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Giustizia / la legge salvaladri
come funziona il nuovo DDL Cirami

 

 

 



L'impianto generale del disegno di legge Cirami approvato dalla Camera rimane sostanzialmente immutato rispetto al testo giunto dal Senato. Sono state però riscritte molte sue parti dal maxi-emendamento e dal sub-emendamento dei relatori. C'è anche una norma con cui si precisa che la domanda di rimessione già presentata al processo Imi-Sir, "conserva efficacia". Ecco il testo su cui dovrà votare nuovamente Palazzo Madama.

LEGITTIMO SOSPETTO E RIMESSIONE DEL PROCESSO
"In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo, e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero pregiudicano la sicurezza o l'incolumità personale o determinano motivi di legittimo sospetto", la Corte di Cassazione rimette il processo ad altro giudice su richiesta del Procuratore generale, o del Pm o dell'imputato. Questa è la parte modificata dal sub-emendamento. La domanda di rimessione, anche se respinta, può essere ripresentata purché fondata su nuovi elementi. E' però prevista un'ammenda dai 1.000 ai 5.000 euro quando la richiesta è rigettata o dichiarata inammissibile, e questo per disincentivare gli abusi strumentali.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO
In seguito alla presentazione della richiesta il giudice può sospendere il processo, fino alla decisione della Cassazione. Invece il giudice "deve comunque sospendere il processo prima delle conclusioni" (cioè prima che inizi la requisitoria del Pm) "quando ha avuto notizia dalla Corte di Cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata" all'apposita sezione. Non c'è sospensione quando la richiesta "non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile".

FILTRO IN CASSAZIONE
E' una delle modifiche fatte per rispondere ai dubbi del Quirinale sull'automatismo della sospensione. Il Presidente della Corte di Cassazione "se rileva una causa di inammissibilità della richiesta", la assegna alla settima sezione che giudica rapidamente se è manifestamente infondata.

PRESCRIZIONE E CUSTODIA CAUTELARE
In caso di sospensione del processo anche i termini di prescrizione del reato e della custodia cautelare sono sospesi. Questi ultimi "riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di rimessione ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione". La sospensione dei termini di custodia cautelare è uno degli elementi più problematici, perché incide sulla libertà personale.

RIPETIZIONE DEGLI ATTI
Su richiesta delle parti, il nuovo giudice, fa ripetere tutti gli atti compiuti prima del provvedimento di rimessione, tranne quelli "di cui è divenuta impossibile la ripetizione". Questa è una norma particolarmente criticata dalle opposizioni, perché favorirebbe la prescrizione dei reati.

MAXI PROCESSI
E' inammissibile per manifesta infondatezza la domanda di rimessione che si basa su elementi non nuovi rispetto a quelli utilizzati per una richiesta presentata da un'altro imputato nello stesso processo, e che sia stata rigettata o giudicata inammissibile.

NORMA TRANSITORIA
La cosiddetta norma transitoria è la più contestata dalle opposizioni. La legge Cirami "si applica ai processi in corso". Inoltre viene precisato che "le richieste di rimessione che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia". E' il caso, appunto, della richiesta di rimessione presentata dai legali di Previti al processo Imi-Sir. Per esse il Presidente della Corte di Cassazione dispone "l'immediata comunicazione" al giudice per la sospensione del processo.

   

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