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CULTURALE
“UNIVERSITAS SANCTI FELICIS”
ART. 1) Costituzione e sede.
E’ costituita nel Comune di San Fili un’Associazione culturale denominata “UNIVERSITAS SANCTI FELICIS”, di seguito denominata semplicemente “Associazione”, con sede in San Fili in Corso XX Settembre presso i locali che furono dello storico Circolo di Cultura “E. Granata”.
Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione Calabria o in altre Regioni, senza necessità di una deliberazione dell’Assemblea.
ART. 2) Durata.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 3) Carattere dell’Associazione
L’Associazione è cenacolo culturale, è apartitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali. L’Associazione, che non ha fini di lucro, si fonda sul volontariato come un efficace strumento della promozione turistica di base e di socialità civica.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
ART. 4) Scopi dell’Associazione.
L’Associazione ha per scopo esclusivo la promozione ed attuazione di iniziative culturali atte a:favorire l’estensione di attività ed iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo organizzandole o partecipando alla loro organizzazione; formulare proposte ad Enti pubblici, partecipando alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale; formulare proposte ad Enti privati; organizzare corsi di formazione e informazione, convegni e seminari; stampa dei libri e pubblicazioni periodiche e non, a carattere culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo; creazione di tecnologie informatiche; promozione del territorio, dei prodotti tipici e artigianali, anche attraverso la costituzione di laboratori; organizzare manifestazioni ricreative, di qualsiasi tipo e natura, senza scopo di lucro così da creare autofinanziamento del sodalizio; organizzare e/o partecipare all’organizzazione di qualsiasi iniziativa in sintonia con i fini culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo dell’associazione.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ART. 5) Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
ART. 6) Entrate dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite: dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione dell’Associazione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall’Assemblea ordinaria; dalle quote sociali annuali; da eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio di Amministrazione e deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; da versamenti volontari degli associati; da contributi da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da enti in genere o da privati; da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.
Le quote annue di iscrizione devono essere pagate in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 7) Durata del periodo di contribuzione.
Le quote annue di iscrizione sono dovute per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento anche dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
ART. 8) Diritti dei soci al patrimonio sociale.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi a causa di morte.
ART. 9) Esercizio finanziario.
L’esercizio sociale è coincidente con l’anno solare; pertanto inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da presentare all’approvazione dell’assemblea.
Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio preventivo dell’esercizio successivo da presentare all’approvazione dell’assemblea.
Nei quindici giorni che precedono l’assemblea per l’approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti coloro che siano interessati a prenderne visione.
ART. 10) Destinazione del patrimonio sociale e distribuzione di utili.
L’Associazione deve impegnare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.
L’Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative facenti parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima e unitaria struttura.
ART. 11) Requisiti dei soci.
L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti e possono essere soci cittadini italiani o stranieri, anche non residenti in Italia, che ne condividano le finalità istitutive ed in possesso di idonei requisiti morali e sociali, di sentimenti e comportamenti democratici.
Potranno inoltre essere soci associazioni e circoli, enti pubblici e privati aventi scopi e finalità non in contrasto con quelli di questa associazione nonché scopi sociali ed umanitari.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre a disposizione per consultazione da parte dei soci.
ART. 12) Ammissione dei soci.
L’ammissione dei soci è libera ed il loro numero è illimitato.
Chi è intenzionato a diventare socio deve presentare domanda di ammissione indicando:i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza); l’eventuale attività svolta; la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall’Associazione; l’impegno ad osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione decide sull’accoglimento delle domande di ammissione e ne da comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto la domanda si intende respinta.
La domanda presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggior età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando che in ogni caso ed in qualsiasi momento all’associato è consentito recedere dall’Associazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e la sua eleggibilità libera negli organi associativi amministrativi.Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall’Assemblea ordinaria, pena l’esclusione del diritto di voto.
I soci partecipano a tutte le iniziative e le attività e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall’Associazione.
ART. 13) Categorie di soci.
I soci si contraddistinguono in sei gradi d’accesso:
a) Osservatori (che equivalgono ai soci iscritti per la prima volta per il primo anno all’Associazione). A loro è data facoltà di assistere, anche collaborando fattivamente, ai lavori ed alla realizzazione del programma dell’Associazione. Il loro accesso nell’Associazione è subordinato ad apposita votazione all’interno del Consiglio di Amministrazione. Devono essere invitati alle Assemblee generali (ordinarie e straordinarie) dell’Associazione ma nelle stesse non hanno diritto né di voto né di parola (tranne che quest’ultima non venga loro straordinariamente concessa dal presidente dell’Assemblea);
b) Uditori (che equivalgono ai soci iscritti per il secondo anno consecutivo all’Associazione). Ad essi è data facoltà di assistere, collaborando fattivamente, ai lavori ed alla realizzazione del programma dell’Associazione. Devono essere invitati alle Assemblee generali (ordinarie e straordinarie) dell’Associazione e nelle stesse hanno il pieno diritto di voto. Gli stessi possono far parte (in numero da stabilire e comunque non superiore a quanti ne sono entrati tra i soci Oratori) del Consiglio di Amministrazione, a seguito di elezione in Assemblea (anche se con delega) composta da loro pari ed in presenza di soci Oratori delegati (con voto a maggioranza relativa e segreto). All’interno di tale organo potranno esercitare comunque il solo diritto di voto consultivo;
c) Oratori (che equivalgono ai soci iscritti per il terzo anno consecutivo all’Associazione). Possono far parte, in numero da stabilire e comunque non inferiore a tre, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a seguito di elezione in Assemblea composta da loro pari (con voto a maggioranza relativa e segreto). Devono essere invitati alle Assemblee generali (ordinarie e straordinarie) dell’Associazione e nelle stesse hanno il pieno diritto di voto (deliberativo). Del nucleo dei soci Oratori entrano a farne parte di diritto i soci fondatori dell’Associazione.
L’Assemblea completa (anche se con delega) dei soci Oratori può concedere, ovviamente su richiesta degli interessati, il loro medesimo status a soci Osservatori e soci Uditori. Tale concessione sarà fatta comunque a voto unanime e palese. Qualora la votazione risulti con esito positivo (e se il risultato sarà accettato, così come richiesto, dagli aspiranti soci Oratori), i neo soci Oratori saranno tenuti a versare alla cassa dell’Associazione, una quota pari alla differenza tra quanto finora versato e l’iscrizione triennale all’Associazione stessa.
Ai suddetti tre gradi si aggiungono i seguenti altri tre gradi di soci:
d) Simpatizzanti. Versano una quota ridotta di iscrizione possono accedere agli archivi documentali dell’Associazione (materiale didattico e culturale), ma non ai suddetti tre di soci gradi (Osservatori, Uditori ed Oratori) se non con apposita richiesta che sarà opportunamente vagliata;
e) Sostenitori. Versano una quota comunque superiore ai soci di ogni ordine e grado. Possono accedere agli archivi documentali dell’Associazione (materiale didattico e culturale) ma non ai tre gradi di soci base (Osservatori, Uditori ed Oratori);
f) Onorari. Sono esentati dal versare qualsiasi quota di iscrizione o sociale annuale. Accedono a tale status per particolari meriti riconosciuti a maggioranza dall’Assemblea generale dei Soci, in seduta straordinaria, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione stessa. Devono essere invitati alle Assemblee generali (ordinarie e straordinarie) dell’Associazione.
I Soci Simpatizzanti, Sostenitori ed Onorari pur non facendo parte integrante dell’Assemblea generale dei soci (ordinaria o straordinaria), possono essere presenti ai lavori della stessa ma non possono prendere la parola se non al solo fine di proporre iniziative per il funzionamento dell’Associazione. Nelle Assemblee quindi non hanno voto né decisivo e né voto consultivo.
Di anno in anno, per l’anno successivo, sarà decisa la quota sociale che dovranno versare i soci di ogni ordine e grado alle casse dell’Associazione.
ART. 14) Partecipanti.
Sono “partecipanti” coloro che prestano la loro opera gratuitamente per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell’associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell’Associazione. Sono altresì gli iscritti e gli associati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto e che per legge, regolamento, statuto o atto costitutivo sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa Associazione.
ART. 15) Doveri dei soci.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
ART. 16) Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:
Per dimissioni da comunicarsi per iscritto; Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; Per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità; A seguito di ritardato pagamento della quota sociale per oltre un anno (con esplicito o sottinteso rifiuto al versamento delle stessa); Per delibera del Collegio Giudicante per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indennità. Il Consiglio di Amministrazione procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci.
ART. 17) Organi.Organi dell’associazione sono:
L’Assemblea generale dei soci; Il Consiglio di Amministrazione; Il Presidente; Il Collegio Sindacale.
ART. 18) Partecipazione all’Assemblea.
L’Associazione ha nell’Assemblea generale il suo organo sovrano.
L’Assemblea è costituita dagli associati che hanno versato la quota sociale annuale.
L’Assemblea deve riunirsi almeno due volte all’anno: per l’approvazione del rendiconto consuntivo entro il quarto mese dalla chiusura degli esercizi sociali e per l’approvazione del bilancio preventivo.
ART. 19) Compiti dell’Assemblea.
L’assemblea, riunita in via ordinaria, delibera:
a - sulle linee guida dell’attività sociale;
b - sulla relazione annuale del Presidente;
c - sul bilancio consuntivo dell’esercizio sociale;
d - sulla destinazione di eventuali utili avanzo di gestione;
e - sul bilancio preventivo dell’esercizio sociale;
f - sull’elezione del Presidente e degli organi direttivi ed amministrativi dell’Associazione;
g - sull’ammontare della quota di ammissione e della quota annuale, nonché sulla penale per i ritardati versamenti;
h - sull’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
i - sulla nomina dei soci onorari;
j - su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria, quando necessario, per deliberare:a - sulle modifiche dello statuto sociale;
b - sulle proposte di scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
c - sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione;
d - sulla devoluzione del patrimonio;
e - su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 20) Convocazione dell’Assemblea
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dal Presidente, mediante invito per lettera indirizzata a tutti i soci od esposizione di avviso di convocazione affisso nei locali della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.
ART. 21) Costituzione dell’Assemblea.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto deliberativo.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci aventi diritto al voto deliberativo.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci Oratori.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea, o a delegare per iscritto esclusivamente altro associato di loro fiducia, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
ART. 22) Deliberazioni dell’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza, dal vice Presidente e, se fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario (se non presente il segretario in carica) scelto fra i presenti; delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ART. 23) Compiti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione ed ha il compito di:
a - deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
c - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio;
e - procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci accertando la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
g - deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
h - deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
i - nominare il vice Presidente;
j - nominare il Segretario;
k- nominare il Tesoriere;
l - redigere l’eventuale regolamento interno.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
ART. 24) Composizione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3(tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall’Assemblea ordinaria ed eletti esclusivamente fra i soci.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, purché meno della metà, negli intervalli fra le assemblee sociali, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.
I membri del Consiglio di Amministrazione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
ART. 25) Riunione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio devono essere convocate mediante avviso scritto o telefonico, almeno quattro giorni prima.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente; in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere invitati i membri del Collegio Sindacale, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.
ART. 26) Compiti del Presidente.
Il Presidente dirige l’Associazione e ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli la rappresenta validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.
Ha i seguenti compiti:
a - assicurare il buon funzionamento dell’Associazione;
b - verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
c - controllare l’attuazione delle delibere Assembleari e del Consiglio di Amministrazione;
d - valutare le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e adottare i provvedimenti d’urgenza, salvo riferire al Consiglio;
e - firmare gli atti dell’Associazione;
f - convocare l’Assemblea su richiesta di almeno un terzo degli associati o almeno tre consiglieri;
g - presentare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo all’Assemblea per l’approvazione, previa relazione del consiglio.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vice Presidente.
Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
ART. 27) Elezione del Presidente.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci e dura in un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Può assurgere a tale carica solo un socio Oratore.
ART. 28) Compiti del Segretario.
Il Segretario, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in particolare:
a - organizza le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, redigendone i relativi verbali;
b - provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, delle decisioni e delle disposizioni emanate dal Presidente;
c - collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell’associazione;
d - compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
e - svolge tutte le funzioni affidategli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.
ART. 29) Compiti del Tesoriere.
Il Tesoriere è delegato alla gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive (tale carica può essere cumulata con quella di Segretario del Consiglio di Amministrazione).
ART. 30) Composizione e Compiti del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale è composto da un minimo di tre membri di cui almeno due scelti tra i soci Oratori e la rimanenza tra i soci Uditori. Tale carica non può essere cumulata con nessun’altra carica all’interno dell’Associazione.
Il Collegio Sindacale relazionerà in fase di approvazione del Bilancio preventivo e/o consuntivo sul bilancio stesso ed ogni qual volta sarà richiesta o necessaria la sua consulenza (esempio al rinnovo delle cariche sociali). Al Collegio Sindacale è demandato anche l’obbligo di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, ed accertare la regolare tenuta della contabilità generale. Il suo parere comunque non è vincolante.
ART. 31) Libri contabili e gestionali.
L’Associazione “UNIVERSITAS SANCTI FELICIS” deve istituire e tenere aggiornati, a cura del Segretario, i seguenti libri e registri:
a) libro dei soci;
b) libro inventario del patrimonio;
c) registro delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
d) registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e) Libro di Cassa;
f) Registro cronologico di protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
ART. 32) Sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari considerate nei confronti di soci che non si attengono al presente statuto e che vengono riconosciuti rei di ledere la pubblica facciata dell’Associazione sono, a secondo della gravità e della eventuale reiterazione, le seguenti:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto (censura);
c) espulsione dall’Associazione.
I primi due (richiamo verbale e richiamo scritto) sono comminati dal Presidente a seguito di discussione tenutasi in seno a Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda l’espulsione invece si eleggerà un apposito Collegio Giudicante.
ART. 33) Composizione del Collegio Giudicante.
Il Collegio Giudicante in merito alle eventuali espulsioni di soci che hanno recato infamia all’Associazione è composto da due soci Oratori (individuati dal Consiglio di Amministrazione) e da un socio (Oratore o Uditore) individuato dalla parte in causa (ovviamente con esclusione di se stesso). Tra i soci Oratori viene eletto un Presidente del Collegio. Le decisioni, prese a maggioranza, sono inappellabili se non in sede civile.
ART. 34) Responsabilità dell'Associazione.
L’Associazione culturale “UNIVERSITAS SANCTI FELICIS” risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 35) Scioglimento e liquidazione.
L’associazione può essere sciolta solo a seguito di specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione di almeno 4/5 (quattro/quinti) dei soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di volontariato o ai fini di pubblica utilità.
ART. 36) Rinvio.
Per tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Per periodi di particolare crisi, sede vacante (per temporanea impossibilità a garantire la totale copertura delle cariche previste) o per periodi di transizione si provvederà a redigere appositi regolamenti che, approvati dall’Assemblea dei soci Oratori all’unanimità, sostituiranno le relative norme gestionali del presente Statuto.
Foto a sinistra: a curv'e Marrupietru (A San Fili). Foto a sinistra: particolare della chiesa di Santa Lucia (alla frazione Bucita).