Associazione Sarda Trapianti.
Art. 2
(Sede)
1 L'Associazione ha sede in Iglesias Via Ten Cacciarru,1.
2 Potranno essere istituite Sezioni dell'Associazione anche al di fuori del territorio regionale della Sardegna, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 3
(Statuto)
1. L'Associazione VITA NUOVA - Onlus é disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
2. L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica, aconfessionale, non si propone scopi di lucro ed ha struttura democratica.
3. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con Scopi sociali ed umanitari.
Art. 4
(Efficacia dello Statuto)
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
Art. 5
(Modificazione dello statuto)
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con maggioranza assoluta dei Soci iscritti all'Associazione ed aventi diritto al voto. Le modifiche dello statuto comportanti lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzioni del suo patrimonio sono deliberate con maggioranza di tre quarti degli Associati.

Art. 6
(Interpretazione dello Statuto)
1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 7
(Solidarietà)
1. L'Associazione VITA NUOVA - Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.


Art. 8
(Finalità)
1. L'Associazione si propone di diffondere la cultura dei trapianti d'organo e fornire assistenza e sostegno, in tutte le sue forme, ai soggetti donatori, a coloro che attendono i trapianti, ai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo e ai loro congiunti.
A tal fine, l'Associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà:
a. promuovere lo studio e gli interventi operativi atti a sostenere l'attività di donazione e di trapianto d'organi negli Ospedali della Regione Sardegna e di quelli situati in altre regioni italiane collegate alla Sardegna da accordi di collaborazione inerenti la materia dei trapianti;
b. collaborare con enti ed organismi, pubblici o privati, aventi finalità analoghe o direttamente e indirettamente complementari a quelle dell'Associazione, per la diffusione della cultura dei trapianti e per l'approntamento di tutti gli interventi utili allo sviluppo del fenomeno della donazione e del trapianto d'organi;
c. elaborare, sviluppare e gestire progetti di assistenza e sostegno, con la collaborazione di persone fisiche, enti ed organismi pubblici e privati, per la realizzazione di qualsivoglia azione e/o prestazione che possa risultare di aiuto concreto ai trapiantandi ed ai trapiantati, ovvero ai loro congiunti, da fornirsi presso gli ospedali, presso altre strutture pubbliche o private, presso le sedi dell'Associazione, o, infine, presso le abitazioni dei pazienti.
Al fine di perseguire i predetti fini istituzionali, l'Associazione si curerà inoltre di perorare in tutte le sedi utili allo scopo la cultura del trapianto d'organi, intervenendo con propri rappresentanti, fornendo suggerimenti e formulando proposte.
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Associazione potrà infine promuovere e collaborare alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione, di figure professionali impegnate o da impegnare nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dal fenomeno dei trapianti d'organi, ed attivarsi per la diffusione delle informazioni inerenti la problematica del trapianto d'organi. In virtù di quanto sopra, l'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Art. 9
(Ambito di attuazione delle finalità)
1. L'Associazione VITA NUOVA - Onlus opera principalmente nella Regione Sardegna.
Essa potrà operare anche in altre regioni d'Italia, da |sola o con consociate


Art. 10
(Ammissione)
1. Sono Soci dell'Associazione tutte le persone maggiorenni (diciotto anni compiuti) che condividono le finalità dell'Associazione stessa e sono mossi da spirito di solidarietà in particolare pazienti trapiantati ed in attesa di trapianto e dei loro familiari.
2. Possono essere Soci anche le Associazioni e Organizzazioni che abbiano attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione compresi medici, singoli professionisti pubblici e privati.
3. Possono, inoltre, essere Soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.
4. L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Comitato Direttivo.
5. Le iscrizioni decorrono dal primo Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
Art. 11
(Diritti)
1. I Soci hanno il diritto di eleggere i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Socio assente può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio; ogni Socio partecipante all'Assemblea non può essere in possesso di più di tre deleghe.
3. I Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. I Soci dell'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.
Art. 12
(Doveri)
1. Il comportamento verso gli altri Soci e all'esterno della Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
2. I Soci sono inoltre tenuti:
a. all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. al pagamento della tessera sociale di ammissione;
c. al pagamento della quota annuale di partecipazione;
d. al versamento di eventuali quote straordinarie per integrazioni della cassa sociale decise dagli organi sociali. .

Art. 13
(Esclusione)
1. Si perde la qualifica di Socio a seguito di:
a. dimissioni, da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo dell'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
b. decadenza, per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c. esclusione, ad opera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
d. ritardato pagamento della quota sociale per oltre un anno.
2. La decadenza di un Socio deve essere deliberata dal Consiglio direttivo, dopo ave ascoltato le giustificazioni della persona;
3. I Soci decaduti per morosità potranno, dietro domanda e passati almeno sei mesi dalla decadenza, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione. La riammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo.
4. L'esclusione di un Socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi.
5. È comunque esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. La quota e il contributo dell'Associato non sono trasmissibili in alcun modo.
Art. 14
(Soci)
1. Fanno parte dell'Associazione: i Soci Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori;
2. Soci Fondatori: sono i Fondatori dell'Associazione elencati nell'atto costitutivo;
3. Soci Ordinari sono le persone fisiche e giuridiche interessate allo scopo dell'Associazione che abbiano inoltrato domanda accolta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti;
4. Soci Onorati sono quelli che per la loro personalità, per aver acquisito meriti nel campo di interesse dell'Associazione o per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore della Associazione stessa sostenendone l'attività e la sua valorizzazione, ottengano tale qualifica per designazione unanime del Consiglio Direttivo;
5. Soci Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che, su loro domanda e per decisione del Consiglio Direttivo, vengono autorizzate a partecipare all'attività dell'Associazione;
6. I Soci, maggiori di età, hanno diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
7. Per poter esercitare il diritto di voto il Socio deve essere iscritto all'Associazione da almeno sei mesi ed essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 15
(Indicazione degli Organi)
Sono Organi dell'Associazione:
1. L'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche associative hanno carattere elettivo e gratuito.
Art. 16
(Composizione dell'Assemblea)
1. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e Ordinari, tutti con diritto di voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Art. 17
(Convocazione dell'Assemblea)
1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, nella sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di due terzi dei Consiglieri.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, affisso nella sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso dovrà indicare la sede, la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno previsto.
3. L'Assemblea annuale viene convocata in seduta ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Art. 18
(Validità dell'Assemblea)
1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti.
2. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
Art. 19
(Votazione)
1. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
4. I voti sono palesi (normalmente per alzata di mano); su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
5. Le votazioni riguardanti le persone e/o le loro qualità saranno sempre a scrutinio segreto.
6. In caso di votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 20
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Per le deliberazioni comportanti modificazioni dello statuto il Presidente può richiedere l'intervento di un Notaio per la verbalizzazione. L'intervento del Notaio è obbligatorio per le modificazioni dello statuto che comportano lo scioglimento dell'Associazione.
3. I1 verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
4. Ogni Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 21
(Compiti dell'Assemblea)
All'Assemblea compete:
1. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Fissare, su proposto del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti.
5. Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza.
6. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
7. Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.
8. Deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.
9. Deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 22
(Consiglio Direttivo)
1. I1 Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni dalla Assemblea dei Soci ed è composto da sette a quindici consiglieri.
2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
3. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea il programma dell'Associazione, propone la quota annuale e di ammissione all'Associazione e valuta i requisiti per l'ammissione dei Soci Ordinari e Onorari nonché i motivi per l'esclusione degli stessi.
4. I1 Consiglio nomina tra i propri componenti:
a. il Presidente,
b. il Vice Presidente,
c. il Segretario,
d. il Tesoriere.
5. I1 Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
6. In caso di dimissioni di un Consigliere gli subentra il primo dei non eletti e così via sino ad esaurimento della graduatoria dei Soci votati dall'Assemblea. Solo esaurita la graduatoria il Presidente ha la facoltà di assumere ad interim l'incarico vacante sino a nuove elezioni.
7. Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'Amministrazione Ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso ed eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per statuto alla competenza dell'Assemblea e quanto in contrasto con le finalità dell'Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo può delegare, entro i limiti stabiliti dallo Statuto e determinando i limiti della delega, le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, o a comitati, stabilendone la composizione e le modalità di funzionamento, nonché attribuire speciali incarichi o poteri a componenti il Consiglio stesso.
9. Può inoltre avvalersi, per lo svolgimento dell'attività, della collaborazione di commissioni di studio che nomina scegliendo i componenti tra i docenti, studiosi, operatori culturali, professionisti ed esperti di riconosciuta competenza anche tra persone estranee all'Associazione e tra le quali designa il Presidente.
10. Sono altresì di competenza del Consiglio Direttivo le deliberazioni concernenti:
a) l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea;
b) i regolamenti che non siano di competenza dell'Assemblea;
c) i pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
d) la compilazione dei Bilanci e conti consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. Al termine del mandato i componenti del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.
Art. 23
(Durata del Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi.
Art. 24
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, proponendone l'ordine del giorno.
2. Ha altresì la firma sociale e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dai soci.
5. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Art. 25
(Durata della carica)
1. |Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 26
(Vice Presidente)
1. In assenza del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 27
(Segretario)
1. Il Segretario pone in essere le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti può avvalersi della cooperazione dei Soci e, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, della collaborazione di professionisti di provata competenza.
Art. 28
(Tesoriere)
1. Il Tesoriere é responsabile della conduzione economico-finanziaria dell'Associazione, nonché delegato a gestire il conto di credito dell'Associazione stessa.
2. Viene scelto tra i Consiglieri e nominato dal Consiglio Direttivo al quale riferisce ogni trimestre circa la situazione finanziaria.
Art. 29
(Collegio dei Revisori dei Conti)
1. L'Assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dal Presidente e da due Revisori.
2. I1 Presidente dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.
3. I Revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.
4. I1 Collegio si riunisce almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni si tiene nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.
Art. 30
(Patrimonio)
1. I1 patrimonio dell'Associazione é costituito da:
a. beni immobili e mobili;
b. contributi;
c. donazioni e lasciti;
d. rimborsi;
e. attività di carattere commerciale e produttivo;
f. ogni altro tipo di entrate.
Art. 31
(I Beni)
1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione ed in eventuali altre sedi sono elencate nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dai Soci.
Art. 32
(Entrate)
1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a. dalle quote associative versate dai Soci all'atto dell'iscrizione;
b. dalle quote annuali;
c. dai contributi straordinari, elargiti dai Soci, o dalle persone fisiche e giuridiche, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare;
d. dai contributi di singoli o di enti pubblici o privati;
e. dalle donazioni, erogazioni e lasciti di singoli o Enti pubblici e privati;
f. dallo svolgimento delle attività previste dal presente statuto, dirette a finanziare le attività dell'Associazione;
g. da eventuali contributi, rette, borse di studio, concorsi, rimborso spese, assegni, premi, canoni, sussidi anche di privati e di pubbliche amministrazioni;
h. da proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre attività patrocinate, promosse ed organizzate dall'Associazione o da altri in suo favore;
i. da proventi di eventuali gestioni dirette od indirette;
l. da ogni altro provento a qualunque titolo pervenuto;
m. i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario dalla Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione;
n. le somme versate per le tessere o per le quote sociali non sono in alcun caso rimborsabili.
Art. 33
(Estinzione dell'Associazione)
1. L'Associazione si estingue per deliberazione unanime dell'Assemblea ovvero per le cause previste dalla legge.
Art. 34
(Devoluzione dei beni)
1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 35
(Bilancio consuntivo e preventivo)
1. Il bilancio dell'Associazione è annuale, e decorre dal primo Gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
Art. 36
(Formazione e contenuto del bilancio)
1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo che comunque può delegare per l'elaborazione uno dei Soci. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno.
Dal bilancio risultano i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo che comunque può delegare per l'elaborazione uno dei Soci.
3. Esso contiene, suddivisi in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
Art. 37
(Approvazione del bilancio)
1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea, con voto palese e con la maggioranza dei due terzi dei presenti entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno cui si riferisce.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea, nella stessa seduta, con voto palese e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della Associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.
Art. 38
(Deliberazione delle convenzioni)
1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
Art. 39
(Stipulazione della convenzione)
1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.
Art. 40
(Attuazione delle convenzioni)
1. Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.
Art 41
(Dipendenti)
1. L'Associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti necessari alla attuazione dei singoli progetti.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro relativo ad ogni categoria di operatori assunti.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 42
(Collaboratori di lavoro autonomo)
1. L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal contratto |collettivo di lavoro delle singole categorie.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 43
(Responsabilità ed assicurazione dei Soci)
1. I Soci dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 44
(Responsabilità dell'Associazione)
1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche e con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 45
(Assicurazioni dell'Associazione)
1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.
Art. 46
(Rapporti con enti e soggetti privati)
1. L'associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 47
(Rapporti con enti e soggetti pubblici)
1. L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Art. 48
(Esercizio Sociale)
1. L'Esercizio Sociale si chiude al trentuno Dicembre di ogni anno, e verrà approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Art. 49
(Disposizioni finali)
1. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
2. È consentito il rimborso delle spese, debitamente autorizzate e documentate, sostenute nell'interesse o in rappresentanza dell'Associazione.
3. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
4. È obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
5. Le prestazioni fornite, a qualsiasi titolo, dai soci nell'adempimento delle finalità statutarie, sono gratuite.

Art. 50
(Rinvio alle norme di legge)
1. Per quanto non previsto dal presente statuto e dai Regolamenti dell'Associazione si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



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