Articolo 28
Tutela geomorfologica
- I terrazzi fluviali e le scarpate morfologiche ricadenti all’interno della fascia fluviale di cui all’articolo 29 ed anche fuori della stessa, sono elementi costitutivi del paesaggio fluviale e sono oggetto di specifica tutela del PTC.
- Il piano di settore idrologia e idrogeologia, di cui all’articolo 29, individua cartograficamente gli elementi di cui al comma 1.
- Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti ed i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvicolturali, nonché, previo parere dell’ente gestore del parco, le opere di difesa e di consolidamento dei terreni; tali interventi devono essere comunque eseguiti mediante l’uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al “Manuale tecnico di ingegneria naturalistica” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 1994, n. V/50989, tranne i casi di dimostrata impossibilità all’esecuzione secondo le predette tecniche.
- I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC, dettano per gli elementi morfologici, di cui al comma 1, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al comma 3, recependo i contenuti del piano di settore idrologia ed idrogeologia, ove formato.
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