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Considerato
che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni
Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo.
Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti
umani fondamentali, nella dignità e nel valore delta persona umana e
hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di
vita in un'ampia libertà.
Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali
sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i
diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di
razza, colore, sesso lingua, religione, opinione politica o di altra
natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra
condizione.
Ricordato che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le
Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali
di protezione ed assistenza.
Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della Società e quale
ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri
ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la
protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità
all'interno della comunità.
Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della
sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera
di felicità, amore e comprensione.
Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita
individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali
proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello
spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e
di solidarietà.
Tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al
fanciullo e stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del
fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo
adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale
sul diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) nel
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in
particolare nell'articolo 19) e negli statuti e strumenti pertinenti delle
agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel
campo della protezione dell'infanzia.
Tenuto presente che,
come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, «il
fanciullo, a causa delta sua immaturità fisica e intellettuale, ha
bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa
un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita».
Richiamare le
disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi
alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento
all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale
(risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986),
dell'Insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione
della giustizia minorile («Regole di Bejing» risoluzione 40/33
dell'Assemblea generate del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla
protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di
conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14
dicembre 1974).
Riconosciuto che in
tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di
particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare
attenzione.
Riconosciuta
l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle
condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi
in via di sviluppo.
Hanno convenuto
quanto segue:
PARTE
PRIMA
Articolo
1
Ai sensi della
presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età
inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia
divenuto prima maggiorenne.
Articolo
2
- Gli
Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati
nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel
proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o
tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro
ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque
altra condizione.
- Gli
Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che
il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di
sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o
il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua
famiglia.
Articolo
3
- In
tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da
istituzioni di assistenza sociale
- private
o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di
primaria considerazione.
- Gli
Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le
cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei
doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra
persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno
ogni misura appropriata di carattere Legislativo e amministrativo.
- Gli
Stati parte si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e
le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli
siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità
competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e
per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro
personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo
4
Gli Stati parti si
impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa,
amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti
riconosciuti in questa Convenzione. Per quant'attiene i diritti economici,
sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la
gamma delle risorse di qui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della
cooperazione internazionale.
Articolo
5
Gli Stati parti
rispettano la responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o,
all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità,
secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre
persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a
quest'ultimo, in modo consono alle sue capacita evolutive, l'orientamento
ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la
presente Convenzione.
Articolo
6
- Gli
Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla
vita.
- Gli
Stati parti Si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile
la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo
7
- Il
fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo La nascita ed a
partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità
e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere
da essi accudito.
- Gli
Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità
alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli
strumenti internazionali applicabili in materia, in particolari in
quelle situazioni in cui il fanciullo Si troverebbe altrimenti privo
di nazionalità.
Articolo
8
- Gli
Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di
conservare la propria identità nazionalità, nome e relazioni
familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.
- Se
il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi
della sua identità o di alcuni di essi. gli Stati parti forniranno
adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente
ristabilita.
Articolo
9
- Gli
Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai
suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità
competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi
contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in conformità alle
leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti
necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in
tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli
in cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da
parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori
vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del
fanciullo.
- In
qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1,
tutte le parti interessate devono avere la possibilita di partecipare
al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
- Gli
Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da
entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali
e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo
quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.
- Allorquando
tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali
la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte
(inclusa la morte per qualsiasi causa, sopravvenuta nel corso della
detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo,
tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o,
all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni
essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri
della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non
risulti pregiudizievole al benessere dei fanciullo; Gli Stati parti
devono accettarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non
comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le
persone interessate.
Articolo
10
- In
conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del
paragrafo I dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un
fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di
lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verra presa in
esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e
sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la
presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i
richiedenti ed i membri della loro famiglia.
- Un
fanciullo i cui genitori risiedano in stati diversi deve avere il
diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni
personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal
fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in
virtù del paragrafo I dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a
rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare
qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio
paese. II diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto
esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che risultino
necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico,
la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e
che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella
presente Convenzione.
Articolo
11
- Gli
Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i
trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato
rientro (nei paesi d'origine).
- A
tal fine, gli Stati parte promuoveranno la conclusione di accordi
bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.
Articolo
12
- Gli
Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una
propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi
materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione
alla sua età ed al suo grado di maturità.
- A
tal fine, verra in particolare offerta al fanciullo La possibilità di
essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o
amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un
rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole
di procedura della legislazione nazionale.
Articolo
13
- Il
fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente
che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante
qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
- L'esercizio
di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però
siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
a) al rispetto dei
diritti e della reputazione altrui;
b) alla salvaguardia
della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della
moralità pubblica
Articolo
14
- Gli
Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla liberti di
pensiero, di coscienza e di religione.
- Gli
Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o
alla occorrenza, dei tutori di guidare il fanciullo nell'esercizio del
diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.
- La
libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni
può essere sottoposta solo a quelle Limitazioni di legge necessarie a
proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità
pubblica, e la libertà ed i diritti fondamentali altrui.
Articolo
15
- Gli
Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di
Associazione e alla libertà riunione pacifica.
- L'esercizio
di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni di sorta,
salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una
società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della
sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute
o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo
16
- Nessun
fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o
illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o
nella sua corrispondenza, ne a lesioni illecite del suo onore della
sua reputazione.
- Ogni
fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo
17
- Gli
Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai mass-media e
devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a
programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in
particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale,
spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal
fine, gli Stati parti devono:
- a)
incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e programmi che
presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che
risultino conformi allo spirito dell'articolo 29;
- b)
incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere
la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di
programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali,
nazionali ed internazionali;
- c)
incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
- d)
incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni
linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
- e)
promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati
a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che
nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli
articoli 13 e 18.
Articolo
18
- Gli
Stati parti Si devono adoperare al massimo per garantire il
riconoscimento del principi secondo cui entrambi i genitori hanno
comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del
bambino. Le responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il
suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai
tutori.. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono
- venire
innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.
- Al
fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai
genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità
in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo
sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.
- Gli
Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che
fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiamo il
diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla
vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per
usufruirne.
Articolo
19
- Gli
Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo
contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o
mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento,
inclusa la violenza sessuale, mentre e sotto la tutela dei suoi
genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque
altro se ne prenda cura.
- Tali
misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci
per l'istituzione di programmi sociali mirati a fornire l'appoggio
necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato nonché per
altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto,
di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di
maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì
comprendere procedure d'intervento giudiziario.
Articolo
20
- Un
fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo
ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere
lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e
assistenza da parte dello Stato.
- Gli
Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed
assistenza alternative in conformità alla loro legislazione
nazionale.
- Tale
assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro, l'affidamento,
la «kafala» prevista dalla Legge islamica, l'adozione o, in caso di
necessita, la sistemazione in idonee istituzioni per 'infanzia. Nella
scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di
garantire una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché
della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo
21
- Gli
Stati parti che riconoscono do autorizzano il sistema dell'adozione
devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca
la principale preoccupazione in materia e devono:
- a)
assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle
autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge ed
alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni
pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto
conto della situazione del fanciullo
- rispetto
ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza, le persone
interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione,
dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in
materia;
- b)
riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere considerato
un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non
possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel
proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese
un'altra soddisfacente sistemazione;
- c)
assicurare, in caso di adozione in altro paese che il fanciullo
fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle
esistenti nel caso di adozione a Livello nazionale;
- d)
prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in
un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro
finanziano illecito per quanti vi siano implicati;
- e)
perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula
di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo
contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro
paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo
22
- Gli
Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al
fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia
considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali
o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi
altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza
umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai
diritti umani e di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano
parti.
- A
tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che
riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e
dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative
competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili
condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia
di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni
necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non
vengano ritrovati né i genitori, né alcun altro membro della
famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi
enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui
fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione,
temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.
Articolo
23
- Gli
Stati patti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente
disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua
dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua
partecipazione attiva alla vita della comunità.
- Gli
Stati patti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed
incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle
risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi
requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia
stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del
fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si
prendano cura di lui.
- In
relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile,
l'assistenza fornita in conformità il paragrafo 2 sarà gratuita,
ogniqualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse
finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciulli, e sarà
intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente
disporre ed usufruire di istruzione, addestramento cure sanitarie
servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di
svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e
lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo
culturale e spirituale.
- Gli
Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione
internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle
cure sanitarie preventive, del trattamento medico, psicologico e
funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di
informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di
formazione professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo
di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e
competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A
questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze
dei paesi in via di sviluppo.
Articolo
24
- Gli
Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più
alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e la fruizione
di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di
garantire che il fanciullo non sia privato del diritte di beneficiare
di tali servizi.
- Gli
Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo
diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:
- a)
ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
- b)
garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche,
con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
- c)
combattere le malattie e la malnutrizione nel quadre delle cure
mediche di base mediante, tra l'altro l'utilizzo di tecniche
prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi
e di acqua potabile, tenute conto dei rischi di inquinamento
ambientale;
- d)
garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
- e)
garantire che tutti i membri della societa, in particolare i genitori
ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa
la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento
materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli
incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di
queste informazioni;
- f)
sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e
l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare
- Gli
Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate
per abolire le pratiche tradizionali che possano risultare
pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
- Gli
Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione
internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena
realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo
proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in
particolare considerazione.
Articolo
25
Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure,
prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame
periodico di tale trattamento e di qualsiasi sistemazione.
Articolo
26
- Gli
Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare
della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono
prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente
realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
- Tali
prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda,
tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo
e delle persone responsabili del sue mantenimento, nonché di ogni
altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la
richiesta di prestazioni fatte dal fanciulle o a suo nome.
Articolo
27
- Gli
Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di
vita sufficiente alto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale e sociale.
- I
genitori e le altre persone aventi cura del fanciullo hanno
primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro
possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di
vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
- Gli
Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi,
devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del
fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto
e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e
programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la
nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
- Gli
Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi
della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da
parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità
finanziaria a tale riguardo, sia sul proprie territorio che
all'estero. In particolare, allorquando la persona avente una
responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un
paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi
internazionali nonché la stipula di trattati in materia l'adozione di
altri appropriati strumenti.
Articolo
28
- Gli
Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere
un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di
tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in
particolare:
- a)
rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
- b)
promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia
generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a
tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione
della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza
finanziaria nei casi di necessità;
- c)
rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle
capacità, con ogni mezzo appropriato;
- d)
rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale
disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
- e)
prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza
scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
- Gli
Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che
la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana
del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.
- Gli
Stati parti devono promuovere a favorire la cooperazione
internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di
contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel
mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e
tecniche ed ai metodi di insegnamento. A queste proposito i bisogni
dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare
considerazione.
Articolo
29
- Gli
Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve
tendere a:
- a)
promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi
talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle
sue potenzialità;
- b)
inculcare nel fanciullo il rispetto del diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle
Nazioni Unite;
- c)
inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei
valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario
e delle civiltà diverse dalla propria;
- d)
preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace di
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i
popoli gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine
autoctona
- e)
inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
- Nessuna
disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere
interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli
enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i
principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano
rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti
conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo
30
Negli Stati in cui
esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine
autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che
sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita
culturale, di professare o praticare religione o di avvalersi della
propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.
Articolo
31
- Gli
Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo
svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della
sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed
artistica.
- Gli
Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a
partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed
incoraggiano l'organizzazione di adeguate attivita di natura
ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo
32
- Gli
Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto
contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso
o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua
salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e
sociale.
- Gli
Stati parti devono prendere misure di natura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di
questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni
pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono
in particolare:
- a)
fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
- b)
stabile un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni
di lavoro;
- c)
stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva
applicazione di queste articolo.
Articolo
33
Gli Stati parti
devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo,
amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro
l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano
definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di
bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.
Articolo
34
Gli Stati parti
s'impegnano a proteggere il fanciullo conto ogni forma di sfruttamento
sessuale e violenza sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere
in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale,
multilaterale, per prevenire:
- a)
l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in
attivita sessuali illecite;
- b)
lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche
sessuali illecite;
- c)
lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.
Articolo
35
Gli Stati parti
devono prendere ogni misura appropriata sul piano nazionale, bilaterale e
multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di
fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo
36
Gli Stati parti
devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento
pregiudizievole a qualsiasi aspetto del sue benessere.
Articolo
37
Gli Stati parti
s'impegnano a garantire che:
- a)
nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni
crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l'ergastolo
senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate per reati
commessi da persene in età inferiore ai 18 anni;
- b)
nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente
e arbitrariamente. L'arresto, la detenzione e l'imprigionamento di un
fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema,
e per il periodo più breve possibile;
- c)
qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con
umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che
tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi
fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli
adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata
preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il
diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la
corrispondenza e visite, salve circostanze particolari;
- d)
qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di
potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi
altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di
tale privazione di libertà davanti ad un tribunale e un'altra autorità
competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida
decisione sul suo caso.
Articolo
38
- Gli
Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle
norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei casi di
conflitto armato e la cui tutela Si estenda ai fanciulli.
- Gli
Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che
nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte
alle ostilità.
- Gli
Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate
qualsiasi persona che non abbia compiuto il 15mo anno di età ma non
ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza
ai più anziani.
- In
conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto
internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i
conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile
misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un
conflitto armato.
Articolo
39
Gli Stati parti
adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero
fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima
di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura
o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o
degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà
luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la
dignità del fanciullo.
Articolo
40
- Gli
Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e
riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere
trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di
dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età,
non che dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società
e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
- A
tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti
internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:
- nessun
fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver
infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano
proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui
furono commessi;
- qualsiasi
fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno
le seguenti garanzie:
- essere
considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata
legalmente provata
- essere
sollecitamente e direttamente infermato delle accuse a sue carico, o
all'occorrenza tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza
legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua
difesa;
- avere
la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziarie o da
un'autorità competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa
e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata
assistenza, a meno che ciò non sia considerate contrario
all'interesse superiore del fanciullo, in particolare in ragione della
sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;
- non
essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare
o far interrogare testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la
deposizione dei testimoni a discarico in condizioni di uguaglianza;
- se
considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare
appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso
conseguente presso un'istanza giuridica e a un'attivita competente,
indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla
legge;
- avvalersi
dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di
parlare e di comprendere la lingua utilizzata;
- avere
il pieno rispetto della sua «privacy» in tutte le fasi del
procedimento.
- Gli
Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi,
procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in
modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti
colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare
s'impegneranno a:
- fissare
un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere
considerati non capaci di infrangere la legge penale;
- adottare
misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i
casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a
condizione che il diritto umane e le garanzie legali siano pienamente
rispettati.
- Saranno
previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla
supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi
di formazione educativa generale, professionale nonché a soluzioni
alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i
fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e
proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato
commesso.
Articolo
41
Nessuna disposizione
di questa Convenzione pregiudicherà il dettate di qualsiasi normativa che
risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che
sia contenuta:
- a)
nella legislazione di uno Stato parte, oppure
- b)
nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.
PARTE
SECONDA
Articolo
42
Gli Stati parti si
impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della
Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai
fanciulli.
Articolo
43
- Al
fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella
realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della
presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del
fanciullo, che svolgerà le funzioni quì sotto indicate.
- Il
Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e
riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente
Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti
tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di
un'equa ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti
giuridici.
- I
membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di
una lista di persene designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte
può designare una persona tra i suoi cittadini.
- La
prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a
partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e
successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di
ciascuna elezione, Il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà
una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi
nominativi entro due mesi. II Segretarie generale preparerà quindi
una lista in ordine alfabetico delle persone designate con
l'indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà
agli Stati parti della Convenzione.
- L'elezione
sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata
dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione,
per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli
Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto
il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei
rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
- I
membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se
vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. II mandato di cinque
dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni;
immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri
saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
- In
caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo
impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro
motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà a
designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza
del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
- Il
Comitato adotta il suo regolamento interno.
- Il
Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
- Le
riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle
Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal
Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata
delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da
una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa
approvazione dell'Assemblea generale.
- 10
bis. II Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale
necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle
funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
- (Con
l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato
istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti
prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle
condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti
sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento
delle loro funzioni).
- (Gli
Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento
delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso
alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei
locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di
queste articolo).
Articolo
44
- Gli
Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il
Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi
adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi
diritti:
- a)
entro due anni dall'entrata in vigere della presente Convenzione per
gli Stati parti interessati;
- b)
successivamente ogni cinque anni.
- I
rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le
eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti di assolvere
pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I
rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che
consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito
all'attuazione della Convenzione in quel paese.
- Lo
Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è
tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo I/b a
ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.
- Il
Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione
relativa all'applicazione della Convenzione.
- Il
Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti
sulle proprie attivita.
- Gli
Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro
rapporti nel proprie paese.
Articolo
45
Alle scopo di
promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la
cooperazione internazionale nel campo disciplinate della Convenzione
medesima:
- a)
Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni
Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame
dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione
facenti capo al loro mandato. II Comitato può invitare le agenzie
specializzate, I'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che
riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione della
Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare
le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporgli rapporti
sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva
competenza.
- b)
Il Comitato trasmette, se le ritiene opportune, alle agenzie
specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi
rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un
bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle
osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su
questa richiesta o indicazioni;
- c)
Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al
Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi
specifici relativi ai diritti del fanciullo;
- d)
Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine
generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44
e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni
saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoporsi
all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali
commenti degli Stati parti.
PARTE
TERZA
Articolo
46
La presente
Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo
47
La presente
Convenzione e soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
Articolo
48
La presente
Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti
di adesione verranno depositati presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo
49
- La
presente Convenzione entrerà in vigere trenta giorni dopo la data del
deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
- Per
lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il
deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la
Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello
strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Articolo
50
- Ogni
Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. II
Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati
parti pregando loro di informarle se sono favorevoli alla convocazione
di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e
metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data di
tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a
favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la
conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi
emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e
votanti alla conferenza verrà sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
- Qualsiasi
emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo
entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea ed accettate dalla
maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente
Convenzione.
- Dopo
la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo
abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati dalle
disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento esse abbiano
accettato.
Articolo
51
- Il
Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il
testo delle riserve apposte dagli Stati al memento della ratifica o
dell'adesione.
- Non
sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi
della presente Convenzione
- Le
riserve possono essere ritirate in qualsiasi memento mediante notifica
indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto
alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Articolo
52
Uno Stato parte può
denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà
effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà
ricevuto la notifica.
Articolo
53
II Segretario
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il depositario della
Convenzione.
Articolo
54
La presente
Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
A
cura dell'Associzione Raabe
home /
progetto biblioteca
/
pagina
delle recensioni/
RaabeScuola
spettacolo
Karusell /
mostra bambini
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