Articolo 24
Zona degradata da recuperare
- E’ individuata con apposito segno grafico nella planimetria di piano la zona degradata da recuperare, comprendente aree nelle quali attività di escavazione, di discarica nonché di alterazione e modificazione del suolo hanno determinato un generale degrado ambientale e vengono quindi destinate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione ambientale del parco.
- Nella zona di cui al presente articolo, il recupero ambientale, da realizzarsi secondo le modalità indicate dal piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all’articolo 42, è finalizzato:
- a mettere in sicurezza queste aree caratterizzate spesso da elevata vulnerabilità idrogeologica ed a favorire il ripristino dell’ambiente naturale al fine di limitare l’ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell’assetto morfo-paesistico del territorio;
- a ricostruire e favorire un’evoluzione di tipo naturalistico dei siti con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica e delle zone umide ed aride;
- a recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature a limitato impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, educativi e sociali.
- Per le aree ricomprese all’interno della presente zona e ricadenti nella fascia fluviale di cui all’articolo 29, è consentita esclusivamente la destinazione finale di riqualificazione ambientale di cui all’articolo 17; per le aree esterne alla predetta fascia fluviale sono consentite le destinazioni finali di riqualificazione ambientale, di cui all’articolo 17, agricola, di cui all’articolo 18, di fruizione, di cui all’articolo 23 ed il piano di settore per il recupero delle aree degradate individuata la destinazione finale tra quelle consentite dal presente piano.
- Fino all’approvazione del piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all’articolo 42, nella zona di cui al presente articolo, si osservano le seguenti disposizioni:
- è consentita la prosecuzione di tutte le attività esistenti, ivi compresa l’attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore del presente piano, in osservanza e secondo i disposti di cui all’articolo 43, comma 2;
- è ammessa la discarica di inerti, esclusivamente finalizzata al recupero ambientale, in osservanza e secondo i disposti di cui al successivo articolo 43 comma 6;
- sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’articolo 31, lettere a), b) l. 457/1978 sugli edifici esistenti.
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