Articolo 21
Zona di iniziativa comunale orientata
- E’ individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di iniziativa comunale orientata che comprende aggregati urbani dei singoli comuni, la quale è rimessa alla potestà comunale in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo.
- Gli interventi interessanti le aree ricadenti nella zona di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell’ente gestore di cui all’articolo 12 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dall’articolo 15.
- Nella zona di iniziativa comunale orientata gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
- il completamento della struttura urbana deve privilegiare il recupero dei volumi esistenti;
- per le nuove edificazioni è prescritto l’obbligo di sistemare a verde la metà della superficie fondiaria nonché evitare l’interruzione dei percorsi esistenti e connessi alla fruizione del fiume;
- l’espansione dell’edificato deve avvenire in continuità rispetto all’esistente ed essere preferibilmente definita da parametri da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante;
- i nuovi interventi non devono avere altezze superiori a quelle medie esistenti e non devono comunque superare i dieci metri;
- deve essere mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
- le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui all’articolo 22, comma 2, lettera c) della l.r. 51/1975 devono essere collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un’adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti tali da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco;
- gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati dalle presenti norme devono prescrivere, per costruzioni e manufatti in genere, l’uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e tipologiche coerenti con la consolidata tradizione locale;
- gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati devono, altresì, regolamentare gli interventi ricadenti nella fascia fluviale e nelle aree costituenti i terrazzi fluviali e le relative scarpate morfologiche, in modo da evitare alterazioni della morfologia originaria dei luoghi e pericoli per la stabilità dei pendii.
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