Articolo 29
Tutela idrologica ed idrogeologica
- Il fiume Serio, le sue acque, l’alveo, la relativa fascia fluviale comprendente le zone di divagazione e golenali, nonché l’ecosistema fluviale nel suo complesso sono gli elementi naturalistici fondamentali caratterizzanti il parco, oggetto di salvaguardia e tutela; tutti gli interventi nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale ed assicurare, in caso di scarsità di risorsa, l’utilizzo della stessa prioritariamente al consumo umano agricolo.
- Nella planimetria di piano è individuata con apposito simbolo grafico la fascia fluviale del fiume Serio, tracciata su base geomorfologica ed in relazione ai dati storici sulle esondazioni del fiume; il piano di settore idrologia ed idrogeologia può modificare il limite di tale fascia fluviale in adeguamento al Piano Stralcio Fasce Fluviali, redatto ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
- Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile, l’impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell’opera nell’ambiente naturale; a tal fine si fa riferimento alla “Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione” approvata con d.g.r. n. VI/6586 del 19 dicembre 1995, e al “manuale tecnico di ingegneria naturalistica” adottato con d.g.r. del 7 aprile 1994, n. V/50989; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali ed infrastrutturali di interesse pubblico e devono comunque essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d’acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa dev’essere coerente con la tendenza evolutiva dell’alveo, in relazione all’assetto morfologico locale assicurando comunque l’esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l’ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); tutti gli interventi sul corso d’acqua principale sono comunque soggetti al parere dell’ente gestore del parco.
- I corsi d’acqua minori, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l’assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde nonché gli interventi di copertura o tombinatura; sono autorizzabili dall’ente gestore del parco esclusivamente gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate perdite d’alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica; per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma3; il taglio della vegetazione arborea di ripa finalizzato alla pulizia delle sponde è ammesso, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto, previa denuncia all’ente gestore.
- Nelle aree adiacenti all’asta principale del fiume Serio e dei suoi affluenti, anche al di fuori dalla fascia fluviale di cui al comma 2, è da evitare l’incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d’acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei comuni del parco, in sede di adeguamento di cui all’articolo 4, devono, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
- Nell’alveo fluviale, identificato con la sigla AF nella planimetria di piano, non sono consentiti:
- l’accesso con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso e vigilanza;
- il campeggio, l’adattamento, il bivacco;
- la piantumazione;
- le coltivazioni agricole e/o orticole;
- la realizzazione di qualsiasi manufatto anche provvisorio, ad eccezione dei cantieri allestiti per gli interventi di cui al comma 3.
- Nelle acque fluviali è vietata la navigazione a motore, tranne per gli interventi necessari alla sicurezza pubblica e alla vigilanza.
- Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Serio e negli altri corsi d’acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di qualità come individuati nel piano di risanamento delle acque regionali; è comunque vietata di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del recettore; l’attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, nonché l’utilizzo di fanghi provenienti da impianti di depurazione o compostaggio, sono subordinati al parere dell’ente gestore del parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
- Le nuove concessioni di derivazione sono soggette alla procedura di DCA di cui all’articolo 15; i rinnovi di concessioni sono sottoposti al parere dell’ente gestore del parco.
- Al fine di tutelare e razionalizzare l’uso delle risorse idriche, l’ente gestore, attraverso il piano di settore idrologia ed idrologia, definisce le modalità atte a garantire l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) in merito alle fasce di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile; per la fascia di rispetto maggiore (raggio di duecento metri) si deve eseguire un censimento degli insediamenti e delle attività incompatibili per le quali provvedere ad operare la messa in sicurezza.
- Per i progetti che riguardano la realizzazione o il potenziamento di opere di presa da sorgenti e perforazione di pozzi, l’ente gestore, sentito il comitato scientifico di cui all’articolo 13, esprime parere obbligatorio con riferimento a ciò che concerne gli effetti dello sfruttamento delle risorse idriche della zona.
- Il piano di settore idrologia ed idrogeologia di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), ha i seguenti contenuti:
- precisazione della fascia fluviale e adeguamento della relativa normativa, secondo quanto previsto al comma 2, nonché individuazione cartografica dei terrazzi fluviali e delle relative scarpate morfologiche ricadenti all’interno della fascia fluviale stessa ed anche fuori della stessa;
- individuazione, in attuazione del disposto di cui all’articolo 25 della legge 5 gennaio 199, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che possono essere captate;
- definizione delle modalità atte a garantire l’applicazione del d.p.r. 236/1988, secondo quanto previsto dal comma 11, anche attraverso le analisi di cui alle lettere d), e), f) del presente comma;
- Analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;
- analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;
- formulazione di una proposta di razionalizzazione ed ottimazione degli emungimenti al fine di salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendenti;
- formulazione di criteri e prescrizioni specifici per garantire il deflusso minimo vitale di quantità d’acqua necessario al mantenimento biologico ed ecologico del corpo idrico, con specifico riferimento a quanto disposto dall’articolo 3 della l.r. 36/1994.
- L’ente gestore elabora il piano di settore entro due anni dall’entrata in vigore del PTC, avvalendosi della consulenza del comitato scientifico di cui all’articolo 13 e della collaborazione dei comuni interessati nonché degli enti competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idropotabili ed irrigui.
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