Articolo 26
Riserva naturale “Malpaga - Basella” proposta con il PTC
- Il PTC individua, con appositi simboli grafici e numerazione, nella tavola delle aree proposte a parco naturale, i confini della riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica “Malpaga-Basella” (in comune di Grassobbio).
- La riserva naturale parziale di cui al precedente primo comma è costituita al fine di:
- tutelare il patrimonio naturale esistente e le specie rare vegetali e animali esistenti;
- conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici;
- disciplinare la frizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.
- Nella riserva naturale parziale di cui al precedente primo comma è fatto divieto di:
- realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all’ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l’ammodernamento degli impianti igienici;
- costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall’ente gestore o
dallo stesso autorizzato;
- realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
- aprire cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
- esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- effettuare interventi di bonifica delle zone umide;
- impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
- raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- esercitare la caccia. E’ comunque consentita l’istituzione di oasi di rifugio o di zone di ripopolamento e cattura ai sensi della l.r. 26/93;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
- introdurre cani;
- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione del parco;
- accendere fuochi all’aperto;
- introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento;
- effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
- effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade , corpi d’acqua o coltivi, se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9;
- esercitare il pascolo;
- trasformare i prati aridi e incolti;
- transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
- disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
- produrre rumori, suoni e luci;
- effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di decreti, se non autorizzati dall’ente gestore;
- esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della riserva ovvero comportante alterazioni alla qualità ambientale.
- Il piano di cui al precedente art. 8 è formato entro due anni dalla approvazione del presente PTC.
- I divieti e limiti alle attività antropiche previsti alle lettere a), b), c), d), e), l) e u) del precedente punto 3 prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati.
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