Articolo 31
Fasce alberate e filari, piante isolate
- Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla l.r. 8/1976; l’esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l’ulteriore diffusione.
- In tutto il territorio del parco il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto a preventiva denuncia all’ente gestore del parco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 2, della l.r. 9/1977; sono comunque sempre consentiti, anche senza denuncia, la manutenzione ordinaria e la potatura nei giardini e parchi pubblici e privati.
- Per il taglio di piante isolate in parchi e giardini è indicato il ricorso alla dendrochirurgia per tutti i casi in cui il valore dell’albero ed il contesto ambientale ne giustifichino il costo; alternativamente è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originari.
- Ai fini del presente piano le fasce alberate ed i filari arborei sono così definiti:
- le fasce alberate sono costituite da formazioni boscate, anche lineari, non rientranti nella definizione di bosco di cui alla l.r. 8/1976 e successive modifiche ed integrazioni, caratterizzate dalla presenza di alberi e/o arbusti cresciuti spontaneamente, ancorché governati in forma obbligata, nonché da formazioni monostratificate (escludendo lo strato erbaceo) caratterizzate dalla presenza di un contingente non trascurabile di specie dello strato erbaceo;
- viene considerato filare ogni pianta con andamento lineare ancorchè a fila multipla, di specie arboree comunque governate e non rientranti nella definizione di cui alla precedente lettera a
- Gli interventi nelle fasce alberate devono favorire la permanenza e l’incremento della diversità specifica per quanto concerne le specie autoctone, aumentare la complessità strutturale delle fasce alberate e ridurre qualitativamente e quantitativamente le specie invadenti; in particolare, si avrà cura di promuovere l’arricchimento delle fasce alberate in specie autoctone arbustive che producano frutti appetiti dall’avifauna (viburno, biancospino, rose selvatiche, nocciolo, sorbi, ecc.); il taglio si deve configurare come eliminazione di individui e polloni in sovrannumero, individui deperiti, presenza di fitopatie e/o attacchi parassitari; in ogni caso ogni taglio che causi una significativa riduzione della copertura arborea deve essere accompagnato da interventi atti a salvaguardare la rinnovazione naturale della specie autoctone ovvero, in difetto di queste, da piantagione di congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e.
- Fino all’emanazione di apposito regolamento, per l’utilizzazione delle fasce alberate vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- lo sradicamento delle piante e l’estrazione delle ceppaie sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell’ente gestore del parco, che comunque deve prevedere l’obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie arborea almeno doppia rispetto a quella eliminata;
- il periodo di taglio delle fasce cedue va dal 15 ottobre al 31marzo; in conseguenza di particolarità microclimatiche locali, l’ente gestore ha facoltà di anticipare o posticipare le date di inizio e di termine dei tagli per un massimo di quindici giorni;
- sono consentiti i qualsiasi periodo dell’anno, previa apposita denuncia all’ente gestore, gli interventi di sfollo, dirado ripulitura e l’asportazione dei fusti schiantati; è parimenti consentita in qualsiasi periodo dell’anno, senza l’obbligo di denuncia, l’asportazione dei fusti morti o sradicati;
- il taglio della fascia alberata cedua dev’essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio dev’essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l’esterno ed in prossimità del colletto;
- la potatura dei rami verdi può essere eseguita, senza denuncia, sul terzo inferiore della pianta nei periodi di riposo vegetativo, quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell’anno; la potatura dev’essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l’inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi;
- la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio dev’essere collocata all’esterno della fascia alberata e può essere cippata oppure bruciata ad almeno cinquanta metri dalla fascia stessa, in giornate non ventose e sotto la piena responsabilità di un operatore;
- qualora nelle fasce alberate si verifichino attacchi di agenti patogeni animali o vegetali il proprietario o possessore è tenuto a darne comunicazione all’ente gestore; il proprietario o possessore dovrà consentire all’ente gestore ogni intervento atto a contenere l’epidemia.
- Fatte salve eventuali limitazioni introdotte dal piano di settore di cui all’articolo 30, sono comunque consentiti interventi atti a contenere e ridurre il contingente di specie invadenti nelle fasce alberate.
- Nelle fasce alberate composte da robinie, salici, ontani, noccioli, pioppi, governate a ceduo, il turno minimo è di dieci anni; l’ente gestore può derogare dal previsto turno minimo a fronte di esigenze di carattere agronomico o idraulico segnalate all’ente medesimo.
- La capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l’essenza sia già stata, in passato, sottoposta a tale tipo di governo, oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.
- Nelle fasce alberate percorse dal fuoco il proprietario, previa denuncia, dovrà eseguire, entro e non oltre la successiva stagione silvana, la ceduazione delle ceppaie compromesse, consentendo altresì l’accesso dell’ente gestore per eventuali interventi di ricostruzione ambientale e vegetazionale.
- L’eliminazione dei singoli alberi dei filari esistenti è consentita in caso di esigenze fitosanitarie o di individui sovrannumerari, deperiti o senza futuro, con facoltà dell’ente gestore di imporre l’obbligo del reimpianto.
- L’eliminazione dei filari è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell’ente gestore, che potrà prevedere l’obbligo del reimpianto di un numero di piante almeno doppio rispetto a quelle eliminate; l’istanza deve contenere motivazioni, tempi e modalità esecutive, nonché composizione quali-quantitativa ed ubicazione sia del filare esistente che di quello previsto in sua sostituzione; detta autorizzazione non è richiesta per l’eliminazione di filari di nuovo impianto per la produzione di legname pregiato ovvero per colture arboree a rapido accrescimento.
- Gli alberi dei filari possono essere governati ad alto fusto o in forma obbligata conformemente alla composizione specifica, nonché alla pratiche locali ed alla funzione anche paesaggistica del filare.
- I giovani alberi ed arbusti da impiegarsi negli impianti, nei filari, nelle fasce alberate e nei boschi dovranno preferibilmente provenire da seme raccolto in ambiente planiziale lombardo; a tal fine l’ente gestore può stipulare una o più convenzioni con associazioni o florovivaisti per la produzione del materiale necessario.
- L’ente gestore favorisce la ricostruzione di continuità tra gli ambienti vegetali fuori foresta ed il loro miglioramento qualitativo quantitativo anche mediante la concessione di contributi a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC e del piano di settore di cui all’articolo 30, di strade, corpi d’acqua o coltivi, alle opere manutentive delle specie non infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante con priorità ai progetti di lotta biologica.
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