Articolo 20

Centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto

  1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano i centri e nuclei di antica formazione; nella zona di cui alla presente norma la disciplina di piano è finalizzata alla tutela e al recupero del patrimonio edilizio esistente e delle altre opere che concorrano a definire la peculiarità del paesaggio costruito, quali spazi pubblici, sistema viabilistico, elementi monumentali, celebrativi e di arredo.

  2. In tali zona sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di restauro di cui all’articolo 31, lettere a), b), c) della l. 457/1978,; gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all’articolo 31, lettere d) ed e) della l.457/1978, di demolizione, ricostruzione e nuova edificazione sono soggetti alla redazione di piano attuativo esteso ad unità minime di dimensione significativa quali l’intero nucleo, l’isolato, il comparto omogeneo.

  3. Tutti gli interventi dovranno essere indirizzati al recupero ed alla conservazione dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive, attraverso il mantenimento degli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive, attraverso il mantenimento degli impianti planivolumetrici; le rifunzionalizzazioni e gli ampliamenti dovranno confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati; i materiali di impiego e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; sono da rimuovere gli elementi e le presenza superfetative estranee alle costruzioni originali.

  4. Giardini, cortili e spazi liberi sono da salvaguardare in ordine alle loro caratteristiche architettoniche e formali; non è consentito l’uso di tali spazi per destinazioni che comportino un degrado ambientale, quali deposito materiali e parcheggio.

  5. Sono individuati, con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambiti territoriali di contesto ai centri storici ed ai nuclei di antica formazione, nei quali sono da incentivare tutti gli interventi volti a favorire la fruizione e la percentuale di tali beni; sono da incentivare altresì gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione degli apparati arborei esistenti.

  6. Negli ambiti territoriali di cui al comma 5 non sono ammesse nuove costruzioni nonché depositi di materiali che ostruiscano la percezione del centro storico o del nucleo di antica formazione; sono compatibili tutti gli interventi che non limitino la fruizione e la percezione suddette e non alterino l’immagine complessiva dei luoghi; l’attività agricola colturale è ammessa solo qualora non limiti la fruizione e la percezione dei suddetti beni.