Articolo 27

Beni isolati di valore storico, artistico e ambientale

  1. Il PTC individua con appositi simboli e numerazione nella planimetria di piano e negli allegati A e B alle presenti norme i beni isolati di valore storico, ambientale ed artistico, distinti nelle seguenti categorie:

    1. complessi rurali di interesse paesistico;
    2. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;
    3. elementi di valore storico-architettonico;
    4. siti ed opere di interesse archeologico.

  2. Relativamente ai beni di cui al comma 1 localizzati all’interno del parco, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell’articolo 31 della l. 457/1978, ferma restando l’osservanza delle norme vigenti in materia di beni storico-artistici ed archeologici.

  3. I complessi rurali nonché gli edifici e complessi industriali di cui alle categorie A e B del comma 1 potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell’articolo 31 l. 457/1978, esclusivamente finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni stessi, previa elaborazione di piano attuativo esteso ad un comparto omogeneo a tal fine individuato dal piano regolatore comunale.

  4. Per gli edifici ed i complessi di cui alle categorie A e B, i comuni interessati, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente PTC, provvedono a perimetrare i complessi interessati alla scala appropriata, ad azzonarli come zona territoriale omogenea di cui alla lettera a) dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati ad attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) ed a corredare di conseguenza il piano regolatore generale con le analisi richieste ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 51/1975.

  5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 devono comunque essere indirizzati al recupero e al mantenimento dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi tipologici ed alle modalità costruttive; sono mantenuti gli impianti planivolumetrici; le rifunzionalizzazioni e gli impianti devono confermare le sagome, i volumi, le quote degli azzonamenti, le partizioni degli alzati; i materiali di impiego e le tecniche costruttive sono di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; devono essere rimossi gli elementi ed in genere le presenze superfetative estranee alle costruzioni originali.

  6. L’edificazione di nuove costruzioni, qualora consentita dalle norme di zona, deve realizzarsi ad una distanza minima di metri venticinque dal limite dell’ambito identificato dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 4.