Articolo 22
Zona di iniziativa comunale orientata
- E’ individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di trasformazione migliorativa, comprendente le aree, interessate dalla presenza di strutture produttive industriali e artigianali, che per il loro stato di degrado, per morfologia o destinazione d’uso, si pongono in un rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, ovvero che risultino di particolare rischio ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesistico; nella zona di cui al presente articolo sono consentiti gli interventi finalizzati a garantire nel tempo un’adeguata operazione di compatibilizzazione ambientale delle attività e delle strutture esistenti.
- E’ consentito il mantenimento della funzione produttiva in atto; è vietato l’insediamento di nuove attività produttive classificate insalubri di prima classe; è altresì vietato nelle aree di cui alla presente zona, ricadenti all’interno della fascia fluviale di cui all’art. 29, l’insediamento di ogni nuova attività produttiva.
- I nuovi insediamenti industriali e produttivi e l’insediamento di funzioni industriali o produttive in sostituzione di quelle esistenti, nonché le opere di ristrutturazione urbanistica sono ammessi solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi; tali interventi sono comunque sottoposti alla procedura DCA di cui all’articolo 15.
- Gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e di ampliamento, nonché le opere di completamento ed il cambio di destinazione d’uso sono ammessi previa stipulazione di specifica convenzione, di iniziativa privata o pubblica, tra l’ente gestore, la proprietà ed il comune interessato; tale convenzione dovrà prevedere un miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e relative pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità delle destinazioni d’uso, miglioramento estetico e migliore inserimento ambientale degli edifici e delle relative aree di pertinenza, incremento delle alberature e delle superfici a verde, riduzione dell’inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi, riduzione dei flussi di traffico indotti.
- In assenza della convenzione di cui al comma 4 sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di adeguamento diretti alla riduzione dei fattori di inquinamento.
|