I CIRCOLO DIDATTICO DI POZZUOLI "G. MARCONI"


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Regolamento interno

Area Alunni















REGOLAMENTO D'ISTITUTO
1° CIRCOLO DIDATTICO
"Guglielmo Marconi"

Via Domenico Fatale, 8
80078 Pozzuoli ( NA ) -C.F. 80101160638
Codice Scuola: NAEE16600E - Pozzuoli 1
Tel/Fax: 081 5262501























Indice

PREMESSA

PARTE PRIMA: ORGANI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E IS

Art. 1 Finalità e caratteri generali
Art. 2 Atti del Dirigente Scolastico
Art. 3 Disposizioni di carattere generale sugli O.O.C.C.
Art. 4 Organi collegiali istituzionali
a) Consigli di interclasse\ intersezione
b) Collegio dei docenti
c) Consiglio di istituto
d) Giunta esecutiva
e) Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
f) Gruppo di lavoro per l'integrazione degli alunni diversabili
g) Collaboratoti del D.S.
Art. 5 Organi collegiali e figure non istituzionali
a) Staff d'istituto e composizione dei conflitti
b) Gruppi di lavoro
c) Dipartimenti disciplinari
d) Dipartimento dei docenti specializzati di sostegno
e) Docenti fiduciari\responsabili di Plesso
f) Docenti responsabili e referenti
Art. 6 Deleghe
Art. 7 D.S.G.A. e assemblea del personale A.T.A.

PARTE SECONDA: ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 8 Assemblee dei genitori
Art. 9 Associazione di genitori

PARTE TERZA: ATTIVITA' D'ISTITUTO
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 10 Criteri per la scelta dei fornitori di beni e servizi e del contraente nei contratti di prestazione d'opera.
A) Contratti per l'arricchimento dell'offerta formativa
B) Acquisizioni di beni strumentali, servizi tecnologici e contratti per il miglioramento didattico, funzionale ed organizzativo dell'istituzione scolastica.
ATTIVITA' DIDATTICA
Art. 11 Assegnazione dei docenti alle classi
VIGILANZA E SICUREZZA SCOLASTICA
Art. 12 Vigilanza
Art. 13 Compiti di vigilanza del personale collaboratore scolastico
Art. 14 Accesso ai locali scolastici
ALUNNI
-Diritti -
Art. 15 Diritto all'istruzione
Art. 16 Diritto ad una valutazione
-Doveri-
Art. 17 Rispetto delle persone e degli ambienti
Art. 18 Rispetto delle disposizioni e del regolamento d'istituto
Art. 19 Interventi di responsabilizzazione e sanzionatori
A. Interventi di richiamo e soggetti competenti
B. Sanzioni e soggetti competenti
C. Criteri per la valutazione della gravità
D. Modalità
E. Provvedimenti disciplinari particolari, relativi all'uso di telefoni cellulari e dei dispositivi di ripresa foto / video/audio
Art. 20 Impugnazioni: Comitato di garanzia d'istituto
Art. 21 Il patto educativo di responsabilità
AREA DIDATTICA
Art. 22 Piano dell'offerta formativa
Art. 23 Attività di integrazione formativa

PARTE QUARTA: UTENTI
Art. 24 Docenti
Art. 25 Personale amministrativo
Art. 26 Collaboratori scolastici
Art. 27 Alunni
A. Inizio lezioni 08.15
B. Diritto di trasparenza nella didattica
C. Assicurazione alunni
Art. 28 Genitori
A. Diritto di assemblea
B. Accesso dei genitori ai locali scolastici
C. Incontri scuola\famiglia
D. Igiene
Art. 29 Sicurezza
A. Norme di comportamento
B. Accesso estranei ai locali scolastici
C. Norme sul servizio mensa
D. Uso delle aule adibite a laboratorio
E. Utilizzo delle infrastrutture sportivedell'istituto
F. Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
Art. 30 Comunicazioni
A. Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
B. Comunicazione docenti - genitori
C. Informazione sul Piano dell'Offerta Formativa
Art. 31 Viaggi e uscite d'istruzione
Art. 32 Funzionamento Scuola dell'Infanzia
A. Orario di funzionamento
B. Sezioni bambini di tre anni
C. Uscita
D. Entrate e uscita extra
E. Famiglia
F. Assenze
G. Comunicazioni
H. Medicinali
I. Pronto soccorso
L. Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
M. Corredo

PARTE QUINTA: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Art. 33 Trattamento dei dati personali e sensibili
TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI
Art. 34 Accesso agli atti e tutela della riservatezza
Art. 35 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
Art. 36 Riferimenti normativi
Art. 37 Estensione del regolamento alle attività dei settori non ricompresi nelle schede
Art. 38 Aggiornamento periodico delle schede allegate
Art. 39 Forme di pubblicità

Allegati :
Scheda n. 1 - Personale dell'amministrazione e personale scolastico (docenti ed Ata).
Scheda n. 2 - Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari.
Scheda n. 3 - Organismi collegiali e commissioni istituzionali.
Scheda n. 4 - Alunni nelle fasi propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.
Scheda n. 5 - Alunni nell'attività didattica e nella valutazione.
Scheda n. 6 - Rapporti scuole - famiglie : gestione del contenzioso.


Prot. N° 2953/A39 Pozzuoli, 14/10/2008


visti gli articoli 10, comma 3 lettera "a" e 42 del D.L.vo 297/94;
vista la CM 16 aprile 1975 n. 105;
visto il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007;
visto l'art. 40 del D.I. 44/2001;
visto l'art. 20 del D.L.vo 196/2003;
viste le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni
cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica emanate il 15/3/2007;
vista la Direttiva Ministeriale del 30 novembre 2007 n. 104;
visto il parere del Collegio dei docenti espresso in data 08/09/2008;
visto il parere dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/ intersezione;

il Consiglio di Circolo del 1° Circolo Didattico di Pozzuoli nella seduta del 14/10/2008 adotta il seguente REGOLAMENTO DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO "Guglielmo Marconi" di POZZUOLI

Il regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2008\2009 e per i successivi, salvo modifiche e\o integrazioni anche per intervenute disposizioni di legge.

PREMESSA:

Compiti istituzionali della scuola

La scuola ha il compito di contribuire -attraverso l'educazione e l'istruzione - alla formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla Costituzione. La Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria- nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali,sociali e culturali degli alunni -operano affinché ciascun soggetto possa conseguire:
-la conquista dell'autonomia,
-la maturazione dell'identità personale;
-l'acquisizione di apprendimenti e di competenze,
-l'integrazione attiva nella comunità scolastica,come avvio alla convivenza civile e democratica.

La comunità scolastica

Il personale dirigente, direttivo, docente e non docente dell'Istituto, insieme con gli alunni e le loro famiglie, costituisce la comunità scolastica, una realtà complessa che trova la sua ragion d'essere nella predisposizione di un ambiente intenzionalmente organizzato con scopi educativi e di apprendimento.
Scuola / Extrascuola

La scuola - intesa come Comunità che interagisce con la più vasta Comunità sociale e civile-riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative, e di dover pertanto stabilire un rapporto di collaborazione con le Famiglie, con gli Enti e con le Associazioni del territorio che perseguono finalità formative e culturali.

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
2. per istituto il 1° Circolo di Pozzuoli
3. per rappresentanti esterni, rappresentanti dei genitori negli OO.CC. , delle ASL o degli EE. LL. nei gruppi di lavoro ex art. 15, L.104/92 e di ogni altro soggetto che intrattiene con l'istituto rapporti di collaborazione istituzionale;
" per operatori scolastici o personale scolastico, il personale dirigente, docente e non docente, a qualunque titolo in servizio nell'istituto, con esclusione dei soggetti esterni titolari di contratti di prestazione d'opera;
" per status istituzionale la specifica distinta posizione (dirigente, docente, non docente, alunno/studente, rappresentante esterno, genitore ecc) giuridicamente e/o funzionalmente assunta da ciascun soggetto nell' ambito dell'istituto;
" per Comunità Scolastica l'insieme dei soggetti interni ed esterni, anche istituzionali o associativi, che hanno, con lo istituto rapporti di utenza, di lavoro o servizio o di collaborazione;
" per TU, il Testo Unico di cui al D.L.vo 297/94.
" per DS il dirigente scolastico ex art. 25 D.L.vo 165/2001;
" per DSGA il direttore dei servizi generali e amministrativi.

ART. 1 FINALITA' E CARATTERI GENERALI

1- Il presente regolamento è espressione dell'autonomia dell'istituto, sancita dall'art. 117 della Costituzione e disciplinata dal DPR 275/1999 e dal DI 44/2001.
2- In attuazione del principio di sussidiarietà, agli operatori scolastici, per quanto non previsto dalle norme e regolamenti e dalle istruzioni - anche verbali- impartite dai soggetti competenti, sono devolute tutte le attribuzioni e l'autonomia necessarie all'esercizio dei compiti previsti dal proprio status istituzionale, secondo i criteri del buon andamento, di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.
3- Il presente regolamento è informato al principio della semplificazione delle procedure amministrative e delle relazioni interprofessionali interne. Fermi restando gli obblighi documentali, ove non specificamente richiesto, le istruzioni e gli accordi verbali hanno valore di manifestazione di volontà che impegnano i convenuti. A chiunque ne abbia interesse è tuttavia garantito il diritto di esigere disposizioni scritte ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di doveri professionali.

PARTE PRIMA: ORGANI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 2 ATTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1- Il DS esercita le funzioni previste dalle norme giuridico-contrattuali attraverso atti formali e informali. Gli atti del dirigente scolastico, unitamente alle deliberazioni di cui al successivo art. 3, sono espressione e presupposto dell'autonomia della istituzione scolastica.
2- Gli atti formali del dirigente scolastico sono costituiti dalle tipologie che seguono.
a) Decreti; atti mediante i quali sono istituiti o modificati stati giuridicamente rilevanti. Rientrano in questa tipologia nomine, deleghe, autorizzazioni, conferme in ruolo, istituzione di corsi di formazione, annullamenti o modifica di atti precedenti ecc.
b) Direttive e disposizioni di servizio; atti mediante i quali sono indicate linee di condotta interne. Rientrano in questa tipologia le convocazioni, gli Ordini del Giorno, gli incarichi di servizio, le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.
c) Avvisi, informative, comunicazioni, richieste, lettere di trasmissione ecc; atti, rivolti ai soggetti interni ed esterni con cui si portano a conoscenza degli interessati di atti, obblighi, fabbisogni, procedure, scadenze, eventi ecc.
d) Atti amministrativi ordinari (contratti, mandati, reversali ecc).
3- Gli atti formali hanno sempre la natura di documento scritto.
4- Gli atti informali, scritti o orali, comprendono le istruzioni operative, accordi, documenti istruttori e ogni altra disposizione volta alla buona finalizzazione delle norme generali, del presente regolamento, degli atti di cui al precedente comma 2 e delle deliberazioni degli organi collegiali.
5- Tutti i destinatari e i soggetti a vario titolo implicati sono vincolati al rispetto degli atti legittimi del dirigente scolastico.

ART. 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SUGLI OO.CC.

1- Le decisioni degli OO.CC., ove non diversamente specificato, sono costituite da deliberazioni; la deliberazione dell'organo collegiale costituisce atto formale di manifestazione di volontà giuridicamente efficace dell'istituzione scolastica. Tutti sono vincolati al rispetto delle deliberazioni legittime degli OO.CC. d'Istituto. Le deliberazioni degli OO.CC sono assunte, ove non diversamente previsto, mediante votazione a maggioranza semplice e riguardano le materie loro devolute dalle norme generali e dal presente regolamento. Il dirigente scolastico assicura la regolare applicazione delle deliberazioni degli OO.CC. d'istituto.
2- Le sedute degli OO.CC. si svolgono a seguito di convocazione sulla base di un ordine del giorno (OdG). La convocazione è firmata dal presidente ed è diramata, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione. La convocazione riporta data, orario e luogo della convocazione e l'ordine del giorno.
3- L'OdG è costituito da una lista numerata progressiva di titoli di argomenti da trattare; l'OdG può essere modificato in corso di seduta alle seguenti condizioni:
a) modifica della sequenzialità; su proposta di un membro dell'organo, può essere disposta con voto a maggioranza dell'organo medesimo;
b) inserimento di nuovi punti; può essere disposta all'unanimità dei presenti;
c) ritiro di uno o più punti: disposta dal presidente;
d) mozione d'ordine; ciascun membro dell'organo può sollevare, prima della discussione, una questione pregiudiziale relativa al punto trattato e richiederne il rinvio. Sulla mozione l'organo si pronuncia a maggioranza.
4- Le funzioni di segretario degli OO.CC. d'istituto comprendono i compiti di:
a) verbalizzazione;
b) raccolta, comunicazione/diffusione e conservazione dei documenti.
Il segretario verbalizzante riporta in forma sintetica le operazioni dell'organo e le conseguenti deliberazioni; i membri dell'organo interessati ad una fedele trascrizione delle proprie manifestazioni di pensiero debbono farne espressa richiesta al segretario precisandone oralmente o per iscritto i contenuti.
5- La verbalizzazione può essere effettuata direttamente nel corso della seduta ("seduta stante") ovvero successivamente ("verbalizzazione differita"), sulla base di appunti presi durante la seduta. La verbalizzazione "seduta stante" viene sottoscritta da tutti i membri presenti; nel caso di verbalizzazione differita il verbale dovrà essere approvato dall'organo collegiale in una seduta successiva; in tal caso è firmato dal presidente e dal segretario.
La verbalizzazione "seduta stante" è obbligatoria in occasione degli scrutini quadrimestrali, degli esami o quando sia disposta la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica ai sensi dell'art. 4 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007.
La prima parte del verbale è riservata all'indicazione degli orari, luogo, ordine del giorno, membri presenti, nominativi di presidente e segretario, eventuali membri aggregati o in sostituzione, invitati ecc; nella parte conclusiva è riportato se il medesimo è stato redatto secondo la procedura "seduta stante" o quella della "verbalizzazione differita".
6- Nel caso in cui i lavori dell'organo si protraggano in modo tale da impedire il necessario approfondimento degli argomenti, il presidente può aggiornare la seduta a data successiva; la data e l'orario dell'aggiornamento sono approvati a maggioranza.
Ove, dopo la terza votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la data e l'orario sono decisi dal presidente. L'aggiornamento può essere deciso anche in presenza di situazioni che turbino il regolare svolgimento dei lavori. Il verbale riporta i predetti aggiornamenti e le relative motivazioni.
7- Il presidente può autorizzare, in presenza di validi motivi, l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata di un membro dell'organo; in tal caso il membro medesimo figura nell'elenco dei presenti; in nessun momento il numero dei presenti deve essere inferiore al numero legale richiesto.
8- Tutti i membri dell'organo hanno diritto di parola; il presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente regolamento.
9- Ove non vincolato da norme specifiche, l'organo stabilisce le modalità di espressione del voto. Lo scrutinio segreto è obbligatorio nei casi in cui l'oggetto della votazione contenga riferimenti diretti o riconducibili a persone. Il suddetto obbligo non si applica nei casi di dati conoscibili da chiunque.
Ove, al termine della trattazione di un argomento, non vi siano obiezioni, la relativa deliberazione si intende approvata all'unanimità; in caso di deliberazione con uno o più voti contrari il verbale riporta la dicitura "a maggioranza"; l'eventuale indicazione nominale di voto contrario deve essere espressamente richiesto dallo interessato. I membri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti (voti validamente espressi). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10- I membri elettivi hanno la facoltà di dimettersi dall'organo; in tal caso dovrà essere prodotta specifica istanza indirizzata all'organo e da questo discussa e ratificata. L'organo ha l'obbligo di richiedere il ritiro dell'istanza da parte del richiedente; una volta approvata, la dimissione non è più revocabile. Per la sostituzione dei membri eletti venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto degli articoli 51-53 D.M. 215\91.
11- Nell'ambito delle sedute degli OO.CC., inclusi quelli di cui al successivo art. 5, possono essere trattati esclusivamente dati personali strettamente attinenti e necessari alla discussione dei punti previsti dall'OdG; tutti i membri sono vincolati dal segreto in relazione ai dati personali trattati. I predetti vincoli non si applicano ai dati personali conoscibili da chiunque.
12- L'accesso agli atti degli OO.CC. d'istituto è consentito ove questi non contengano dati personali. In caso di presenza di dati personali l'atto viene consegnato espunto delle parti che consentano, direttamente o indirettamente, di risalire a dati personali di terzi; la predetta disposizione non si applica:
- ai dati personali conoscibili da chiunque;
- ai genitori/ affidatari in relazione ai dati dei propri figli.
Nel caso di richiesta volta ad ottenere l'accesso a dati personali di terzi, questi devono essere informati, a cura del richiedente, della richiesta, delle relative motivazioni e delle modalità di trattamento, al fine dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/2003.

ART. 4 ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONALI

A) Consigli di interclasse/intersezione
1- Il numero dei rappresentanti dei genitori eletti in ciascun consiglio di interclasse/intersezione deve essere sempre quello previsto dalle norme vigenti, anche quando ottengano voti un numero inferiore di genitori. Un numero pari a zero di voti ricevuti è considerato espressione di voto; in tal caso, tra tutti i genitori che hanno ottenuto zero voti vengono sorteggiati i rappresentanti sino al raggiungimento del numero di previsto dalla normativa vigente.
2- La convocazione dei consigli di interclasse/intersezione è disposta dal dirigente, o suo delegato, mediante:
- comunicazione interna per il personale docente;
- convocazione individuale per i rappresentanti ai genitori.
Nel caso in cui le sedute siano state puntualmente calendarizzate all'inizio dell'anno scolastico e il calendario opportunamente comunicato, la convocazione del personale docente mediante comunicazione interna può essere omessa.
3- La seduta del consiglio di interclasse/intersezione, di norma, è articolata in due fasi: una prima fase con la presenza dei soli docenti, destinata alle operazioni di cui al comma 6 dell'art. 5 del D.L.vo 297/1994; una seconda fase, con la presenza dei rappresentanti dei genitori, nella quale viene trattato l'andamento ed il profilo generale della classe/sezione. Nella fase con la presenza dei rappresentanti dei genitori è fatto divieto di comunicare dati personali di alunni, genitori e insegnanti; tale divieto non si applica ai dati conoscibili da chiunque.
4- Ove non diversamente specificato, l'O.d.G. si intende il seguente:
A) fase con la partecipazione dei soli docenti:
1) valutazione dell'andamento didattico-disciplinare di singoli alunni;
2) eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari;
B) fase con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori:
3) approvazione del verbale della seduta precedente.
4) valutazione dell'andamento didattico-disciplinare globale della classe/ sezione;
5) coordinamento didattico ed eventuali attività d'integrazione formativa (uscite, visite
d'istruzione, partecipazioni e/o collaborazioni ecc) da effettuare;
6) eventuali proposte di adozione di libri di testo (periodo gennaio-maggio);
7) eventuali comunicazioni di presidente, insegnanti e genitori;
8) varie ed eventuali.
5- Quando l'O.d.G. comprende adempimenti esclusivamente di carattere valutativo o relativi all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli alunni, il consiglio è convocato con la sola presenza dei docenti.
6- La funzione di presidente è svolta dal dirigente scolastico o da un suo delegato membro del consiglio. Il presidente partecipa alle votazioni e concorre alla formazione delle maggioranze, ovvero delle minoranze, nelle deliberazioni; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
7- Ove l'organizzazione didattica prevede l'elaborazione di specifiche programmazioni di classe/sezione, la relativa deliberazione di adozione è devoluta ai consigli di interclasse/intersezione.
Tale deliberazione riguarda anche il P.E.I. a favore dell'alunno diversamente abile, redatto ai sensi dell'art.12, comma 5 della L. 104/1992; in tal caso il P.E.I. deve essere munito di parere favorevole da parte del G.L.H.O. di cui al successivo art. 5, lettera B.
8- Il calendario, anche di massima, delle convocazioni viene determinato all'inizio di ciascun anno scolastico nel piano annuale delle attività; nel piano viene anche determinata la durata complessiva di ciascuna seduta e le frazioni destinate alle due fasi di cui al precedente comma 3. In aggiunta alle convocazioni stabilite nel piano annuale possono essere disposte convocazioni straordinarie per esigenze sopravvenute, per l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli alunni o su richiesta scritta e motivata della maggioranza della componente docente o della componente dei genitori.
9- il collegio dei docenti può nominare i docenti coordinatori dei consigli di interclasse/intersezione. Al coordinatore sono devolute le seguenti competenze:
a) raccordo fra i colleghi del consiglio;
b) presidenza del consiglio in caso di assenza del dirigente scolastico e accoglienza
dei rappresentanti dei genitori;
c) presentazione di relazioni orali o scritte sull'andamento didattico-disciplinare di
singoli alunni e della classe/sezione in generale;
d) ove prevista, redazione della parte comune della programmazione di interclasse/intersezione e raccolta delle eventuali parti redatte dai singoli docenti; illustrazione della predetta programmazione al consiglio;
e) monitoraggio sullo stato di attuazione della programmazione di classe/sezione e coordinamento delle attività d'integrazione formativa;
f) cura della fase istruttoria e preparatoria nella formulazione dei giudizi valutativi globali e/o trasversali da riportatre sui documenti di valutazione;
g) coordinamento della compilazione e gestione dei documenti di valutazione della classe;
h) rapporti con i genitori ed altri soggetti esterni;

B) Collegio dei docenti
1-La convocazione del collegio dei docenti è disposta dal dirigente scolastico mediante comunicazione interna.
2- Il piano annuale delle attività reca il calendario, anche di massima, delle convocazioni.
3- L'insegnante ad orario completo operante su più istituzioni scolastiche assolve agli obblighi orari previsti dalle vigenti norme contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate; la partecipazione, ovvero l'esonero, alle sedute viene concordata con il dirigente scolastico.
4- L'insegnante con rapporto di lavoro part-time assolve agli obblighi orari previsti dalle vigenti norme contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alla frazione oraria settimanale d'insegnamento.
5- Il collegio dei docenti è presieduto dal dirigente scolastico; il dirigente scolastico indice le votazioni deliberative ma non partecipa alla votazione.
6- In aggiunta alle sedute ordinarie possono essere disposte sedute straordinarie, al di fuori dei limiti orari contrattuali, quando questo venga richiesto:
- da almeno 1/3 dei membri;
- dalla RSU d'istituto, anche a maggioranza.
La convocazione straordinaria è obbligatoria anche tutte le volte in cui ricorrano situazioni d'urgenza, in coincidenza di eventi aventi ricadute rilevanti per la vita della scuola. La partecipazione alle sedute straordinarie del collegio dei docenti non è obbligatoria e non dà diritto a compenso per lavoro straordinario.
7- Il collegio dei docenti può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro, dipartimenti e commissioni.
Ai gruppi di lavoro viene delegata la fase istruttoria e preparatoria alle deliberazioni di competenza dell'organo. I dipartimenti sono disciplinati dal successivo art. 5. Le commissioni, in relazione alla materia delegata, hanno potere deliberante.
8- La funzione di segretario verbalizzante è attribuita a uno dei due docenti collaboratori di cui alla successiva lettera G.
9- Il collegio dei docenti dispone annualmente criteri e modalità per l'accesso e il prestito, ad alunni e personale interno, dei testi, materiali e strumenti della biblioteca scolastica, laboratori informatici ecc. Ove il collegio non provveda a tale disciplina, si intende riconfermata quella vigente nell'anno scolastico precedente. I docenti, nelle forme disciplinate dal collegio, hanno sempre libero accesso ai sopra richiamati beni scolastici. Il dirigente scolastico, con provvedimento motivato, può modificare la disciplina deliberata dall'organo collegiale.

C) Consiglio d'istituto o di circolo
1- La prima convocazione del consiglio d'istituto, successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal dirigente scolastico.
2- Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto; viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza, anche relativa, dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori eletti con le medesime modalità previste per l'elezione del presidente.
3- in caso di assenza del presidente la presidenza è assunta dal vicepresidente; in caso di assenza contemporanea di presidente e vicepresidente la presidenza è assunta dal genitore più anziano.
4- Il consiglio di circolo/istituto è convocato dal presidente. Il presidente dispone la convocazione:
a) di propria iniziativa;
b) su richiesta:
- del presidente della giunta esecutiva;
- della maggioranza dei membri.
La convocazione è disposta, tramite l'ufficio di segreteria, con comunicazione individuale.
5 - Tutti gli atti relativi agli argomenti dell'OdG devono essere disponibili, a richiesta dei membri dell'organo collegiale, almeno 3 giorni prima dell'orario di convocazione, presso l'ufficio di segreteria. Gli atti importanti si allegheranno alla convocazione.
6- L'adempimento di cui al comma 9 dell'art. 10 del D.L.vo 297/1994 (relazione annuale) è assolto contestualmente con le relazioni di cui all'articolo 2, comma 3
e articolo 18, comma 5, del D.I. 44/2001.
7- Le deliberazioni del consiglio d'istituto, a cura del segretario verbalizzante, sono affisse all'albo di ogni Plesso scolastico. L'affissione non si effettua in caso di atti contenenti dati personali. Gli organi del Consiglio possono su richiesta avere copia degli atti deliberati. L'affissione avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore ai 10 giorni.
8- Le sedute del Consiglio d'Istituto sono, ai sensi dell' art. 42 del TU, sino a capienza dei locali, aperte agli elettori delle varie componenti ivi rappresentate, per le parti dell'ordine del giorno che non contengano riferimenti o dati personali. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
9- In attesa delle relative delibere di concessione, il dirigente scolastico, ove
ricorrano le condizioni di urgenza e di utilità sociale, può autorizzare, in via provvisoria:
- l'uso di locali o strutture scolastiche da parte di qualificati soggetti esterni che ne
facciano richiesta;
- la partecipazione della scuola ad attività promosse da soggetti qualificati, coerenti con le finalità educative della scuola medesima.
10 - Al soggetto esterno non istituzionale che abbia ottenuto l'uso continuativo di locali o strutture scolastiche per lo svolgimento di attività per le quali i partecipanti versano, a qualunque titolo, somme di denaro al predetto soggetto, può essere proposto il versamento di un contributo volontario a favore dell'istituto. Il consiglio d'istituto delibera le modalità e la misura della contribuzione da proporre ai soggetti utilizzatori.

D) Giunta esecutiva (GE)
La GE si riunisce, di norma, in orario antecedente a quello del consiglio d'istituto.
La convocazione della GE può essere effettuata contestualmente a quella del consiglio d'istituto; le sedute dei due organi possono aver luogo anche in successione immediatamente cronologica.
Nell'eventualità in cui la seduta della GE non abbia luogo a causa del mancato raggiungimento del numero legale, la seduta del consiglio d'istituto convocato contestualmente avviene regolarmente.

E) Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal dirigente scolastico:
a) alla conclusione dell'anno scolastico per procedere alla valutazione del periodo di formazione e prova degli insegnanti;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

F) Gruppo di lavoro per l'integrazione degli alunni diversamente abili
1- La componente docente del Gruppo di studio e di Lavoro (GLH) di cui all' art. 15 della L. 104/92 è individuata dal collegio dei docenti all'inizio di ciascun anno scolastico; del gruppo fanno obbligatoriamente parte i docenti specializzati di sostegno e almeno un docente di ciascuna classe/sezione che accoglie alunni diversamente abili.
Del gruppo fanno parte anche il Dirigente Scolastico e, in rappresentanza dei genitori, il presidente del consiglio d'istituto o altro genitore disponibile individuato dal dirigente scolastico. Il GLH è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, la funzione di segretario verbalizzante è attribuita dal presidente ad un docente specializzato di sostegno.
2- La convocazione del GLH è disposta dal dirigente mediante:
- comunicazione interna per il personale docente;
- convocazione individuale per i rappresentanti esterni.
Nella convocazione è riportato l'ordine del giorno.
3- Il GLH si riunisce ordinariamente all'inizio ed al termine dell'anno scolastico; la convocazione è obbligatoria anche quando è richiesta:
- dal dirigente scolastico;
- dalla maggioranza dei docenti specializzati di sostegno;
- dal collegio dei docenti, dal consiglio d'istituto o da un consiglio di classe/interclasse/ intersezione;
- da un operatore socio-sanitario;
- dal rappresentante dei genitori.
4- Il GLH delibera pareri vincolanti in ordine a:
- segnalazione all'ufficio scolastico provinciale della previsione degli alunni diversamente abili per l'A.S. successivo;
- richiesta, all'ente locale, di assistente di primo livello di cui all'art. 13, comma 3 della L. 104/1992;
- criteri e modalità generali di organizzazione delle attività d'integrazione a livello di istituto.
5- La partecipazione alle sedute del GLH non dà diritto a compenso straordinario, costituisce invece titolo per il compenso a carico del fondo d'istituto.

G) Collaboratori del dirigente scolastico.
I collaboratori del dirigente scolastico di cui al comma 5 dell'art. 25 del D.L.vo 165/2001, nominati in conformità con le vigenti disposizioni contrattuali, sono designati con nomina scritta; nella nomina sono specificate le deleghe e le funzioni attribuite. A uno dei docenti collaboratori è attribuita la funzione vicaria ed assume la denominazione di "primo collaboratore"; in caso di assenza del primo collaboratore le predetta funzione è attribuita al secondo collaboratore.

ART. 5 ORGANI COLLEGIALI E FIGURE NON ISTITUZIONALI

A) Staff d'istituto e composizione dei conflitti
1-E' istituito lo Staff d'Istituto composto dal Dirigente Scolastico, con funzione di presidente, dai docenti collaboratori, docenti fiduciari di cui alla successiva lettera E, e dai docenti incaricati di specifiche funzioni organizzative. Il docente che, al momento della seduta, è titolare della funzione vicaria, svolge la funzione di segretario.
Dello staff d'istituto fanno parte anche:
- la RSU d'istituto;
- il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA);
- il presidente del consiglio d'istituto.
2-Lo Staff è organo consultivo e collabora col Dirigente Scolastico nella gestione strategica dell'istituto e opera per il raccordo fra l'ufficio della dirigenza scolastica e gli organi della scuola.
3- Lo staff viene convocato:
- dal dirigente scolastico;
- su richiesta di almeno tre membri;
- su richiesta, anche a maggioranza, della RSU;
- nei casi di cui al successivo comma 4.
Lo staff è obbligatoriamente convocato nei casi di mutamenti rilevanti degli assetti logistici, organizzativi o di indirizzo didattico dell'istituto.
La convocazione è disposta dal dirigente mediante:
- comunicazione interna per il personale interno;
- convocazione individuale per il presidente del consiglio d'istituto.
4- Allo staff è devoluto anche il compito di esperire tentativi di composizione dei conflitti interni alla comunità scolastica. Il tentativo di composizione è formalmente avviato, con nota scritta da trasmettere, tramite l'ufficio di segreteria, a tutti i membri dell'organo e, per conoscenza, alle controparti in conflitto, da:
- uno o più membri dello staff;
- una delle parti in conflitto.
La nota dovrà contenere:
- descrizione dei fatti ed ogni elemento utile alla loro valutazione;
- richiesta di convocazione dello staff.
La convocazione richiesta ai sensi del presente comma è obbligatoria e deve avvenire entro 8 giorni dalla data di richiesta.
Una volta avviato formalmente il tentativo di composizione, le parti si astengono dall'intraprendere iniziative unilaterali di azione o tutela legale; trascorsi inutilmente 15 giorni dalla seduta, le parti sono libere di procedere a tutela dei propri diritti ed interessi. Il tentativo di composizione di cui al presente comma non si applica nelle materie di competenza della RSU.
5-La partecipazione alle sedute dello staff non dà diritto a compenso straordinario, costituisce invece titolo per il compenso a carico del fondo d'istituto.

B) Gruppi di lavoro H operativi
1- Al GLH istituzionale sono affiancati tanti Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO) quanti sono gli alunni diversamente abili; ciascun GLHO è dedicato ad un alunno diversamente abile ed opera per il coordinamento operativo delle attività di integrazione a favore dell'alunno medesimo.
2- Del GLHO fanno parte:
- il dirigente scolastico, con funzione di presidenza;
- il docente specializzato di sostegno che opera con l'alunno d.a.; in caso di assenza del dirigente scolastico il docente svolge la funzione di presidente del GLHO;
- almeno tre docenti della classe/sezione che accoglie l'alunno;
- l'operatore socio-sanitario che segue l'alunno;
- i genitori/affidatari dell'alunno;
- l'eventuale assistente di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992;
- eventuali ulteriori figure professionali che operano a favore dell'integrazione
scolastica e sociale dell'alunno, la cui presenza è ritenuta utile ai fini del coordinamento delle attività.
Alle sedute del GLHO possono partecipare, in qualità d'invitati, rappresentanti degli EE.LL. competenti.
3-La convocazione è disposta dal dirigente, o suo delegato, mediante:
- comunicazione interna per il personale docente;
- convocazione individuale per i rappresentanti esterni.
4- I GLHO si riuniscono ordinariamente all'inizio, nella fase intermedia ed al termine dell'anno scolastico. La convocazione è obbligatoria anche quando è richiesta:
- dal dirigente scolastico;
- dal docente specializzato di sostegno;
- dall'operatore socio-sanitario;
- dal genitore/affidatario.
Al GLHO sono anche devoluti compiti istruttori in ordine alle documentazioni di cui
agli articoli 3, 4 e 5 del D.P.R. 24/2/94 (profilo dinamico funzionale), il monitoraggio ed il coordinamento delle attività d'integrazione a favore dell'alunno d.a. di competenza. Il verbale, redatto dal docente specializzato di sostegno, viene riportato nel medesimo registro in cui sono verbalizzate le sedute del GLH istituzionale.

C) Dipartimenti disciplinari
1-Sono istituiti i dipartimenti disciplinari d'istituto (DD) costituiti dai docenti che insegnano la medesima disciplina o area disciplinare. Il DD nomina, al suo interno, un coordinatore-referente.
2- I DD costituiscono un'articolazione del collegio dei docenti e vengono convocati con le medesime modalità previste per tale organo collegiale; la partecipazione alle attività dei dipartimenti concorre al raggiungimento del monte orario annuale stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; le attività dei DD sono previste nell'ambito del piano annuale delle attività.
3- Ai DD sono devolute le seguenti competenze:
- definizione di criteri generali per l'insegnamento/apprendimento della disciplina
nell'istituto;
- criteri comuni per la formalizzazione della programmazione disciplinare;
- definizione di criteri comuni per la valutazione del profitto disciplinare in modo da migliorarne il ritorno formativo e ridurre l'incidenza delle variabili soggettive;
- messa a punto e condivisione di prove, test e prestazioni disciplinari comparabili;
- valutazione comparativa, fra classi parallele, dei risultati di profitto:
a) formali-istituzionali;
b) rilevati medianti prove diagnostiche condivise;
- ricerca ed innovazione nelle strategie e metodologie d'insegnamento;
- formulazione di proposte per l'acquisto, lo sviluppo, l'utilizzazione e la conservazione di strumenti tecnici, materiali, documenti, testi ecc.

D) Dipartimento dei docenti specializzati di sostegno
1- E' istituito il dipartimento dei docenti specializzati di sostegno (DDSS) costituito dai predetti docenti in servizio nell'istituto. Il DDSS nomina, al suo interno, un coordinatore-referente.
2- Il DDSS costituisce un'articolazione del collegio dei docenti; la partecipazione alle attività del dipartimento concorre al raggiungimento del monte orario annuale stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3- Al DDSS, anche ripartito, al suo interno, secondo gli ordini scolastici, sono devolute le seguenti competenze:
- proposta, al dirigente scolastico, di:
- assegnazione dei docenti S.S. alle classi che accolgono alunni diversamente abili;
- ripartizione delle ore di sostegno fra gli alunni d.a.;
- acquisti e regolamentazione d'uso di strumenti e materiali destinati alla integrazione degli alunni d.a.;
- proposte, al GLH, di criteri e modalità generali per lo sviluppo delle attività d'integrazione d'istituto;
- definizione di criteri e modalità comuni nell'elaborazione dei documenti relativi all'integrazione scolastica degli alunni d.a.;
- predisposizione di progetti, anche in rete, per la sperimentazione e il miglioramento delle attività d'integrazione degli alunni d.a.;

E) Docenti fiduciari \ responsabili di Plesso
1- Nelle proprie attività il dirigente scolastico, in aggiunta ai docenti collaboratori di cui al comma 5 dell'art. 25 D.L.vo 165/2001 ed alle vigenti disposizioni contrattuali, può avvalersi della collaborazione dei Docenti Fiduciari di plesso/sede (d'ora in avanti: fiduciari). I fiduciari sono nominati all'inizio dell'anno scolastico dal dirigente scolastico; non viene nominato il fiduciario nel plesso/sede cui appartiene almeno uno dei docenti collaboratori di cui al precedente art. 4 lettera G; in tali plessi la funzione fiduciaria è svolta direttamente dal predetto collaboratore.
2- I fiduciari, per il plesso/sede di competenza, curano e vigilano sull'osservanza del presente regolamento, delle disposizioni impartite dal dirigente scolastico e delle norme in materia di istruzione, sul buon andamento delle attività scolastiche e sulla corretta utilizzazione e conservazione dei beni in dotazione.
In aggiunta, ai fiduciari possono essere delegate ulteriori specifiche competenze; nell'atto di nomina sono riportate le predette deleghe.
3- I fiduciari adottano le misure più idonee per i movimenti interni e l'uscita sicura degli alunni al termine giornaliero delle lezioni e per la consegna ai genitori o lo accesso allo scuola-bus.
4- I docenti fiduciari, sentiti i colleghi del plesso/sede e il DS, possono emanare regolamenti specifici di plesso/sede coerenti col presente regolamento. Nei predetti regolamenti possono essere disciplinati l'accesso e l'uso di strutture scolastiche, le modalità di pubblicazione, anche da parte di esterni, di avvisi e comunicazioni ecc. Nel caso di plessi/sedi ubicati nel medesimo edificio o aventi strutture comuni, viene sentito anche il fiduciario del plesso/sede contiguo.
5- Ai fiduciari spetta una retribuzione accessoria a carico del fondo d'istituto; la misura del compenso è determinata, in misura forfetaria, dal collegio dei docenti, nell'ambito dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

F) Docenti responsabili e referenti
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, può nominare docenti:
a) responsabili di strutture, laboratori, strumenti ecc, col compito di curare il corretto utilizzo, conservazione e sviluppo dei predetti beni;
b) referenti di specifiche aree organizzative o di attività col compito di coordinarne il funzionamento, riferire negli OO.CC., mantenere i rapporti intra e interistituzionali. I responsabili e i referenti, sentiti il DS e il DSGA, possono emanare specifici regolamenti relativi al settore di competenza; i predetti regolamenti sono adottati dal DSGA, nel caso di beni e strutture di cui è assegnatario; dal DS per i settori organizzativi.
Il collegio dei docenti può prevedere, anche in misura forfetaria, specifici compensi a carico del fondo d'istituto per retribuire le attività aggiuntive connesse con l'espletamento degli incarichi di cui al presente punto.

ART. 6 DELEGHE

1-Il Dirigente Scolastico può conferire deleghe o incarichi specifici a docenti e/o personale di segreteria in ordine a partecipazioni o collaborazioni interistituzionali o con soggetti esterni.

ART. 7 D.S.G.A. E ASSEMBLEA DEL PERSONALE A.T.A.

1- Il DSGA, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal DS, è autonomo nella organizzazione dei servizi di segreteria e generali.
2- Il DSGA predispone l'organigramma dell'ufficio di segreteria e il piano annuale per le attività del personale A.T.A.
3- Il DSGA, sentito il DS, può emanare specifici regolamenti relativi all'accesso agli uffici di segreteria e all'uso di strumenti quali telefono, fax, fotocopiatrice ecc.
4- E' istituita l'assemblea del personale A.T.A.; l'assemblea è presieduta dal dirigente scolastico o, in sua assenza dal D.S.G.A.; la convocazione è disposta congiuntamente dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A.
5- L'assemblea si riunisce ordinariamente all'inizio dell'anno scolastico e tutte le volte in cui è richiesto:
- dal dirigente scolastico;
- dal D.S.G.A.;
- da almeno un terzo del personale A.T.A.;
- dalla R.S.U., anche a maggioranza.
6- Nell'ambito dell'assemblea vengono stabiliti e concordati gli impegni e gli incarichi ordinari e specifici e le disposizioni riguardanti lo svolgimento del servizio da parte del personale in parola.

PARTE SECONDA: ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 8 ASSEMBLEE DEI GENITORI

1- L'ordine del giorno ed il regolamento previsti dall' art. 15 del TU per lo svolgimento delle assemblee dei genitori nell' edificio scolastico debbono essere esposti per iscritto e affissi all'albo.
2- Il Dirigente Scolastico, ove ne ravvisi la necessità o su richiesta dei docenti, può promuovere la convocazione di assemblee di genitori.

ART. 9 ASSOCIAZIONI DI GENITORI

1- Nell'ambito della comunità scolastica possono essere costituite associazioni di genitori, temporanee o permanenti, eventualmente comprendenti anche altri soggetti istituzionali e non, aventi finalità di collaborazione con l'istituto. Le dette associazioni possono costituirsi sia come organismi autonomi che come sezioni locali di organizzazioni territoriali o nazionali.
2- Le attività delle associazioni di cui al comma 1 possono riguardare, fra l'altro:
a) collaborazione con l'istituto per l'arricchimento dell'offerta formativa;
b) raccolta di fondi da destinare all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola;
c) raccolta fondi per concorrere, in tutto o in parte, all'acquisto di strumenti, materiali, beni o servizi
da parte dell'istituto; l'associazione può anche effettuare e/o promuovere donazioni o cessioni in
comodato di beni strumentali a favore dell'istituto;
d) iniziative, comprendenti anche raccolta di fondi per attività di solidarietà sociale;
e) organizzazione di manifestazioni o eventi a carattere socio-culturale;
f) individuazione di soggetti esterni interessati alla sponsorizzazione di attività d'istituto;
g) ogni altra iniziativa o proposta volta al miglioramento didattico, organizzativo e dei servizi erogati
dall'istituto e/o delle competenze genitoriali delle famiglie. Per le finalità di cui alle lettere "b" e
"c" i contributi sono versati all'istituto unitamente ad una nota nella quale vengono specificate la
natura ed i vincoli di destinazione delle risorse.
3- Della costituzione delle associazioni di cui al comma 1 viene data comunicazione al dirigente scolatico il quale provvede alla pubblicizzazione tramite nota affissa all'albo d'istituto, recante l'indicazione dei soggetti promotori e delle finalità perseguite.
4-Per le finalità di cui al comma 2 possono essere costituiti anche appositi comitati di genitori di classe, sezione o plesso/sede. Per i rapporti con l'istituto il comitato può delegare un genitore; in tal caso il genitore delegato rilascia, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione alla scuola dalla quale risulti il tipo e i contenuti della delega.
5 - Le finalità di cui al presente articolo possono essere perseguite anche da gruppi informali e/o occasionali di genitori.

PARTE TERZA: ATTIVITA' D'ISTITUTO
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 10: CRITERI PER LA SCELTA DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEL CONTRAENTE NEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

A) Contratti per l'arricchimento dell'offerta formativa.
1- L'affidamento di incarichi a personale esterno è disciplinato, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del DI 44/2001, dai commi seguenti;
2- In assenza di espressi vincoli previsti dalla normativa specifica di riferimento o da altri organismi sovra-ordinati, il collegio dei docenti, in sede di elaborazione dei progetti didattici richiedenti competenze professionali non reperibili all'interno dell'istituzione scolastica, stabilisce:
- il limite massimo di spesa per l'acquisizione di prestazioni esterne da impegnare nei progetti;
- i requisiti che debbono essere posseduti dal contraente ed i criteri di selezione.
3- Nella formulazione dei criteri di selezione il collegio terrà presenti i seguenti requisiti:
a) possesso del titolo di studio, professionale o abilitazione specifica;
b) esperienze pregresse di prestazione d'opera presso l'istituto, valutate positivamente;
c) competenze riferibili alla fascia d'età degli alunni destinatari del progetto;
d) esperienze professionali pregresse.
In caso di progetti di particolare specificità o per assicurare la continuità di esperienze pregresse il collegio può formulare indicazioni nominative espresse.
4- L'accesso alla stipula dei contratti non è condizionata dalla appartenenza o meno del contraente all'amministrazione scolastica o da particolari condizioni di stato giuridico; è invece subordinato alla compatibilità degli impegni ed orari stabiliti dalla scuola con eventuali impegni esterni del contraente.
5-Una volta determinati i fabbisogni di cui al comma 2 il dirigente scolastico, per importi sino a € 2000 procede direttamente all'individuazione del contraente ed alla stipula del relativo contratto; per importi superiori pubblicizza, mediante affissione all'albo della scuola i progetti scolastici richiedenti l'affidamento, da parte dello istituto, di incarichi a soggetti esterni. L'affissione può essere effettuata anche presso scuole viciniori.
La comunicazione dovrà contenere:
- le caratteristiche essenziali del progetto e dell'incarico o le modalità di esecuzione delle prestazioni;
- i requisiti richiesti;
- il compenso;
- i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte degli interessati.
La comunicazione conterrà anche la precisazione se la negoziazione avviene in forma distinta per ciascuno specifico progetto o per gruppi di progetti.
6 - Gli aspiranti all'incarico possono produrre istanza indicando il possesso dei requisiti di cui a commi 2 e 3.
7 - L'individuazione del contraente, per importi superiori a 2000 €, viene effettuata da una commissione di docenti appositamente nominata dal dirigente scolastico su proposta del collegio dei docenti.
8- Qualora, decorsi i termini di presentazione, non siano state prodotte richieste di affidamento d'incarico in relazione ad uno o più progetti, il dirigente scolastico procede direttamente alla individuazione del contraente sulla base di contatti diretti.
9- I soggetti aggiudicatari possono partecipare, in qualità di invitati, alle riunioni dei Consigli di classe/interclasse/intersezione e del collegio dei docenti, limitatamente ai ai punti dell'O.d.G. relativi ai progetti in cui risultano impegnati.
10- I soggetti aggiudicatari dovranno uniformare le loro attività a:
- indicazioni nazionali vigenti;
- indirizzi stabiliti nel POF;
- orari delle lezioni;
- regolamenti per la sicurezza.
Di norma i soggetti aggiudicatari non fanno uso di strumentazioni o dispositivi elettrici o in grado di costituire fonte di rischio. In caso di bisogno, i medesimi dovranno farne oggetto di espressa richiesta, prima della sottoscrizione del contratto, ai fini dell'apertura delle necessarie posizioni assicurative.
11- Al termine della prestazione, il soggetto aggiudicatario rilascia, sotto la propria responsabilità, dichiarazione dell'avvenuta prestazione.
12- I commi precedenti non riguardano i viaggi d'istruzione, visite guidate ecc per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo punto B.
13- Il dirigente scolastico, per l'acquisizione e la scelta di servizi formativi aventi dislocazione territoriale (piscina, cinema, sale polifunzionali ecc) può derogare dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti e applicare il criterio della viciniorità.

B) Acquisizioni di beni strumentali, servizi tecnologici e contratti per il miglioramento didattico, funzionale ed organizzativo dell'istituzione scolastica.
14- L'individuazione del fornitore di beni o servizi viene effettuata dal dirigente scolastico o da un suo delegato nei termini specificati ai commi seguenti:
- ove previsto, prioritariamente nell'ambito delle offerte CONSIP;
- in caso di offerte più vantaggiose o, ove non si ravvisi sufficiente garanzia
qualitativa nell'ambito delle offerte CONSIP, presso il mercato di riferimento secondo le modalità indicate ai punti seguenti.
a) Importi sino a 2000€.
Per importi sino a 2000€ l'acquisizione è effettuata dal dirigente scolastico o suo delegato presso il fornitore giudicato più vantaggioso; nell'ambito dei criteri di selezione vengono considerati i seguenti criteri:
- rapporto qualità/prezzo dei beni rilevati, offerti o proposti;
- soddisfazione nelle pregresse forniture;
- tempi di consegna;
- qualità e tempi di assistenza e/o consulenza;
Per il rinnovo delle scorte di materiale di facile consumo, di cancelleria, per le pulizie, per l'acquisto di strumenti di segreteria e per interventi di piccola manutenzione il DSGA è delegato a provvedere direttamente sulla base di contatti diretti.
b) Importi superiori a 2000€.
Per importi superiori a 2000€ l'individuazione del fornitore viene effettuata sulla base del maggior vantaggio stabilito in esito ad una tabulazione comparativa a punti, conforme al modulo che segue, comprendente almeno tre offerte. I preventivi potranno essere acquisiti sulla base:
- di richiesta espressa da parte della scuola;
- di offerte autonomamente trasmesse dai fornitori.
Nel caso di richiesta da parte della scuola la comunicazione dovrà contenere la richiesta di informazioni relative a:
- costi unitari e/o globali;
- caratteristiche qualitative del prodotto/servizio richiesto;
- tempi di consegna rispetto al giorno successivo a quello di formalizzazione dell'ordine;
- tempi di assistenza;
- forme di consulenza;
- ogni eventuale utile informazione aggiuntiva sul bene/servizio richiesto;
- il limite di tempo entro il quale dovranno essere prodotte le offerte, che dovrà essere contenuto entro le tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta della scuola. La data di ricevimento potrà essere individuata mediante:
- protocollo di ricevimento;
- auto-dichiarazione a cura del responsabile del soggetto fornitore,
anche direttamente sulla nota di richiesta;
- timbro postale.

TABELLA COMPARATIVA DELLE OFFERTE

La valutazione dell'offerta viene effettuata sulla base del maggior punteggio ottenuto sommando due diversi punteggi parziali:
A) punteggio attribuito sulla base della convenienza economica (parametro economico);
B) punteggio attribuito sulla base della convenienza qualitativa, del prodotto e/o del fornitore (parametro qualitativo).

A) Determinazione della convenienza economica
Il punteggio relativo al parametro economico viene attribuito sulla base dei criteri seguenti:
I) all'offerta al maggior costo punti 0
II) ove l'offerta col maggior costo sia superiore a 2000€ sino a 4000€, si assegna un punto per ogni variazione del 6% al ribasso rispetto alla predetta offerta (variazioni sino al 6,5% si approssimano a 6%; variazioni decimali di entità superiore danno luogo al punteggio superiore);
III) ove l'offerta col maggior costo sia superiore a 4000€ sino a 8000€, si assegna un punto per ogni variazione del 5% al ribasso (variazioni sino al 5,5% si approssimano a 5%; variazioni decimali di entità superiore danno luogo al punteggio superiore);
IV) ove l'offerta col maggior costo sia superiore a 8000€ sino a 12000€, si assegna un punto per ognivariazione del 4% al ribasso (variazioni sino al 4,5% si approssimano a 4%; variazioni decimali di entità superiore danno luogo al punteggio superiore);
V) ove l'offerta col maggior costo sia superiore a12000€ si assegna un punto per ogni variazione del 3% al ribasso (variazioni sino al 3,5% si approssimano al 3%; variazioni decimali di entità superiore danno luogo al punteggio superiore).

B) Determinazione del parametro qualitativo
Il punteggio relativo al parametro qualitativo viene attribuito sulla base della seguente tabella:

fornitori
punteggi FORNITORE 1

--------------------- FORNITORE 2

--------------------- FORNITORE 3

----------------------- FORNITORE 4

-----------------------
QUALITA' ATTRIBUIBILE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE INTRINSECHE E/O DICHIARATE DAL
FORNITORE:
non accertabile sulla base delle informa_ zioni fornite: punti 0
qualità ordinaria: punti 1
qualità superiore: punti 2
eccellenza: punti 3 note:__________ ______________
____________________________

punti:______ note:__________ ______________
____________________________

punti:______ note:__________ ______________
____________________________

punti:______ note:__________ ______________
____________________________

punti:______
QUALITA' ATTRIBUIBILE SULLA BASE DI EPERIENZE PREGRESSE O ALTRE INFORMAZIONI:
- nessuna esperienza: punti 0
- esperienze non soddisfacenti: punti -1
- esperienze positive: punti 1
- esperienze di particolare soddisfazione:
punti 2 note:__________ ______________
____________________________

punti:______ note:__________ ______________
____________________________

punti:______ note:__________ ______________
____________________________

punti:______ note:__________ ______________
____________________________

punti:______
TEMPI DI CONSEGNA (DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI FORMU_ LAZIONE DELL'ORDINE):
- non accertabili o non dichiarati: punti 0
- entro i 6 -10 giorni: punti 1
- entro i 3 - 5 giorni: punti 2
- entro 2 giorni: punti 3 giorni:______

punti:______ giorni:______

punti:______ giorni:______

punti:______ giorni:______

punti:______
TEMPI DI ASSISTENZA (SE RITENU_ TA UTILE AI FINI DELL'IMPIEGO)
- non accertabile o non dichiarata: punti 0
- entro i 6 - 10 giorni: punti 1
- entro i 3 - 5 giorni: punti 2
- entro 2 giorni: punti 3 giorni:______

punti:______ giorni:______

punti:______ giorni:______

punti:______ giorni:______

punti:______
CONSULENZA (SE RITENUTA UTILE
AI FINI DELL'IMPIEGO)
- non accertabile o non dichiarata: punti 0
- dichiarata disponibilità: punti 1
- di particolare funzionalità e accesso:
punti 2. note:__________ ______________
____________________________

punti:______ note:__________ ______________
____________________________

punti:______ note:__________ ______________
____________________________

punti:______ note:__________ ______________
____________________________

punti:______
EVENTUALI ULTERIORI CARATTE_ RISTICHE RILEVATE
- non accertabili o non dichiarate: punti 0
- apprezzabili: punti 1
- particolarmente innovative o funzionali:
punti 2. ulteriore caratte_ ristica:________
______________
______________
______________
punti:______
ulteriore caratte_ ristica:________
______________
______________
______________
punti:______ ulteriore caratte_ ristica:________
______________
______________
______________
punti:______ ulteriore caratte_ ristica:________
______________
______________
______________
punti:______
TOTALE PUNTI

TOTALE COMPLESSIVO:

PARAMETRO fornitore 1 fornitore 2 fornitore 3 fornitore 4
ECOMICO
QUALITATIVO
TOTALE

15- Per importi superiori a 2000€ l'individuazione del soggetto fornitore viene di norma effettuata dal dirigente scolastico o suo delegato.
16- In tutti i casi l'individuazione del fornitore viene documentata attraverso un fascicolo contenente:
- all'esterno la dicitura relativa al bene/servizio acquisito e la data di individuazione;
- in originale o in copia tutta la documentazione istruttoria, accessoria o conseguente;
- copia del processo verbale di cui al successivo comma 17.
17- L'individuazione del fornitore viene documentata mediante la compilazione del modulo prestrutturato per il processo verbale che segue:

MODULO PRESTRUTTURATO PER PROCESSO VERBALE NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI, SERVIZI TECNOLOGICI E SERVIZI

IL GIORNO................................... ORE........................... PRESSO..................................................................................

barrare la casella relativa al soggetto che effettua l'individuazione

[ ] IL DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO DELEGATO:....................................
.................................................................................................................................
[ ] IL DSGA O SUO DELEGATO:...........................................................................
.................................................................................................................................
ALLA PRESENZA DI :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE LA SCUOLA DEVE PROCEDERE ALL'ACQUISIZIONE, PRESSO IL MERCATO DI RIFERIMENTO DI ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATTESO CHE L'IMPORTO PREVISTO E' DI ___________________ €
[ ] (solo se l'importo è pari o inferiore a 2000€) A SEGUITO DI VALUTAZIONI DIRETTE OPTA PER L'OFFERTA DI__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[ ] (solo se l'importo è superiore a 2000€) VALUTATE LE OFFERTE RIPORTATE NELLA ALLEGATA TABELLA COMPARATIVA OPTA PER L'OFFERTA DI ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ luogo - data

firme:___________________________________




ATTIVITA' DIDATTICHE

ART.11 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

1- L'assegnazione dei docenti alle classi viene disposta dal dirigente scolastico sulla base dei criteri di cui al comma 2.
2- La contrattazione d'istituto determina l'assegnazione dei docenti ai plessi; il consiglio d'istituto stabilisce i criteri di assegnazione alle classi.
I predetti criteri dovranno essere formulati in forma astratta, senza riferimenti a singoli o gruppi di docenti.
3- Il collegio dei docenti può formulare proposte nominative espresse coerenti con i criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4 - In caso di mancata formulazione di criteri o di indicazioni da parte degli organi sopra indicati il dirigente procede egualmente alle assegnazioni.

VIGILANZA E SICUREZZA SCOLASTICA

ART. 12 VIGILANZA

1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e i connessi impegni per la sicurezza a carico degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.
I predetti obblighi sono ripartiti nel modo che segue.
a) Competenza per gli aspetti organizzativi generali: dirigente scolastico; a tale scopo il dirigente, all'inizio dell'anno scolastico, emana una specifica direttiva sulla sicurezza scolastica, le predetta direttiva potrà essere successivamente integrata con ulteriori disposizioni per evenienze sopravvenute o non rilevate al momento della emanazione.
b) Competenza del fiduciario di plesso/sede per:
- gli aspetti organizzativi di sede/plesso non disciplinati nella direttiva di cui alla precedente lettera "a";
- gestione delle emergenze; in caso di assenza del fiduciario, la gestione delle emergenze è affidata al docente presente con maggiore anzianità di servizio.
c) Competenza per:
I) vigilanza di prossimità: docenti e collaboratori scolastici, secondo gli obblighi normativo-contrattuali vigenti e le disposizioni di cui alle precedenti lettere "a" e "b";
II) informazioni/istruzioni in ordine:
- ai fattori di rischio rilevati nei locali scolastici;
- ai comportamenti a rischio;
- alle misure di prevenzione nel percorso scuola-abitazione, limitatamente agli alunni autorizzati:
tutti i docenti.
2) In caso di attività parascolastiche, di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.
3) Tutto il personale è obbligato a comunicare al fiduciario o al dirigente scolastico ogni eventuale fattore o comportamento a rischio sopraggiunto o non rilevato. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio; successivamente ne viene data comunicazione al dirigente scolastico per i provvedimenti conseguenti.
4) Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza dovranno essere contestualizzati nella programmazione educativo-didattica.
Gli insegnanti, periodicamente, forniscono informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di natura strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici.
5) Tutto il personale, anche supplente, i soggetti e i visitatori esterni sono obbligati a prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
6) Il personale scolastico è obbligato a partecipare:
- alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza;
- ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza.
Il personale scolastico il quale, per qualsiasi ragione non partecipa alle iniziative di formazione/ informazione, concorda col DS le modalità di restituzione della relativa quota oraria non effettuata.
7) Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, ai locali addetti al servizio di evacuazione d'emergenza.
Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte da soggetti incaricati dalla società incaricata.
8) Particolare attenzione nella vigilanza sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio specifico:
- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di
alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico (che dovranno risultare sempre agibili); il locale collaboratore scolastico provvede alla vigilanza e all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori ecc privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore:
finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc;
-impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;
In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.
9) Particolare cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti.
a) Nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse/classe/intersezione e segnalati al DS per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario.
b) Durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato la lezione nell'ora immediatamente precedente. Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante il predetto intervallo.
Il Collegio dei Docenti o i consigli di classe/interclasse/intersezione e il dirigente scolastico possono disporre modalità particolari per lo svolgimento della ricreazione.
c) Nell'accesso ai servizi igienici.
d) In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante in servizio nella classe ed al personale collaboratore scolastico più vicino.
e) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.
f) L'uscita autonoma degli alunni dall'aula deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.
g) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido. Il docente che non effettua lezioni in altre classi nell'ora precedente deve essere presente davanti alla porta dell'aula di competenza al momento del suono della campanella d'ingresso. Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici ecc), il docente in uscita:
I) attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:
- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;
II) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.
In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza sulla classe da parte del collaboratore scolastico più vicino.
Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono mantenersi informati sulle particolari procedure di cambio.
h) Il docente subentrante il quale, per qualsiasi ragione, è impedito nell'ingresso secondo l'orario di competenza, deve tempestivamente darne comunicazione, anche telefonica, al fiduciario o, in sua assenza, al docente uscente affinché vengano adottate le idonee misure di vigilanza secondo quanto specificato al comma 1, lettera "b".
10) Uscita degli alunni.
a) Al momento dell'uscita gli alunni minori devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati. I docenti accompagnano gli alunni sino all'area di presa di consegna da parte dei genitori o di sosta dello scuola-bus. In caso di delega il genitore/ affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento. In caso di delega, il personale presente deve verificare se l'alunno riconosce la persona venuta a prelevarlo.
d) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, e in assenza di autorizzazione, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano la locale stazione di forza pubblica.
e) Le norme dei precedenti punti da "a" a "d" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.
11) Sostituzioni di colleghi assenti. La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:
a) sostituzioni di tipo ordinario;
b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.
Alla sostituzioni di colleghi assenti nell'ambito della tipologia "a" si procede secondo il seguente ordine di priorità stabilito anche in contrattazione:
- incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza;
- incarico a docente in compresenza in altra classe in conformità con la delibera collegiale relativa all'impiego delle ore in compresenza;
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti.
La tipologia "b" si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:
- vigilanza affidata al collaboratore scolastico ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
- in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente impegnato in progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa in altra classe;
- in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente in compresenza in altra classe; in caso di più docenti in compresenza l'incarico è
conferito secondo il criterio della turnazione, ad iniziare dal docente con minore anzianità totale di servizio;
- in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente, di altra classe, in compresenza col docente specializzato di sostegno;
- incarico conferito ad altri docenti non impegnati in attività didattiche secondo l'orario giornaliero delle lezioni;
- in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.
Il docente fiduciario o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.
12) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:
a) richiede l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
b) provvede ad avvisare i famigliari;
c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltra richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118). In caso d'infortunio o danneggiamento l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redige una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:
- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.
- eventuali testimonianze di altri operatori presenti.
In caso di intervento medico ed ospedaliero gli insegnanti informano i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.
13) In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è tenuto all'uso dei D.P.I..
14) Eventuali aree transitabili nelle pertinenze scolastiche possono essere riservate a parcheggio per i veicoli del personale dipendente e di eventuali visitatori istituzionali (rappresentanti degli EE.LL., della ASL, genitori ecc). I veicoli presenti nelle aree in parola dovranno:
- astenersi dai movimenti negli orari di entrata ed uscita degli alunni;
- muoversi sempre a passo d'uomo;
- dare sempre la precedenza ai pedoni;
- essere parcheggiati:
- lontano da ingressi/uscite;
- in modo da non ostacolare l'accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso, agli altri veicoli e/o ai pedoni
- in modo da non limitare le vie di fuga o gli spazi di raccolta;
- rimanere sempre chiusi a chiave.
15) Il personale collaboratore scolastico e/o il fiduciario, in caso di parcheggio non conforme alle prescrizioni dell'art. 14 richiede al proprietario la ricollocazione del veicolo; in caso di rifiuto richiede l'intervento dei vigili urbani.
16) Al rientro in classe, l'alunno assente per malattia o per situazioni affini alla malattia per più di 5 giorni dovrà esibire il certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.

ART. 13 COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

I collaboratori scolastici esercitano, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, compiti di vigilanza, nei confronti di alunni e del pubblico. La vigilanza è esercitata con riferimento alla mobilità interna agli edifici scolastici, agli accessi esterni ed interni.
In particolare detta vigilanza è esercitata:
- nei momenti di entrata ed uscita degli alunni e, durante la ricreazione, nei servizi igienici;
- negli intervalli determinati dai cambi di insegnante nelle classi;
- nei movimenti, anche autorizzati, di alunni, singoli o in gruppi;
- nelle aule, laboratori ecc in caso di momentanea assenza dell'insegnante;
- nei confronti delle uscite, incluse quelle di sicurezza.
- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati
comportamenti a rischio.

ART 14 ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

1- Per ragioni di sicurezza l'accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei.
Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l'ingresso è consentito limitatamente:
- ai rappresentanti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
- ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa
autorizzazione per l'uso dei locali scolastici;
- ai soggetti espressamente invitati o autorizzati;
- ai visitatori per i soli rapporti di utenza.
Eventuali visitatori sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico o ad altro personale interno, specificando il proprio status e le ragioni della visita; il suddetto personale provvede all'inoltro del visitatore presso l'ufficio o gli addetti richiesti. Il visitatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite per il tramite del personale interno.
2-Tutti i soggetti esterni a qualunque titolo presenti nella scuola sono tenuti a prendere visione:
- del documento valutazione rischi, del piano antincendio e della cartellonistica di sicurezza;
- degli addetti incaricati della sicurezza scolastica, del servizio antincendio e primo soccorso;
- dei numeri telefonici d'emergenza.
I comportamenti all'interno delle aree e dei locali scolastici dovranno risultare sempre compatibili con le situazioni di rischio rilevate.
3-L'accesso è consentito ai soli visitatori esterni maggiorenni.
In via eccezionale può essere autorizzato l'accesso a visitatori minori qualora accompagnati;
in tal caso gli accompagnatori assumono la vigilanza sul minore medesimo assicurando la sorveglianza necessaria atta ad evitare ogni comportamento a rischio.

ALUNNI:

- D I R I T T I -

ART. 15 DIRITTO ALL' ISTRUZIONE

Gli alunni hanno diritto a:
a- una istruzione di qualità e individualizzata;
b- un ambiente educativo stimolante e orientato al benessere individuale e collettivo;
c- una comunicazione didattica improntata al dialogo collaborativo e finalizzata alla realizzazione degli apprendimenti programmati e allo sviluppo dell'autostima, dell'autoefficacia e del benessere; gli insegnanti evitano espressioni o comportamenti in grado di indurre tensioni o disagio nell'alunno;
d- ad interventi di recupero ordinari (nell'ambito delle lezioni disciplinari) e straordinari, anche in orario aggiuntivo, in forma individuale o in gruppi;
e- ad esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie convinzioni e a formulare proposte e suggerimenti sull'organizzazione scolastica; lo studente ha anche diritto e ad avere ed avere riconosciuto un proprio stile di vita; detti stili di vita dovranno tuttavia risultare non contrari alle finalità del progetto educativo dell'istituto;
f- a comportamenti e stili di vita da parte degli operatori scolastici, nell'ambito del tempo di lavoro, non contrari alle finalità ed il progetto educativo della scuola e rispettosi della psicologia dell'età evolutiva;
g- a ricorrere, in caso di difficoltà o divergenze, al supporto del personale della scuola;
h- a conoscere l'organizzazione generale della scuola, i contenuti della programmazione, i criteri didattici, educativi e di valutazione, le motivazioni di eventuali sopraggiunte rilevanti modifiche dell'organizzazione scolastica;
i- all'opzione in relazione alle attività formative non obbligatorie senza alcuna discriminazione socio-culturale o di profitto;
l- all'astensione dalle attività scolastiche in contrasto con i principi etico-religiosi della propria cultura famigliare e dell'ambiente di provenienza;
m- ad interventi programmati per la rimozione degli effetti negativi dei condizionamenti sociali e per il superamento di situazioni di svantaggio socio-culturale.

ART. 16 DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE CORRETTA E TRASPARENTE

Gli alunni hanno inoltre diritto a quanto segue.
a) La valutazione, in itinere o sommativa, deve essere formulata sulla base di criteri obiettivi dichiarati e trasparenti; gli alunni hanno altresì diritto alla motivazione ed alla spiegazione dei giudizi espressi, comprendenti indicazioni positive per il miglioramento e l'incoraggiamento.
b) Gli esiti delle valutazioni degli elaborati scritto-grafici devono essere comunicate agli alunni entro tempi brevi.
c) La valutazione deve promuovere l'autovalutazione finalizzata alla comprensione delle proprie risorse e dei propri fabbisogni.
d) Interventi di orientamento e, per gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado, un consiglio orientativo individualizzato non vincolante.
e) Tutela della riservatezza delle valutazioni e dei dati personali, inclusi i contenuti presenti negli elaborati.
e) La ripetenza sarà deliberata solo quando sia riconosciuta con certezza la non sussistenza di nuclei o elementi su cui fondare il passaggio alla classe o al corso di studi successivo.
f) Gli organi collegiali impegnati nella valutazione formale terranno conto anche di fattori quali l'età dell'alunno, le condizioni socio-ambientali, particolari condizioni psico-fisiche ecc.

- D O V E R I -

ART. 17 RISPETTO DELLE PERSONE E DEGLI AMBIENTI

Gli alunni sono tenuti a:
" tenere nei confronti del personale della scuola e dei compagni un comportamento corretto e rispettoso;
" condividere le responsabilità di mantenere e curare l'integrità delle strutture e rendere accogliente l'ambiente scolastico;
" curare la persona e il proprio abbigliamento in modo da non risultare in contrasto con le finalità educative della scuola.

ART. 18 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI E DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Gli alunni sono inoltre tenuti a osservare le disposizioni che seguono:
" Frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e a curare i propri materiali e strumenti di lavoro. In caso di assenze che superino i cinque giorni l'alunno sarà ammesso in classe solo se provvisto di certificato medico. Nel caso di assenza di più di cinque giorni non dovuta a motivi di salute è necessario, comunque, esibire certificato medico attestante l'idoneità fisica. In caso di sospensione delle attività scolastiche a seguito di azione di sciopero, non è richiesta la giustificazione per l'assenza degli alunni. In caso di assenza, l'alunno è tenuto ad informarsi dello sviluppo delle lezioni e dei compiti assegnati e a impegnarsi per il recupero.
" L'opzione a corsi o modelli didattici di natura istituzionale quali Tempo Pieno, Tempo Prolungato, una volta autorizzata, impegna per l'intero ciclo di studi; deroga al predetto obbligo è prevista solamente quando il genitore/affidatario certifichi che la ulteriore permanenza nel corso prescelto costituisca grave pregiudizio alle condizioni di salute, anche psicologiche, dell'alunno o al suo successo scolastico complessivo.
" Osservare le regole previste dall'organizzazione scolastica, le norme, istruzioni, consegne e divieti posti dal regolamento o forniti dagli operatori scolastici. In particolare gli alunni non escono dalle aule scolastiche nei momenti di assenza dei docenti.
" Osservare le norme e le istruzioni in materia di sicurezza e igiene personale.
" Curare che il proprio abbigliamento e il proprio linguaggio non contrastino con le finalità educative della scuola.
" Usare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni alle persone ed al patrimonio della scuola.
" Assolvere assiduamente agli impegni di studio: svolgere o eseguire i lavori scolastici, sia in aula che in ambito domestico, controllarne la completezza e la correttezza, individuare le carenze, ricercare insieme agli insegnanti le soluzioni per il miglioramento della propria preparazione.
" Presentarsi a scuola con la divisa scolastica costituita da:
scuola dell'infanzia grembiule a quadretti bianchi e celesti per i bambini e bianchi e rosa per le bambine;
scuola primaria grembiule bianco per le bambine e blu per i bambini.
Nei mesi di settembre e maggio gli alunni della scuola primaria possono indossare la divisa scolastica estiva (maglietta con logo della scuola).

ART. 19 INTERVENTI DI RESPONSABILIZZAZIONE E SANZIONATORI

Nei confronti dell'alunno responsabile di comportamenti contrari a quanto specificato ai precedenti articoli 19 e 20 sono disposti, a seconda dei casi:
a) interventi di richiamo;
b) sanzioni.
Per entrambe le tipologie l'alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per l'esposizione delle proprie ragioni.

A) Interventi di richiamo e soggetti competenti:
TIPO DI INTERVENTO SOGGETTO COMPETENTE
I) rimprovero verbale operatore scolastico
II) nota di comunicazione alla famiglia insegnante
III) sospensione temporanea o limitazioni nella partecipazione ad alcune attività; consegne speciali da osservare insegnante
IV) annotazione sui documenti scolastici di classe insegnante
V) richiesta di colloquio del docente col genitore/affidatario insegnante; dirigente scolastico
VI) lettera di informazione/richiamo rivolta ai genitori/affidatari dirigente scolastico, fiduciario, docente.


B) Sanzioni e soggetti competenti:
SANZIONE SOGGETTO COMPETENTE
I) verbalizzazione, da parte del consiglio di interclasse, eventualmente accompagnata da: a) richiesta di colloquio di un docente, in rappresentanza del consiglio, con un genitore o l'affidatario;
b) comunicazione scritta ai genitori/affidatari.
consiglio di classe
II) note da allegare nel fascicolo personale dell'alunno.
insegnante unitamente al dirigente scolastico



C) Criteri per la valutazione della gravita'
La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all'irrogazione delle sanzioni e al relativo livello viene assunta sulla base dei seguenti criteri.
1) Tipologia:
- inadempienze, caratterizzate dal mancato compimento di obblighi o doveri di lavoro o regolamentari;
- violazioni:
- plagio, attivo e/o passivo, nell'esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;
- occultamenti di comunicazioni alle famiglie;
- falsificazione di firme dei genitori/affidatari;
- manomissione o alterazione di documenti scolastici;
- danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy;
- offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc);
- azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona;
- danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;
- partecipazione a litigi violenti;
- aggressioni non pianificate;
- aggressioni pianificate.

2) Gravità degli esiti; la gravità degli esiti viene classificata secondo la scala:
- lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o lesioni;
- media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività e/o costi di ripristino sino a 300€; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura e attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minuto primo soccorso;
- alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di recupero e/o costi di ripristino oltre i 300€; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura e assistenza prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso;
- altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l'intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori ai 2000€; grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti. La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dell'alunno, pur non producendo conseguenze effettive è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.

3) Ricorrenza, classificata secondo la scala:
- occasionale;
- reiterata;
- costante.

4) Elementi o circostanze attenuanti:
- accertate situazioni di disagio sociale;
- particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva;
- provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti;
- errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto;
- immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti;

5) Elementi o circostanze aggravanti:
- premeditazione;
- azioni di gruppo;
- azioni ai danni di soggetti deboli;
- azioni ai danni di soggetti diversamente abili.

Per comportamenti sino alla "violazione" con "danneggiamenti a carattere involontario per superficialità o negligenza", di gravità lieve e ricorrenza occasionale, viene disposto un intervento di richiamo; per livelli superiori viene irrogata una sanzione disciplinare. In caso di comportamenti oggettivamente sanzionabili, sulla base della valutazione di quanto al punto 4, la sanzione può essere convertita in intervento di richiamo. La parola "profitto" contenuta nell'art. 4, comma 3 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007 va interpretata nel senso di "profitto disciplinare".

D) Modalita'.
1- Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti.
2- L'insegnante che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi:
a) dispone autonomamente l'intervento di richiamo;
b) ove ritenga sussistano le condizioni per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sottopone i fatti all'attenzione dei colleghi del consiglio di classe/interclasse. Nel caso in cui l'insegnante non faccia parte dell'organo collegiale cui compete l'irrogazione della sanzione, l'insegnante medesimo redige una sintetica relazione scritta sui fatti indirizzata al dirigente scolastico.
3- All'alunno cui viene irrogata una sanzione viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione medesima in attività a favore della comunità scolastica, comprendenti anche:
- impegno a osservare comportamenti corretti;
- formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi;
- ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dal comportamento sanzionato;
- svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore:
- di compagni;
- della scuola;
- della comunità scolastica.
A tale scopo i docenti della classe delegano ad un collega il compito di proporre all'alunno responsabile lo svolgimento delle predette attività; di tale proposta deve essere effettuato processo verbale; una copia di tale processo verbale va trasmessa ai genitori/affidatari.
4- Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell'alunno.

E) Provvedimenti disciplinari particolari relativi all'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi di ripresa foto/video/audio
1- L'uso del telefono cellulare da parte degli alunni è vietato.
2- In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti:
a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare;
b) in caso di reiterazione ritira il telefono cellulare e lo restituisce al termine della giornata ad un genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola unitamente alla richiesta di una maggiore collaborazione nel sollecitare l'alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare.
3- In caso di violazione dell'art. 16, commi 5 e 6, il docente che ha rilevato l'infrazione procede nel seguente modo:
a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare e invita il genitore/affidatario ad informare i soggetti dei quali sono state irregolarmente diffuse le immagini;
b) in caso di reiterazione o in caso di rifiuto il docente:
- informa il genitore che procederà a relazionare il DS dei fatti;
- informa il DS il quale, anche ai fini dell'applicazione degli artt. 161 e 166 del D.L.vo 196/2003, a sua volta mette a conoscenza dei soggetti ripresi della avvenuta violazione;
- valuta, unitamente ai colleghi del consiglio di interclasse, l'opportunità di irrogare una sanzione disciplinare e la relativa entità.

ART. 20 IMPUGNAZIONI; COMITATO DI GARANZIA D'ISTITUTO

1- Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le sanzioni sono impugnabili davanti all'Organo di Garanzia di cui ai commi successivi.
2- L'impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al dirigente scolastico entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. La notifica reca la possibilità di ricorrere secondo le modalità riportate ai successivi commi 3, 4 e 7. A tale scopo le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica decorrono quindici giorni dopo la notifica; tale disposizione non si applica nel caso del livello VI della tabella delle sanzioni di cui all'art. 21, quando vi sia pericolo immediato per le persone.
3- Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni. I ricorsi possono essere inoltrati, oltre che dai Genitori dell'alunno destinatario della sanzione, da chiunque ne abbia interesse, incluse eventuali parti offese.
4- E' istituito il "COMITATO DI GARANZIA D' ISTITUTO " ai sensi dell' art. 5, comma 1, del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007; esso è composto da:
- il dirigente scolastico, con funzioni di presidente;
- un docente designato dal Consiglio d'Istituto, con funzioni di segretario;
- due genitori eletti nei consigli di interclasse.
Alle sedute del collegio di garanzia può essere invitato il docente che ha rilevato i fatti che hanno determinato la sanzione oggetto di ricorso.
5- Il collegio di garanzia resta in carica per due anni; in caso di trasferimento o decadenza di un membro si procede alla sostituzione con le medesime procedure di cui al precedente comma 4.
6-Al Collegio di Garanzia d'istituto spetta l'esame dei ricorsi di cui al precedente comma 2. Nello svolgimento dell'esame dei ricorsi il Collegio può richiedere l'audizione dei soggetti interessati; chiunque ne abbia interesse può richiedere di essere ascoltato dal collegio o inviare una memoria scritta. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente; la deliberazione contiene le seguenti parti:
a) premessa, comprendente:
- richiami normativi e regolamentari;
- valutazione dei fatti sulla base dei criteri di cui al precedente art. 21;
- valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione;
b) decisione, che può consistere:
- nella conferma della sanzione irrogata;
- sua modifica;
- suo annullamento.
La decisione del Collegio di garanzia è adottata entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Al Collegio spetta anche l'esame dei ricorsi contro le disposizioni contenute del presente regolamento.
I membri del Collegio eventualmente direttamente implicati o parti offese o aventi relazioni di parentela con gli interessati all'esame, partecipano alla seduta, ma si astengono dalla votazione.
Le deliberazioni del Collegio sono riportate in apposito verbale. Delle dette deliberazioni viene data notifica al ricorrente e ad eventuali altri interessati. Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali che legittimamente hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento.
7- Contro le violazioni al regolamento relativo allo Statuto delle studentesse e degli studenti è ammesso ricorso al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
8- Il collegio di garanzia viene convocato dal dirigente scolastico mediante:
- comunicazione interna per il personale scolastico;
- convocazione espressa, per i rappresentanti dei genitori.
9-La partecipazione alle sedute dello staff non dà diritto a nessun tipo di compenso.

ART. 21 IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

1- In applicazione dell'art. 3 del DPR 235/2007 la scuola predispone il documento recante il "Patto educativo di corresponsabilità" che impegna operatori scolastici e genitori/affidatari a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo e al rispetto del presente regolamento, delle disposizioni contenute nelle altre carte fondamentali d'istituto e del regolamento dello statuto dello studente.
2- Il patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto dal genitore all'atto dell'inoltro della domanda d'iscrizione; la firma della domanda d'iscrizione implica la sottoscrizione del patto.
3- Il Patto viene illustrato ai genitori nell'ambito delle assemblee convocate per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse; sulla base delle osservazioni emerse il Consiglio d'istituto adotta le eventuali modifiche. Proposte di modifica possono essere prodotte anche dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e da singoli genitori.

- AREA DIDATTICA-

ART. 22 PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA

1- Il documento recante il Piano dell'Offerta Formativa viene reso disponibile al pubblico mediante affissione all'albo d'istituto. Il medesimo viene consegnato in copia a chiunque ne faccia richiesta.
2- Il docente può far accedere, con autorizzazione della dirigenza, esperti esterni nelle aule scolastiche per interventi di arricchimento dell'offerta formativa. Tale accesso è vincolato alle seguenti condizioni:
- presenza una-tantum;
- gratuità della prestazione;
- informazione preventiva resa al soggetto esterno e accettazione della mancata
copertura assicurativa per il tempo di permanenza nei locali scolastici.
Al di fuori delle predette circostanze sono necessarie:
- autorizzazione del dirigente scolastico per interventi non gravanti sul programma annuale;
- deliberazione del consiglio di istituto per interventi gravanti sul programma annuale;
- sottoscrizione di apposita convenzione, sottoscritta dal dirigente scolastico, o suo delegato, e
dall'esperto medesimo, nella quale viene disciplinato il rapporto di collaborazione.

ART. 23 ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE FORMATIVA

1- Il POF può prevedere attività di integrazione dell'offerta formativa (AIF) comprendenti viaggi d'istruzione, visite guidate, pratica sportiva, collaborazioni o presenze presso centri o strutture esterne ecc. In tal caso il POF riporta il programma delle iniziative da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico. L'organizzazione delle predette iniziative tiene conto delle caratteristiche di eventuali alunni diversamente abili e della presumibile presenza di barriere architettoniche.
2- Per evenienze sopraggiunte e su proposta degli insegnanti, in aggiunta a quelle programmate, possono essere svolte ulteriori AIF in corso d'anno; in tal caso le relative iniziative possono essere disposte con deliberazione di un organo collegiale d'istituto o del consiglio di interclasse/intersezione competente.
3- Tutte le iniziative di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante delle attività didattiche e, ove non comportino costi per gli alunni, l'ammontare orario eccedente rispetto alla quota oraria giornaliera ordinaria, concorre al raggiungimento dei monte-ore d'insegnamento previsti dalle disposizioni ordinamentali vigenti.
4- Le AIF comportanti l'uscita degli alunni dagli edifici scolastici sono svolte alla condizione della presenza di almeno un accompagnatore ogni gruppo di 15 alunni con una tolleranza massima del 14% oltre il predetto rapporto.
In presenza di alunni diversamente abili il numero è aumentato di una unità. Almeno un accompagnatore dovrà essere di sesso femminile.
5- Gli accompagnatori sono incaricati con apposita lettera d'incarico del dirigente scolastico. Possono fungere da accompagnatori anche i collaboratori scolastici e, in caso di necessità, membri dell'ufficio di segreteria.
6- Su richiesta degli interessati, ove ricorrano le condizioni, alle A.I.F. possono essere ammessi anche soggetti esterni maggiorenni. L'ammissione è comunque condizionata dalla deliberazione dell'O.C. interessato e da dichiarazione di sollevamento di responsabilità per il personale della scuola.
7- Nel caso di A.I.F. cui partecipano alunni diversamente abili in situazione di gravità, all'iniziativa possono partecipare gli assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992.
8- Le AIF comprendenti viaggi o visite rivolte ad una sola classe possono essere disposte alla condizione che all'iniziativa partecipi almeno il 51% degli alunni.
Deroghe al predetto limite possono essere disposte nei casi in cui gli alunni siano chiamati a rappresentare la classe o la scuola in iniziative di particolare rilievo.
Il limite non si applica:
- alle iniziative che coinvolgano gruppi di classi pari o superiori a tre;
- in caso di deliberazione specifica da parte del consiglio di interclasse.
Previa deliberazione del consiglio di interclasse di provenienza è inoltre ammessa la partecipazione individuale di alunni ad iniziative promosse in altre classi del medesimo ordine scolastico.
9- Dalle iniziative che non risultino essenziali ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi della scuola possono essere esclusi alunni destinatari di interventi di richiamo di cui all'art.21.
Tenuto conto delle obiettive difficoltà di vigilanza nelle uscite scolastiche, dalle iniziative sono inoltre esclusi gli alunni che abbiano reiteratamente messo in atto comportamenti rischiosi per la salute propria e/o altrui.
Dalle visite guidate presso luoghi richiedenti particolari forme di rispetto sono inoltre esclusi gli alunni che abbiano sviluppato comportamenti gravemente irriguardosi o offensivi quale tratto altamente rilevante e stabilizzato della loro condotta.
Tutte le esclusioni di cui ai presente comma sono deliberate dall'O.C. competente.
10- Ai genitori/tutori dovrà essere inviata, a cura dei docenti organizzatori, una sintetica nota informativa sull'iniziativa proposta, comprendente anche l'indicazione degli eventuali luoghi e orari di partenza e arrivo. L'autorizzazione del genitore/ tutore è condizione necessaria per la partecipazione dell'alunno all'iniziativa.
11- I genitori dovranno provvedere al trasporto degli alunni presso il luogo di partenza.
Qualora l'iniziativa preveda l'uscita dalla scuola ed il rientro in orario successivo al termine delle lezioni giornaliere, i genitori dovranno provvedere all'accoglienza degli alunni nel luogo e nell'ora di rientro indicati dal programma.
A tale fattispecie si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 10.
12- Nei casi in cui l'effettuazione dell'IAF comporti il versamento di un contributo da parte delle famiglie a copertura degli eventuali costi di trasporto e/o per le strutture ricettive, il detto contributo potrà essere versato al soggetto esterno gestore:
- direttamente;
- per il tramite della scuola.
Gli insegnanti organizzatori e il personale di segreteria sono autorizzati alla mera raccolta delle contribuzioni individuali ai fini di un versamento unitario.
Tale disposizione si applica anche al personale scolastico incaricato della raccolta di fondi aventi finalità socio-umanitarie o di arricchimento dell'offerta formativa o della dotazione strumentale dell'istituto.
Nei casi sopra richiamati, la raccolta, detenzione e versamento di quote di denaro non costituisce gestione al di fuori del programma annuale.
13- Uno dei docenti accompagnatori tiene l'elenco degli alunni partecipanti con relativi numeri telefonici.

PARTE QUARTA: UTENTI

ART. 24 DOCENTI

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in sede almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.(come da CCNL 2003).
Le lezioni iniziano alle ore 8.15.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e l'avvenuta o mancata giustificazione. Oltre i cinque giorni di assenza per motivi di salute, l'alunno sarà ammesso in classe solo se provvisto di certificato medico, Nel caso di assenza di più di cinque giorni non dovuta a motivi di salute è necessario, comunque, esibire certificato medico attestante l'idoneità fisica; il docente, prima di giustificare ed ammettere l'alunno in classe, è tenuto a verificare che le assenze siano dovute a causa di forza maggiore e non a voluta trascuratezza nei riguardi della scuola.
N.B. I certificati medici devono essere consegnati ai docenti della prima ora e a fine mese consegnati in segreteria in busta chiusa.
3. Gli eventuali ritardi degli alunni saranno registrati dal docente della prima ora. Tre ritardi accumulati nel corso di un bimestre prevedono l'obbligo di riammissione autorizzata dal Dirigente Scolastico.
4. Il genitore deve richiedere l'uscita anticipata del proprio figlio in forma scritta utilizzando gli stampati predisposti dalla segreteria. Il D.S., o un suo delegato, autorizzerà l'uscita dell'alunno solo per gravi motivi di famiglia e di salute, Tale autorizzazione deve essere consegnata al docente di classe che annoterà sul registro di classe l'orario di uscita e conserverà l'autorizzazione.
5. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
6. Durante l'intervallo, dalle ore 10,15 alle ore 10,30, il docente è tenuto a rimanere in classe per sorvegliare il comportamento degli alunni che, nel frattempo, potranno consumare la merenda.
7. I docenti permetteranno agli alunni di uscire per recarsi in bagno, uno alla volta (un maschio e una femmina), controlleranno che le uscite siano brevi e dovranno anche interessarsi di un eventuale ritardo nel rientro in aula.
8. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
9. In occasione di uscite o per trasferimenti in refettorio o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse.
10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
11. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza ed effettuare autonomamente prove di evacuazione parziale.
12. In caso di lieve malessere dell'alunno, durante l'orario delle lezioni, devono essere avvertiti i genitori, in modo che provvedano al suo ritiro dalla scuola. In caso di infortunio o grave malore saranno avvertiti i genitori nel più breve tempo possibile e i docenti provvederanno a chiamare urgentemente gli addetti al primo soccorso (l'elenco è affisso ad ogni piano) che informeranno il Dirigente Scolastico. Se ritenuto necessario dal personale responsabile, si provvederà anche ad attivare il servizio di emergenza del 118. I docenti non possono somministrare alcun tipo di farmaco (compresi gli omeopatici), anche se i genitori sono consenzienti. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere fatta solo dal genitore o da personale infermieristico incaricato. (D.I. 25\11\2005 prot.n. 2312\Dip.\Segr. Dipartimento per l'istruz.).
o I farmaci "salva vita" saranno somministrati dai Docenti e dal personale non docente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico su richiesta della famiglia e certificazione scritta del medico curante specialista. Ogni plesso deve essere dotato di cassetta con materiale di pronto soccorso e disinfezione per il trattamento di piccoli traumi e ferite.
13. Per nessun motivo gli alunni potranno utilizzare i telefoni cellulari.
14. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
15. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
16. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre se prive di grate, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.
17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico o al Responsabile per la Sicurezza. (RSPP).
18. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Direzione.
I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in consiglio d 'interclasse o d'intersezione con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in forma alternativa (non esclusa quella collettiva).
19. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
20. Ogni docente dovrà prendere visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
21. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
22. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
23. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curriculari, che saranno effettuate tramite avviso scritto controfirmato dai genitori.
24. Il ricorso alla Direzione per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.
25. Qualora gli alunni usassero un linguaggio e/o un atteggiamento offensivo nei confronti della scuola, i docenti sono invitati a chiamare il Dirigente Scolastico, che applicherà un'eventuale sospensione.
26.I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a scuola e a disposizione di eventuali supplenti e del D.S.
27. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad un'adeguata igiene personale (lavarsi le mani…), controlleranno i pasti prima che siano serviti agli alunni ed educheranno questi ultimi ad un corretto comportamento.
28. Il cambio degli insegnanti deve avvenire rapidamente, con criteri di buon senso e responsabilità.
I docenti non lasceranno mai incustodite le classi.
29. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita della scuola.
30. Terminato il proprio orario di servizio, in caso di ritardo nel ritiro degli alunni, il docente affiderà l'alunno ad un collaboratore scolastico che, trascorsi 30 minuti senza che il bambino sia stato ritirato, avviserà telefonicamente i vigili urbani affinchè provvedano a portare l'alunno presso la propria abitazione.
31. I genitori devono attendere i propri figli nel cortile della scuola o nelle aree antistanti l'ingresso e non ostruire le uscite utilizzate per il passaggio degli alunni.
32. I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio, fa fede la firma apposta in modo leggibile nel registro, in corrispondenza del numero assegnato nell'elenco. Se provvisti di auto propria possono parcheggiare nel cortile o nello spazio antistante il portone di ingresso della scuola solo fino alle ore 8.10.
Dopo tale orario si dovrà consentire prima l'ingresso di tutti gli alunni e poi si potrà accedere nello spazio adibito a parcheggio.
33. E' fatto divieto assoluto di:
¢ fumare nelle aule e nei corridoi sia durante le ore di lezione, sia durante le attività pomeridiane;
¢ di utilizzare stufe elettriche e fornelli;
¢ di mandare gli alunni in giro per i piani a prelevare o depositare qualsiasi materiale;
34. L'eventuale assenza o ritardo da parte dei docenti deve essere comunicata in Direzione non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, (entro le ore 8,15); entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa, il docente è tenuto a recapitare o a spedire l'eventuale certificato medico.
La richiesta di permessi orari deve essere effettuata con congruo anticipo e, se concessa, le ore devono essere recuperate entro i due mesi successivi.
35. Uso degli spazi esterni l'ingresso della scuola: per motivi di sicurezza, è consentito l'eventuale sosta dei veicoli, solo negli spazi lontano l'ingresso pedonale del Plesso scolastico. Inoltre, l'uscita dei veicoli deve avvenire solo dopo la totale uscita degli alunni dalla scuola. In ogni modo è vietato il movimento delle auto nel momento dell'ingresso e dell'uscita degli alunni dai Plessi scolastici.

ART. 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
4. Collabora con i docenti.
5. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
6. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
7. L'orario di ufficio della segreteria, è il seguente:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, per il personale interno;
il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per il pubblico.
8. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'istituzione scolastica ed il nome.
9. L'eventuale assenza o ritardo da parte del personale A.A. deve essere comunicata in Direzione non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, (entro le ore 8. 00); entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa, il personale A.A. è tenuto a recapitare o a spedire l'eventuale certificato medico.
La richiesta di permessi orari deve essere effettuata con congruo anticipo e, se concessa, le ore devono essere recuperate entro i due mesi successivi.

Art. 26 COLLABORATORI SCOLASTICI

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo al responsabile di plesso e in Segreteria. Segnalano, sempre in Segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
4. Accolgono il genitore dell'alunno, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal C.S. nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà all'annotazione dell'uscita sul registro di classe. Dopo, l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente, potrà lasciare la scuola.
5. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, quanto segue:
¢ che tutte le luci siano spente;
¢ che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
¢ che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
¢ che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
¢ che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
¢ gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
6. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
7. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione del piano di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
8. I collaboratori scolastici:
¢ devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
¢ devono assicurarsi che i cancelli siano chiusi alle ore 8.45 per la Scuola Primaria e alle ore 9.15
per la Scuola dell'Infanzia e devono riaprirli per l'uscita degli alunni.
¢ collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
¢ comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza
dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
¢ favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
¢ vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso ed all'uscita
durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni, e quando questi si recano ai
servizi igienici o in altri locali;
¢ possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le
visite d'istruzione;
¢ riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi,
sostano nei corridoi;
¢ sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento
momentaneo dell'insegnante;
¢ sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della
scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
¢ evitano di parlare ad alta voce;
¢ tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
¢ provvedono, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza;
¢ non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati;
¢ prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli d'interclasse o intersezione, dei
collegi dei docenti o dei consigli di Circolo, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del
necessario servizio;
¢ sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni;
¢ controllano che le persone estranee non entrino nella scuola se non autorizzate dalla
Dirigenza o dal responsabile di plesso;
¢ chiamano i genitori o, in loro assenza, i vigili urbani e consegnano loro gli alunni che non sono stati prelevati non oltre i 30 minuti dopo l'orario stabilito per l'uscita da scuola.
9. Non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro; non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
10. I collaboratori scolastici indossano, in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro.
11. 9. L'eventuale assenza o ritardo da parte del personale C.S. deve essere comunicata in Direzione non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, (comunque non oltre le ore 8.00); entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa, il personale C.S. è tenuto a recapitare o a spedire l'eventuale certificato medico.
La richiesta di permessi orari deve essere effettuata con congruo anticipo e, se concessa, le ore devono essere recuperate entro i due mesi successivi.

Art. 27 ALUNNI

A)Le lezioni iniziano alle ore 8.15
1. Gli alunni dovranno presentarsi a scuola in divisa scolastica e indossare un abbigliamento comodo e pratico. Gli alunni devono trovarsi a scuola in orario e, comunque, non oltre le 8.30, ora dell'appello.
2. I ritardi (8.30 - 8.45) degli alunni saranno registrati dal docente della prima ora. Tre ritardi accumulati nel corso di un bimestre prevedono l'obbligo di accompagnamento dell'alunno da parte di un genitore e la riammissione autorizzata dalla Direzione.
3. I cancelli saranno chiusi alle ore 8.45.
4. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
5. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile e contenute nel P.O.F.
6. Le assenze fino a cinque giorni non devono essere giustificate. Oltre i cinque giorni di assenza per motivi di salute, l'alunno sarà ammesso in classe solo se provvisto di certificato medico. Nel caso di assenza di più di cinque giorni non dovuta a motivi di salute è necessario, comunque,esibire certificato medico attestante l'idoneità fisica.
7. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno richiedere autorizzazione scritta al D.S. o al suo delegato e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).
8. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc…
9. Gli alunni possono uscire da soli dalle aule solo per recarsi in bagno.
10. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
11. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze degli altri.
12. Nelle aule ci sono appositi contenitori dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
13. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Direzione i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.
14. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola.
15. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda (evitare cibi che non contribuiscono ad una sana alimentazione e merende ricoperte di cioccolata o che possano impiastricciare faccia e mani). Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.
16. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni.
17. E' fatto divieto agli alunni e al personale di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
18. E' fatto divieto di portare e usare a scuola il telefonino.
19. Orario degli alunni:

-SCUOLA DELL'INFANZIA: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

-SCUOLA PRIMARIA :
dalle ore 8.15 alle ore 13.15 nei giorni senza prolungamento e dalle ore 8.15 alle 16.15 nei giorni con prolungamento così articolati:
Plesso S. Vitagliano
Classi I Giovedì
Classi II III IV V Martedì -Giovedì
Plesso Immacolata
Classi I Giovedì

Classi II Martedì - Giovedì
Classi III IV V Lunedì - Mercoledì
Plesso Marconi
Classi I Lunedì
Classi II III IV V Lunedì - Mercoledì
Plesso Solfatara
Classi I Mercoledì
Classi II III IV V Lunedì - Mercoledì

B)Diritto di trasparenza nella didattica
L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

C)Assicurazione alunni
Tutti gli alunni dell'istituto sono coperti da una polizza assicurativa Regionale e da una assicurazione integrativa scelta dal Consiglio di Circolo pagata dai genitori degli alunni.

Art. 28 GENITORI

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:
trasmettere ai ragazzi il principio che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il proprio futuro e la loro formazione culturale;
Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando ad instaurare un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni dei docenti sui quaderni o sugli appositi moduli.
partecipare con regolarità alle riunioni previste;
favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività offerte dalla scuola;
osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
educare ad un comportamento corretto durante la mensa.
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, nelle ore stabilite di ricevimento e tutte le volte che la situazione lo richieda. La scuola, per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione.
4. L'istituzione scolastica consente agli alunni in anticipo di sostare nel cortile della scuola ma non può assicurare alcuna vigilanza.
5. In caso di sciopero e/o assemblee sindacali del personale, la scuola avvertirà le famiglie, con apposito comunicato, con congruo anticipo.
In questi casi non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni; è possibile, quindi, che gli alunni presenti siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni di entrate posticipate o uscite anticipate.
6. E' vietato l'introduzione di alimenti e bevande in occasione di feste (compleanni, Natale, ricorrenze particolari…) secondo l'ultima normativa sulla sicurezza D.L. 81\08
7. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando agli incontri scuola/famiglia.
8. I genitori sono tenuti ad aspettare i propri figli fuori dal cancello rispettando l'orario. Qualora facessero un forte ritardo i bambini saranno consegnati ai vigili.
9. Si ricorda ai genitori che non è possibile parcheggiare nel cortile o nello spazio antistante il portone di ingresso della scuola, ma solo sostare, fino alle ore 8.10, il tempo strettamente necessario per permettere la discesa dell'alunno.

A)Diritto di assemblea
1. I genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di plesso/scuola, dell'istituzione scolastica.
4. L'Assemblea può essere convocata dai rispettivi rappresentanti dei genitori eletti ed in carica nel Consiglio di interclasse e/o d'intersezione o può essere convocata dal Dirigente Scolastico.
Possono parteciparvi, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.
La richiesta scritta per la convocazione dell'Assemblea, firmata dai genitori rappresentanti, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare: sede, giorno, ora, argomenti da trattare.
I richiedenti devono fornire garanzie circa la pulizia degli ambienti, il rispetto degli arredi e dei sussidi didattici, l'ordinato svolgimento della riunione.
Concesso il nulla osta, le insegnanti informeranno i genitori richiedenti.

B)Accesso dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita, per nessun motivo, la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza nella Scuola dell'Infanzia.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.

C)Incontri scuola\famiglie ( assemblee e colloqui individuali )
Durante l'anno scolastico si terranno degli incontri con le famiglie, in forma di assemblee di sezione o generali, e colloqui individuali per informarle sull'andamento scolastico degli alunni.
All'inizio dell'anno scolastico i genitori dei bambini neo-iscritti forniranno un recapito telefonico di casa e del posto di lavoro, per poter comunicare in caso di emergenza.
Per permettere uno svolgimento regolare e proficuo, durante le assemblee di classe e i colloqui individuali i bambini non devono essere portati a scuola.
Le assemblee dei genitori si svolgono nei locali scolastici ed avvengono al di fuori dell'orario scolastico. L'Assemblea può essere convocata dai rispettivi rappresentanti dei genitori eletti ed in carica nel Consiglio d'intersezione o può essere convocata dal Dirigente Scolastico. Possono parteciparvi, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. La richiesta scritta per la convocazione dell'Assemblea, firmata dai genitori rappresentanti, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare: sede, giorno, ora, argomenti da trattare. I richiedenti devono fornire garanzie circa la pulizia degli ambienti, il rispetto degli arredi e dei sussidi didattici, l'ordinato svolgimento della riunione. Concesso il nulla osta, le insegnanti informeranno i genitori richiedenti.

D)Igiene
Per la tutela e il rispetto della vita comunitaria si raccomanda una scrupolosa igiene
personale e del vestiario.
Si raccomanda altresì di osservare le seguenti principali norme igieniche:
- pulizia dei capelli
- pulizia della persona
- pulizia degli indumenti.
Al fine di evitare casi di pediculosi (pidocchi) e spiacevoli equivoci, si raccomanda di controllare la testa dei bambini, ed eventualmente di sottoporli ad un trattamento preventivo con shampoo o prodotti specifici. LE INSEGNANTI SONO TENUTE A VERIFICARE LO STATO D'IGIENE DEI BAMBINI.

Art. 29 SICUREZZA

A) Norme di comportamento
1. Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;
2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;
6. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
7. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale alla normale circolazione;
8. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
9. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;
10. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;
11. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento;
12. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso comunicare al responsabile per il ripristino della scorta;
13. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
14. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
15. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
16. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;
17. In caso di movimentazione manuale di materiali ( risme di carta, dossier,ecc...) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia;
18. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
19. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
20. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola;
21. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;
22. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
23. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.

B)Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile inviare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso alla scuola.
4. L' accesso all'ufficio di Direzione e di segreteria è previsto solo in orario di apertura dei medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni solo se autorizzati dalla Dirigenza o dal D.S.G.A.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali, autorizzati dalla Direzione, devono qualificarsi esibendo documento d'identità e tesserino di riconoscimento dell'Ente di appartenenza.

C)Norme sul servizio mensa
1. Il consumo del pranzo è parte integrante dell'orario scolastico e dell'attività educativa. Gli insegnanti delle sezioni e delle classi interessate sono tenuti ad assistere gli alunni durante il consumo del pasto, promuovendo un clima favorevole sul piano educativo e sociale.
2. Ogni anno nei primi consigli di circolo nell'ambito dei membri dello stesso, è eletto il comitato di controllo genitori che ha il compito di controllare il servizio mensa scolastica: la fornitura, la qualità del servizio erogato e la qualità dei prodotti utilizzati dalla ditta. Il comitato relazionerà periodicamente al consiglio di circolo sul proprio compito.
3. Il blocchetto dei buoni-pasto viene ritirato presso gli Uffici della Circoscrizione comunale previo consegna della ricevuta di pagamento su c/c 20343802 Intestato a: Comune di Pozzuoli Causale: Quota partecipativa Servizio Mensa - Anno Scolastico 2008/2009
La quota varia a seconda del reddito ISEE.
Per evitare spiacevoli inconvenienti, i buoni mensa dovranno essere consegnati, DEBITAMENTE COMPILATI ( è importante scrivere soprattutto il nome dell'alunno, la sezione e la data ), entro e non oltre le ore 09:15.
Si declina ogni responsabilità per i buoni pasto non compilati.
Si ricorda che non è possibile prenotare il pasto telefonicamente.
PRANZO: il pranzo prevede un menù, regolamentato dall'ASL, della durata di 4 settimane.
Per il pasto alternativo, in caso di intolleranze alimentari e/o allergie particolari occorrerà presentare un certificato predisposto, dopo visita medica, dal medico competente. Tale certificato sarà consegnato agli Uffici della Segreteria e, in fotocopia, ai docenti della sezione di appartenenza.
Altre sostituzioni non sono previste.
I genitori dei bambini che per motivi religiosi non possono assumere alcuni alimenti devono informare la Scuola.

D)Uso delle aule adibite a laboratorio
1. I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico alla responsabilità di un docente referente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc....
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati, i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni e furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività, se le condizioni di sicurezza lo richiedano, a segnalare la situazione tempestivamente per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
4. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
5. I laboratori devono essere lasciate in perfetto ordine.
6. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Qualora dovesse rilevare danni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
7. Ogni laboratorio è dotata di un registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse su apposite schede.
8. Nel periodo precedente alle elezioni degli organi collegiali è consentitala distribuzione di materiale di propaganda elettorale delle varie componenti.

E)Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto
1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico il docente responsabile dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederà alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento dello spazio adibito per tale attività.

F)Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E' escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
2. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato.
3. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.

Art. 30 COMUNICAZIONI

A)Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche)
3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc...
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
a. distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
b. autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
c. autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purchè l'iniziativa non persegua fini di lucro.
7. La comunicazione interna avviene attraverso l'affissione all'albo delle circolari rivolte al personale scolastico per quanto riguarda le assemblee sindacali, le varie indicazioni da parte dei sindacati verranno affisse all'albo di ogni plesso. Il personale che decide di partecipare deve comunicare la propria adesione sull'apposito modulo richiesto in Segreteria e consegnarlo quattro giorni prima all'Ufficio di Segreteria per garantire l'organizzazione scolastica sulle sostituzioni.

B)Comunicazioni docenti-genitori
1. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle interperiodali.
2. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi e fatte pervenire in forma sintetica agli utenti, in forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti.

C)Informazione sul piano dell'offerta formativa
1. All'atto dell'iscrizione verranno illustrate agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività ed iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 31 VIAGGI ED USCITE D'ISTRUZIONE

1. La scuola considera parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere.
2. Il Collegio dei Docenti prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dal P.O.F. e l'effettiva possibilità di svolgimento.
3. Il Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola verrà approvato dal Collegio dei Docenti, Consiglio di Interclasse, Intersezione.
4. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione, è pari al 50% + 1 degli alunni frequentanti la classe.
5. Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un coordinatore del Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
6. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
7. I docenti, dopo l'approvazione del Consiglio di Interclasse o di Intersezione e del Collegio docenti, presentano alle F.S. Area 3 gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti.
8. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare 15.
9. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.
10. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate dalle singole famiglie.
11. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.
12. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Circolo.
13. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

Art. 32 FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA

A)Orario di funzionamento
La scuola, funzionerà dalle ore 08.00 alle ore 16.00 con le seguenti fasce orarie :
dalle 8.00 alle 13.00 (orario provvisorio)
dalle 8.00 alle 16.00 (orario definitivo)
Oraria di uscita: dalle 15.30 alle 16.00

L'ORARIO D'ENTRATA È FINO ALLE ORE 09:15.
DOPO TALE ORA I CANCELLI DELLA SCUOLA VERRANNO CHIUSI .

Per il primo periodo di avvio delle lezioni fino alla data di inizio del servizio mensa la Scuola dell'Infanzia adotta un unico orario di funzionamento: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con la presenza di entrambe le insegnanti di sezione.
Per le prime due settimane di lezione l'orario sarà flessibile (8.00-8.30/ 10.30 - 9.00/11.00 ) per favorire il riadattamento dei bambini nell'organizzazione scolastica.

I genitori possono trattenersi in classe solo il tempo necessario per affidare i bambini all'insegnante e non devono sostare nei corridoi ostacolando il passaggio degli alunni e impedendo l'inizio delle lezioni.

In caso di sciopero e/o assemblee sindacali del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato con congruo anticipo.

B) Sezioni dei bambini di 3 anni
Riguardo le sezioni dei bambini di 3 anni, per la prima settimana di lezione, per facilitare un sereno inserimento e rispettare i ritmi e le esigenze degli stessi, un genitore ( o chi ne fa le veci ) affiancherà il proprio bambino in classe.
Durante la seconda settimana l'orario aumenterà gradualmente e il genitore resterà nei pressi della scuola in modo che, se dovesse presentarsi un qualsiasi inconveniente, possa essere facilmente reperibile.
Fino al mese di gennaio sarà possibile l'uscita anticipata dalle ore 14.15 alle ore 14.30 per quei bambini che non riescono ancora a sostenere il tempo prolungato.
Dalle 14.30 alle 15.30 i cancelli resteranno chiusi.

C)Uscita
In occasione dell'uscita dalla scuola, ordinaria o extra, gli alunni sono affidati al padre, alla madre o ad altra persona maggiorenne solo se autorizzata dai genitori e inclusa in una lista da presentare all'inizio dell'anno scolastico sotto la quale verranno segnati gli estremi dei documenti di riconoscimento. Una copia della lista sarà consegnata agli Uffici di Segreteria.
I GENITORI SONO TENUTI A RISPETTARE RIGOROSAMENTE L'ORARIO SCOLASTICO AL FINE DI GARANTIRE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ALUNNI.
Terminato il proprio orario di servizio, qualora eventuali alunni non siano stati ancora prelevati dai genitori, i docenti chiederanno ad un collaboratore scolastico di telefonare ai genitori, in loro assenza, ai vigili. In caso di coniugi separati, le insegnanti dovranno essere informate attraverso estratto della copia delle disposizioni del Tribunale, riguardo alle modalità di affido del minore.

D)Entrate ed uscite extra
Entrate ed uscite extra sono da comunicare con anticipo alle insegnanti.
Il rispetto dell'orario di entrata e di uscita è indispensabile per il buon funzionamento della scuola.

E)Frequenza
Si precisa che i genitori, all'atto dell'iscrizione, hanno firmato per un tempo scolastico prolungato, pertanto tutti gli alunni, salvo casi eccezionali, dovranno usufruire della mensa scolastica e trattenersi a scuola per le attività pomeridiane.

F)Assenze
E' compito delle insegnanti segnalare alla famiglia eventuali disturbi nello stato di salute del bambino.
In caso di assenze prolungate è opportuno che la famiglia si tenga in contatto con le insegnanti per comunicazioni e avvisi.
Le insegnanti sono tenute a segnalare le assenze prolungate e ingiustificate degli alunni al Dirigente Scolastico.
Oltre i cinque giorni di assenza per motivi di salute, l' alunno sarà ammesso in classe solo se provvisto di certificato medico e, quindi, per evitare uno spiacevole rifiuto dell'ingresso del bambino in sezione, i genitori sono pregati di non presentarsi senza tale certificato.
Nel caso di assenza di più di cinque giorni non dovuta a motivi di salute è necessario esibire comunque certificato medico attestante l'idoneità fisica.

G)Comunicazioni
TELEFONATE: durante l'orario di servizio, le insegnanti non accetteranno telefonate da parte dei genitori salvo che per comunicazioni urgenti.

H)Medicinali
I docenti non possono somministrare alcun tipo di farmaco (compresi gli omeopatici), anche se i genitori sono consenzienti. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere fatta solo dal genitore o da personale infermieristico incaricato. (D.I. 25\11\2005 dipartimento per l'istruz. prot.n.2312\Dip\segr.).
o I farmaci "salva vita" saranno somministrati dai Docenti e dal personale non docente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico su richiesta della famiglia e certificazione scritta del medico curante specialista.

I)Pronto soccorso
In caso di lieve malessere dell' alunno, durante l'orario delle lezioni, devono essere avvertiti i genitori, in modo che provvedano al suo ritiro dalla scuola. In caso di infortunio o grave malore saranno avvertiti i genitori nel più breve tempo possibile e i docenti provvederanno a chiamare urgentemente gli addetti al primo soccorso (l'elenco è affisso in bacheca) che informeranno il Dirigente Scolastico. Se ritenuto necessario dal personale responsabile, si provvederà anche ad attivare il servizio di emergenza del 118.
Ogni plesso deve essere dotato di cassetta con materiale di pronto soccorso e disinfezione per il trattamento di piccoli traumi e ferite.

L)Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche)
E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc...
La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.

M)Corredo
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola in divisa scolastica.
Quotidianamente si consiglia un abbigliamento comodo e pratico
-pantaloni con elastici
- felpine, magliette o camicine con i polsi sbottonati
- scarpe senza lacci.
SONO DA EVITARE:
- pantaloni con abbottonature o cerniere
- bretelle, cinture, ganci complicati, in modo che il bambino possa muoversi liberamente ed essere autonomo anche quando si reca in bagno.
Gli zainetti degli alunni devono essere corredati da:
- tovaglietta di cotone,
- bicchiere di plastica (non monouso),
- un'unica e semplice merendina, (evitare quelle ricoperte di cioccolata o che possano
impiastricciare faccia e mani),
- fazzoletti di carta,
Si prega di non introdurre negli zainetti bottigline di acqua .
Sono ammessi solo succhi di frutta in confezioni di cartone o plastica.

Si ricorda di contrassegnare zainetti, corredi e giubbini con il nome del bambino.

Si richiede, inoltre, che i bambini non portino a scuola oggetti di valore o giocattoli personali, in quanto le insegnanti non si ritengono responsabili di eventuali smarrimenti o rotture.
Si consiglia di non lasciare in mano ai bambini giocattoli che possono risultare pericolosi (come pistole, spade, manette in plastica o altri oggetti appuntiti.)

PARTE QUINTA: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lvo 196/2003. Decreto Ministro P.I. 7 dicembre 2006, n. 305.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il presente regolamento in attuazione del D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196 e del D.M. 7 dicembre 2006 n. 305, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Direzione Didattica nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

1- L'informativa di cui all'art. 13 del D.L.vo 196/2003 comprende anche l'informazione relativa al trattamento dei dati sensibili. I predetti trattamenti sono effettuati esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 20 del D.L.vo 196/2003.
2- Le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni eseguibili di cui al comma 2 del sopra richiamato art. 20, sono quelle contenute nelle schede allegate al DM 305/2006. Il presente regolamento assume le predette schede come fattore di riferimento per la presente sezione.
3- Nell'ambito delle attività didattiche e in quanto autorizzate dai docenti possono essere effettuate riprese foto/video/audio di alunni, insegnanti e genitori.
4- Ove l'iniziativa delle riprese di cui al comma 3 è promossa dagli insegnanti, dovrà essere:
a) fornita informativa specifica ai genitori/affidatari;
b) acquisita l'autorizzazione da parte dei genitori/affidatari.
5- E' sempre vietata la diffusione a terzi di registrazioni foto/video/audio di alunni ed operatori scolastici ove non siano stati previamente informati gli interessati e non sia stato espressamente acquisito il loro consenso.
6- E' sempre vietata la ripresa foto/video/audio che può ledere la dignità o la reputazione dei soggetti ripresi.
7- Stante il rilevante interesse pubblico, la scuola può partecipare a iniziative promosse dalla ASL o da altre strutture sanitarie autorizzate, volte alla promozione della salute, all'accertamento preventivo di patologie, incluse le predisposizioni di
natura genetica, ad indagini epidemiologiche ecc, a favore degli alunni e del personale della scuola.
In tal caso i dati sensibili sono quelli atti a rivelare lo stato di salute; i trattamenti eseguibili consistono nella raccolta, registrazione e trasmissione dei dati in parola ai
soggetti autorizzati al trattamento finale.
La partecipazione degli alunni alle predette iniziative è consentita unicamente alle
seguenti condizioni:
a) informativa specifica rivolta ai genitori/affidatari;
b) autorizzazione da parte dei genitori/affidatari medesimi.

- TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI -

ART. 34 ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1- Tutto il personale della scuola è vincolato dall'obbligo di tutela dei dati personali trattati nell'ambito delle attività didattiche, amministrative e di servizio.
2- A chiunque ne abbia interesse è garantito l'accesso ai documenti scolastici nei termini e nei limiti previsti dalla legge 241/90 e D.L.vo 196/2003 e successive integrazioni. L'interesse all'accesso deve essere motivato nell'istanza di richiesta; l'accesso viene negato in assenza di motivazione o in caso di motivazioni non valide.
3- L'accesso agli atti degli OO.CC. è disciplinato dal comma 12 dell'art. 3 del presente regolamento.
4- L'accesso agli atti d'istituto diversi da quelli di cui al precedente comma 3 è consentito con le medesime modalità previste dal richiamato comma 12, art. 3.

Art. 35 INDIVIDUAZIONE DEI TIPI DI DATI E DI OPERAZIONI ESEGUIBILI

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196 e del D.M. 7.12.2006 n. 305 che identifica i dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della P.I. e dalle istituzioni scolastiche, le schede che formano parte integrante ed essenziale del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 7, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgvo n. 196/2003.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Direzione Didattica sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgvo n. 196/2003).
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.Lgvo n. 196/2003).

Art. 36 RIFERIMENTI NORMATIVI

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Art. 37 ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI NON RICOMPRESI NELLE SCHEDE

Le disposizioni contenute nella parte generale del presente regolamento si applicano anche a quelle attività, servizi comunque denominati che, dalla ricognizione periodica effettuata ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del documento programmatico per la sicurezza, risultino gestire dati sensibili, anche se non rientranti nelle schede allegate.

Art. 38 AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE SCHEDE

L'aggiornamento periodico delle schede sarà effettuato in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e, comunque, con periodicità triennale

Art. 39 FORME DI PUBBLICITÀ

Copia del regolamento sarà affissa all'Albo dell'Istituto Scolastico.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Teresa Martino



SCHEDA N. 1
SELEZIONE E RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO, E GESTIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
" " del personale docente ed Ata delle istituzioni scolastiche ;
" " dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro.


Indicazioni del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
Il trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all'instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.
" 1. I dati inerenti lo stato di salute sono trattati per: l'adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell'idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell'interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale;
" 2. I dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale : per gli adempimenti connessi all'esercizio dei diritti sindacali;
" 3. I dati sulle convinzioni religiose: per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento degli insegnanti di religione;
" 4. I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza;
" 5. I dati di carattere giudiziario sono trattati nell'ambito delle procedure al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e per l'adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato;
" 6. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.
Descrizione sintetica del flusso informativo dei dati:
I dati sono raccolti su iniziativa degli interessati o previa richiesta dell'Ufficio presso i medesimi interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e sono trattati, sia in forma cartacea che telematica, per l'applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dai regolamenti in materia di selezione e di reclutamento, gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, aggiornamento e formazione del personale.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Art. 112: " instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato";
Art. 62: "rilascio di documenti di riconoscimento";
Art. 67: "attività di controllo e ispettive";
Art. 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni";
Art. 70 : "applicazione della legge 8 luglio 1998 n. 230 e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza";
Art. 72 : "rapporti con Enti di culto";
Art. 73: "supporto al collocamento e avviamento al lavoro".
Fonti normative
Norme comuni- DPR 10 gennaio 1957, n. 3; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165; Legge 15 luglio 2002, n. 145; R.D. 30 settembre 1922, n. 1290; Legge 24 maggio 1970, n. 336; Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092; Legge 7 febbraio 1979 n. 29; Legge 5 marzo 1990, n. 45; D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 503; Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Legge 8 agosto 1995, n. 335; D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.P.C.M. 20 dicembre 1999: Legge 8 marzo 2000, n. 53; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

Norme per il personale delle istituzioni scolastiche - D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; Legge 3 maggio 1999, n. 124; Legge 28 marzo 2003, n. 53; Legge 18 luglio 2003, n. 186; D.Lvo 19 febbraio 2004, n. 59; Legge 6 giugno 2004, n. 143; Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza Scolastica,; Legge 28 febbraio 1990, n. 37; Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 8, 9 e 10; D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35; D.Lvo 17 ottobre 2005, n. 227.
Tipi di dati trattati
CONVINZIONI |X| religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere
CONVINZIONI |X| sindacali
STATO DI SALUTE |X| patologie attuali |X| patologie pregresse
VITA SESSUALE |X| (solo in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO |X| (art. 4, comma 1, lett. E) del Codice)
Operazioni eseguite
Interconnessione e raffronti di dati con altro titolare:
Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

E. servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego;
F. organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001;
G. organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lvo n. 626/1994);
H. enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi, autorità di pubblica sicurezza ai fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del DPR n. 1124/1965;
I. amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999;
J. organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi alla gestione dei permessi sindacali;
K. pubbliche amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, assegnati nell'ambito della mobilità;
L. Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
M. organi di controllo (MEF) al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex lege n. 20/94 e DPR 20 febbraio 1998 n. 38;
N. Agenzia delle Entrate ai fini degli obblighi fiscali del personale ex lege 30 dicembre 1991, n. 413;
O. MEF ed INPDAP per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione del servizio ex lege 8 agosto 1995, n. 335;
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti
RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate
Altre operazioni ordinarie:
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

SCHEDA N. 2
GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Indicazioni del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero della P.I. e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
" Art. 112 : "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato";
" Art. 67 " attività di controllo e ispettive";
" Art. 71 : "attività sanzionatorie e di tutela".
Fonti normative
Norme comuni: Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Codice di Procedura Penale; DPR 10 gennaio 1957, n. 3; DPR 24 novembre 1971, n. 1199; Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Legge 15 marzo 1997, n. 59; Legge 21 luglio 2000, n. 205; D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274; Legge 27 marzo 2001, n. 97; D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165; Accordi quadro.
Norme per il personale delle istituzioni scolastiche: D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; DPR 6 marzo 2001, n. 190; Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza Scolastica.
Tipi di dati trattati
ORIGINE: |X| razziale |X| etnica
CONVINZIONI: |X| religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere
CONVINZIONI: |X| politiche |X| sindacali
STATO DI SALUTE: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse
VITA SESSUALE: |X|
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO |X| (art. 4, comma 1, lett. E) del Codice)
Operazioni eseguite
|X| Comunicazione con altri soggetti pubblici o privati:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione dinanzi ai Collegi di conciliazione ex D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165;
Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi del CCNL di settore;
Avvocatura dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
Magistratura ordinaria e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria: per l'esercizio dell'azione di giustizia;
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti
RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate
Altre operazioni ordinarie:
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

SCHEDA N. 3

ORGANISMI COLLEGIALI E COMMISSIONI ISTITUZIONALI

********************************************************************************************

Indicazioni del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Il trattamento dei dati sensibili è necessario per attivare gli organismi collegiali e le commissioni/delegazioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione dell'ordinamento scolastico. Tali organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e docente, sia delle famiglie e delle associazioni sindacali.
Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Art. 65: " pubblicità dell'attività di organi";
Art. 95: " dati sensibili e giudiziari relativi alle finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario".

Fonti normative

D. L.vo n. 297/1994; Contratti collettivi nazionali e integrativi di comparto.

Tipi di dati trattati

CONVINZIONI: |X| sindacali
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO |X| (art. 4, comma 1, lett. E) del Codice)

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.


SCHEDA N. 4

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

********************************************************************************************

Indicazioni del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

I dati sono forniti dalle famiglie ai fini della frequenza da parte dei figli dell'Istituto scolastico. Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, possono essere trattati dall'istituzione scolastica dati sensibili relativi :
alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;
allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del sostegno degli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi;
alle vicende giudiziarie: i dati giudiziari potrebbero emergere nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Le finalità di cui agli artt. 68, 73, 86, 95 del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196.

Fonti normative

La legge regionale sul diritto allo studio ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616; Legge 25 marzo 1985, n. 121; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; Legge 24 giugno 1997, n. 196; D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112; DPR 24 giugno 1998, n. 249; DPR 8 marzo 1999, n. 275; DPR 31 agosto 1999, n. 394; Legge 10 marzo 2000, n. 62; Legge 28 marzo 2003, n. 53; D.Lvo 19 febbraio 2004, n. 59; D.Lvo 5 aprile 2005, n. 76; D.Lvo 17 ottobre 2005, n. 226.

Tipi di dati trattati

ORIGINE: |X| razziale |X| etnica
CONVINZIONI: |X| religiose X| d'altro genere
STATO DI SALUTE: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| dati sulla salute dei familiari
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO |X| (art. 4, comma 1, lett. E) del Codice)

Operazioni eseguite

Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

all'Ente Locale per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi della legge regionale sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
all' ASL e all'Ente Locale per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap d'Istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Personalizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.



SCHEDA N. 5

ATTIVITA' EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA,
DI VALUTAZIONE.

*********************************************************************************
Indicazioni del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curricolari ed extracurricolari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami, da parte dell'istituzione scolastica, possono essere trattati dati sensibili relativi:

alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso;
allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno degli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
ai dati giudiziari per assicurare il diritto allo studio anche ad alunni sottoposti a programmi di protezione o figli di coppie separate;
alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento di gruppi di lavoro, commissioni, con la partecipazione di genitori.

I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Le finalità di cui agli artt. 68, 73, 86, 95, del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196.

Fonti normative

Legge regionale sul diritto allo studio ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616; Legge 25 marzo 1985, n. 121; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; DPR 10 ottobre 1996, n. 567; Legge 24 giugno 1997, n. 196; D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112; DPR 24 giugno 1998, n. 249; DPR 8 marzo 1999, n. 275; DPR 31 agosto 1999, n. 394; Legge 10 marzo 2000, n. 62; Legge 28 marzo 2003, n. 53; D.Lvo 19 febbraio 2004, n. 59; D.Lvo 21 aprile 2005, n. 76; D.Lvo 21 aprile 2005, n. 77; D.Lvo 17 ottobre 2005, n. 226; DPR 23 dicembre 2005, n. 301.


Tipi di dati trattati

ORIGINE: |X| razziale |X| etnica
CONVINZIONI: |X| religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere
CONVINZIONI: |X| politiche
STATO DI SALUTE: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse
VITA SESSUALE: |X|
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO |X| (art. 4, comma 1, lett. E) del Codice)

Operazioni eseguite

Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
all'Ente Locale per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi della legge regionale sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
all' ASL e all'Ente Locale per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di Circolo e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
agli Istituti di assicurazione per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile;
all'INAIL per la denuncia di infortuni ex DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.


SCHEDA N. 6

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA: GESTIONE DEL CONTENZIOSO

*******************************************************************************************
Indicazioni del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria ecc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio dell' istituzione scolastica.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Le finalità di cui agli artt. 67 e 71 del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196.

Fonte normativa

Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Codice di Procedura Penale; DPR 24 novembre 1971, n. 1199; D.Lvo 16 aprile 994, n. 297; DPR 24 giugno 1998, n. 249; DPR 8 marzo 1999, n. 275; Legge 28 marzo 2003, n. 53; D.Lvo 19 febbraio 2004, n. 59; D.Lvo 21 aprile 2005, n. 76; D.Lvo 21 aprile 2005, n. 77; D.Lvo 17 ottobre 2005, n. 226.

Tipi di dati trattati

ORIGINE: |X| razziale |X| etnica
CONVINZIONI: |X| religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere
CONVINZIONI: |X| politiche
STATO DI SALUTE: | X| patologie attuali |X| patologie pregresse
VITA SESSUALE: |X|
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO |X| (art. 4, comma 1, lett. E) del Codice)

Operazioni eseguite

Comunicazione con altri soggetti pubblici e privati:

Avvocatura dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
Magistratura ordinaria e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia;
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:
registrazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA TERESA MARTINO

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