Articolo 23

Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco

  1. Il PTC individua nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico le aree destinate ad attrezzature per il pubblico la cui destinazione funzionale è finalizzata prioritariamente, nel rispetto dei fini di tutela del piano, alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, al mantenimento di attrezzature a verde e sport già in atto anche di proprietà o in gestione privata, al mantenimento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di tipo culturale, sociale, ricreativo ed educativo.

  2. Sono altresì individuate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano le aree ricomprese nella zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco nelle quali la destinazione funzionale prevalente consiste, nel rispetto dei fini di tutela del piano, nell’insediamento di servizi e infrastrutture dell’ente gestore del parco diretti all’organizzazione degli uffici, all’informazione del pubblico, alla didattica.

  3. Sugli edifici ed attrezzature esistenti nelle aree di cui al presente articolo, interne ed esterne alla fascia fluviale di cui all’articolo 29, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico o tecnologico e demolizione.

  4. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all’interno della fascia fluviale di cui all’articolo 29, sono consentite attrezzature di tipo estensivo, che non alterino i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostruzione naturalistica; non sono ammesse opere edilizie ad eccezione di piccoli chioschi, purchè strettamente funzionali alle esigenza dell’utenza e con superficie lorda di pavimento non superiore a metri quadrati cento per ogni singola area a verde attrezzato; non sono ammessi sbancamenti, livellamenti, asportazione o deposito di materiali; nella realizzazione delle attrezzature deve essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell’area, pur consentendo l’inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici; la superficie deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree autoctone e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a metri quadrati uno ogni metri quadrati cento; in tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma la sola installazione di strutture per il gioco dei bambini.

  5. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all’esterno della fascia fluviale di cui all’articolo 29, sono consentite attrezzature di tipo intensivo, compresi i parcheggi connessi, l’eventuale residenza del personale di custodia e gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature medesime; sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 3, gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, anche in ampliamento, e nuove realizzazioni di edifici ed attrezzature entro i seguenti indici, calcolati sull’area oggetto dell’intervento:

    1. superficie massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: venti per cento
    2. altezza massima degli edifici: due piani fuori terra e comunque non oltre m. undici;
    3. superficie minima non attrezzata con vegetazione arborea e arbustiva o acquatica emergente: dieci per cento;
    4. superficie minima a verde permeabile o specchi d’acqua: quaranta per cento;

  6. I suddetti indici standards si intendono osservati anche nel caso in cui gli standards naturalistici, di cui al comma 5, lettere c) e d), siano in tutto o in parte ceduti, in base a convenzione, all’ente gestore, che ne assume la manutenzione.

  7. La progettazione degli interventi è estesa all’intero comparto, destinato a zona per la fruizione ricreativa, sul quale insistono gli interventi medesimi; gli interventi possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi, aventi superficie minima non inferiore a metri quadrati diecimila, salvo minore dimensione dell’intero comparto; ove non sia diversamente previsto dal piano di settore per la fruizione di cui all’articolo 40, l’intervento è soggetto a convenzione con l’ente gestore; alla convenzione è allegato il progetto.

  8. Nella progettazione ed esecuzione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:

    1. i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all’articolo 30; l’abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l’impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva;
    2. le zone umide anche di origine artificiale, restano soggette alla tutela dell’articolo 30; per gli specchi d’acqua artificiali di cui di cui è ammessa l’attrezzatura ad uso pubblico si devono osservare le seguenti disposizioni:
      1. il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a tre metri, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore ad un metro per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l’apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;
      2. una quota continua, di almeno il quaranta percento del totale delle sponde, realizzata con i predetti criteri, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l’asportazione della vegetazione, salvo lo sfascio secondo le prescrizioni dell’articolo 30.
      3. le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico, devono essere piantumate con vegetazione autoctona;
    3. è ammessa la recinzione permanente dell’intero spazio attrezzato o di parte di esso unicamente per le aree esterne alla fascia fluviale di cui all’articolo 29 per le aree interne alla predetta fascia è ammessa solo la recinzione temporanea previa autorizzazione del parco;
    4. sono vietate le attività di autocross e motocross.