Pro Loco Colpalombo


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STATUTO

PRO LOCO

STATUTO

Pro loco colpalombo

Art. 1°

E' costituita un'Associazione denominata:"PRO LOCO COLPALOMBO",
con sede in Colpalombo di Gubbio.
L'Associazione è regolata dalle norme del Codice Civile e per l'eventuale iscrizione all'Albo prevista dalla lettera "B" dell'articolo 2, della legge 4 marzo 1958, n. 174, dalle norme di cui al D.M.10 luglio 1965, proroghe e motivazioni.

Art. 2°

Gli scopi che l'Associazione si propone sono :
a ) Riunire attorno a se tutti coloro (Enti e Privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località.
b ) Promuovere l'abbellimento delle vie, piazze e giardini, la istallazione di cartelli indicatori, d'intesa con le Autorità competenti.
c ) Difendere, mettere in valore e far conoscere le bellezze naturali e artistiche del luogo.
d ) Promuovere e organizzare festeggiamenti, gare, convegni, mostre, spettacoli, gite, escursioni ed ogni altra manifestazione intesa ad attirare i turisti nella località. e ) Promuovere il richiamo turistico, rendendo agli ospiti il soggiorno gradevole. f ) Incoraggiare ed appoggiare il miglioramento dei servizi di pubblica utilità e delle attrezzature sportive e ricettive.
g ) Segnalare alle competenti autorità,esigenze in materia di servizi pubblici, tariffe, ecc.. interessanti il turismo.
h ) Gestire ( salvo eventuali autorizzazioni di legge) servizi di informazione turistica.
i ) Promuovere, costituire e tutelare ogni attività sportiva, collaborando anche con la locale " Unione Sportiva Plinio", incoraggiando ogni iniziativa, anche ai fini della realizzazione e manutenzione dei relativi impianti. l ) Promuovere e incoraggiare ogni iniziativa culturale ed educativa, specialmente per la gioventù.

Art. 3

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro; gli eventuali utili saranno destinati agli scopi istituzionali.

Art. 4

L'Associazione comunica agli Enti Turistici preposti, all'inizio di ciascun anno, i programmi di attività, con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento al fine di ottenere contributi da parte della Regione ed altri Enti Pubblici; l'Associazione è tenuta a depositare, ai competenti uffici, le documentazioni atte ad illuminare la destinazione delle somme richieste e, successivamente, a presentare il rendiconto delle spese.

Art. 5

I verbali dell'Assemblea dovranno essere inviati, per notizie, entro dieci giorni, agli Enti competenti.

Art. 6

I proventi dell'Associazione sono:
a) le quote dei soci.
b) i proventi di gestione permanenti o occasionali.
c ) i contributi degli Enti pubblici e privati.
d ) eventuali oblazioni, lasciti, utili patrimoniali.

Art. 7

I Soci si distinguono in Ordinari, Benemeriti e Sostenitori.
Sono Soci Benemeriti quelle persone o Enti che arrecano particolari benefici morali e materiali all'Associazione o che versano una quota annua non inferiore a L. 50.000 (cinquantamila). Sono Soci Sostenitori coloro che si impegnano annualmente a corrispondere una somma o quota annua, non inferiore a L. 25.000 ( venticinquemila). La quota sociale è fissata dall'Assemblea di anno in anno.
I Soci hanno diritto ad eventuali pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 8

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità e per indegnità morale. Sulla esclusione per indegnità decide il Consiglio, sentiti i Probiviri.

Art. 9

Il Consiglio, composto di 15 (quindici) membri, è eletto tutti gli anni dall'Assemblea. Il Sindaco del Comune, nel cui territorio opera l'Associazione e il Parroco pro-tempore di Colpalombo, sono membri di diritto.
Il Presidente e il Segretario sono nominati tra i componenti del Consiglio e dal Consiglio stesso e possono essere rieletti alla scadenza del mandato.

Art. 10

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 11

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria, è convocata per disposizione del Consiglio o per richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno, entro il mese di dicembre, per stabilire i programmi di attività e, non oltre il mese di febbraio, per approvare il rendiconto dell'anno precedente, per procedere alla nomina del Consiglio, dei Revisori e dei Probiviri che hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio.
L' Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente destinazione delle eventuali attività patrimoniali che dovranno essere devolute ad altre istituzioni aventi analoghe finalità, o, in mancanza, al Comune con specifica destinazione.

Art. 12

L'Assemblea è convocata a domicilio almeno otto giorni prima, con avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno, l'ora e il luogo della riunione. Copia dell'avviso verrà affisso nella sede sociale.

Art. 13

Per la validità dell'Assemblea è necessario, in prima convocazione, la partecipazione di almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione, di almeno un terzo. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
I provvedimenti riguardanti modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Associazione, devono essere presi a maggioranza assoluta.

Art. 14

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, in caso di assenza o impedimento egli può delegare un Consigliere. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni anno dall'Assemblea, estranei al Consiglio. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statuarie, di assistere il Consiglio nei casi previsti dall'Art. 8, sono rieleggibile alla scadenza del mandato. I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono eletti, anno per anno, dall'Assemblea annuale Ordinaria, anche al di fuori dell'ambito sociale ed hanno il compito di esaminare, periodicamente e in qualsiasi momento, la contabilità sociale. Possono presenziare alle sedute del Consiglio, redigere la relazione sul conto consuntivo da presentarsi all'Assemblea, sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 15

Per quanto riguarda il compito degli amministratori e le responsabilità in genere, si fa riferimento alle vigenti norme in materia, alle quali pure si fa riferimento per quanto altro non previsto dal presente Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto



Gubbio 7 Aprile 1982

Registrato a Gualdo Tadino il 23 Aprile 1982
al n. 664 - Atti pubblici-

il Direttore A. Passeri

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