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  Ultimo aggiornamento: 08-05-05

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REGOLE DELLA FEDERAZIONE DELL'ULIVO


LO STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA FEDERALE
09-02-2005



I Democratici di sinistra, la Margherita, i Socialisti democratici italiani e i Repubblicani europei sottoscrivono il seguente patto federativo.

Articolo 1 È costituita la Federazione dell’Ulivo. Un soggetto politico impegnato alla realizzazione del progetto dell’Ulivo nel quadro del bipolarismo italiano. Alla Federazione possono aderire associazioni a carattere nazionale, costituite da almeno 3 anni e presenti in più della metà delle Regioni italiane, e almeno in un terzo delle province, che svolgono un’attività riconosciuta e dichiarino di aderire alla Federazione approvandone lo statuto

Articolo 2 La Federazione, avvalendosi della sovranità a essa riconosciuta dai partiti aderenti, è dotata di una sua autonoma capacità decisionale di cui il presidente della Federazione è garante.
L’autonomia della Federazione si esprime sulle materie ad essa conferite dai partiti aderenti: politica estera, politica europea, politica delle istituzioni. Per le materie delegate alla competenza della Federazione la presidenza nomina un portavoce.
Su questioni di particolare rilievo connesse all’agenda politica, il presidente può sottoporre ai partiti di conferire all’unanimità alla Federazione il potere di deliberare.

Articolo 3 Nelle materie nelle quali la Federazione esercita la sua capacità decisionale, le delibere vengono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti gli organismi. Per l’ammissione alla Federazione di partiti o associazioni si richiede l’unanimità dei consensi.

Articolo 4 Gli organi della Federazione sono: il presidente che rappresenta e ne convoca gli organismi di direzione. Per l’elezione del presidente è necessario il voto dei due terzi dei membri del consiglio federale; la presidenza è composta dal presidente, dai segretari nazionali dei partiti, nonché da quattro componenti designati dai Ds, tre dalla Margherita e uno dallo Sdi. Partecipano alla presidenza due rappresentanti delle associazioni; il consiglio federale è composto da 60 membri, per l’85% designati dai partiti, all’interno dei quali devono trovare spazio le presenze dei gruppi parlamentari, dei presidenti di Regione, di Provincia e dei sindaci; per il 15% designati dalle associazioni aderenti. La rappresentanza dei partiti viene determinata sulla base dei consensi elettorali e dei parlamentari eletti garantendo comunque una rappresentanza a tutti i partiti federati. Le associazioni esprimono la loro delegazione. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni degli organi della Federazione personalità istituzionali dell’Ulivo.

Articolo 5 La Federazione si articola su base regionale. La formazione degli organismi di direzione e l’assunzione delle materie nelle quali esercita la sua competenza e autonomia decisionale rispondono ai criteri assunti a livello nazionale. I presidenti delle Federazioni regionali dell’Ulivo sono eletti dai rispettivi consigli. Per l’elezione è necessario il voto dei due terzi dell’organismo. In analogia con quanto previsto a livello nazionale, il presidente della Federazione regionale può proporre ai partiti che aderiscano alla Federazione medesima di conferire all’unanimità ad essa il potere di deliberare su questioni di particolare rilievo connesse all’agenda politica.
Le articolazioni regionali della Federazione eventualmente già costituite hanno carattere provvisorio.
La loro costituzione ufficiale sarà fatta nel rispetto e dopo l’approvazione dello statuto della Federazione da parte dei quattro partiti fondatori

Articolo 6 Nel parlamento europeo, nella camera dei deputati e nel senato della repubblica, nei consigli regionali, in quelli provinciali e nei comuni capoluogo di provincia, si realizzano forme di coordinamento tra i gruppi che fanno riferimento alla Federazione dell’Ulivo. Le forme di coordinamento saranno determinate nelle diverse istituzioni, sulla base dei regolamenti dei gruppi. Il coordinamento deve in ogni caso riguardare l’iniziativa delle commissioni, le posizioni assunte nelle assemblee elettive e deve assicurare l’espressione di posizioni comuni nelle materie delegate alla competenza della Federazione e in materia di leggi finanziarie e di bilancio.

Articolo 7 Nell’autunno del 2006, all’indomani delle elezioni politiche, verrà convocata – con modalità che saranno successivamente decise – una assemblea nazionale della Federazione dell’Ulivo.

Articolo 8 La Federazione si impegna a sostenere l’adozione di elezioni primarie per la scelta del candidato premier e a promuovere la partecipazione al loro svolgimento.

Articolo 9 I partiti aderenti alla Federazione si impegnano a sottoporre ad approvazione il presente patto federativo secondo le forme previste dai rispettivi statuti entro e non oltre il 28 febbraio 2005.
Le associazioni che decideranno di aderire si impegnano analogamente a sottoscrivere e approvare il patto federativo secondo le forme previste dai loro statuti.

 

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