L’obbligo di fatturazione risponde, non solo alle esigenze di documentazione e controllo, ma è inteso ad assicurare la nascita di un titolo che legittima il cedente o il prestatore ad esercitare la rivalsa e l’acquirente ed il committente ad operare la detrazione di imposta che risulta addebitata in fattura.
Contenuto:
Per fattura si intende qualsiasi documento, (nota, conto, parcella e simili) idoneo a identificare il soggetto e l’oggetto dell’operazione, da emettere in duplice esemplare entro lo stesso giorno in cui l’operazione viene effettuata. Tale documento secondo quanto disposto dall’art. 21 2° comma del DPR 633/72 deve contenere le seguenti indicazioni:
data di emissione;
numero progressivo attribuito (la fattura deve contenere una numerazione progressiva che, anche se non richiesto espressamente, è bene sia relativa all’anno solare);
dati identificativi dell’imprenditore che emette la fattura (ditta/ragione sociale, sede legale, numero di partita IVA e codice fiscale);
dati identificativi del cliente (se impresa: ragione sociale e sede legale; se persona fisica: nome, cognome e residenza);
natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
l’ammontare imponibile IVA, cioè l’importo su cui va applicata l’IVA, che, salvo casi particolari, è costituto dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti;
l’aliquota IVA e l’ammontare dell’imposta (nell’ipotesi di fatturazione di più beni soggetti ad aliquote diverse, occorre indicare per ciascuno di essi i corrispettivi e le singole aliquote applicabili);
ed eventuale ritenuta d'acconto (non applicabile ai non titolari di partita IVA).
Ulteriori indicazioni sono richieste quando si verificano le seguenti ipotesi:
per le operazioni non imponibili IVA o esenti bisogna indicare, anziché l’aliquota e l’imposta, il titolo di inapplicabilità e la relativa norma (es. esente art. 10 n. 2, DPR 633/72).