Regolamento
per l'adesione ai circoli e per l'iscrizione alla Margherita
16-05-2002
Testo approvato dalla Direzione Federale il 16-05-2002 coordinato con le
modifiche approvate il 16-12-2002
DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ – LA MARGHERITA
REGOLAMENTO PER L'ADESIONE AI CIRCOLI E PER L'ISCRIZIONE
Circoli: finalità
L’iscrizione a Democrazia è Libertà – La Margherita avviene attraverso
l’iscrizione ai circoli. (art. 6.1 Statuto)
I circoli sono libere associazioni di cittadini desiderosi di contribuire
con la propria azione e il proprio impegno allo sviluppo sociale e politico
del Paese. (art. 2.3 Statuto)
I circoli sono luoghi di dibattito, di elaborazione socio-politica e di
azione concreta dei cittadini.
Essi rappresentano gruppi aperti dove ciascuno può offrire il proprio
contributo.
I circoli devono essere il più possibile aperti a tutti i cittadini che si
riconoscono nei principi e nelle finalità indicate nello statuto di
Democrazia è Libertà – La Margherita. (art. 7.1 Statuto)
Ogni circolo opera in piena autonomia e determina il proprio programma di
attività. (artt. 14.3 e 14.4 Statuto)
Costituzione
I circoli vengono costituiti e non fondati. Non vi è infatti una distinzione
fra soci fondatori e soci ordinari.
La costituzione formale dei circoli avviene con il riconoscimento del Gruppo
Promotore dei Circoli de “La Margherita”, attraverso l’attribuzione di un
numero identificativo.
I circoli nascono e si sviluppano autonomamente su tutto il territorio
nazionale e all’estero presso le comunità italiane organizzate. (artt. 2.1,
14.3 e 14.4 Statuto)
Non ci sono limiti territoriali per la nascita dei circoli. (art. 7.5
lettera a) Statuto)
Possono anche nascere in un luogo di associazione, lavoro, studio, tempo
libero o di residenza. (art. 7.5 lettera b) Statuto)
I circoli possono avere anche carattere tematico, ossia elaborare linee di
azione ispirate a temi quali la pace, la scuola, il lavoro la sanità, la
giustizia, l’ambiente, i diritti civili, ecc. (art. 7.5 lettera b) Statuto)
I circoli possono anche essere costituiti tra particolari categorie di
persone, con lo scopo di determinare azioni specifiche o richiamare
l’attenzione su particolari ambiti di impegno. Da ciò deriva la possibilità
di costituire circoli di anziani, studenti, professionisti, donne, giovani.
(artt. 2.8 e 2.9 Statuto)
Ogni circolo ha un proprio nome, che può fare riferimento ad una località
(quartiere o città) oppure ad un ambito di impegno.
Ogni circolo deve avere un minimo di 15 iscritti alla Margherita ed un
massimo di 50. (art. 7.5 lettera c) Statuto)
Ai circoli possono aderire anche cittadini che non si iscrivono alla
Margherita.
Organizzazione
La regola base dei circoli è la democrazia interna: non ci sono cariche, se
non quelle strettamente indispensabili.
I circoli dovranno inviare al provinciale, al regionale e al nazionale un
resoconto semestrale delle proprie attività. (art. 7.5 lettera d) Statuto)
Allo scopo di garantire un’autonomia finanziaria i circoli possono acquisire
dai propri soci quote contributive aggiuntive, magari stabilendo importi
diversificati in base alle categorie. (artt. 14.3 e 14.4 Statuto)
Sedi
I circoli possono avere sede ovunque.
Gli iscritti ai circoli possono riunirsi in case private o appoggiarsi ad un
pubblico locale, chiedendo ospitalità ad associazioni e gruppi di quartiere.
Quest’ultima soluzione ha il vantaggio di dare visibilità al singolo circolo
e di permettergli di attrarre altri soci.
I circoli che decidono di strutturarsi attraverso l’apertura di apposite
sedi e di dotarsi di servizi associativi e organizzativi, devono adempiere
ad alcune formalità di natura giuridica e fiscale, sottoscrivendo un atto
costitutivo.
I circoli che intendono strutturarsi, devono dotarsi, inoltre, di uno
statuto nel quale devono essere indicati la natura, i compiti e gli
obiettivi costitutivi del circolo
La sede deve essere opportunamente pubblicizzata in modo da favorire la più
ampia partecipazione e la maggiore trasparenza delle operazioni di
tesseramento.
Iscrizioni: modalità e procedure
1. Ogni circolo della Margherita versa una quota di adesione annua che, per
il 2002, è fissata in 60 euro.
2. Per iscriversi alla Margherita è necessario aderire ad un circolo. (art.
6.1 Statuto)
3. Possono iscriversi ai circoli della Margherita i cittadini che hanno
compiuto il 16° anno di età. (art. 7.1 Statuto)
4. L’aderente ad un circolo per iscriversi alla Margherita, oltre ai
contributi sociali eventualmente previsti dal circolo, dovrà versare una
quota di iscrizione annua alla Margherita che, per il 2002, è fissata in 15
euro.
5. L’iscritto dovrà, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione di
condivisione della Carta dei Principi e di accettazione dello Statuto,
dichiarare di non essere iscritto ad altri partiti politici nazionali,
nonché dare il proprio consenso all’eventuale pubblicizzazione
dell’adesione. (artt. 7.1 e 7.2 Statuto)
6. Gli iscritti che utilizzeranno la procedura prevista dall’art. 6, comma 2
dello Statuto (iscrizione attraverso il nazionale), riceveranno entro 30
giorni l’elenco dei circoli operanti nella loro regione e dovranno entro il
mese successivo individuare il circolo al quale intendono aderire. (art. 6.2
Statuto)
7. Anche gli eletti ed i componenti dell’Assemblea Federale dovranno
iscriversi ad un circolo. Per loro l’importo della quota di adesione è
differenziata (come da prospetto allegato).
8. I circoli costituiti alla data di approvazione del presente Regolamento
che hanno versato la quota di adesione dovranno promuovere l’iscrizione dei
propri soci alla Margherita.
I circoli si intenderanno regolarmente costituiti se almeno 15 aderenti
formalizzeranno l’iscrizione alla Margherita.
9. I nuovi circoli, costituiti successivamente all’approvazione delle
presenti norme, chiederanno l’adesione alla Margherita e invieranno la
relativa quota, ma verranno registrati quando il numero minimo di iscritti
previsti dallo Statuto nazionale avrà versato la quota di iscrizione.
10. In attesa dell’entrata in vigore degli Statuti regionali, gli organi
provinciali provvisori promuovono, con il coinvolgimento degli iscritti
residenti nel comune, forme di coordinamento, cui è attribuita la
rappresentanza politica comunale. (art. 25.4 Statuto)
11. I circoli avranno a disposizione per l’iscrizione dei singoli un modulo
a tre copie contenente una ricevuta che sarà consegnata all’iscritto con le
indicazioni per effettuare il versamento della quota. Una delle tre copie
rimarrà al circolo, una seconda verrà inviata al nazionale, che provvederà
per via informatica a trasmettere i dati al regionale di appartenenza e la
terza verrà inviata al provinciale che trasmetterà i dati al comunale di
appartenenza dell’iscritto, ove questo sia stato costituito.
12. Sarà compito del singolo iscritto inviare personalmente la quota di
adesione al nazionale entro trenta giorni dall’iscrizione, tramite assegno
di conto corrente, assegno circolare, bollettino di conto corrente postale,
bonifico bancario o carta di credito.
12 bis. Le quote di adesione potranno essere inviate, relativamente agli
iscritti al circolo, dal portavoce del circolo stesso insieme alle fotocopie
dei documenti di identità degli iscritti e ai moduli di adesione debitamente
firmati dall’aspirante socio di fronte al portavoce, che ne certifica, con
l’apposizione della propria firma, l’autenticità e ne indica la data e l’ora
dell’avvenuta sottoscrizione. Le iscrizioni prive di uno di questi requisiti
sono nulle.
13. Non sono, comunque, accettabili, pena la nullità delle iscrizioni, quote
di adesione di più iscritti versate cumulativamente o versate da soggetto
diverso dall’iscritto, a meno che il versamento non venga effettuato dal
portavoce del circolo, ai sensi del precedente punto 12 bis.
14. Il nazionale invierà la tessera direttamente al domicilio dell’iscritto.
15. Il nazionale trasmetterà ai provinciali il 50% delle quote del
tesseramento. Il provinciale ripartirà pro-quota la metà delle quote del
tesseramento ai comunali, ove questi siano costituiti. (Artt. 14.1 e 14.2
Statuto)
16. Ai fini di monitorare il corretto svolgimento delle operazioni relative
alle adesioni, la Direzione Federale, su proposta del Presidente, nomina un
Comitato di Garanzia.
17. Il Comitato di Garanzia ha il compito di effettuare verifiche sulle
modalità di iscrizione e sulla correttezza delle procedure seguite e, nel
caso di riscontrate irregolarità, di proporre alla Direzione Federale ed, in
via d’urgenza, al Presidente Federale, la sospensione della celebrazione dei
Congressi interessati.
18. L’area di organizzazione e l’area di formazione studi e ricerche
cooperano con il Comitato di Garanzia all’assolvimento dei compiti del
Comitato stesso.
19. La celebrazione dei Congressi Provinciali e Regionali dovrà avvenire
almeno trenta giorni dopo la costituzione dei relativi Comitati provvisori.
Tempi
1. Il periodo previsto dall’articolo 7 comma 5 lettera f dello statuto
decorre dal ricevimento della domanda di adesione da parte della sede
nazionale.
2. Per tutti i riferimenti dello Statuto nazionale agli statuti regionali su
materie che possano essere attinenti al tesseramento si rinvia allo Statuto
tipo regionale, che dovrà essere approvato dall’Assemblea Federale.
3. Il tesseramento alla Margherita avrà inizio il 1 giugno 2002.
4. Coloro che aderiranno entro il 31 gennaio 2003 verranno considerati, ai
fini della norma prevista dall’articolo 7 comma 5 lettera f, come iscritti
al 31 luglio 2002.
5. Gli organi regionali provvisori della Margherita dovranno essere
costituiti entro il 15 giugno p.v., gli organi provinciali provvisori
dovranno essere costituiti entro il 15 luglio p.v..
Ove ciò non si verificasse, l’Ufficio Nazionale di Organizzazione attiverà
le procedure previste dal punto 4 delle Norme Organizzative Transitorie.
6. Il Regolamento per lo svolgimento dei Congressi verrà approvato
dall’Assemblea Federale, che dovrà anche ratificare il contenuto del
precedente punto 4 del capitolo Tempi, in quanto comportante norme
transitorie di ordine
statutario.
Statuto del Circolo
Territoriale di Montichiari