Articolo 22

Zona di iniziativa comunale orientata

  1. E’ individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di trasformazione migliorativa, comprendente le aree, interessate dalla presenza di strutture produttive industriali e artigianali, che per il loro stato di degrado, per morfologia o destinazione d’uso, si pongono in un rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, ovvero che risultino di particolare rischio ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesistico; nella zona di cui al presente articolo sono consentiti gli interventi finalizzati a garantire nel tempo un’adeguata operazione di compatibilizzazione ambientale delle attività e delle strutture esistenti.

  2. E’ consentito il mantenimento della funzione produttiva in atto; è vietato l’insediamento di nuove attività produttive classificate insalubri di prima classe; è altresì vietato nelle aree di cui alla presente zona, ricadenti all’interno della fascia fluviale di cui all’art. 29, l’insediamento di ogni nuova attività produttiva.

  3. I nuovi insediamenti industriali e produttivi e l’insediamento di funzioni industriali o produttive in sostituzione di quelle esistenti, nonché le opere di ristrutturazione urbanistica sono ammessi solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi; tali interventi sono comunque sottoposti alla procedura DCA di cui all’articolo 15.

  4. Gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e di ampliamento, nonché le opere di completamento ed il cambio di destinazione d’uso sono ammessi previa stipulazione di specifica convenzione, di iniziativa privata o pubblica, tra l’ente gestore, la proprietà ed il comune interessato; tale convenzione dovrà prevedere un miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e relative pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità delle destinazioni d’uso, miglioramento estetico e migliore inserimento ambientale degli edifici e delle relative aree di pertinenza, incremento delle alberature e delle superfici a verde, riduzione dell’inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi, riduzione dei flussi di traffico indotti.

  5. In assenza della convenzione di cui al comma 4 sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di adeguamento diretti alla riduzione dei fattori di inquinamento.