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e sentenze
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20
dicembre 2000
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NELLA FINANZIARIA NOVITA' IN MATERIA DI BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI
E' stata approvata al Senato la Finanziaria 2000. Molti sono gli articoli che riguardano tematiche ambientali. L'art.29, per esempio, dispone l'istituzione del «Fondo regionale di protezione civile» per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali. Il Fondo è alimentato per il primo triennio da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, in concorso con le regioni e le province autonome che devono vesare un importo di valore triplo.
Con l'art.36 sono 300 i miliardi posti in bilancio al Ministero dell'Ambiente con destinazione nel trienno allo "sviluppo sostenibile": in particolare i fondi saranno dedicati al finanziamento di interventi in materia di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo, minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi, riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo, minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente. Altri fondi sono istituiti per finanziare la ricerca e la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e per il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica.
Ma l'innovazione più interessante si ritrova all'art.109 dove si tratta di "disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale".Viene modificata la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente: con l'inserimento dell'art.9 bis le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno sono riassegnate ad un fondo, sempre dello stesso Ministero, al fine di finanziare interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati e interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale.
E' previsto che l'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, vada a costituire onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Tale previsione risponde così alle richieste di Confindustria che aveva sottolineato le difficoltà di bilancio conseguenti alle spese per interventi di bonifica.
Con il comma 5 dell'art.109 si introduce la novità più importante. Non saranno più punibili i reati connessi all'inquinamento di un sito che sia avvenuto anteriormente alla data in vigore del decreto legislativo n.22/97 e il cui accertamento sia stato notificato dall'interessato entro il 31 marzo 2001, data per ultima prorogata con Legge 28 luglio 2000, n. 224. Naturalmente la non punibilità è subordinata: solo qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle procedure o ad accordi di programma ed alla normativa vigente in materia, allora non vi saranno gli estremi per applicare le sanzioni previste. Le imprese quindi che faranno (buon) uso del viatico descritto dovranno comunque rimanere in uno stato di vigilanza speciale fino a quando non saranno svolte le procedure ex art.17 e non saranno terminate le operazioni di bonifica.
Il comma 6 inserisce tuttavia un elemento di discrimine che sarà difficile valutare, o meglio, la cui valutazione non potrà che essere rimandata ad una fase istruttoria o dibattimentale nell'ambito del processo penale: l'elemento del dolo. Qualora si presentino prove o documenti dai quali possa risultare una volontà precisa di commettere il reato allora si dovrà procedere per le vie giudiziarie. E' comunque comprensibile come sia elevata la difficoltà di identificare i connotati di questo elemento, alla luce del tempo passato e del disperdimento di notizie o fatti che possano riguardare il sito contaminato. Degli interramenti di rifiuti avvenuti in anni di indifferenza, di vuoto normativo e di totale assenza di controlli si potrà sempre dire che sono stati frutto delle circostanze.
Rimane una seconda esclusione: gli inquinamentii derivanti da attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali. Anche queste, come è ovvio, non potranno godere dei benefici introdotti con l'art.109. Difficilmente, in ogni caso, si sarebbero potuti avverare l'autodenuncia dei malavitosi, l'adesione alle procedure di bonifica e, soprattutto, la messa in opera degli interventi di ripristino ambientale.Quello che invece manca ancora è lo strumentario investigativo che metta in condizione le forze dell'ordine di contrastare efficacemente questo fenomeno. Si attende ancora, infatti, l'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale.
Infine viene stanziato un fondo di 10 miliardi/anno per tre anni a finanziamento di un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di un elenco di aree industriali prioritarie, tra le quali, la più importante, quella di Bagnoli. Con regolamento da emanarsi entro 60 giorni si disciplineranno le procedure per l'acquisizione delle aree interessate da parte dei comuni competenti per territorio.
Art.109 (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
« 9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione: a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione».
2. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.
3. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, nei limiti di una disponibilità pari a lire 5 miliardi per il 2001, 10 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 3.
5. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.
6. La disposizione di cui al comma 5 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.
7. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la regione Sardegna e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla regione Sardegna, dalle università della Sardegna e dagli enti locali. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e con la regione Campania, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresí le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
8. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, il piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
10. Il decreto di cui al comma 9 dovrà indicare un elenco di aree industriali prioritarie rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 9, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina, anche modificando l'articolo 1, commi da 5 a 12, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.
12. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, il corrispettivo, calcolato dall'ufficio tecnico erariale, per l'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree, è determinato in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili detraendo, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione delle aree di bonifica.
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