Articolo 32
Arboricoltura da legno a rapido accrescimento
- La realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura a rapido accrescimento di cui all’articolo 23 della l.r. 8/1976 non è consentita all’interno della fascia fluviale di cui all’articolo 29 e nella zona agricola di rispetto paesistico di cui all’articolo 18.
- Il taglio dei pioppeti o di altre colture arboree a rapido accrescimento è soggetto a preventiva denuncia all’ente gestore ed è regolato dalle seguenti disposizioni:
- all’interno della fascia fluviale di cui all’articolo 29 il taglio dei pioppeti è condizionato al reimpianto della coltura entro due anni, nonché all’impianto entro lo stesso termine di essenze autoctone arboree per una percentuale di superficie pari al venti per cento della superficie del pioppeto oggetto del taglio; le aree che progressivamente vengono destinate a tale riqualificazione naturalistica devono essere individuate nella porzione dell’impianto più vicina al fiume, con larghezza adeguata a creare una continuità dell’ambiente naturale e a consolidare le aree prospicenti al fiume;
- nelle aree esterne alla fascia fluviale è consentito il taglio, con riempimento entro i due anni successivi, delle colture arboree a rapido accrescimento; la conversione a coltura erbacea è consentita a condizione che una superficie pari al dieci per cento sia rimboschita con specie autoctone arboree o arbustive.
- L’ente gestore del parco può richiedere l’imboschimento ulteriore, rispetto alle quote di cui al comma 2, di aree resesi disponibili dopo il taglio, mediante l’impatto di specie autoctone arboree ed arbustive, in accordo con le potenzialità naturali, previa stipulazione di convenzione secondo quanto previsto al comma 5.
- Il piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui all’articolo 30 è esteso anche alla vegetazione disciplinata dal presente articolo e ne stabilisce, in particolare, turni minimi e modalità di taglio, anche al fine di evitare il contemporaneo taglio da parte delle aziende agricole insediate nel medesimo ambito territoriale; determina, inoltre, in percentuale, la superficie agraria aziendale massima che può essere destinata all’arboricoltura.
- L’ente gestore del parco predispone, con prioritario riferimento alle aree ricomprese all’interno della fascia fluviale di cui all’articolo 29, programmi di contributi derivanti per il rimboschimento con specie autoctone arboree ed arbustive delle aree resesi disponibili dopo il taglio dei pioppeti, in accordo con le potenzialità naturali; i programmi sono attuati attraverso convenzioni con i proprietari o possessori, le quali devono prevedere modalità e tempi di esecuzione nonché la corresponsione del contributo economico.
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