L'impianto generale del disegno di legge Cirami approvato dalla Camera
rimane sostanzialmente immutato rispetto al testo giunto dal Senato.
Sono state però riscritte molte sue parti dal maxi-emendamento
e dal sub-emendamento dei relatori. C'è anche una norma con
cui si precisa che la domanda di rimessione già presentata
al processo Imi-Sir, "conserva efficacia". Ecco il testo
su cui dovrà votare nuovamente Palazzo Madama. LEGITTIMO
SOSPETTO E RIMESSIONE DEL PROCESSO
"In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi
situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo,
e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione
delle persone che partecipano al processo, ovvero pregiudicano la
sicurezza o l'incolumità personale o determinano motivi di
legittimo sospetto", la Corte di Cassazione rimette il processo
ad altro giudice su richiesta del Procuratore generale, o del Pm
o dell'imputato. Questa è la parte modificata dal sub-emendamento.
La domanda di rimessione, anche se respinta, può essere ripresentata
purché fondata su nuovi elementi. E' però prevista
un'ammenda dai 1.000 ai 5.000 euro quando la richiesta è
rigettata o dichiarata inammissibile, e questo per disincentivare
gli abusi strumentali.
SOSPENSIONE DEL PROCESSO
In seguito alla presentazione della richiesta il giudice può
sospendere il processo, fino alla decisione della Cassazione. Invece
il giudice "deve comunque sospendere il processo prima delle
conclusioni" (cioè prima che inizi la requisitoria del
Pm) "quando ha avuto notizia dalla Corte di Cassazione che
la richiesta di rimessione è stata assegnata" all'apposita
sezione. Non c'è sospensione quando la richiesta "non
è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già
rigettata o dichiarata inammissibile".
FILTRO IN CASSAZIONE
E' una delle modifiche fatte per rispondere ai dubbi del Quirinale
sull'automatismo della sospensione. Il Presidente della Corte di
Cassazione "se rileva una causa di inammissibilità della
richiesta", la assegna alla settima sezione che giudica rapidamente
se è manifestamente infondata.
PRESCRIZIONE E CUSTODIA CAUTELARE
In caso di sospensione del processo anche i termini di prescrizione
del reato e della custodia cautelare sono sospesi. Questi ultimi
"riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione
rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di rimessione ovvero,
in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi
al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava
al momento della sospensione". La sospensione dei termini di
custodia cautelare è uno degli elementi più problematici,
perché incide sulla libertà personale.
RIPETIZIONE DEGLI ATTI
Su richiesta delle parti, il nuovo giudice, fa ripetere tutti gli
atti compiuti prima del provvedimento di rimessione, tranne quelli
"di cui è divenuta impossibile la ripetizione".
Questa è una norma particolarmente criticata dalle opposizioni,
perché favorirebbe la prescrizione dei reati.
MAXI PROCESSI
E' inammissibile per manifesta infondatezza la domanda di rimessione
che si basa su elementi non nuovi rispetto a quelli utilizzati per
una richiesta presentata da un'altro imputato nello stesso processo,
e che sia stata rigettata o giudicata inammissibile.
NORMA TRANSITORIA
La cosiddetta norma transitoria è la più contestata
dalle opposizioni. La legge Cirami "si applica ai processi
in corso". Inoltre viene precisato che "le richieste di
rimessione che risultano già presentate alla data di entrata
in vigore della legge, conservano efficacia". E' il caso, appunto,
della richiesta di rimessione presentata dai legali di Previti al
processo Imi-Sir. Per esse il Presidente della Corte di Cassazione
dispone "l'immediata comunicazione" al giudice per la
sospensione del processo.
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