Modulo 3 L'identità in rete |
Problemi legislativi legati alla CMC La navigazione nella rete, consente l’esercizio di una serie di libertà: da quella di libera manifestazione del pensiero (sancita, in Italia, dall’articolo 21), a quella di corrispondenza, a quella di riunione e associazione, permettendo, grazie all’interattività, fenomeni di socializzazione impensabili con il ricorso ai mezzi di comunicazione tradizionali. Pertanto è necessario definire un regime chiaro della responsabilità della comunicazione in rete; problema di non semplice soluzione posto che richiede il contemperamento di due interessi non facilmente conciliabili: quello dell’anonimato di coloro che accedono alla rete per utilizzare i servizi, nel rispetto dell’etica comune (profilo questo che ha trovato disciplina nel d.lgs n. 171 del 1998, in attuazione della direttiva 97/66/Ce) e quello, appunto, all’individuazione degli autori di messaggi comunicativi illeciti. Vi è poi la concreta difficoltà di arrivare al vero autore del messaggio comunicativo illecito (anche nelle ipotesi in cui si riesca a risalire all’indirizzo di posta elettronica da cui è partito il messaggio, ciò poco o nulla ci dice circa l’effettivo autore del medesimo), il che spiega perché ci si orienti soprattutto alla figura del Access Provider. Sul piano comunitario, il tema è stato oggetto di una serie di prese di posizioni importanti, le quali hanno puntato ad individuare una via di compromesso che non escluda la responsabilità del provider per messaggi comunicativi illeciti immessi in rete da terzi, ma tuttavia la circoscriva solo ad alcune ipotesi, evitando così il rischio di farne un soggetto che proprio a causa di un eccesso di responsabilità finisca per trasformarsi in un arbitrario censore dell’accesso e dell’utilizzazione della rete. |
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Intro
Tra rete e realtà |
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Unità 1 | ||||
Unità 2 | ||||
Unità 3 | ||||
Bibliografia | ||||
Video | ||||
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