Articolo 31

Fasce alberate e filari, piante isolate

  1. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla l.r. 8/1976; l’esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l’ulteriore diffusione.

  2. In tutto il territorio del parco il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto a preventiva denuncia all’ente gestore del parco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 2, della l.r. 9/1977; sono comunque sempre consentiti, anche senza denuncia, la manutenzione ordinaria e la potatura nei giardini e parchi pubblici e privati.

  3. Per il taglio di piante isolate in parchi e giardini è indicato il ricorso alla dendrochirurgia per tutti i casi in cui il valore dell’albero ed il contesto ambientale ne giustifichino il costo; alternativamente è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originari.

  4. Ai fini del presente piano le fasce alberate ed i filari arborei sono così definiti:

    1. le fasce alberate sono costituite da formazioni boscate, anche lineari, non rientranti nella definizione di bosco di cui alla l.r. 8/1976 e successive modifiche ed integrazioni, caratterizzate dalla presenza di alberi e/o arbusti cresciuti spontaneamente, ancorché governati in forma obbligata, nonché da formazioni monostratificate (escludendo lo strato erbaceo) caratterizzate dalla presenza di un contingente non trascurabile di specie dello strato erbaceo;
    2. viene considerato filare ogni pianta con andamento lineare ancorchè a fila multipla, di specie arboree comunque governate e non rientranti nella definizione di cui alla precedente lettera a

  5. Gli interventi nelle fasce alberate devono favorire la permanenza e l’incremento della diversità specifica per quanto concerne le specie autoctone, aumentare la complessità strutturale delle fasce alberate e ridurre qualitativamente e quantitativamente le specie invadenti; in particolare, si avrà cura di promuovere l’arricchimento delle fasce alberate in specie autoctone arbustive che producano frutti appetiti dall’avifauna (viburno, biancospino, rose selvatiche, nocciolo, sorbi, ecc.); il taglio si deve configurare come eliminazione di individui e polloni in sovrannumero, individui deperiti, presenza di fitopatie e/o attacchi parassitari; in ogni caso ogni taglio che causi una significativa riduzione della copertura arborea deve essere accompagnato da interventi atti a salvaguardare la rinnovazione naturale della specie autoctone ovvero, in difetto di queste, da piantagione di congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e.

  6. Fino all’emanazione di apposito regolamento, per l’utilizzazione delle fasce alberate vanno rispettate le seguenti disposizioni:

    1. lo sradicamento delle piante e l’estrazione delle ceppaie sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell’ente gestore del parco, che comunque deve prevedere l’obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie arborea almeno doppia rispetto a quella eliminata;
    2. il periodo di taglio delle fasce cedue va dal 15 ottobre al 31marzo; in conseguenza di particolarità microclimatiche locali, l’ente gestore ha facoltà di anticipare o posticipare le date di inizio e di termine dei tagli per un massimo di quindici giorni;
    3. sono consentiti i qualsiasi periodo dell’anno, previa apposita denuncia all’ente gestore, gli interventi di sfollo, dirado ripulitura e l’asportazione dei fusti schiantati; è parimenti consentita in qualsiasi periodo dell’anno, senza l’obbligo di denuncia, l’asportazione dei fusti morti o sradicati;
    4. il taglio della fascia alberata cedua dev’essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio dev’essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l’esterno ed in prossimità del colletto;
    5. la potatura dei rami verdi può essere eseguita, senza denuncia, sul terzo inferiore della pianta nei periodi di riposo vegetativo, quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell’anno; la potatura dev’essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l’inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi;
    6. la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio dev’essere collocata all’esterno della fascia alberata e può essere cippata oppure bruciata ad almeno cinquanta metri dalla fascia stessa, in giornate non ventose e sotto la piena responsabilità di un operatore;
    7. qualora nelle fasce alberate si verifichino attacchi di agenti patogeni animali o vegetali il proprietario o possessore è tenuto a darne comunicazione all’ente gestore; il proprietario o possessore dovrà consentire all’ente gestore ogni intervento atto a contenere l’epidemia.

  7. Fatte salve eventuali limitazioni introdotte dal piano di settore di cui all’articolo 30, sono comunque consentiti interventi atti a contenere e ridurre il contingente di specie invadenti nelle fasce alberate.

  8. Nelle fasce alberate composte da robinie, salici, ontani, noccioli, pioppi, governate a ceduo, il turno minimo è di dieci anni; l’ente gestore può derogare dal previsto turno minimo a fronte di esigenze di carattere agronomico o idraulico segnalate all’ente medesimo.

  9. La capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l’essenza sia già stata, in passato, sottoposta a tale tipo di governo, oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.

  10. Nelle fasce alberate percorse dal fuoco il proprietario, previa denuncia, dovrà eseguire, entro e non oltre la successiva stagione silvana, la ceduazione delle ceppaie compromesse, consentendo altresì l’accesso dell’ente gestore per eventuali interventi di ricostruzione ambientale e vegetazionale.

  11. L’eliminazione dei singoli alberi dei filari esistenti è consentita in caso di esigenze fitosanitarie o di individui sovrannumerari, deperiti o senza futuro, con facoltà dell’ente gestore di imporre l’obbligo del reimpianto.

  12. L’eliminazione dei filari è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell’ente gestore, che potrà prevedere l’obbligo del reimpianto di un numero di piante almeno doppio rispetto a quelle eliminate; l’istanza deve contenere motivazioni, tempi e modalità esecutive, nonché composizione quali-quantitativa ed ubicazione sia del filare esistente che di quello previsto in sua sostituzione; detta autorizzazione non è richiesta per l’eliminazione di filari di nuovo impianto per la produzione di legname pregiato ovvero per colture arboree a rapido accrescimento.

  13. Gli alberi dei filari possono essere governati ad alto fusto o in forma obbligata conformemente alla composizione specifica, nonché alla pratiche locali ed alla funzione anche paesaggistica del filare.

  14. I giovani alberi ed arbusti da impiegarsi negli impianti, nei filari, nelle fasce alberate e nei boschi dovranno preferibilmente provenire da seme raccolto in ambiente planiziale lombardo; a tal fine l’ente gestore può stipulare una o più convenzioni con associazioni o florovivaisti per la produzione del materiale necessario.

  15. L’ente gestore favorisce la ricostruzione di continuità tra gli ambienti vegetali fuori foresta ed il loro miglioramento qualitativo quantitativo anche mediante la concessione di contributi a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC e del piano di settore di cui all’articolo 30, di strade, corpi d’acqua o coltivi, alle opere manutentive delle specie non infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante con priorità ai progetti di lotta biologica.