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REGOLE DELLA
FEDERAZIONE DELL'ULIVO
LO
STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA FEDERALE
09-02-2005
I Democratici di sinistra, la Margherita, i Socialisti democratici italiani
e i Repubblicani europei sottoscrivono il seguente patto federativo.
Articolo 1 È costituita la Federazione dell’Ulivo. Un soggetto
politico impegnato alla realizzazione del progetto dell’Ulivo nel quadro del
bipolarismo italiano. Alla Federazione possono aderire associazioni a
carattere nazionale, costituite da almeno 3 anni e presenti in più della
metà delle Regioni italiane, e almeno in un terzo delle province, che
svolgono un’attività riconosciuta e dichiarino di aderire alla Federazione
approvandone lo statuto
Articolo 2 La Federazione, avvalendosi della sovranità a essa
riconosciuta dai partiti aderenti, è dotata di una sua autonoma capacità
decisionale di cui il presidente della Federazione è garante.
L’autonomia della Federazione si esprime sulle materie ad essa conferite dai
partiti aderenti: politica estera, politica europea, politica delle
istituzioni. Per le materie delegate alla competenza della Federazione la
presidenza nomina un portavoce.
Su questioni di particolare rilievo connesse all’agenda politica, il
presidente può sottoporre ai partiti di conferire all’unanimità alla
Federazione il potere di deliberare.
Articolo 3 Nelle materie nelle quali la Federazione esercita
la sua capacità decisionale, le delibere vengono prese a maggioranza dei due
terzi dei componenti gli organismi. Per l’ammissione alla Federazione di
partiti o associazioni si richiede l’unanimità dei consensi.
Articolo 4 Gli organi della Federazione sono: il
presidente che rappresenta e ne convoca gli organismi di direzione. Per
l’elezione del presidente è necessario il voto dei due terzi dei membri del
consiglio federale; la presidenza è composta dal presidente, dai segretari
nazionali dei partiti, nonché da quattro componenti designati dai Ds, tre
dalla Margherita e uno dallo Sdi. Partecipano alla presidenza due
rappresentanti delle associazioni; il consiglio federale è composto da 60
membri, per l’85% designati dai partiti, all’interno dei quali devono
trovare spazio le presenze dei gruppi parlamentari, dei presidenti di
Regione, di Provincia e dei sindaci; per il 15% designati dalle associazioni
aderenti. La rappresentanza dei partiti viene determinata sulla base dei
consensi elettorali e dei parlamentari eletti garantendo comunque una
rappresentanza a tutti i partiti federati. Le associazioni esprimono la loro
delegazione. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni degli
organi della Federazione personalità istituzionali dell’Ulivo.
Articolo 5 La Federazione si articola su base regionale. La
formazione degli organismi di direzione e l’assunzione delle materie nelle
quali esercita la sua competenza e autonomia decisionale rispondono ai
criteri assunti a livello nazionale. I presidenti delle Federazioni
regionali dell’Ulivo sono eletti dai rispettivi consigli. Per l’elezione è
necessario il voto dei due terzi dell’organismo. In analogia con quanto
previsto a livello nazionale, il presidente della Federazione regionale può
proporre ai partiti che aderiscano alla Federazione medesima di conferire
all’unanimità ad essa il potere di deliberare su questioni di particolare
rilievo connesse all’agenda politica.
Le articolazioni regionali della Federazione eventualmente già costituite
hanno carattere provvisorio.
La loro costituzione ufficiale sarà fatta nel rispetto e dopo l’approvazione
dello statuto della Federazione da parte dei quattro partiti fondatori
Articolo 6 Nel parlamento europeo, nella camera dei deputati e
nel senato della repubblica, nei consigli regionali, in quelli provinciali e
nei comuni capoluogo di provincia, si realizzano forme di coordinamento tra
i gruppi che fanno riferimento alla Federazione dell’Ulivo. Le forme di
coordinamento saranno determinate nelle diverse istituzioni, sulla base dei
regolamenti dei gruppi. Il coordinamento deve in ogni caso riguardare
l’iniziativa delle commissioni, le posizioni assunte nelle assemblee
elettive e deve assicurare l’espressione di posizioni comuni nelle materie
delegate alla competenza della Federazione e in materia di leggi finanziarie
e di bilancio.
Articolo 7 Nell’autunno del 2006, all’indomani delle
elezioni politiche, verrà convocata – con modalità che saranno
successivamente decise – una assemblea nazionale della Federazione
dell’Ulivo.
Articolo 8 La Federazione si impegna a sostenere l’adozione di
elezioni primarie per la scelta del candidato premier e a promuovere la
partecipazione al loro svolgimento.
Articolo 9 I partiti aderenti alla Federazione si impegnano a
sottoporre ad approvazione il presente patto federativo secondo le forme
previste dai rispettivi statuti entro e non oltre il 28 febbraio 2005.
Le associazioni che decideranno di aderire si impegnano analogamente a
sottoscrivere e approvare il patto federativo secondo le forme previste dai
loro statuti.
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