PRINCIPI
FONDAMENTALI E NATURA DI DEMOCRAZIA E LIBERTA’ (24.03.2002)
PREAMBOLO
Il Congresso costitutivo
di Democrazia è libertà - La Margherita nell'approvare il presente Statuto
conferma solennemente la propria scelta per una democrazia bipolare e per
una stabile collocazione nel campo del centrosinistra come parte
costitutiva e integrante dell'Ulivo.
Art.1.
1.
Democrazia è libertà - La
Margherita mira a rappresentare nelle istituzioni repubblicane i cittadini
e le cittadine che si riconoscono nella Carta dei Principi e nel
programma.
2.
Democrazia è libertà - La
Margherita ha come proprio simbolo la Margherita.
Art. 2
1.
Democrazia è libertà - La
Margherita è un partito nazionale organizzato in forma federale su base
territoriale regionale. L'articolazione territoriale è quella delle
Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell’insieme delle
circoscrizioni estere. L’insieme delle circoscrizioni estere costituisce
un’unica articolazione elettorale territoriale. Nell'ambito del presente
Statuto le province autonome di Trento e Bolzano e l’articolazione
territoriale delle circoscrizioni estere sono ad ogni effetto parificate
alle Regioni.
Gli eventuali Comitati nazionali
all’estero si configurano come livelli provinciali dell’area territoriale
costituita dalla circoscrizione estere.
2.
Democrazia è libertà - La
Margherita riconosce alle strutture regionali la massima autonomia nel
rispetto dei principi e delle norme stabilite nel presente Statuto.
3.
Democrazia è
libertà - La Margherita assicura comunque la partecipazione delle
cittadine e dei cittadini, favorisce e promuove le strutture e le
formazioni associative che abbiano il fine di concorrere all’elaborazione
della linea politica, programmatica e formativa del partito. Garantisce a
tutti/e i/le cittadini/e il diritto di adesione secondo le modalità
stabilite nel presente statuto.
4. Democrazia è
libertà - La Margherita rispetta la fiducia manifestata dalle elettrici e
dagli elettori a chi è stato eletto/a o si è candidato/a nelle sue liste.
A tal fine prevede idonee forme di valorizzazione dell’apporto alla vita e
all’attività del partito degli eletti/e e dei candidati/e alle elezioni.
5.
Democrazia è libertà - La
Margherita assicura una adeguata partecipazione dei/delle cittadini/e in
tutte le competizioni elettorali. In tutti gli organi collegiali di
secondo e di terzo grado l'incidenza di ciascun genere non può superare il
70% dei posti a disposizione.
6.
Democrazia è libertà - La
Margherita valorizza le aggregazioni giovanili, studentesche e
universitarie e favorisce ambiti di discussione e dibattito con le nuove
generazioni.
7.
Democrazia è libertà - La
Margherita incoraggia lo sviluppo di iniziative finalizzate a promuovere
circoli specificatamente riservati alla partecipazione di giovani che
abbiano non meno di sedici e non più di ventinove anni. Tali circoli sono
istituiti e regolati secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
8.
Democrazia è libertà - La
Margherita incoraggia lo sviluppo di specifiche iniziative atte a
promuovere la partecipazione di anziani e la difesa e la continuità dei
valori di solidarietà tra generazioni.
9.
Democrazia è libertà - La
Margherita incoraggia e promuove ogni forma di associazione e collegamento
fra i circoli che abbiano come proprio scopo primario l'espressione dei
mondi vitali (donne, giovani, anziani, aree e movimenti tematici). A tal
fine Democrazia è libertà - La Margherita riconosce e favorisce forme di
raccordo permanente fra le strutture organizzative del partito ad ogni
livello territoriale e le eventuali strutture di collegamento fra i
circoli.
10. Le strutture
federali, regionali, territoriali di Democrazia è libertà - La Margherita
possono, in applicazione delle regole e delle prassi che le disciplinano,
delegare anche forme di rappresentanza del partito alle corrispondenti
strutture di collegamento fra i circoli, di cui al precedente comma. In
ogni ambito territoriale, per ogni ambito tematico, la delega di cui al
presente comma può essere conferita ad una sola struttura di collegamento.
Ogni circolo tematico operante nel territorio ha diritto di collegarsi con
tale struttura.
11. In ogni regione
sono istituiti i coordinamenti dei circoli tematici o di categoria, di cui
ai commi precedenti, secondo le modalità stabilite dagli statuti
regionali. Non appena, per ciascuna area tematica o per ciascuna
categoria, sono costituiti cento circoli, rappresentativi di almeno dieci
regioni diverse, il Presidente federale convoca i coordinamenti regionali
in assemblea costitutiva del relativo coordinamento nazionale.
ARTICOLAZIONE E
STRUTTURA DI DEMOCRAZIA E' LIBERTA'
Art. 3
1. Ciascuna regione
si dà un proprio statuto, approvato a maggioranza assoluta dall'Assemblea
Regionale, nel rispetto dei principi e delle norme fondamentali stabilite
dallo statuto federale.
2. Ciascuna regione
invia il proprio statuto al Presidente federale affinché questi lo
trasmetta alla Commissione federale di Garanzia per la verifica della sua
conformità con le norme e i principi del presente statuto.
3. Spetta alla
Commissione federale di Garanzia esprimere la propria valutazione di
conformità entro un mese dal ricevimento dello statuto regionale
4. Qualora decorra
inutilmente il termine di cui al comma precedente lo statuto si considera
approvato.
5. Ove, entro il
termine di cui al comma 3, la Commissione esprima valutazione negativa,
lo Statuto è rimesso alla regione con le necessarie osservazioni al fine
di consentire le necessarie modifiche.
6. Qualora
l'Assemblea regionale non intenda adeguarsi, in tutto o in parte, alle
indicazioni della Commissione può ricorrere al Presidente federale. Il
Presidente federale trasmette il ricorso all'Assemblea federale che decide
definitivamente.
7. Fino a che
ciascuna regione non provveda a darsi il proprio statuto restano in
vigore, per quella regione, tutte le norme contenute nel presente statuto
federale nonché le norme contenute nello statuto regionale tipo
eventualmente adottato ai sensi del successivo art. 26.
Art.
4
1. Il
controllo sul rispetto delle norme statutarie e delle deliberazioni
regionali è rimesso agli organi regionali di garanzia che devono essere
previsti dagli statuti regionali nel rispetto delle norme di principio
stabilite da questo statuto.
2.
Spetta tuttavia agli
organi federali verificare il pieno rispetto delle norme contenute negli
statuti e nelle deliberazioni di ogni organo, a qualunque livello, che
riguardino direttamente la composizione degli organi federali stessi.
3.
Spetta agli organi
regionali di garanzia, costituiti secondo le modalità previste dagli
statuti regionali, assicurare il pieno rispetto di principi etici
stabiliti nel presente statuto da parte di tutti/e coloro che, a qualunque
titolo, partecipano all’attività di Democrazia è libertà - La Margherita.
4.
Spetta inoltre agli
organi federali di garanzia assicurare e verificare concretamente il pieno
rispetto del diritto di adesione, riconosciuto nelle sue diverse forme a
tutti i cittadini.
5.
In ogni caso contro le
decisioni degli organi di garanzia regionali è sempre ammesso ricorso
all’organo federale di garanzia.
Art.
5
1.
Tutti gli organi di
garanzia devono essere disciplinati in modo da garantirne la piena
indipendenza.
2.
I requisiti richiesti per
essere componenti degli organi di garanzia devono essere tali da
assicurare competenza, onorabilità e piena affidabilità politica dei
componenti.
3.
Costituisce principio
fondamentale che chi fa parte di organi di garanzia non possa rivestire,
per tutta la durata dell’incarico, altre cariche nel partito né a livello
nazionale né a livello regionale.
modalità
di partecipazione A Democrazia E' LibertA'
Art.
6
1.
Democrazia è libertà - La
Margherita è costituita dagli/dalle iscritti/e dei circoli istituiti e
riconosciuti secondo le modalità stabilite dallo statuto di ogni regione,
dagli/dalle eletti/e, e secondo le modalità stabilite dagli statuti
regionali, dai candidati e dalle candidate che si sono presentati alle
elezioni nelle liste di Democrazia è libertà - La Margherita ovvero in
liste cui la stessa ha partecipato.
2.
Sono possibili iscrizioni
sottoscritte presso la Direzione nazionale. In tal caso entro un mese
dall'iscrizione, l'iscritto riceverà l'elenco dei circoli operanti nella
sua Regione di residenza. Entro il mese successivo, l'iscritto dovrà, a
pena di decadenza, individuare il circolo a cui intende aderire. Il
periodo di sei mesi di cui al successivo art. 7, comma 5 lett. f, decorre
dal momento dell'iscrizione.
3.
Fanno altresì parte di
Democrazia è libertà - La Margherita, secondo le modalità stabilite nei
singoli statuti regionali, gli e le esponenti rappresentativi di
associazioni o formazioni sociali riconosciute dagli organi dirigenti
regionali di particolare rilievo e valore.
4.
Gli statuti regionali
prevedono forme specifiche di partecipazione per i gruppi, i comitati, le
associazioni, i movimenti che intendano perseguire finalità di comune
interesse sulla base di accordi o intese con gli organi direttivi
territorialmente competenti. Previa registrazione individuale, gli
aderenti a tali organizzazioni fanno parte di Democrazia è libertà - La
Margherita.
5.
Democrazia è libertà - La
Margherita accoglie negli statuti regionali forme associative che si
richiamano alle tradizioni e ai valori definiti nella Carta dei Principi,
con compiti di formazione politica permanente, di partecipazione attiva
alla vita del movimento, di promozione di circoli.
6.
L’adesione a Democrazia è
libertà - La Margherita dei cittadini/e in tutte le forme e modalità
previste dai commi precedenti non può essere sottoposta ad alcuna
procedura di ammissione.
7.
Il cittadino/a che
aderisca a Democrazia è libertà - La Margherita in una qualunque delle
forme previste ai commi precedenti acquisisce lo status connesso alla
forma di adesione scelta.
8.
Le adesioni, in tutte le
loro diverse forme, devono essere individualmente rinnovate ogni dodici
mesi. Decorsi tre mesi da tale scadenza, senza che sia intervenuto il
rinnovo, si perde lo status di aderente e i diritti connessi alla propria
forma di adesione.
9.
L’eventuale sussistenza
di elementi di incompatibilità, esistenti al momento dell’adesione di un
cittadino/a, può essere fatta valere da qualunque aderente a Democrazia è
libertà - La Margherita soltanto di fronte al Collegio federale dei
probiviri.
10.
Gli Statuti e i
regolamenti di qualunque livello o struttura organizzativa di Democrazia è
libertà - La Margherita, compresi quelli di cui al presente articolo, si
adeguano rigorosamente alle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 7
1.
Possono iscriversi ai
circoli di Democrazia è libertà - La Margherita tutti coloro che si
riconoscono nei principi e nelle finalità indicate nel presente statuto e
che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
2.
L’iscrizione o il
mantenimento dell’iscrizione ad altri partiti politici di ambito regionale
non è incompatibile con l’adesione a Democrazia è libertà - La Margherita
secondo le forme previste dall’ Art.6 comma 3. Lo status degli/delle
aderenti iscritti/e a più partiti sarà definito dagli statuti regionali.
3.
Gli statuti regionali
possono prevedere e disciplinare i casi in cui è possibile l’iscrizione a
più circoli della regione e quelli in cui è possibile l’iscrizione a un
circolo della regione anche a chi sia già iscritto/a a circoli di altre
regioni.
4.
Le modalità di
costituzione dei circoli e ogni altra regolamentazione che si renda
necessaria sono rimesse agli statuti delle singole regioni.
5.
In ogni caso gli statuti
regionali devono rispettare i seguenti principi fondamentali:
a.
Deve essere sempre
consentita la possibilità di formare più circoli nel medesimo ambito
territoriale
b.
Devono essere consentiti
sia circoli tematici che circoli a carattere generale
c.
Un circolo non può avere
meno di quindici aderenti e più di cinquanta aderenti
d.
Devono essere assicurate
forme idonee di verifica della continuità dell’attività dei circoli e
della partecipazione dei e delle loro aderenti alle attività sociali.
e.
Nel caso in cui sia
consentita in una regione la partecipazione di una stessa persona a più
circoli devono essere definite anche le modalità con le quali l’iscritto/a
a più circoli deve esercitare il diritto di voto per l’elezione degli
organismi di Democrazia è libertà - La Margherita, in modo da evitare
comunque la pluralità del diritto di voto in capo a una medesima persona.
f.
Deve essere comunque
previsto che gli/le iscritti/e ai circoli acquisiscono la pienezza dei
diritti di partecipazione alle attività di Democrazia è libertà - La
Margherita solo dopo sei mesi di partecipazione all’attività del proprio
circolo. Decorso il termine indicato l’iscritto/a a un circolo è titolare
della pienezza dei diritti e doveri dell’iscritto a Democrazia è libertà -
La Margherita.
g.
Spetta agli statuti
regionali definire le modalità attraverso le quali assicurare che la
partecipazione di tutti gli iscritti ai circoli sia effettiva.
6.
Agli iscritti di cui ai
commi precedenti
deve essere garantita comunque, in tutti gli organi collegiali elettivi
interni di direzione politica di Democrazia è libertà - La Margherita, una
rappresentanza non inferiore al 30%.
Art. 8
1.
Gli eletti/e negli organi
immediatamente rappresentativi dell’elettorato e coloro che si siano
candidati/e, alle elezioni di ogni ordine e grado, nelle liste di
“Democrazia è libertà - La Margherita” o di liste alla cui costituzione i
competenti organi di “Democrazia è libertà - La Margherita” hanno
partecipato, fanno parte di diritto, salvo rinuncia, del partito.
2.
Spetta agli statuti
regionali indicare l’organo territoriale presso il quale si radica la loro
attività e le modalità con le quali possono esercitare i loro diritti.
3.
Costituisce comunque
principio fondamentale che agli eletti/e e, ai candidati/e alle elezioni
di ogni ordine e grado deve essere assicurata una rappresentanza in tutti
gli organi collegiali elettivi interni di direzione politica di Democrazia
è libertà - La Margherita non inferiore al 30%. A tal fine si provvederà a
elezioni separate per la categoria degli eletti e dei candidati in cui
l’elettorato attivo e passivo sarà esercitato esclusivamente dagli stessi
eletti o candidati.
4.
Gli statuti regionali
possono prevedere che le norme di cui ai commi precedenti si applicano
agli eletti/e nelle liste di Democrazia è libertà - La Margherita a
condizione che essi/e facciano parte di gruppi consiliari di Democrazia è
libertà - La Margherita.
Art. 9
1.
Spetta agli statuti
regionali definire le modalità con le quali possa essere riconosciuta e
disciplinata la partecipazione alle attività di Democrazia è libertà - La
Margherita di quanti/e rientrino nelle categorie previste dall’art.6 commi
1 e 2.
2.
In ogni caso agli/alle
esponenti rappresentativi di associazioni o formazioni sociali di cui
all'art. 6 comma 3 riconosciute dagli organi regionali, secondo le
modalità stabilite dai singoli statuti, di particolare valore e rilevanza
deve essere riconosciuta una rappresentanza negli organi collegiali
interni di direzione politica di Democrazia è libertà - La Margherita di
ogni ordine e livello, esclusi gli organi federali, non superiore al 10%.
3.
Ai membri delle altre
associazioni o organizzazioni che, ai sensi del quarto comma dell’ art. 6,
si riconoscano e siano riconosciute vicine all'ispirazione politica e
programmatica di Democrazia è libertà - La Margherita, deve essere
assicurato, secondo le modalità e le procedure stabilite dai singoli
statuti regionali, il diritto di esprimere una rappresentanza non
superiore al 20% negli organi collegiali interni di direzione politica di
ogni ordine e livello, esclusi quelli di carattere federale.
Art.10
1.
Gli statuti regionali
possono determinare i modi e le forme con cui possono essere definiti
accordi politici, programmatici od elettorali con altri gruppi, comitati,
associazioni, movimenti, partiti che intendono perseguire finalità comuni.
2.
L’Assemblea federale può
sempre definire in via generale, e con particolare riferimento agli
aspetti politico-programmatici, i criteri e i limiti in cui tali forme di
collaborazione possono essere realizzate.
Art. 11
1.
Sulla base di quanto
stabilito nei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 i criteri relativi alla
ripartizione dei componenti in tutti gli organi elettivi interni di
direzione politica di Democrazia è libertà - La Margherita deve
corrispondere ai seguenti criteri:
a)
Non meno del 30% dei
componenti deve essere riservato agli iscritti di cui all’ art. 6 comma 1
e 2, e all’ art.7.
b)
Non meno del 30% dei
componenti deve essere riservato agli eletti e, ai candidati di cui ai
precedenti art. 6 commi 1 e art. 8.
c)
Non più del 10% dei
componenti deve essere riservato agli esponenti rappresentativi di
associazioni o formazioni sociali riconosciute secondo le modalità
previste, così come stabilito all’ art. 6 comma 3 e all’art. 9 comma 2.
d)
Non più del 20% dei
componenti deve essere riservato a coloro che si trovino nelle condizioni
previste dall’ art. 6 comma 4 e dall’art. 9 comma 3.
2. Nell'applicazione
dei criteri di cui ai commi precedenti si deve altresì tener conto di
quanto stabilito al successivo articolo 13 e dei casi in cui specifiche
norme di questo statuto prevedano requisiti o condizioni ulteriori ovvero
deroghe o eccezioni.
ORGANI
E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DI DEMOCRAZIA E' LIBERTA'
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 12
1.
Gli organi federali dI
Democrazia è libertà - La Margherita sono costituiti da:
Il Congresso federale;
L’Assemblea federale;
Il Presidente federale;
La Direzione federale;
L’Esecutivo federale;
Il Tesoriere federale e i Revisori
dei conti;
La Commissione federale di garanzia;
Il Collegio federale dei probiviri;
2.
Gli altri organi di
Democrazia è libertà - La Margherita diversi da quelli di cui al comma 1
sono costituiti, in ciascuna regione, secondo quanto disposto dallo
statuto regionale.
3.
In ogni regione devono
comunque essere previsti i seguenti organi:
Il Congresso regionale
L’Assemblea regionale
Il Coordinatore regionale
La Direzione regionale
L’Esecutivo regionale
Il Tesoriere regionale e i Revisori
dei conti
Il Comitato regionale dei probiviri.
Art. 13
Le seguenti disposizione
costituiscono principi fondamentali per ogni normativa di livello federale
e per tutti gli statuti regionali:
1
Tutte le cariche e la
partecipazione a organi interni di direzione politica di secondo o di
terzo grado di Democrazia è libertà - La Margherita devono comunque essere
elettive, salvo quanto previsto al comma 3.
2
Al livello regionale deve
essere prevista la presenza di un/una Presidente o Coordinatore/trice, di
un Esecutivo e di un’Assemblea.
3
Ad ogni livello
territoriale in cui sia prevista l’esistenza di un’Assemblea ovvero di una
direzione, di questi organi devono far parte di diritto i/le capigruppo o
i/le Presidenti dei gruppi di Democrazia è libertà - La Margherita nei
livelli istituzionali corrispondenti.
4
E’ possibile prevedere
che, nel caso di cui al comma precedente, i gruppi consiliari possono
essere rappresentati oltre che dai/dalle capi gruppo o i/le presidenti di
gruppo anche da una rappresentanza dei rispettivi gruppi, secondo i
criteri indicati da ciascun statuto regionale o dalla normativa da questi
prevista.
5
In tutti gli organi
collegiali elettivi interni di direzione politica l’incidenza della
rappresentanza di ciascun genere non deve superare il 70%.
6
E’ possibile anche
prevedere che a ciascun livello territoriali le Assemblee, ove istituite,
possano consentire la partecipazione ai loro lavori, con diritto di parola
ma senza diritto di voto, di personalità particolarmente significative
delle istituzioni e della società civile.
7
Salvo quanto previsto per
l’Assemblea federale, la composizione di tutte le Assemblee, ove previste,
deve comunque rispettare quanto disposto agli artt. 7,8, 9 e 11.
8
Gli articoli 7, 8, 9 e 11
devono essere anche rispettati per la formazione di tutti gli organi
collegiali, salvo per quanto riguarda la formazione degli organi di
garanzia, per i quali ciascun statuto stabilisce le modalità di formazione
e i requisiti nel rispetto di quanto previsto all’art 4 e all’art. 5.
9
Per quanto riguarda le
modalità di composizione degli esecutivi, gli statuti regionali e le
normative dagli statuti previste possono derogare a quanto stabilito negli
articoli 7, 8, 9 e 11 e al comma 5 del presente articolo.
Art.14
1.
Spetta al livello
federale di Democrazia è libertà - La Margherita il 50% di tutti i
finanziamenti a qualunque titolo ricevuti da DL.
2.
Il 50% dei finanziamenti
ricevuti a livello nazionale è distribuito tra le regioni secondo le
modalità stabilite dall’Assemblea federale. Le regioni ripartiscono tali
finanziamenti al loro interno secondo le modalità stabilite dalle
Assemblee regionali. Spetta ai corrispondenti livelli territoriali il 50%
dei finanziamenti da essi ricevuti a qualunque titolo.
3.
Ogni livello territoriale
è giuridicamente e finanziariamente autonomo, anche in riferimento agli
adempimenti previsti in materia dalle leggi vigenti.
4.
Gli obblighi assunti da
ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun
motivo il livello federale nazionale. Circa gli obblighi assunti da
ciascun livello territoriale, in qualsivoglia forma giuridica e/o
modalità, non si verifica successione contrattuale nei confronti di alcun
altro livello superiore o inferiore, né nei confronti del livello
Federale.
5.
Viene predisposto
annualmente dall’Assemblea federale un programma di iniziative sia a
livello nazionale che regionale. Il programma è gestito da un organismo
nominato, a livello nazionale e regionale, dai rispettivi esecutivi,
tenendo conto delle competenze femminili disponibili.
6.
Nella prospettiva
dell’utilizzo della quota di finanziamento finalizzata dalla legge alla
promozione della partecipazione femminile alla vita politica, e in
relazione ai criteri dell’art. 2 comma 5 e dell’art. 15 comma 5 dello
statuto, viene predisposto annualmente dall’Assemblea Federale un
programma di iniziative sia a livello nazionale che regionale. Il
programma è gestito da un organismo nominato, a livello nazionale e
regionale, dai rispettivi esecutivi, tenendo conto delle competenze
femminili disponibili.
COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEGLI
ORGANI FEDERALI
Art. 15
1.
Il Congresso federale
elegge il Presidente federale, una quota pari al 25% dei membri
dell’Assemblea federale, la Commissione federale di garanzia secondo le
modalità stabilite nelle norme successive.
2.
Il Congresso federale è
convocato obbligatoriamente ogni due anni. L’indizione del Congresso può
essere anticipata o rinviata rispetto a termine solo con riferimento
all’indizione di elezioni politiche e solo con voto della maggioranza
assoluta dell’Assemblea federale.
3.
Il Congresso federale è
convocato dall’Assemblea federale su proposta del Presidente federale. In
ogni caso, scaduto il termine di cui al comma precedente senza che sia
intervenuta alcuna deliberazione dell'Assemblea federale, il Congresso è
obbligatoriamente convocato dalla Commissione federale di garanzia.
4.
Con la delibera di
indizione del Congresso vengono stabilite anche le modalità relative alla
sua composizione e alla individuazione dei delegati che ne devono far
parte. In ogni caso deve essere rispettato il principio secondo il quale
ciascuna regione partecipa al Congresso federale con una propria
delegazione, composta in modo da assicurare la rappresentanza delle
minoranze e i criteri di ripartizione fra le diverse componenti di cui
agli articoli 6, 7, 8 e 9 così come fissati nell’art.11 e nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 2 comma 5 e dall’art. 13 comma 5.
5.
Il Congresso federale
definisce gli indirizzi relativi alla linea politica di Democrazia è
libertà - La Margherita e può approvare atti di indirizzo e mozioni.
6.
L’Assemblea federale
approva il regolamento per lo svolgimento del Congresso.
Art. 16
1.
L’Assemblea federale è
formata dai Coordinatori regionali e da quattro membri per ciascuna
regione designati dall’Assemblea regionale al proprio interno secondo le
norme del proprio statuto e con il rispetto del principio di
rappresentanza delle minoranze. Per la regione Valle d’Aosta la
partecipazione è limitata al solo Coordinatore e a un membro designato
dall'Assemblea regionale.
2.
Ogni regione invia
altresì all’Assemblea federale un/una rappresentante per ogni centomila o
frazione superiore a cinquantamila voti elettorali ottenuti da Democrazia
è libertà - La Margherita alle elezioni politiche. Tali rappresentanti
sono designati dalle Assemblee regionali al loro interno, secondo la
modalità previste dai rispettivi statuti, con il metodo della preferenza
unica.
3.
Fanno parte di
diritto dell’Assemblea federale i presidenti dei gruppi parlamentari di
Democrazia è libertà - La Margherita e sette membri eletti da ciascun
gruppo parlamentare.
4.
Fanno altresì
parte dell'Assemblea federale in misura pari al 25 % dei componenti di cui
ai commi precedenti, iscritti o aderenti a Democrazia e Libertà secondo le
modalità previste nei precedenti articoli 6, 7 , 8 e 9. Tali componenti,
eletti dal Congresso federale nel rispetto del principio di rappresentanza
delle minoranze e con il metodo della preferenza unica, vengono rinnovati
ogni due anni e comunque ad ogni Congresso federale. Alla carica di
componente dell'Assemblea federale assegnata secondo le modalità previste
nel presente comma è ineleggibile chiunque ricopra qualunque altra carica
di carattere politico o elettivo in organi o enti di carattere
sovraprovinciale interni o esterni a Democrazia è libertà - La Margherita.
5.
L’Assemblea federale può
deliberare a maggioranza assoluta, e su proposta del Presidente federale,
la partecipazione ai propri lavori, senza diritto di voto, di personalità
particolarmente rappresentative delle istituzioni e della società civile.
Fanno in ogni caso parte dell’Assemblea federale, senza diritto di voto, i
membri del governo appartenenti a Democrazia è libertà - La Margherita.
6.
Le rappresentanze
di ciascuna regione nell’ambito dell’Assemblea federale durano in carica
fino al rinnovo dell’Assemblea regionale che le ha designate. I Presidenti
di gruppo e i rappresentanti dei gruppi parlamentari durano in carica fino
a che dura il loro mandato istituzionale. Le personalità delle istituzioni
e della società civile eventualmente nominate ai sensi del 5 comma durano
in carica fino a che dura in carica il Presidente federale che le ha
proposte all’Assemblea.
7.
L’Assemblea
federale nomina un proprio Presidente e un proprio ufficio di presidenza.
Fino a che non sia stato eletto il Presidente dell’Assemblea la
convocazione della stessa è fatta dal coordinatore/coordinatrice regionale
più anziano/a per età che ne assicura anche la presidenza.
8.
L’Assemblea federale è
convocata dal/dalla suo/a Presidente ovvero, se questo manca, dal/dalla
Presidente federale. E’ in ogni caso convocata quando lo chieda il/la
Presidente federale, cinque Coordinatori regionali o un terzo dei membri
dell’Assemblea.
Art. 17
1.
L’Assemblea federale,
nell'ambito dell'indirizzo stabilito dal Congresso, è l’organo che esprime
le scelte politiche di Democrazia è libertà - La Margherita che attengono
all’attività degli organismi e istituzioni di ambito nazionale.
2.
L’Assemblea federale
svolge essenzialmente funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto
alle Assemblee regionali e approva gli statuti delle regioni.
3.
L’Assemblea federale può,
a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, previa mozione
presentata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti
dell’Assemblea, dichiarare decaduto il Presidente federale. L’approvazione
della dichiarazione di decadenza implica automaticamente la convocazione
del Congresso. Le funzioni del Presidente federale sono assunte dal
Presidente dell’Assemblea o in sua mancanza dal membro più anziano di età.
4.
L’Assemblea federale, su
proposta del Presidente federale, vota il Vicepresidente, l’Esecutivo e il
Coordinatore dell’Esecutivo. Elegge la Direzione federale, la Commissione
federale di garanzia e il Comitato federale dei probiviri. Elegge altresì
il Tesoriere e i Revisori dei conti
5.
Spetta all’Assemblea
approvare, su proposta del Tesoriere e del Presidente federale, i bilanci
annuali.
6.
L’Assemblea federale
esercita ogni altra competenza ad essa affidata dallo statuto federale.
Art. 18
1.
Il/la Presidente federale
è eletto dal Congresso federale a maggioranza assoluta dei componenti e
dura in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e comunque non
oltre due anni. Ove l’indizione del Congresso venga anticipata o rinviata,
per i motivi e con le modalità previste dall’art.14, anche la scadenza
della carica del Presidente è anticipata o rinviata.
2.
Il Congresso procede
all’elezione del Presidente sulla base delle candidature presentate ai
sensi dei commi successivi e con voto segreto
3.
Ove dopo la prima
votazione nessun candidato avesse ottenuto il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti si procede immediatamente al
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti.
4.
Chiunque appartenga a
qualunque titolo a Democrazia è libertà - La Margherita può presentare la
propria candidatura purché tale candidatura sia sottoscritta da un numero
di appartenenti a qualunque titolo a Democrazia è libertà - La Margherita
e a condizione che i sottoscrittori risultino iscritti o aderenti in non
meno di dieci regioni diverse, con non meno di trecento firme in ogni
regione.
5.
Le candidature devono
essere presentate comunque non oltre quindici giorni prima della data di
inizio del Congresso federale.
6.
La candidatura a
Presidente deve essere accompagnata anche dalla proposta di un programma
di attività.
7.
Spetta al/alla Presidente
rappresentare il livello federale di Democrazia è libertà - La Margherita
e, nel rispetto di quanto stabilito dal Congresso federale e
dall’Assemblea e in conformità alle deliberazioni assunte di volta in
volta dalla Direzione federale, attuare la linea politica del partito a
livello federale e garantire la continuità dell’attività della
organizzazione federale.
8.
Il Presidente propone il
Vicepresidente, l’Esecutivo e il Coordinatore dell’Esecutivo che vengono
votati dall’Assemblea federale. Il Vicepresidente e il coordinatore
dell’Esecutivo fanno parte di diritto della direzione.
9.
Spetta altresì al/alla
Presidente federale convocare e presiedere l’Esecutivo, ripartire gli
incarichi fra i membri dell’Esecutivo stesso e adottare ogni iniziativa
necessaria a garantirne il buon funzionamento.
10.
Il/la Presidente federale
mantiene i rapporti con i gruppi parlamentari e guida la delegazione di
Democrazia è libertà - La Margherita in ogni consultazione politica di
livello nazionale.
11. Il Vice Presidente coadiuva
il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo
e in ogni altro caso in cui sia necessario.
12. Il/la Presidente federale può,
sentito il parere vincolante della Commissione federale di garanzia,
disporre il commissariamento, per non più di sei mesi, degli organi
regionali nei seguenti casi:
a)
perdurante impossibilità
di funzionamento degli organi
b)
grave divergenza
dagli indirizzi politici definiti come vincolanti da parte del Congresso
federale e dell’Assemblea federale.
12. Nei casi di cui al
precedente comma, il Commissario scioglie gli organi regionali e indice il
congresso regionale. La rappresentanza legale a livello regionale rimane
in capo al Tesoriere regionale anche durante il commissariamento. In casi
di particolare gravità, il Commissario può nominare per la gestione
regionale sino al congresso, un nuovo Tesoriere in sostituzione del
precedente. In ogni caso, la struttura federale non risponde delle
obbligazioni assunte nella gestione commissariale.
Art.19
1.
La Direzione federale è
composta da trenta membri eletti dall’Assemblea federale nella prima
riunione successiva alla conclusione dei lavori del Congresso federale.
2.
L’Assemblea federale
procede all’elezione dei componenti della Direzione federale con voto
segreto e limitato a non più di un nominativo.
3.
Possono essere eletti
componenti della Direzione federale solo i componenti dell’Assemblea
federale. L’eventuale perdita della carica di componente dell’Assemblea
federale comporta la decadenza anche da membro della Direzione. In tal
caso l’Assemblea federale provvede alla nomina del nuovo componente nella
prima seduta utile.
4.
Sono membri di diritto
della Direzione, il Presidente federale che la presiede, il
Vicepresidente, il Coordinatore dell’Esecutivo, i coordinatori regionali e
i presidenti dei gruppi parlamentari di Democrazia è libertà - La
Margherita, nonché i membri dell’Esecutivo Federale, che partecipano senza
diritto di voto. La Direzione federale può, su proposta del Presidente
federale, chiamare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto,
personalità di particolare rilievo per le cariche ricoperte e le
competenze acquisite.
5.
La Direzione federale
dura in carica fino all’indizione del Congresso e comunque fino a che dura
in carica il Presidente federale.
Art.20
1.
Nel rispetto degli
indirizzi fissati dal Congresso federale e di quelli definite
dall’Assemblea federale, spetta alla Direzione federale definire di volta
in volta, anche con riferimento a specifici casi e problemi, la linea
politica di Democrazia è libertà - La Margherita.
2.
E’ compito della
Direzione federale pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta alla
sua attenzione dal Presidente federale.
3.
Su proposta del
Presidente federale e in conformità con quanto stabilito dal Congresso
federale e dall’Assemblea federale, la Direzione può stabilire anche gli
indirizzi di carattere politico ai quali devono attenersi gli eletti, gli
iscritti e gli aderenti a qualunque titolo a Democrazia è libertà - La
Margherita.
Art. 21
1. L’Esecutivo federale è
presieduto dal Presidente e ne fanno parte di diritto il Vicepresidente e
i capigruppo parlamentari. Possono far parte dell’Esecutivo federale
tutti/e gli/le appartenenti, a qualunque titolo, a Democrazia è libertà -
La Margherita.
2. Il/la Presidente
federale, ove lo ritenga opportuno, può sempre invitare a partecipare alle
riunioni dell’Esecutivo personalità altamente competenti sulle materie in
discussione nella riunione.
3. L’Esecutivo dura
in carica quanto il/la Presidente federale che lo ha nominato.
4 Il/la Presidente
federale può in qualunque momento revocare uno o più membri
dell’Esecutivo in carica. Dell’eventuale sostituzione dei membri revocati
l’Assemblea federale prende atto a maggioranza semplice e a scrutinio
palese.
Art. 22
1.
Il/la Tesoriere è eletto
dalla Assemblea federale nella prima seduta dopo la conclusione del
Congresso federale. Il Tesoriere partecipa senza diritto di voto
all’Assemblea federale, alla Direzione e all’Esecutivo.
2.
L’Assemblea federale
elegge il/la Tesoriere a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei
componenti. Ove dopo due scrutini nessun candidato avesse ottenuto tale
maggioranza si procede al ballottaggio fra i due più votati.
3.
Il/la Tesoriere cessa
dall’incarico con la nomina del successore. La cessazione dalla carica del
Presidente federale provoca la cessazione dalla carica del Tesoriere. Il
Tesoriere può, altresì, essere revocato dall'Assemblea federale con
maggioranza assoluta qualora ne faccia richiesta il Presidente federale.
4.
Spetta al/alla Tesoriere
la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva. Può
compiere, sulla base delle decisioni adottate dal Congresso federale,
dall’Assemblea federale e dall’Esecutivo federale, tutti gli atti di
ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione e la
cessione di beni a titolo gratuito o oneroso. Può nominare propri
delegati. Il Tesoriere deve redigere, nel rispetto delle leggi vigenti
anche con riferimento agli eventuali contributi per le spese elettorali,
il rendiconto di esercizio e sottoporlo all'approvazione degli Organi
Statutari competenti entro il 30 giugno di ogni anno.
Il Tesoriere,
altresì, redigerà il rendiconto economico-finanziario preventivo da
sottoporre all'approvazione degli Organi Statutari competenti entro il 31
dicembre dell'anno precedente all'esercizio a cui esso si riferisce.
5.
L’Assemblea federale,
contestualmente all’elezione del/della Tesoriere, procede anche
all’elezione a maggioranza semplice e a scrutinio segreto , di tre
Revisori dei conti, ai quali spetta esprimere il parere sul bilancio e sul
conto consuntivo; controllare la regolarità dell’amministrazione e della
gestione del patrimonio; formulare eventuali rilievi agli organi
competenti.
6.
I Revisori dei conti
restano in carica quanto il Tesoriere e cessano dalla carica insieme con
questo.
Art. 23
1.
La Commissione federale
di garanzia ha il compito di decidere in ordine ad ogni controversia fra
gli organi federali e regionali di Democrazia è libertà - La Margherita
che abbia ad oggetto la violazione della sfera di competenza propria di
ciascun organo ovvero le modalità di formazione degli organi stessi e
quelle relative alle loro modalità di funzionamento.
2.
Sono altresì di spettanza
della Commissione federale di garanzia le questioni che abbiano ad oggetto
la violazione da parte di gruppi parlamentari di regole statutarie o
comportamentali fissate dallo statuto federale e dalle regole stabilite
dagli organi federali.
3.
Spetta alla Commissione
federale di garanzia esprimere il proprio parere vincolante rispetto alla
decisione del Presidente federale di procedere al commissariamento degli
organi regionali. Contro l’eventuale parere negativo della Commissione il
Presidente federale può sempre ricorrere all’Assemblea federale.
4.
Alla Commissione federale
di garanzia possono ricorrere solo gli organi di Democrazia è libertà - La
Margherita. E’ altresì possibile che il Comitato federale dei probiviri
possa inviare alla Commissione federale di garanzia questioni che
rientrino nella competenza di quest’ultima e delle quali il Comitato dei
garanti sia venuto a conoscenza in seguito a ricorso da parte di singoli
iscritti.
5.
La Commissione federale
di garanzia è composta di nove membri effettivi nove membri supplenti ed è
eletta dal Congresso federale a scrutinio segreto, con votazione separata
per gli effettivi e i supplenti e con voto limitato a non più di sei
preferenze per ciascuna votazione. Resta in carica due anni. In ogni caso
la Commissione federale di garanzia cessa dalla carica solo con l’elezione
di una nuova Commissione.
6.
Possono far parte della
Commissione federale di garanzia tutti coloro che siano iscritti e
aderenti a Democrazia è libertà - La Margherita a condizione che non
ricoprano alcuna carica negli organi federali, regionali o periferici. La
qualifica di membro della Commissione federale di garanzia è incompatibile
con la candidatura a qualunque carica elettiva.
7.
Gli iscritti chiamati a
far parte della Commissione federale di garanzia devono godere dei
requisiti richiesti dall'art. 5 comma 2 e devono godere di riconosciuto
prestigio ed autorevolezza.
Art. 24
1.
Il Collegio federale dei
probiviri è formato di sette componenti effettivi e sette supplenti,
eletti dall’Assemblea federale a scrutinio segreto, con votazioni
separate per gli effettivi e i supplenti e con voto limitato a quattro
preferenze in ciascuna votazione.
2.
Spetta al Collegio
federale dei probiviri giudicare di qualunque comportamento dei/delle
singoli che possa aver violato le regole stabilite dal presente statuto
federale. Esso inoltre, nei casi previsti dallo statuto federale, è anche
organo di appello in secondo grado rispetto alle decisioni assunte dai
Comitati regionali dei probiviri.
3.
Tutti gli iscritti e
aderenti possono essere chiamati a far parte del Collegio dei probiviri
devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.5 secondo
comma.
COMPOSIZIONE E
FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI
Art. 25
1.
Spetta agli statuti
regionali definire le modalità di formazione e le competenze degli organi
regionali indicati all’art. 12.
2.
Gli statuti regionali,
nel disciplinare quanto di loro competenza devono attenersi ai principi
fondamentali desumibili dalle norme federali che disciplinano le funzioni,
la composizione e le modalità di formazione e di durata degli organi
federali corrispondenti.
3.
Gli statuti regionali
possono prevedere organi ulteriori rispetto a quelli indicati all’art. 12
purché essi non contrastino sotto alcun profilo con le competenze
assegnate dallo statuto federale agli organi regionali stessi.
4.
Ogni statuto regionale
deve in ogni caso prevedere una struttura organizzativa di Democrazia è
libertà - La Margherita all’interno della regione articolata in non meno
di due livelli territoriali ulteriori rispetto a quello regionale. In ogni
caso deve essere previsto almeno il livello provinciale e, salvo diversa
statuizione dello statuto regionale, il livello comunale, comprese forme
di coordinamento dei circoli.
5.
Lo Statuto regionale
favorisce idonee forme organizzative per le città metropolitane. Ove
queste siano anche legislativamente istituite, è obbligatoria
l’istituzione del corrispondente livello organizzativo territoriale.
6.
Gli Statuti regionali
possono prevedere, ai diversi livelli territoriali, idonee consulte dei
Presidenti dei Circoli operanti nel territorio.
NORME
TRANSITORIE
Art.
26
1
Fino allo svolgimento del
secondo Congresso, i compiti dell’Assemblea federale sono svolti dal
Comitato Costituente integrato dai coordinatori regionali e dai
parlamentai nazionali ed europei che aderiscono a Democrazia è libertà -
La Margherita.
2
Il Congresso Costitutivo
elegge il Presidente federale sulla base delle candidature presentate
direttamente in Congresso da almeno un decimo dei componenti il Congresso.
La votazione avviene con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti*.
Il Presidente così eletto resta in carica fino allo svolgimento del
Congresso Federale.
3
Ove, dopo la prima
votazione, nessun candidato avesse ottenuto il voto favorevole della
maggioranza dei votanti, si procede immediatamente al ballottaggio fra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4
Il Presidente eletto
presenta nella prima seduta dell’Assemblea federale, da tenersi entro
venti giorni, composta ai sensi del primo comma, il programma, il
VicePresidente, l’Esecutivo e il Coordinatore dell’Esecutivo, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 2 comma 5. Sulla proposta del Presidente
l’Assemblea federale si pronuncia a scrutinio palese e a maggioranza
assoluta.
5
Nella medesima seduta
l’Assemblea federale procede ad eleggere, con la stessa maggioranza, il
Tesoriere, i Revisori dei conti, la Direzione, la Commissione di Garanzia
e il Collegio dei Probiviri, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2
comma 5. Tali organi restano in carica fino allo svolgimento del primo
congresso federale.
6
Il Congresso federale
sarà convocato non appena siano state costituite, in applicazione delle
norme del presente statuto, gli organi regionali in almeno quindici
regioni comunque non oltre il 31 marzo 2003.
7
L'Assemblea federale,
nella composizione di cui al comma 1, approva, entro due mesi dallo
svolgimento del primo Congresso, lo Statuto regionale tipo.
Lo Statuto regionale tipo è
applicato nelle regioni fino a quando esse non adottino il proprio
Statuto.
8
Al secondo Congresso il
Presidente di Democrazia è libertà - La Margherita può nominare, fino a 10
ulteriori componenti con diritto di voto dell’Assemblea Federale.
* Testo così
modificato all’unanimità con voto del 24 marzo ‘02
SCELTA DELLE
CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE
Art. 27
1. Nella scelta
delle candidature e nella formazione delle liste per le quali è previsto
il voto di preferenza deve in ogni caso essere assicurato il
coinvolgimento degli iscritti e aderenti, nel rispetto del principio
dell’equilibrio della rappresentanza, con almeno il 30% di ciascun genere.
2
L’Assemblea federale
stabilisce i criteri e le direttive generali per la costituzione di
appositi organi per la formazione delle liste, rinviando ai livelli
regionali e ai livelli territoriali competenti la loro costituzione. In
ogni caso la durata di tali organi cessa con la definitiva approvazione
delle liste da essi formate.
3
Nella scelta
delle candidature si deve comunque tener conto del radicamento
territoriale dei candidati.
4
Agli organi politici di
Democrazia è libertà - La Margherita, sia a livello federale che a livello
regionale ovvero ad altri livelli eventualmente individuati dagli statuti
regionali, può essere riconosciuto solo il potere di valutare
l’onorabilità e la affidabilità politica dei candidati.
5
I criteri di collocazione
dei candidati nelle liste per le quali è previsto il voto di preferenza
sono stabiliti in via generale dall’Assemblea federale o dalle Assemblee
regionali.
6
Ove gli statuti regionali
non contengano norme specifiche spetta all’Assemblea regionale garantire
il rispetto dei principi indicati al fine della formazione delle
candidature. A tal fine le Assemblee regionali possono stabilire anche le
eventuali norme regolamentari necessarie.
Nei casi in cui la
competenza a formare le candidature spetti agli organi federali, tale
competenza è esercitata nel rispetto dei medesimi principi stabiliti per
le regioni. Spetta in ogni caso agli organi federali stabilire le
candidature per le elezioni al Parlamento europeo.
Art. 28
L’Assemblea federale
destina agli organi regionali provvisori una quota di finanziamento
straordinario quale contributo per l’avvio dell’attività politica del
partito e per le elezioni amministrative 2002
DISPOSIZIONI FINALI
1.
Le modifiche al presente
statuto spettano all'Assemblea federale che le adotta a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti ed entrano in vigore dopo tre mesi dalla
loro approvazione.
2.
Se entro tre mesi almeno
dieci Assemblee regionali lo richiedono le modifiche approvate ai sensi
del comma precedente sono sottoposte per la loro definitiva approvazione
al Congresso federale che le approva a maggioranza assoluta.
3.
Nel caso di cui al comma
precedente le modifiche statutarie entrano in vigore solo dopo
l'approvazione del Congresso federale.