Articolo 30

Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo e della vegetazione naturale

  1. Gli ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, ivi comprese quelle di contorno q rogge e fontanili, le zone umidi, i prati aridi e le altre aree di emergenza vegetazionale e floristica, costituiscono elementi di interesse naturale e paesistico, il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l’ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

  2. In tutto il parco le superfici forestali, così come definite dall’articolo 1ter della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge Forestale Regionale), sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale), da quelle del presente piano e, per quanto da tali disposizioni non specificamente previsto, dalla l.r. 8/1976, come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80; l’avvio di procedimenti autorizzatori previsti dalla sopracitata legislazione forestale è in ogni caso successivo all’avvenuto rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente gestore come espressamente disposto dall’articolo 8, comma 1 della l.r. 18/1997.

  3. Alle superfici di cui al comma 2 si applicano le seguenti disposizioni:

    1. gli interventi nei boschi devono favorire l’evoluzione della vegetazione verso la massima espressione delle potenzialità naturali, evitando lo sviluppo delle specie alloctone e creando migliori condizioni per la loro graduale sostituzione con specie autoctone;
    2. il taglio del bosco a carico di specie definite autoctone secondo l’elenco di cui all’allegato C alle presenti norme è consentito esclusivamente nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, presenze di fitopatie e/o attacchi parassitari, individui o polloni in soprannumero, previa autorizzazione dell’ente gestore che può prescrivere interventi finalizzati alla rinnovazione naturale ed al miglioramento della fertilità del suolo, nonché prevedere la piantagione di un congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e;
    3. fatte salve eventuali esigenze connesse alla funzione protettiva dei boschi localizzati lungo le scarpate, è ammesso, previa denuncia all’ente gestore, ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di specie invadente nei boschi; a tal fine vengono considerate “specie invadenti” le piante non autoctone, vigorose, altamente concorrenziali rispetto agli analoghi autoctoni e quindi capaci di ostacolare o impedire lo sviluppo di questi ultimi.

  4. Le zone umide, naturali o artificiali, possono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone all’occorrenza lo spontaneo riempimento; dev’essere mantenuta, ricostituita e migliorata, ove opportuno, l’alimentazione idrica, superficiale e di falda; devono essere eseguiti, ove necessario, gli interventi di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.

  5. Gli interventi di cui al comma 4 sono ammessi con le seguenti procedure:

    1. sono soggette a denuncia all’ente gestore, almeno cinque giorni dell’esecuzione, le opere finalizzate al mantenimento, alla ricostituzione ed al miglioramento dell’alimentazione idrica, nonché la risagomatura del fondo e la captazione delle acque;
    2. è soggetto a denuncia all’ente gestore, almeno cinque giorni prima dell’esecuzione, l’intervento colturale e di contenimento della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la denuncia deve indicare anche le modalità di asportazione delle parti recise.

  6. Nelle zone umide debbono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate in riferimento al limite della vegetazione palustre:

    1. una fascia di cinque metri, in cui dev’essere mantenuta la vegetazione spontanea, la quale tuttavia può essere occupata, previa autorizzazione dell’ente gestore, con canali drenanti e percorsi pedonali;
    2. una fascia di venti metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.

  7. I prati aridi, tipici della porzione settentrionale del parco, caratterizzati da associazioni floristiche di pregio naturalistico, devono essere salvaguardati nel loro naturale assetto morfologico e vegetazionale; il piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui al comma 10 individua tali ambienti, nei quali:

    1. è vietato l’impianto di assenze arboree ed arbustive se non ai margini delle aree medesime, ed a condizione che ciò non modifichi o possa modificare in futuro le condizioni ambientali caratteristiche;
    2. è vietato il dissodamento, l’esercizio dell’agricoltura in ogni sua forma e della selvicoltura; è sempre consentitolo sfalcio periodico dell'erba.

  8. Il presente PTC individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambienti naturali emergenti per caratterizzazione naturalistica, per i quali promuove la conservazione attiva nella prospettiva di una diffusa riqualificazione naturalistica e paesaggistica del parco anche mediante l’acquisizione delle aree interessate; il piano di settore per la riqualificazione ambientale, di cui al comma 10, può aggiornare l’individuazione degli ambienti naturali.

  9. Ferme restando le disposizioni di zona di cui al titolo II del PTC, e fatti salvi gli interventi consentiti dai commi precedenti per le aree boscate e le zone umide, negli ambienti naturali è vietato:

    1. l’esercizio dell’agricoltura in qualsiasi forma;
    2. qualsiasi intervento di trasformazione d’uso del suolo;
    3. bonificare, riempire, alterare le zone umide;
    4. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
    5. usare antiparassitari ed erbicidi;
    6. introdurre specie vegetali estranee all’ambiente;
    7. aprire nuovi sentieri che non siano funzionali alla conservazione dell’ambiente, nonché realizzare nuove strade;
    8. transitare con mezzi motorizzati ad esclusione dei mezzi di servizio e di soccorso;
    9. uscire dai percorsi tracciati, salvo che per azioni colturali o di pubblico servizio;
    10. organizzare attività pubblicitarie o manifestazioni folcloristiche o sportive;
    11. collocare campeggi anche mobili;
    12. disturbare, danneggiare e catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario di tutela dell’ambiente e la ricerca scientifica;
    13. erigere recinzioni ad eccezione di quelle a tutela di fabbricati o impianti compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza e, previa autorizzazione dell’ente gestore, delle recinzioni temporanee a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

  10. Il piano di settore per la riqualificazione ambientale, da approvarsi anche per stralci, è redatto sulla base di opportuni approfondimenti analitici in campo pedologico, forestale e botanico e deve avere i seguenti contenuti:

    1. individuare le diverse formazioni vegetali presenti nel parco, comprese le macchie di contesto a rogge e/o fontanili;
    2. individuare gli ambienti naturali dei prati aridi e aggiornare, se necessario, la perimetrazione degli altri ambienti naturali così come identificati nella planimetria del presente piano, stabilendone le relative forme di gestione attiva;
    3. indicare i complessi arborei con particolare funzione protettiva e regolamentarne la gestione;
    4. provvedere se necessario ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato C alle presenti norme relativo alle specie vegetali arboree ed arbustive considerate autoctone da utilizzarsi per la realizzazione degli interventi consentiti, prescritti o incentivati dal PTC, e programmare gli interventi idonei a migliorarne la disponibilità;
    5. disciplinare l’uso e l’introduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e di quelle non autoctone ma originariamente presenti nel territorio, anche attraverso la redazione di appositi elenchi;
    6. stabilire possibili limitazioni per la raccolta di flora spontanea, funghi e fauna minore, secondo quanto previsto dall’articolo 33;
    7. programmare gli interventi di riqualificazione ambientale specificamente connessi all’obiettivo di arricchimento faunistico, secondo quanto previsto dall’articolo33;
    8. programmare gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale, indicando le modalità di incentivazione più opportune, con particolare riferimento agli ambienti naturali così come definiti dal presente articolo ed alle aree comprese all’interno della fascia fluviale di cui all’articolo 29;
    9. dettare i criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attenersi nei progetti di recupero naturalistico delle aree degradate, nonché negli interventi di ingegneria naturalistica;
    10. stabilire i programmi per monitorare e potenziare la consistenza della vegetazione spontanea;
    11. disciplinare i turni minimi e le modalità del taglio di diradamento, del taglio del ceduo e dei tagli colturali di altro tipo, nonché i turni minimi e le modalità di taglio per gli impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento.

  11. L’ente gestore favorisce l’incremento delle superfici boscate ed il loro miglioramento qualitativo anche mediante la concessione di contributi, secondo i disposti delle l.r. 8/1976 e 9/1977, a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC e del piano di settore:

    1. al rimboschimento o alla ricostruzione a bosco di terreni nudi, degradati o percorsi da incendi con specie arboree o arbustive autoctone;
    2. alla conversione di boschi cedui in boschi d’alto fusto;
    3. ai diradamenti, alla altre opere di manutenzione del bosco (cure colturali), all’eliminazione delle specie infestanti e alla lotta ai parassiti delle piante, con priorità per i progetti di lotta biologica.

  12. L’ente gestore può attivare convenzioni con i proprietari delle aree finalizzate al miglioramento vegetazionale delle aree stesse attraverso la mesa a dimora di piantine forestali e/o di semi indicati dall’ente gestore ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato dall’ente gestore stesso ed eventualmente eseguito dal privato.