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Statuto Federale

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Statuto del Circolo

 

Statuto Federale della Margherita

PRINCIPI FONDAMENTALI E NATURA DI DEMOCRAZIA E LIBERTA’     (24.03.2002)

 

PREAMBOLO

 Il Congresso costitutivo di Democrazia è libertà - La Margherita nell'approvare il presente Statuto conferma solennemente la propria scelta per una democrazia bipolare e per una stabile collocazione nel campo del centrosinistra come parte costitutiva e integrante dell'Ulivo.

 Art.1.

1.                   Democrazia è libertà - La Margherita mira a rappresentare nelle istituzioni repubblicane i cittadini e le cittadine che si riconoscono nella Carta dei Principi e nel programma.

2.                   Democrazia è libertà - La Margherita ha come proprio simbolo la Margherita.

 

Art. 2

1.                   Democrazia è libertà - La Margherita è un partito nazionale organizzato in forma federale su base territoriale regionale. L'articolazione territoriale è quella delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell’insieme delle circoscrizioni estere. L’insieme delle circoscrizioni estere costituisce un’unica articolazione elettorale territoriale. Nell'ambito del presente Statuto le province autonome di Trento e Bolzano e l’articolazione territoriale delle circoscrizioni estere sono ad ogni effetto parificate alle Regioni.

Gli eventuali Comitati nazionali all’estero si configurano come livelli provinciali dell’area territoriale costituita dalla circoscrizione estere.

2.                   Democrazia è libertà - La Margherita riconosce alle strutture regionali la massima autonomia nel rispetto dei principi e delle norme stabilite nel presente Statuto.

3.                   Democrazia è libertà - La Margherita assicura comunque la partecipazione delle cittadine e dei cittadini,  favorisce e promuove le strutture e le formazioni associative che abbiano il fine di concorrere all’elaborazione della linea politica, programmatica e formativa del partito. Garantisce a tutti/e  i/le cittadini/e il diritto di adesione secondo le modalità stabilite nel presente statuto.

4.             Democrazia è libertà - La Margherita rispetta la fiducia manifestata dalle elettrici e dagli elettori a chi è stato eletto/a o si è candidato/a nelle sue liste. A tal fine prevede idonee forme di valorizzazione dell’apporto alla vita e all’attività del partito degli eletti/e e dei candidati/e alle elezioni.

5.                   Democrazia è libertà - La Margherita assicura una adeguata partecipazione  dei/delle cittadini/e in tutte le competizioni elettorali. In tutti gli organi collegiali di secondo e di terzo grado l'incidenza di ciascun genere non può superare il 70% dei posti a disposizione.

6.                   Democrazia è libertà - La Margherita valorizza le aggregazioni giovanili, studentesche e universitarie e favorisce ambiti di discussione e dibattito con le nuove generazioni.

7.                   Democrazia è libertà - La Margherita incoraggia lo sviluppo di iniziative finalizzate a promuovere circoli specificatamente riservati alla partecipazione di giovani che abbiano non meno di sedici e non più di ventinove anni. Tali circoli sono istituiti e regolati secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

8.                   Democrazia è libertà - La Margherita incoraggia lo sviluppo di specifiche iniziative atte a promuovere la partecipazione di anziani e la difesa e la continuità dei valori di solidarietà tra generazioni.

9.                   Democrazia è libertà - La Margherita incoraggia e promuove ogni forma di associazione e collegamento fra i circoli che abbiano come proprio scopo primario l'espressione dei mondi vitali (donne, giovani, anziani, aree e movimenti tematici). A tal fine Democrazia è libertà - La Margherita riconosce e favorisce forme di raccordo permanente fra le strutture organizzative del partito ad ogni livello territoriale e le eventuali strutture di collegamento fra i circoli.

10.           Le strutture federali, regionali, territoriali di Democrazia è libertà - La Margherita possono, in applicazione delle regole e delle prassi che le disciplinano, delegare anche forme di rappresentanza del partito alle corrispondenti strutture di collegamento fra i circoli, di cui al precedente comma. In ogni ambito territoriale, per ogni ambito tematico, la delega di cui al presente comma può essere conferita ad una sola struttura di collegamento. Ogni circolo tematico operante nel territorio ha diritto di collegarsi con tale struttura.

11.           In ogni regione sono istituiti i coordinamenti dei circoli tematici o di categoria, di cui ai commi precedenti, secondo le modalità stabilite dagli statuti regionali. Non appena, per ciascuna area tematica o per ciascuna categoria, sono costituiti cento circoli, rappresentativi di almeno dieci regioni diverse,  il Presidente federale convoca i coordinamenti regionali in assemblea costitutiva del relativo coordinamento nazionale.

ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DI DEMOCRAZIA E' LIBERTA'

 Art. 3

1.             Ciascuna regione  si dà un proprio statuto, approvato a maggioranza assoluta dall'Assemblea Regionale, nel rispetto dei principi e delle norme fondamentali stabilite dallo statuto federale.

2.             Ciascuna regione invia il proprio statuto al Presidente federale affinché questi lo trasmetta alla Commissione federale di Garanzia per la verifica della sua conformità con le norme e i principi del presente statuto.

3.             Spetta alla Commissione federale di Garanzia  esprimere la propria valutazione di conformità entro un mese dal ricevimento dello statuto regionale

4.             Qualora decorra inutilmente il termine di cui al comma precedente lo statuto si considera approvato.

5.             Ove, entro il termine di cui al comma 3,  la Commissione esprima valutazione negativa, lo Statuto è rimesso alla regione con le necessarie osservazioni al fine di consentire le necessarie modifiche.

6.             Qualora l'Assemblea regionale non intenda adeguarsi, in tutto o in parte, alle indicazioni della Commissione può ricorrere al Presidente federale. Il Presidente federale trasmette il ricorso all'Assemblea federale che decide definitivamente.

7.             Fino a che ciascuna regione non provveda a darsi il proprio statuto restano in vigore, per quella regione, tutte le norme contenute nel presente statuto federale nonché le norme contenute nello statuto regionale tipo eventualmente adottato ai sensi del successivo art. 26.

 

Art. 4

1.             Il controllo sul rispetto delle norme statutarie e delle deliberazioni regionali è rimesso agli organi regionali di garanzia che devono essere previsti dagli statuti regionali nel rispetto delle norme di principio stabilite da questo statuto.

2.                   Spetta tuttavia agli organi federali verificare il pieno rispetto delle norme contenute negli statuti e nelle deliberazioni di ogni organo, a qualunque livello, che riguardino direttamente la composizione degli organi federali stessi.

3.                   Spetta agli organi regionali di garanzia, costituiti secondo le modalità previste dagli statuti regionali, assicurare il pieno rispetto di principi etici stabiliti nel presente statuto da parte di tutti/e coloro che, a qualunque titolo, partecipano all’attività di Democrazia è libertà - La Margherita.

4.                   Spetta inoltre agli organi federali di garanzia assicurare e verificare concretamente il pieno rispetto del diritto di adesione, riconosciuto nelle sue diverse forme a tutti i cittadini.

5.                   In ogni caso contro le decisioni degli organi di garanzia regionali è sempre ammesso ricorso all’organo federale di garanzia.

 

Art. 5

1.                   Tutti gli organi di garanzia devono essere disciplinati in modo da garantirne la piena indipendenza.

2.                   I requisiti richiesti per essere componenti degli organi di garanzia devono essere tali da assicurare competenza, onorabilità e piena affidabilità politica dei componenti.

3.                   Costituisce principio fondamentale che chi fa parte di organi di garanzia non possa rivestire, per tutta la durata dell’incarico, altre cariche nel partito né a livello nazionale né a livello regionale.

 modalità di partecipazione A Democrazia E' LibertA'

 Art. 6

1.                   Democrazia è libertà - La Margherita è costituita dagli/dalle iscritti/e dei circoli istituiti e riconosciuti secondo le modalità stabilite dallo statuto di ogni regione, dagli/dalle eletti/e, e secondo le modalità stabilite dagli statuti regionali, dai candidati e dalle candidate che si sono presentati alle elezioni nelle liste di Democrazia è libertà - La Margherita ovvero in liste cui la stessa ha partecipato.

2.                   Sono possibili iscrizioni sottoscritte presso la Direzione nazionale. In tal caso entro un mese dall'iscrizione, l'iscritto riceverà l'elenco dei circoli operanti nella sua Regione di residenza. Entro il mese successivo, l'iscritto dovrà, a pena di decadenza, individuare il circolo a cui intende aderire. Il periodo di sei mesi di cui al successivo art. 7, comma 5 lett. f, decorre dal momento dell'iscrizione.

3.                   Fanno altresì parte di Democrazia è libertà - La Margherita, secondo le modalità stabilite nei singoli statuti regionali, gli e le esponenti rappresentativi di associazioni o formazioni sociali riconosciute dagli organi dirigenti regionali di particolare rilievo e valore.

4.                   Gli statuti regionali prevedono forme specifiche di partecipazione per i gruppi, i comitati, le associazioni, i movimenti che intendano perseguire finalità di comune interesse sulla base di accordi o intese con gli organi direttivi territorialmente competenti. Previa registrazione individuale, gli aderenti a tali organizzazioni fanno parte di Democrazia è libertà - La Margherita.

5.                   Democrazia è libertà - La Margherita accoglie negli statuti regionali forme associative che si richiamano alle tradizioni e ai valori definiti nella Carta dei Principi, con compiti di formazione politica permanente, di partecipazione attiva alla vita del movimento, di promozione di circoli.

6.                   L’adesione a Democrazia è libertà - La Margherita dei cittadini/e in tutte le forme e modalità previste dai commi precedenti non può essere sottoposta ad alcuna procedura di ammissione.

7.                   Il cittadino/a che aderisca a Democrazia è libertà - La Margherita  in una qualunque delle forme previste ai commi precedenti acquisisce lo status connesso alla forma di adesione scelta.

8.                   Le adesioni, in tutte le loro diverse forme, devono essere individualmente rinnovate ogni dodici mesi. Decorsi tre mesi da tale scadenza, senza che sia intervenuto il rinnovo, si perde lo status di aderente e i diritti connessi alla propria forma di adesione.

9.                   L’eventuale sussistenza di elementi di incompatibilità, esistenti al momento dell’adesione di un cittadino/a, può essere fatta valere da qualunque aderente a Democrazia è libertà - La Margherita soltanto di fronte al Collegio federale dei probiviri.

10.                Gli Statuti e i regolamenti di qualunque livello o struttura organizzativa di Democrazia è libertà - La Margherita, compresi quelli di cui al presente articolo, si adeguano  rigorosamente alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

 

Art. 7

1.                   Possono iscriversi ai circoli di Democrazia è libertà - La Margherita tutti coloro che si riconoscono nei principi e nelle finalità indicate nel presente statuto e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

2.                   L’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione ad altri partiti politici di ambito regionale non è incompatibile con l’adesione a Democrazia è libertà - La Margherita secondo le forme previste dall’ Art.6 comma 3. Lo status degli/delle aderenti iscritti/e a più partiti sarà definito dagli statuti regionali.

3.                   Gli statuti regionali possono prevedere e disciplinare i casi in cui è possibile l’iscrizione a più circoli della regione e quelli in cui è possibile l’iscrizione a un circolo della regione anche a chi sia già iscritto/a a circoli di altre regioni.

4.                   Le modalità di costituzione dei circoli e ogni altra regolamentazione che si renda necessaria sono rimesse agli statuti delle singole regioni.

5.                   In ogni caso gli statuti regionali devono rispettare i seguenti principi fondamentali:

a.        Deve essere sempre consentita la possibilità di formare più circoli nel medesimo ambito territoriale

b.        Devono essere consentiti sia circoli tematici che circoli a carattere generale

c.        Un circolo non può avere meno di quindici aderenti e più di cinquanta aderenti

d.        Devono essere assicurate forme idonee di verifica della continuità dell’attività dei circoli e della partecipazione dei e delle loro aderenti alle attività sociali.

e.        Nel caso in cui sia consentita in una regione la partecipazione di una stessa persona a più circoli devono essere definite anche le modalità con le quali l’iscritto/a a più circoli deve esercitare il diritto di voto per l’elezione degli organismi di Democrazia è libertà - La Margherita, in modo da evitare comunque la pluralità del diritto di voto in capo a una medesima persona.

f.         Deve essere comunque previsto che gli/le iscritti/e ai circoli acquisiscono la pienezza dei diritti di partecipazione alle attività di Democrazia è libertà - La Margherita solo dopo sei mesi di partecipazione all’attività del proprio circolo. Decorso il termine indicato l’iscritto/a a un circolo è titolare della pienezza dei diritti e doveri dell’iscritto a Democrazia è libertà - La Margherita.

g.        Spetta agli statuti regionali definire le modalità attraverso le quali assicurare che la partecipazione di tutti gli iscritti ai circoli sia effettiva.

6.                   Agli iscritti di cui ai commi precedenti deve essere garantita comunque, in tutti gli organi collegiali elettivi interni di direzione politica di Democrazia è libertà - La Margherita, una rappresentanza non inferiore al 30%.

 

Art. 8

1.                   Gli eletti/e negli organi immediatamente rappresentativi dell’elettorato e coloro che si siano candidati/e, alle elezioni di ogni ordine e grado, nelle liste di “Democrazia è libertà - La Margherita” o di liste alla cui costituzione i competenti organi di “Democrazia è libertà - La Margherita” hanno partecipato, fanno parte di diritto, salvo rinuncia, del partito.

2.                   Spetta agli statuti regionali indicare l’organo territoriale presso il quale si radica la loro attività e le modalità con le quali possono esercitare i loro diritti.

3.                   Costituisce comunque principio fondamentale che agli eletti/e e, ai candidati/e alle elezioni di ogni ordine e grado deve essere assicurata una rappresentanza in tutti gli organi collegiali elettivi interni di direzione politica di Democrazia è libertà - La Margherita non inferiore al 30%. A tal fine si provvederà a elezioni separate per la categoria degli eletti e dei candidati in cui l’elettorato attivo e passivo sarà esercitato esclusivamente dagli stessi eletti o candidati.

4.                   Gli statuti regionali possono prevedere che le norme di cui ai commi precedenti si applicano agli eletti/e nelle liste di Democrazia è libertà - La Margherita a condizione che essi/e facciano parte di gruppi consiliari di Democrazia è libertà - La Margherita.

 

Art. 9

 

1.                   Spetta agli statuti regionali definire le modalità con le quali possa essere riconosciuta e disciplinata la partecipazione alle attività di Democrazia è libertà - La Margherita di quanti/e rientrino nelle categorie previste dall’art.6 commi 1 e 2.

2.                   In ogni caso agli/alle esponenti rappresentativi di associazioni o formazioni sociali di cui all'art. 6 comma 3 riconosciute dagli organi regionali, secondo le modalità stabilite dai singoli statuti, di particolare valore e rilevanza deve essere riconosciuta una rappresentanza negli organi collegiali interni di direzione politica di Democrazia è libertà - La Margherita di ogni ordine e livello, esclusi gli organi federali, non superiore al 10%.

3.                   Ai membri delle altre associazioni o organizzazioni che, ai sensi del quarto comma dell’ art. 6, si riconoscano e siano riconosciute vicine all'ispirazione politica e programmatica di Democrazia è libertà - La Margherita, deve essere assicurato, secondo le modalità e le procedure stabilite dai singoli statuti regionali, il diritto di esprimere una rappresentanza non superiore al 20% negli organi collegiali interni di direzione politica di ogni ordine e livello, esclusi quelli di carattere federale.

 

Art.10

1.                   Gli statuti regionali possono determinare i modi e le forme con cui possono essere definiti accordi politici, programmatici od elettorali con altri gruppi, comitati, associazioni, movimenti, partiti che intendono perseguire finalità comuni.

2.                   L’Assemblea federale può sempre definire in via generale, e con particolare riferimento agli aspetti politico-programmatici, i criteri e i limiti in cui tali forme di collaborazione possono essere realizzate.

 

Art. 11

1.                   Sulla base di quanto stabilito nei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9  i criteri relativi alla ripartizione dei componenti in tutti gli organi elettivi interni di direzione politica di Democrazia è libertà - La Margherita deve corrispondere ai seguenti criteri: 

a)       Non meno del 30% dei componenti deve essere riservato agli iscritti di cui all’ art. 6 comma 1 e 2, e all’ art.7.

b)       Non meno del 30% dei componenti deve essere riservato agli eletti e, ai candidati di cui ai precedenti  art. 6 commi 1 e art. 8.

c)        Non più del  10% dei componenti deve essere riservato agli esponenti rappresentativi di associazioni o formazioni sociali riconosciute secondo le modalità previste, così come stabilito all’ art. 6 comma 3 e all’art. 9 comma 2.

d)       Non più del 20% dei componenti deve essere riservato a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’ art. 6 comma 4 e dall’art. 9 comma 3.

2.             Nell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti si deve altresì tener conto di quanto stabilito al successivo articolo 13 e dei casi in cui specifiche norme di questo statuto prevedano requisiti o condizioni ulteriori ovvero deroghe o eccezioni.

 ORGANI E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DI DEMOCRAZIA E' LIBERTA'

DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 12

1.                   Gli organi federali dI Democrazia è libertà - La Margherita sono costituiti da:

Il Congresso federale;

L’Assemblea federale;

Il Presidente federale;

La Direzione federale;

L’Esecutivo federale;

Il Tesoriere federale e i Revisori dei conti;

La Commissione federale di garanzia;

Il Collegio federale dei probiviri;

2.        Gli altri organi di Democrazia è libertà - La Margherita diversi da quelli di cui al comma 1 sono costituiti, in ciascuna regione, secondo quanto disposto dallo statuto regionale.

3.        In ogni regione devono comunque essere previsti i seguenti organi:

Il Congresso regionale

L’Assemblea regionale

Il Coordinatore regionale

La Direzione regionale

L’Esecutivo regionale

Il Tesoriere regionale e i Revisori dei conti

Il Comitato regionale dei probiviri.

 

Art. 13

Le seguenti disposizione costituiscono principi fondamentali per ogni normativa di livello federale e per tutti gli statuti regionali:

1         Tutte le cariche e la partecipazione a organi interni di direzione politica di secondo o di terzo grado di Democrazia è libertà - La Margherita devono comunque essere elettive, salvo quanto previsto al comma 3.

2         Al livello regionale deve essere prevista la presenza di un/una Presidente o Coordinatore/trice, di un Esecutivo e di un’Assemblea.

3         Ad ogni livello territoriale in cui sia prevista l’esistenza di un’Assemblea ovvero di una direzione, di questi organi devono far parte di diritto i/le capigruppo o i/le Presidenti dei gruppi di Democrazia è libertà - La Margherita nei livelli istituzionali corrispondenti.

4          E’ possibile prevedere che, nel caso di cui al comma precedente, i gruppi consiliari possono essere rappresentati oltre che dai/dalle capi gruppo o i/le presidenti di gruppo anche da una rappresentanza dei rispettivi gruppi, secondo i criteri indicati da ciascun statuto regionale o dalla normativa da questi prevista.

5         In tutti gli organi collegiali elettivi interni di direzione politica l’incidenza della rappresentanza di ciascun genere non deve superare il 70%.

6         E’ possibile anche prevedere che a ciascun livello territoriali le Assemblee, ove istituite, possano consentire la partecipazione ai loro lavori, con diritto di parola ma senza diritto di voto, di personalità particolarmente significative delle istituzioni e della società civile.

7         Salvo quanto previsto per l’Assemblea federale, la composizione di tutte le Assemblee, ove previste, deve comunque rispettare quanto disposto agli artt. 7,8, 9 e 11.

8         Gli articoli 7, 8, 9 e 11 devono essere anche rispettati per la formazione di tutti gli organi collegiali, salvo per quanto riguarda la formazione degli organi di garanzia, per i quali ciascun statuto stabilisce le modalità di formazione e i requisiti  nel rispetto di quanto previsto all’art 4 e all’art. 5.

9         Per quanto riguarda le modalità di composizione degli esecutivi, gli statuti regionali e le normative dagli statuti previste possono derogare a quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 11 e al comma 5 del presente articolo.

 

Art.14

1.                   Spetta al livello federale di Democrazia è libertà - La Margherita il 50% di tutti i finanziamenti a qualunque titolo ricevuti da DL.

2.                   Il 50% dei finanziamenti ricevuti a livello nazionale è distribuito tra le regioni secondo le modalità stabilite dall’Assemblea federale. Le regioni ripartiscono tali finanziamenti al loro interno secondo le modalità stabilite dalle Assemblee regionali. Spetta ai corrispondenti livelli territoriali il 50% dei finanziamenti da essi ricevuti a qualunque titolo.

3.                   Ogni livello territoriale è giuridicamente e finanziariamente autonomo, anche in riferimento agli adempimenti previsti in materia dalle leggi vigenti.

4.                   Gli obblighi assunti da ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello federale nazionale. Circa gli obblighi assunti da ciascun livello territoriale, in qualsivoglia forma giuridica e/o modalità, non si verifica successione contrattuale nei confronti di alcun altro livello superiore o inferiore, né nei confronti del livello Federale.

5.                   Viene predisposto annualmente dall’Assemblea federale un programma di iniziative sia a livello nazionale che regionale. Il programma è gestito da un organismo nominato, a livello nazionale e regionale, dai rispettivi esecutivi, tenendo conto delle competenze femminili disponibili.

6.                   Nella prospettiva dell’utilizzo della quota di finanziamento finalizzata dalla legge alla promozione della partecipazione femminile alla vita politica, e in relazione ai criteri dell’art. 2 comma 5 e dell’art. 15 comma 5 dello statuto, viene predisposto annualmente dall’Assemblea Federale un programma di iniziative sia a livello nazionale che regionale. Il programma è gestito da un organismo nominato, a livello nazionale e regionale, dai rispettivi esecutivi, tenendo conto delle competenze femminili disponibili.

 

 

COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEGLI ORGANI FEDERALI

 

Art. 15

1.                   Il Congresso federale elegge il Presidente federale, una quota pari al 25% dei membri dell’Assemblea federale, la Commissione federale di garanzia secondo le modalità stabilite nelle norme successive.

2.                   Il Congresso federale è convocato obbligatoriamente ogni due anni. L’indizione del Congresso può essere anticipata o rinviata rispetto a termine solo con riferimento all’indizione di elezioni politiche e solo con voto della maggioranza assoluta dell’Assemblea federale.

3.                   Il Congresso federale è convocato dall’Assemblea federale su proposta del Presidente federale. In ogni caso, scaduto il termine di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna deliberazione dell'Assemblea federale, il Congresso è obbligatoriamente convocato dalla Commissione federale di garanzia.

4.                   Con la delibera di indizione del Congresso vengono stabilite anche le modalità relative alla sua composizione e alla individuazione dei delegati che ne devono far parte. In ogni caso deve essere rispettato il principio secondo il quale ciascuna regione partecipa al Congresso federale con una propria delegazione, composta in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze e i criteri di ripartizione fra le diverse componenti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 così come fissati nell’art.11 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 e dall’art. 13 comma 5.

5.        Il Congresso federale definisce gli indirizzi relativi alla linea politica di Democrazia è libertà - La Margherita e può approvare atti di indirizzo e mozioni.

6.        L’Assemblea federale approva il regolamento per lo svolgimento del Congresso.

 

Art. 16

1.        L’Assemblea federale è formata dai Coordinatori regionali e da quattro membri per ciascuna regione designati dall’Assemblea regionale al proprio interno secondo le norme del proprio statuto e con il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. Per la regione Valle d’Aosta la partecipazione è limitata al solo Coordinatore e a un membro designato dall'Assemblea regionale.

2.        Ogni regione invia altresì all’Assemblea federale un/una rappresentante per ogni centomila o frazione superiore a cinquantamila voti elettorali ottenuti da Democrazia è libertà - La Margherita alle elezioni politiche. Tali rappresentanti sono designati dalle Assemblee regionali al loro interno, secondo la modalità previste dai rispettivi statuti, con il metodo della preferenza unica.

3.        Fanno parte di diritto dell’Assemblea federale i presidenti dei gruppi parlamentari di Democrazia è libertà - La Margherita e sette membri eletti da ciascun  gruppo parlamentare.

4.        Fanno altresì parte dell'Assemblea federale in misura pari al 25 % dei componenti di cui ai commi precedenti, iscritti o aderenti a Democrazia e Libertà secondo le modalità previste nei precedenti articoli 6, 7 , 8 e 9. Tali componenti, eletti dal Congresso federale nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e con il metodo della preferenza unica, vengono rinnovati ogni due anni e comunque ad ogni Congresso federale. Alla carica di componente dell'Assemblea federale assegnata secondo le modalità previste nel presente comma è ineleggibile chiunque ricopra qualunque altra carica di carattere politico o elettivo in organi o enti di carattere sovraprovinciale interni o esterni a Democrazia è libertà - La Margherita.

5.        L’Assemblea federale può deliberare a maggioranza assoluta, e su proposta del Presidente federale, la partecipazione ai propri lavori, senza diritto di voto, di personalità particolarmente rappresentative delle istituzioni e della società civile. Fanno in ogni caso parte dell’Assemblea federale, senza diritto di voto, i membri del governo appartenenti a Democrazia è libertà - La Margherita.

6.        Le rappresentanze di ciascuna regione nell’ambito dell’Assemblea federale durano in carica fino al rinnovo dell’Assemblea regionale che le ha designate. I Presidenti di gruppo e i rappresentanti dei gruppi parlamentari durano in carica fino a che dura il loro mandato istituzionale. Le personalità delle istituzioni e della società civile eventualmente nominate ai sensi del 5 comma durano in carica fino a che dura in carica il Presidente federale che le ha proposte all’Assemblea.

7.        L’Assemblea federale nomina un proprio Presidente e un proprio ufficio di presidenza.  Fino a che non sia stato eletto il Presidente dell’Assemblea  la convocazione della stessa è fatta dal coordinatore/coordinatrice regionale più anziano/a per età che ne assicura anche la presidenza.

8.        L’Assemblea federale è convocata dal/dalla suo/a Presidente ovvero, se questo manca, dal/dalla Presidente federale. E’ in ogni caso convocata quando lo chieda il/la Presidente federale, cinque Coordinatori regionali o un terzo dei membri dell’Assemblea.

 

Art. 17

1.        L’Assemblea federale, nell'ambito dell'indirizzo stabilito dal Congresso, è l’organo che esprime le scelte politiche di Democrazia è libertà - La Margherita che attengono all’attività degli organismi e istituzioni di ambito nazionale.

2.        L’Assemblea federale svolge essenzialmente funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto alle Assemblee regionali e approva gli statuti delle regioni.

3.        L’Assemblea federale può, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, previa mozione presentata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea, dichiarare decaduto il Presidente federale. L’approvazione della dichiarazione di decadenza implica automaticamente la convocazione del Congresso. Le funzioni del Presidente federale sono assunte dal Presidente dell’Assemblea o in sua mancanza dal membro più anziano di età.

4.        L’Assemblea federale, su proposta del Presidente federale, vota il Vicepresidente, l’Esecutivo e il Coordinatore dell’Esecutivo. Elegge la Direzione federale, la Commissione federale di garanzia e  il Comitato federale dei probiviri. Elegge altresì il Tesoriere e i Revisori dei conti

5.        Spetta all’Assemblea approvare, su proposta del Tesoriere e del Presidente federale, i bilanci annuali.

6.        L’Assemblea federale esercita ogni altra competenza ad essa affidata dallo statuto federale.

 

Art. 18

1.        Il/la Presidente federale è eletto dal Congresso federale a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e comunque non oltre due anni. Ove l’indizione del Congresso venga anticipata o rinviata, per i motivi e con le modalità previste dall’art.14, anche la scadenza della carica del Presidente è anticipata o rinviata.

2.        Il Congresso procede all’elezione del Presidente sulla base delle candidature presentate ai sensi dei commi successivi e con voto segreto

3.        Ove dopo la prima votazione nessun candidato avesse ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti si procede immediatamente al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4.        Chiunque appartenga a qualunque titolo a Democrazia è libertà - La Margherita può presentare la propria candidatura purché tale candidatura sia sottoscritta da un numero di appartenenti a qualunque titolo a Democrazia è libertà - La Margherita e a condizione che i sottoscrittori risultino iscritti o aderenti in non meno di dieci regioni diverse, con non meno di trecento firme in ogni regione.

5.        Le candidature devono essere presentate comunque non oltre quindici giorni prima della data di inizio del Congresso federale.

6.        La candidatura a Presidente deve essere accompagnata anche dalla proposta di un programma di attività. 

7.        Spetta al/alla Presidente rappresentare il livello federale di Democrazia è libertà - La Margherita e, nel rispetto di quanto stabilito dal Congresso federale e dall’Assemblea e in conformità alle deliberazioni assunte di volta in volta dalla Direzione federale, attuare la linea politica del partito a livello federale e garantire la continuità dell’attività della organizzazione federale.

8.        Il Presidente propone il Vicepresidente, l’Esecutivo e il Coordinatore dell’Esecutivo che vengono votati dall’Assemblea federale. Il Vicepresidente e il coordinatore dell’Esecutivo fanno parte di diritto della direzione.

9.        Spetta altresì al/alla Presidente federale convocare e presiedere l’Esecutivo, ripartire gli incarichi fra i membri dell’Esecutivo stesso e adottare ogni iniziativa necessaria a garantirne il buon funzionamento.

10.     Il/la Presidente federale mantiene i rapporti con i gruppi parlamentari e guida la delegazione di Democrazia è libertà - La Margherita in ogni consultazione politica di livello nazionale.

11. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo e in ogni altro caso in cui sia necessario.

12. Il/la Presidente federale può, sentito il parere vincolante della Commissione federale di garanzia, disporre il commissariamento, per non più di sei mesi, degli organi regionali nei seguenti casi:

a)       perdurante impossibilità di funzionamento degli organi

b)       grave divergenza dagli indirizzi politici definiti come vincolanti da parte del Congresso federale e dell’Assemblea federale.

12.        Nei casi di cui al precedente comma, il Commissario scioglie gli organi regionali e indice il congresso regionale. La rappresentanza legale a livello regionale rimane in capo al Tesoriere regionale anche durante il commissariamento. In casi di particolare gravità, il Commissario può nominare per la gestione regionale sino al congresso, un nuovo Tesoriere in sostituzione del precedente. In ogni caso, la struttura federale non risponde delle obbligazioni assunte nella gestione commissariale.

 

Art.19

1.                   La Direzione federale è composta da trenta  membri eletti dall’Assemblea federale nella prima riunione successiva alla conclusione dei lavori del Congresso federale.

2.                   L’Assemblea federale procede all’elezione dei componenti della Direzione federale con voto segreto e limitato a non più di un nominativo.

3.                   Possono essere eletti componenti della Direzione federale solo i componenti dell’Assemblea federale. L’eventuale perdita della carica di componente dell’Assemblea federale comporta la decadenza anche da membro della Direzione. In tal caso l’Assemblea federale provvede alla nomina del nuovo componente nella prima seduta utile.

4.                   Sono membri di diritto della Direzione, il Presidente federale che la presiede, il Vicepresidente, il Coordinatore dell’Esecutivo, i coordinatori regionali e i presidenti dei gruppi parlamentari di Democrazia è libertà - La Margherita, nonché i membri dell’Esecutivo Federale, che partecipano senza diritto di voto. La Direzione federale può, su proposta del Presidente federale, chiamare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, personalità di particolare rilievo per le cariche ricoperte e le competenze acquisite.

5.                   La Direzione federale dura in carica fino all’indizione del Congresso e comunque fino a che dura in carica il Presidente federale.

 Art.20

1.                   Nel rispetto  degli indirizzi fissati dal Congresso federale e di quelli definite dall’Assemblea federale, spetta alla Direzione federale definire di volta in volta, anche con riferimento a specifici casi e problemi, la linea politica di Democrazia è libertà - La Margherita.

2.                   E’ compito della Direzione federale pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente federale.

3.                   Su proposta del Presidente federale e in conformità con quanto stabilito dal Congresso federale e dall’Assemblea federale, la Direzione può stabilire anche gli indirizzi di carattere politico ai quali devono attenersi gli eletti, gli iscritti e gli aderenti a qualunque titolo a Democrazia è libertà - La Margherita.         

 

Art. 21

1.             L’Esecutivo federale  è presieduto dal Presidente e ne fanno parte di diritto il Vicepresidente e i capigruppo parlamentari. Possono far parte dell’Esecutivo federale tutti/e gli/le appartenenti, a qualunque titolo, a Democrazia è libertà - La Margherita.

2.             Il/la Presidente federale, ove lo ritenga opportuno, può sempre invitare a partecipare alle riunioni dell’Esecutivo  personalità altamente competenti sulle materie in discussione nella riunione.

3.             L’Esecutivo dura in carica quanto il/la Presidente federale che lo ha nominato.

4              Il/la Presidente federale può in qualunque momento revocare  uno o più membri dell’Esecutivo in carica. Dell’eventuale sostituzione dei membri revocati l’Assemblea federale prende atto a maggioranza semplice e a scrutinio palese.

 

Art. 22

1.                   Il/la Tesoriere è eletto dalla Assemblea federale nella prima seduta dopo la conclusione del Congresso federale. Il Tesoriere partecipa senza diritto di voto all’Assemblea federale, alla Direzione e all’Esecutivo.

2.                   L’Assemblea federale elegge il/la Tesoriere a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Ove dopo due scrutini nessun candidato avesse ottenuto tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due più votati.

3.                   Il/la Tesoriere cessa dall’incarico con la nomina del successore. La cessazione dalla carica del Presidente federale provoca la cessazione dalla carica del Tesoriere.  Il Tesoriere può, altresì, essere revocato dall'Assemblea federale con maggioranza assoluta qualora ne faccia richiesta il Presidente federale.

4.                   Spetta al/alla Tesoriere la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva. Può compiere, sulla base delle decisioni adottate dal Congresso federale, dall’Assemblea federale e dall’Esecutivo federale, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione e la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso. Può nominare propri delegati. Il Tesoriere deve redigere, nel rispetto delle leggi vigenti anche con riferimento agli eventuali contributi per le spese elettorali, il rendiconto di esercizio e sottoporlo all'approvazione degli Organi Statutari competenti entro il 30 giugno di ogni anno.

                Il Tesoriere, altresì, redigerà il rendiconto economico-finanziario preventivo da sottoporre all'approvazione degli Organi Statutari competenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio a cui esso si riferisce.

5.                   L’Assemblea federale, contestualmente all’elezione del/della Tesoriere, procede anche all’elezione a maggioranza semplice e a scrutinio segreto , di tre Revisori dei conti, ai quali spetta esprimere il parere sul bilancio e sul conto consuntivo; controllare la regolarità dell’amministrazione e della gestione del patrimonio; formulare eventuali rilievi agli organi competenti.

6.                   I Revisori dei conti restano in carica quanto il Tesoriere e cessano dalla carica insieme con questo.

 

Art. 23

1.                   La Commissione federale di garanzia ha il compito di decidere in ordine ad ogni controversia fra gli organi federali e regionali di Democrazia è libertà - La Margherita che abbia ad oggetto la violazione della sfera di competenza propria di ciascun organo ovvero le modalità di formazione degli organi stessi e quelle relative alle loro modalità di funzionamento.

2.                   Sono altresì di spettanza della Commissione federale di garanzia le questioni che abbiano ad oggetto la violazione da parte di gruppi parlamentari di regole statutarie o comportamentali fissate dallo statuto federale e dalle regole stabilite dagli organi federali.

3.                   Spetta alla Commissione federale di garanzia esprimere il proprio parere vincolante rispetto alla decisione del Presidente federale di procedere al commissariamento degli organi regionali. Contro l’eventuale parere negativo della Commissione il Presidente federale può sempre ricorrere all’Assemblea federale.

4.                   Alla Commissione federale di garanzia possono ricorrere solo gli organi di Democrazia è libertà - La Margherita. E’ altresì possibile che il Comitato federale dei probiviri possa inviare alla Commissione federale di garanzia questioni che rientrino nella competenza di quest’ultima e delle quali il Comitato dei garanti sia venuto a conoscenza in seguito a ricorso da parte di singoli iscritti.

5.                   La Commissione federale di garanzia è composta di nove membri effettivi nove membri supplenti ed è eletta dal Congresso federale a scrutinio segreto, con votazione separata per gli effettivi e i supplenti e con voto limitato a non più di sei preferenze per ciascuna votazione. Resta in carica due anni. In ogni caso la Commissione federale di garanzia cessa dalla carica solo con l’elezione di una nuova Commissione.

6.                   Possono far parte della Commissione federale di garanzia tutti coloro che siano iscritti e aderenti a Democrazia è libertà - La Margherita  a condizione che non ricoprano alcuna carica negli organi federali, regionali o periferici. La qualifica di membro della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la candidatura a qualunque carica elettiva.

7.                   Gli iscritti chiamati a far parte della Commissione federale di garanzia devono godere dei requisiti richiesti dall'art. 5 comma 2 e devono godere di riconosciuto prestigio ed autorevolezza.

 Art. 24

1.                   Il Collegio federale dei probiviri è formato di sette componenti effettivi e sette supplenti, eletti dall’Assemblea federale a scrutinio segreto,  con votazioni separate per gli effettivi e i supplenti e con voto limitato a quattro preferenze in ciascuna votazione.

2.                   Spetta al Collegio federale dei probiviri giudicare di qualunque comportamento dei/delle singoli che possa aver violato le regole stabilite dal presente statuto federale. Esso inoltre, nei casi previsti dallo statuto federale, è anche organo di appello in secondo grado rispetto alle decisioni assunte dai Comitati regionali dei probiviri.

3.                   Tutti gli iscritti e aderenti possono essere chiamati a far parte del Collegio dei probiviri devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.5 secondo comma.

 

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

 

Art. 25

1.                   Spetta agli statuti regionali definire le modalità di formazione e le competenze degli organi regionali indicati all’art. 12.

2.                   Gli statuti regionali, nel disciplinare quanto di loro competenza devono attenersi ai principi fondamentali desumibili dalle norme federali che disciplinano le funzioni, la composizione e le modalità di formazione e di durata degli organi federali corrispondenti.

3.                   Gli statuti regionali possono prevedere organi ulteriori rispetto a quelli indicati all’art. 12 purché essi non contrastino sotto alcun profilo con le competenze assegnate dallo statuto federale agli organi regionali stessi.

4.                   Ogni statuto regionale deve in ogni caso prevedere una struttura organizzativa di Democrazia è libertà - La Margherita all’interno della regione articolata in non meno di due livelli territoriali ulteriori rispetto a quello regionale. In ogni caso deve essere previsto almeno il livello provinciale e, salvo diversa statuizione dello statuto regionale, il livello comunale, comprese forme di coordinamento dei circoli.

5.                   Lo Statuto regionale favorisce idonee forme organizzative per le città metropolitane. Ove queste siano anche legislativamente istituite, è obbligatoria l’istituzione del corrispondente livello organizzativo territoriale.

6.                   Gli Statuti regionali possono prevedere, ai diversi livelli territoriali, idonee consulte dei Presidenti dei Circoli operanti nel territorio.

 

 

NORME TRANSITORIE

 

Art. 26

1                     Fino allo svolgimento del secondo Congresso, i compiti dell’Assemblea federale sono svolti dal Comitato Costituente integrato dai coordinatori regionali e dai parlamentai nazionali ed europei che aderiscono a Democrazia è libertà - La Margherita. 

2                     Il Congresso Costitutivo elegge il Presidente federale sulla base delle candidature presentate direttamente in Congresso da almeno un decimo dei componenti il Congresso. La votazione avviene con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti*. Il Presidente così eletto resta in carica fino allo svolgimento del Congresso Federale.

3                     Ove, dopo la prima votazione, nessun candidato avesse ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, si procede immediatamente al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4                     Il Presidente eletto presenta nella prima seduta dell’Assemblea federale, da tenersi entro venti giorni, composta ai sensi del primo comma, il programma, il VicePresidente, l’Esecutivo e il Coordinatore dell’Esecutivo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5. Sulla proposta del Presidente l’Assemblea federale si pronuncia a scrutinio palese e a maggioranza assoluta.

5                     Nella medesima seduta l’Assemblea federale procede ad eleggere, con la stessa maggioranza, il Tesoriere, i Revisori dei conti, la Direzione, la Commissione di Garanzia  e il Collegio dei Probiviri, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5. Tali organi restano in carica fino allo svolgimento del primo congresso federale.

6                     Il Congresso federale sarà convocato non appena siano state costituite, in applicazione delle norme del presente statuto, gli organi regionali in almeno quindici regioni comunque non oltre il 31 marzo 2003.

7                     L'Assemblea federale, nella composizione di cui al comma 1, approva, entro due mesi dallo svolgimento del primo Congresso, lo Statuto regionale tipo.

Lo Statuto regionale tipo è applicato nelle regioni fino a quando esse non adottino il proprio Statuto.

8                     Al secondo Congresso il Presidente di Democrazia è libertà - La Margherita può nominare, fino a 10 ulteriori componenti con diritto di voto dell’Assemblea Federale.

 

* Testo così modificato all’unanimità con voto del 24 marzo ‘02

 

SCELTA DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

 Art. 27

1.             Nella scelta delle candidature e nella formazione delle liste per le quali è previsto il voto di preferenza deve in ogni caso essere assicurato il coinvolgimento degli iscritti e aderenti, nel rispetto del principio dell’equilibrio della rappresentanza, con almeno il 30% di ciascun genere.

2                     L’Assemblea federale stabilisce i criteri e le direttive generali per la costituzione di appositi organi per la formazione delle liste, rinviando ai livelli regionali e ai livelli territoriali competenti la loro costituzione. In ogni caso la durata di tali organi cessa con la definitiva approvazione delle liste da essi formate.

3                     Nella scelta delle candidature si deve comunque tener conto del radicamento territoriale dei candidati.

4                     Agli organi politici di Democrazia è libertà - La Margherita, sia a livello federale che a livello regionale ovvero ad altri livelli eventualmente individuati dagli statuti regionali, può essere riconosciuto solo il potere di valutare l’onorabilità e la affidabilità politica dei candidati.

5                     I criteri di collocazione dei candidati nelle liste per le quali è previsto il voto di preferenza sono stabiliti in via generale dall’Assemblea federale o dalle Assemblee regionali.

6                     Ove gli statuti regionali non contengano norme specifiche spetta all’Assemblea regionale garantire il rispetto dei principi indicati al fine della formazione delle candidature. A tal fine le Assemblee regionali possono stabilire anche le eventuali norme regolamentari necessarie.

                Nei casi in cui la competenza a formare le candidature spetti agli organi federali, tale competenza è esercitata nel rispetto dei medesimi principi stabiliti per le regioni. Spetta in ogni caso agli organi federali stabilire le candidature per le elezioni al Parlamento europeo.

 

Art. 28

                L’Assemblea federale destina agli organi regionali provvisori una quota di finanziamento straordinario quale contributo per l’avvio dell’attività politica del partito e per le elezioni amministrative 2002

  

DISPOSIZIONI FINALI

 

1.                   Le modifiche al presente statuto spettano all'Assemblea federale che le adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed entrano in vigore dopo tre mesi dalla loro approvazione.

2.                   Se entro tre mesi almeno dieci Assemblee regionali lo richiedono le modifiche approvate ai sensi del comma precedente sono sottoposte per la loro definitiva approvazione al Congresso federale che le approva a maggioranza assoluta.

3.                   Nel caso di cui al comma precedente le modifiche statutarie entrano in vigore solo dopo l'approvazione del Congresso federale.


 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 14-01-04