Articolo 26

Riserva naturale “Malpaga - Basella” proposta con il PTC

  1. Il PTC individua, con appositi simboli grafici e numerazione, nella tavola delle aree proposte a parco naturale, i confini della riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica “Malpaga-Basella” (in comune di Grassobbio).

  2. La riserva naturale parziale di cui al precedente primo comma è costituita al fine di:

    • tutelare il patrimonio naturale esistente e le specie rare vegetali e animali esistenti;
    • conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici;
    • disciplinare la frizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.

  3. Nella riserva naturale parziale di cui al precedente primo comma è fatto divieto di:

    1. realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all’ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l’ammodernamento degli impianti igienici;
    2. costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall’ente gestore o dallo stesso autorizzato;
    3. realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
    4. aprire cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
    5. esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
    6. effettuare interventi di bonifica delle zone umide;
    7. impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
    8. raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
    9. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
    10. introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
    11. esercitare la caccia. E’ comunque consentita l’istituzione di oasi di rifugio o di zone di ripopolamento e cattura ai sensi della l.r. 26/93;
    12. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
    13. introdurre cani;
    14. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione del parco;
    15. accendere fuochi all’aperto;
    16. introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento;
    17. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
    18. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade , corpi d’acqua o coltivi, se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9;
    19. esercitare il pascolo;
    20. trasformare i prati aridi e incolti;
    21. transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
    22. disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
    23. produrre rumori, suoni e luci;
    24. effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di decreti, se non autorizzati dall’ente gestore;
    25. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della riserva ovvero comportante alterazioni alla qualità ambientale.

  4. Il piano di cui al precedente art. 8 è formato entro due anni dalla approvazione del presente PTC.

  5. I divieti e limiti alle attività antropiche previsti alle lettere a), b), c), d), e), l) e u) del precedente punto 3 prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati.