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e sentenze
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26
dicembre 2000
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LA CASSAZIONE CONFERMA: VIGENTE IL D.L.vo n. 152/99 E' APPLICABILE IN CASO DI GRAVE INQUINAMENTO ANCHE IL REATO DI DANNEGGIAMENTO DI ACQUE PUBBLICHE PREVISTO DAL CODICE PENALE
di Maurizio Santoloci Magistrato - Vice presidente nazionale del WWF Italia - Autore del sito internet "Diritto all'Ambiente"
Importante e significativa sentenza della Cassazione in materia di scarichi illeciti: in caso di grave inquinamento idrico, vigente il d.l.vo n. 152/99 è comunque possibile applicare anche il reato (delitto) di danneggiamento di acque pubbliche previsto dal codice penale (art. 635/II° comma n. 3 C.P.).
Vediamo la massima: "Lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica. Ai fini della ravvisabilità del dolo, nel reato di che trattasi, non è necessaria la rappresentazione del fine di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui. " (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 15 novembre 2000 n. 11710).
La pronuncia esporta e conferma, nella vigenza del nuovo decreto sugli scarichi e la tutela delle acque n. 152/99, tutta la articolata elaborazione giurisprudenziale varata dalla Cassazione nel corso della pregressa normativa prevista dalla "legge-Merli" n. 319/76.
Ma perché questo principio è importante - e fonte di ampia operatività per le forze di polizia e per i privati cittadini - nel contrasto dei gravi scarichi illegali ?
Va sottolineato che il decreto n. 152/99, che disciplina come norma quadro di settore il campo degli scarichi e della tutela delle acque, non è affatto una norma sostanziale tesa a proibire l'inquinamento ma prevede soltanto alcune regole tecniche (viziate da interferenza politica) per "regolare" l'inquinamento.
In pratica, non si proibisce l'inquinamento ma si regolamenta lo stesso. Stabilendo dei limiti formali (tecnici, ma soprattutto frutto di compromessi politici) che non possono essere superati dagli scarichi. Se questi limiti sono rispettati, lo scarico è in regola e non è "inquinante" nell'ottica del decreto 152/99. Se i limiti sono superati, invece, lo scarico diventa in violazione di legge e vengono previste le sanzioni. Ma quello che viene controllato non è l'effetto di danno sull'ambiente naturale (che per la legge è "corpo ricettore") bensì il livello formale tabellare prima che lo scarico raggiunga il corso d'acqua o altro, appunto, "corpo ricettore" (tramite prelievo effettuato nel "pozzetto di ispezione" posto immediatamente prima che lo scarico si riversi nel medesimo).
Dunque la norma si disinteressa del danno ambientale provocato in via sostanziale dallo scarico, e mira solo al rispetto della regola formale del rispetto dei "limiti tabellari" di massima accettabilità delle varie componenti inquinanti previste nello scarico stesso. Se questi limiti (previsti da "tabelle" allegate al medesimo decreto) non vengono superati, lo scarico è in regola e si presume "non inquinante". Anche se magari dopo aver raggiunto il fiume o il mare crea un forte danno ambientale… I limiti possono essere modificati nella legge, e dunque quello che è "inquinante" oggi potrebbe non esserlo domani, o viceversa.
La Corte di Cassazione è chiarissima su questo punto: "Il reato di cui all`art. 51 del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 152, costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno. L`inquinamento è considerato presunto dal legislatore allorché siano stati superati determinati valori limite di emissione: al di sotto dei limiti l`inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, mentre quando sia superata la soglia di accettabilità viene commesso il reato." . (Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2000, n. 1928, Manzoni).
Ma come viene punito l' "inquinamento" (e cioè il mancato rispetto delle regole formali tabellari)? Gli sversamenti "fuori tabella" degli scarichi da depuratori comunali e da abitazioni private sono tutti perseguiti con una sanzione amministrativa. Si tratta di una depenalizzazione generale con scarso effetto deterrente e punitivo, anche perché per gli scarichi pubblici sussistono poi cavilli formali per consentire in pratica alla pubblica amministrazione di non pagare neppure questa modesta sanzione.
Gli scarichi da insediamenti industriali sono in gran parte anch'essi soggetti a questa depenalizzazione e dunque ad una sola sanzione amministrativa; soltanto alcuni e più gravi tipi di scarico industriale sono soggetti ad una sanzione penale ma con un sistema di individuazione molto complesso a livello di prova analitica dopo i prelievi (prova che si presta a diversi cavilli che spesso rendono vano l'accertamento). Dunque il sistema sanzionatorio del decreto 152/99 è scarsissimo. Ed oltretutto è vincolato, di fatto, al sistema dei prelievi e delle analisi di laboratorio che richiedono sempre un tecnico in loco il quale non sempre è reperibile; e le procedure sono complesse e ricche di possibili irregolarità formali che spesso provocano la nullità di tutto il complesso di prove analitiche (si pensi, ad esempio, che una irregolare notifica formale del giorno ed ora delle analisi in laboratorio al titolare dello scarico genera inesorabilmente nullità di tutto il procedimento e dei prelievi e successivi esami). Sono in questo contesto sono del tutto inutili foto e/o altri documenti sullo stato di danno reale del corso d'acqua che è solo un "corpo ricettore".
Per un organo di polizia non "tecnico" è praticamente difficilissimo trovare la prova di questi illeciti. Per un privato o attivista di associazione ambientalista le difficoltà aumentano di conseguenza. Sulla base di queste limitazioni oggettive, comuni anche alla pregressa normativa della "legge-Merli" n. 319/76, la Cassazione creò il principio in base al quale, indipendentemente dalle violazioni formali alla normativa tecnica di settore (che si limita a disciplinare amministrativamente lo scarico con conseguenti sanzioni per chi non rispetta queste regole amministrativa ed operative), chi con uno scarico crea un danno reale e sostanziale su un fiume, lago o mare risponde anche del (grave) reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall' art. 635/II° comma n. 3 del Codice Penale.
E questo, va sottolineato, a prescindere dalla prova sulla violazione, sempre formale, dei livelli tabellari previsti dal decreto 152/99 (violazione che essendo basata, sostanzialmente, su prelievi ed analisi potrebbe non essere stata accertata per difficoltà operative pratiche). E dunque, al di là delle analisi tese a documentare le violazioni tecniche del decreto n. 152/99, con un sistema di prove libero e diretto (soprattutto fotografico) sul fiume, lago o mare inquinato si può raggiungere facilmente ed agevolmente la prova dal reato di danneggiamento anche ad opera di forze di polizia non specializzate o privati o attivisti di associazioni ambientaliste. E la pena è di gran lunga più severa rispetto a quelle previste dal decreto n. 152/99. Di conseguenza, assume particolare e primaria importanza sottolineare che il reato di danneggiamento aggravato in acque pubbliche (art. 635/II comma n. 3 Codice Penale) ed il reato di violazione al vincolo paesaggistico-ambientale del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D.L.vo n. 490/99 sono alternativi (e/o concorrono) con gli illeciti previsti dalla nuova normativa, ove il corso d'acqua o il lago o il tratto di mare risulti "danneggiato" sotto il profilo biologico (moria di pesci, soffocamento della flora acquatica, etc.) e/o sotto il profilo paesaggistico (coltri di schiume, acque colorate, etc.). Trattasi di principio molto importante.
D'altra parte nel sistema sanzionatorio tracciato dall' artt. 54 (violazioni amministrative) del decreto 152/99 in diversi casi è stata riportato l'inciso "salvo che il fatto costituisca reato". Ed il sistema degli illeciti penali delineato dall'art. 59 non prevede norme ostative per la concorrenza satellite di tali reati esterni. Dopo la sentenza in esame, la Cassazione - che aveva legittimato tali interpretazioni vigente la legge 319/76 - conferma anche nel contesto della nuova normativa la validità di tale orientamento giurisprudenziale. Il nuovo decreto, va ribadito, conserva parzialmente ed in molti casi la caratteristica di carattere meramente formale delle sue violazioni con conseguenti difficoltà probatorie. Il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche, invece, è un illecito che mira alla sostanza reale dei fatti e cioè all'inquinamento in senso stretto che, appunto, provoca un danno sul bene-acqua. Assicurare la prova di tale reato è molto più semplice, perché si può prescindere da prelievi e campioni ed ogni mezzo è utile in alternativa.
In questi casi una serie di fotografie che documentino il danneggiamento (coltri di schiume, acque colorate, etc.) e che ricolleghino lo stato di inquinamento ad una specifica fonte di immissione, costituiscono prova penale a tutti gli effetti e sulla scorta di detta documentazione, anche senza prelievi ed analisi, si può inoltrare una denuncia. Il reato di danneggiamento è applicabile a tutti i casi di inquinamento senza nessuna distinzione ed è concorrente o alternativo agli illeciti del decreto in esame; si può in pratica inviare una denuncia per il danneggiamento anche senza aver potuto raggiungere la prova del superamento delle tabelle del decreto.
Anche il depuratore comunale ove determini uno stato di palese inquinamento del corso d'acqua nel quale riversa i liquami di scarichi é soggetto alla denuncia per detto reato. E questo indipendentemente dalla disciplina del decreto di settore. Inoltre, se trattasi di acque soggette a vincolo paesaggistico-ambientale si può procedere anche per il conseguente reato di violazione del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D.L.vo n. 490/99 ove lo stato di inquinamento sia tale da far apparire ben visibile uno stato di alterazione sotto il profilo paesaggistico e/o ambientale. Anche in tal caso assicurare la prova del reato è molto più semplice perché valgono gli stessi principi illustrati per il reato di danneggiamento.
Naturalmente trattandosi di un reato-delitto si deve provare il dolo (eventuale) e non è sufficiente la colpa (come nei reati-contravvenzione del decreto 152/99). Ma la Cassazione esamina anche questo principio e conferma che è sufficiente il dolo eventuale. Cosa significa questo in termini concreti? Il dolo in senso stretto presupporrebbe che il titolare dello scarico abbia l'intenzione diretta e specifica di danneggiare il corso d'acqua. E ciò è innaturale. Ma certamente se il titolare, pur non volendo espressamente operare questo danneggiamento, accetta non il rischio che il danno si verifichi (come nella colpa) ma, stante le modalità del fatto, ha coscienza che il danno medesimo inevitabilmente si verificherà con certezza, allora il dolo eventuale determina la sussistenza del reato.
Esempio pratico. Nessun titolare o gestore del depuratore pubblico vuole danneggiare espressamente il fiume sottostante (dolo "ordinario"). Ma ipotizziamo il caso che nel depuratore comunale vengono ammessi sistematicamente riversamenti non legali come liquami aziendali non trattati (rifiuti liquidi costituiti da acque reflue) con un carico inquinante insopportabile dall'impianto. Quest'ultimo, sottoposto dal titolare o gestore, che autorizzano o tollerano scientemente i riversamenti illegali in questione, ad un sovraccarico insostenibile ad un certo punto riversa, magari tramite il by-pass di emergenza, sistematicamente uno scarico fortemente inquinante sul fiume sottostante. Il titolare o gestore, che sono ben a conoscenza delle cause e degli effetti inevitabili, non fanno nulla per evitare il danno ed anzi continuano ad autorizzare o tollerare di fatto questo sistema. L'inquinamento reale e sostanziale del corso d'acqua gli verrà dunque contestato come "dolo eventuale" con il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dal codice penale. E potrà essere ipotizzato anche il concorrente reato di cui all'art. 163 del nuovo T.U. sui vincoli paesggistici (d.l.v o n. 490/99) in quanto il corso d'acqua è vincolato e lo stato di inquinamento provoca una violazione della protezione del vincolo sia a livello estetico/paesaggistico che biologico/ambientale.
Analogo discorso per il titolare di uno scarico aziendale che, consapevole degli effetti che inevitabilmente va a provocare, riversa - per convenienza economica o illegale scelta aziendale - liquami sistematicamente inquinanti nelle acque pubbliche sottostanti creando uno stato di danno ambientale a lui ben noto e sostanzialmente accettato. Certamente deve essere ben evidenziato in questi ed altri casi la sistematicità dei fatti, la loro evidenza, la probabili cause e dunque la presunzione di conoscenza (ed accettazione) da parte del titolare dello scarico delle inevitabili conseguenze. E soprattutto deve essere documentato il nesso causale tra un singolo scarico e l'effetto di danno sulle acque (ad esempio in caso di scarico di liquami neri su un fiume, sarà opportuno realizzare tre fotografie prima, in coincidenza e dopo lo scarico per santificare la prova che il danno inizia da quel punto specifico).
Dunque, il rinnovato orientamento della Cassazione riapre le possibilità di intervento contro tutta una serie di scarichi illegali e gravemente inquinanti (soprattutto depuratori pubblici) che nel contesto del decreto 152/99 restano sostanzialmente impuniti.
Per riassumere va livello schematico:
1) Violazione D.L.vo n. 152/99 sugli scarichi
Si deve provare il superamento dei limiti tabellari previsti dalla norma
2) Danneggiamento di acque pubbliche (art. 635/II° comma n. 3 Codice Penale)
Si deve provare il danno sostanziale delle acque
3) Violazione art. 163 Testo Unico sui vincoli paesaggistici del D.L.vo n. 490/99
Si deve provare l'alterazione paesaggistica estetica e/o biologico-ambientale delle acque
I tre illeciti non sono alternativi ma possono concorrere. Il sistema probatorio può essere unico (per quanto utile ed applicabile alla struttura dei singoli reati contravvenzionali + delitto) per il reato di danneggiamento e la violazione del vincolo.
Il superamento delle tabelle - prova diretta per la violazione del decreto 152/99 - può essere anche elemento a supporto della violazione delle altre due normative Gli elementi oggettivi e soggettivi sono tuttavia del tutto diversi e necessitano di elementi di accertamento specifici e particolari.
Maurizio Santoloci
Gli schemi seguenti sono tratti dai libri: "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" di Maurizio Santoloci e Silvano Landi - Edizioni Laurus Robuffo "Diritto all'Ambiente" di Maurizio Santoloci - Edizioni Ambiente nonché dal sito internet "Diritto all'Ambiente" - www.dirittoambiente.com
INQUINAMENTO IDRICO: ISTRUZIONI PER UN PRONTO INTERVENTO DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI ED ATTIVISTI DI ASSOCIAZIONI ECOLOGICHE
In presenza di indizi visivi di inquinamento (colore acque, moria di pesci, odori acri, schiume etc.) sarà opportuno:
1) assicurare subito la prova del reato con foto a colori (questo punto è importantissimo);
2) indirizzare un esposto alla struttura sanitaria competente, ad un organo di polizia giudiziaria, al Procuratore della Repubblica e al sindaco, allegando le foto ed eventuali altri documenti di prova, per chiedere una verifica della situazione ciascuno nelle proprie competenze;
3) in caso di fatti di estrema gravità, evidenti e magari sporadici e non sistematici, telefonare ad un organo di polizia giudiziaria denunciando il fatto e chiedendo una verifica sul posto con conseguente comunicazione di reato al PM.
Vediamo un esempio classico. Citeremo il caso di un corso d'acqua inquinato, ma la metodologia sarà identica per qualsiasi altro ambiente oggetto di inquinamento. La prima attività da compiere in senso assoluto è quella di assicurare la prova dei fatti: questo sarà importante per documentare in futuro gli eventi e giustificare subito le richieste di intervento alle autorità. A tal fine sarà opportuno fotografare subito lo stato dei luoghi (o riprendere la scena con una videocamera). Faremo attenzione a documentare la visione di insieme e poi i singoli particolari e la conseguenze sul territorio. Operata dunque l'assicurazione della prova del fatto, possiamo avere due casi diversi.
Prima ipotesi.
Un inquinamento di cui non è individuabile il responsabile. In tal caso la prima attività sarà tesa a documentare nel modo più approfondito possibile non soltanto lo stato di inquinamento generale, ma anche e soprattutto la possibile natura dello stesso (e questo al fine di poter fornire poi agli organi pubblici elementi utili per giungere alla individuazione indiretta dello scarico al momento invisibile). Sarà anche utile raccogliere nell'immediatezza del fatto tutti gli altri elementi che potranno essere poi utili per la citata ricerca del responsabile (ad esempio, invitiamo gli eventuali testimoni presenti sul posto a rendere deposizione, raccogliamo eventuali esemplari di fauna ittica morti, da consegnare poi al laboratorio di analisi ed ogni altro elemento che caso per caso apparirà utile sul posto).
A questo punto avvertiremo subito un organo di polizia giudiziaria. Naturalmente il mezzo con il quale segnalare il fatto è proporzionato alla gravità ed urgenza dello stesso. Dunque, per uno stato di inquinamento stabile e persistente sarà opportuno redigere una segnalazione scritta formale allegando le fotografie e documentando quanti più elementi utili possibili con contestuale richiesta di intervento (è indubbio che una denuncia scritta presenta sempre una conseguenza formale più efficace e fornisce elementi di maggiore importanza per l'organo che la riceve). Per un caso di inquinamento dovuto ad uno sversamento improvviso e temporaneo (seppur non identificabile), il quale comporta la necessità di un accertamento immediato, sarà utile una richiesta di intervento ad un organo di polizia giudiziaria per via personale o comunque telefonica (naturalmente sempre dichiarando preventivamente le proprie generalità: gli anonimi sono odiosi ed inutili). Attenderemo il personale sul posto, renderemo dichiarazioni a verbale formali e forniremo il rullino fotografico e gli altri elementi utili che abbiamo notato sul posto.
Seconda ipotesi.
Un inquinamento nel contesto del quale sia individuabile il responsabile al momento del verificarsi del fatto. Prendiamo come esempio uno scarico palese da un'azienda sul corso d'acqua o, magari un automezzo che effettua un riversamento di sostanze di scarico in modo improvviso. In tali ipotesi, resta ferma l'esigenza di fotografare la situazione nel modo più approfondito possibile. In ordine allo scarico fisso, sarà utilissimo documentare il nesso di collegamento tra il riversamento e l'effetto inquinante: fotografiamo prima il tratto di corso d'acqua a monte, poi lo scarico, poi l'effetto diretto dello scarico sul corso d'acqua a valle; successivamente documentiamo il tutto con una visione d'insieme; tali immagini forniranno la prova della responsabilità di quello specifico scarico sul documentato effetto inquinante.
Nel caso dello sversamento improvviso da parte di un veicolo o simili sarà opportuno (se materialmente possibile) riprendere anche il mezzo, il soggetto e il numero di targa. Successivamente, si richiederà l'intervento di un organo di polizia giudiziaria per via breve orale o telefonica, sottolineando il fatto che lo scarico in quel momento è in atto (nel caso del veicolo, evidenziare l'assoluta temporaneità del fatto stesso). Va chiarito che anche in caso di scarico visibile da insediamento, non sempre sussistono i requisiti dell'urgenza, salvo casi particolari di danno, giacché è logico che gli scarichi esistono e sono autorizzati dal decreto-acque n. 152/99. Quindi, anche in tal caso ricorreremo alla denuncia scritta come nella prima ipotesi, salvo che non si noti un fenomeno particolarmente ed eccessivamente virulento o comunque non si tratti di un riversamento che presenti caratteristiche e danni molto rilevanti.
SCHEMA DI DENUNCIA PER INQUINAMENTO IDRICO DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI ED ATTIVISTI DI ASSOCIAZIONI ECOLOGICHE
Al Comando..........................
(indicare l'organo di P.G. al quale si intende inviare la denuncia )
e per conoscenza: Al Sig. Procuratore della Repubblica di.................................
OGGETTO: denuncia per violazione alla normativa anti-inquinamento Il sottoscritto.....................(indicare le proprie generalità complete; in caso di denuncia per conto di associazione ambientalista, specificare la propria carica interna) ..............................segnala quanto segue.
In località......................del Comune di.........................in data...........sul corso d'acqua pubblico denominato...........................................era presente un evidente stato di inquinamento...................................(descrivere dettagliatamente la tipologia di alterazione riscontrata e le conseguenze sul corso d'acqua ed ogni altro elemento utile).
(Eventualmente: va precisato che il corso d'acqua pubblico in questione è soggetto al vincolo paesaggistico del T.U. del D.L.vo n. 490/99.)
Si segnala quanto sopra affinché l'organo di P.G. in indirizzo possa compiere gli accertamenti a lui demandati istituzionalmente ai sensi del Dlgs n. 152/99 per verificare la regolarità degli scarichi insistenti in loco sia in relazione al provvedimento di autorizzazione sia in relazione al rispetto dei parametri di immissione di sostanze inquinanti stabiliti nelle tabelle allegate alla predetta Legge.
Possibilmente aggiungere: Si allegano alcune foto che dimostrano lo stato di degrado e danno subito dal predetto fiume (oppure: altro corpo ricettore) per quanto eventualmente si vorrà ritenere in relazione al reato di danneggiamento di beni pubblici di cui all'art. 635/2° comma n. 3 C.P. ed in relazione al vincolo paesaggistico di cui al T.U. del D.L.vo n. 490/99. (quest'ultimo punto soltanto se la zona inquinata è interessata dalla tutela del vincolo, ad esempio corso d'acqua pubblico).
Luogo e data
FIRMA
SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO AD USO DI ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER DANNEGGIAMENTO DI ACQUE PUBBLICHE E VIOLAZIONE DEL T.U. SUI VINCOLI PAESAGGISTICI-AMBIENTALI APPLICATO ALL'INQUINAMENTO IDRICO
Indicazione Organo operante
Al Sig. Procuratore della Repubblica di .................................
OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato a norma dell'art. 347 C.P.P. per violazione dell'art. 635/II° comma n. 3 C.P. e dell'art. 163 del d.l.vo n. 490/99
Il sottoscritto ................ in servizio presso ................ segnala quanto segue.
Con intervento in loco in data ............................. si è accertato che in località ............................. del Comune di ........................... sul corso d'acqua pubblico denominato ........................................... era presente un evidente stato di inquinamento ................................... (descrivere dettagliatamente la tipologia di alterazione riscontrata e le conseguenze sul corso d'acqua ed ogni altro elemento utile).
Va precisato che il corso d'acqua pubblico in questione è soggetto al vincolo paesaggistico-ambientale del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D.L.vo 490/99.
Come primo intervento di P.G., sono stati eseguiti rilievi fotografici di tutta l'area interessata al fenomeno e sono stati eseguiti prelievi sul corso d'acqua al fine di verificare, al di là degli aspetti estetico-visivi, la esatta natura delle sostanze che avevano provocato lo stato di inquinamento.
Successivamente sono stati avviati accertamenti per la ricerca delle cause del fenomeno e risalendo il fiume fino all'altezza della località ..................... ................................ l'inquinamento risultava permanente per cessare come fenomeno evidente all'altezza dello stabilimento ...........................................
Controllato il sistema di scarico dell'azienda, si rilevava che dallo stesso fuoriusciva liquame della stessa tipologia di quello riscontrato sul corso d'acqua mentre a monte dello stabilimento il fenomeno non esisteva (vedi foto ritraenti il punto di scarico e la parte di fiume a monte priva di alterazione inquinante).
A questo punto si eseguivano prelievi sulla base del decreto di settore all'interno dell'azienda sul sistema di scarico secondo le modalità di rito riportate nel verbale specifico del quale si allega copia. (eventualmente: per procedere alle operazioni tecniche di prelievo si nominava ai sensi dell'art. 348/4° comma, C.P.P. ausiliario di P.G. il sig. ................................. che riveste la qualifica di ......................................... ed era dunque persona idonea per svolgere le citate operazioni; si allega copia del verbale di nomina relativo).
Si accertava successivamente che lo sversamento era avvenuto (oppure: avveniva) perché ................................................................ (descrivere dettagliatamente quanto appurato a livello tecnico sulle cause; se si tratta di riversamento permanente, illustrare il ciclo produttivo; se si é trattato di uno sversamento isolato, approfondire le cause e verificare eventuali tipologie ed origini di guasti, interventi, manutenzioni, eventi imprevedibili etc..; descrivere nei particolari l'operatività dell'eventuale depuratore ed i problemi insorti).
Il titolare dello scarico veniva notiziato tramite nota sul verbale di prelievo (oppure: tramite notifica successiva) del giorno, ora e luogo delle analisi presso il laboratorio ..................................
Il risultato delle analisi stesse, del quale si allega copia, evidenziava che era stato superato il regime tabellare del decreto di settore in ordine ai seguenti parametri: .......................………………........
Il titolare dello scarico è stato individuato in ................................... (indicare generalità complete) in quanto risulta rivestire la qualifica di ..........................
Si allega copia della visura camerale inerente la ditta acquisita presso la locale Camera di Commercio a conferma della indicata qualifica alla data dei fatti oggetto di accertamento. (Eventualmente: Il titolare dello scarico risulta aver delegato per lo specifico settore il sig......................................... (indicare generalità complete) con indicazione specifica contenuta in .......................................... (specificare con precisione l'atto dal quale risulta la delega); si allega copia dell'atto in questione.
Si evidenzia che il predetto dipendente riveste qualifica di................................. e svolge funzioni di ..............................................). (Eventualmente: il titolare dello scarico risulta aver nominato un gestore per l'impianto di depurazione; la ditta relativa registra come titolare il sig......................................... (indicare generalità complete) con indicazione specifica contenuta in .......................................... (specificare con precisione l'atto dal quale risulta il contratto di gestione); si allega copia dell'atto in questione).
Si sottolinea, in aggiunta, che i risultati dei prelievi eseguiti sul corso d'acqua (in via indipendente ed autonoma, anche a livello procedurale, rispetto ai prelievi eseguiti in azienda sulla base del decreto di settore) hanno evidenziato che l'inquinamento era dovuto alle seguenti sostanze ........................... ...........................................................
Confrontando detto referto con i risultati delle analisi eseguite dopo i prelievi sullo scarico, si trae conferma che trattasi delle medesime sostanze e dunque il nesso causale tra scarico e danno inquinante (già evidenziato dalle foto) trae da detto accertamento ulteriore conferma. Sulla base dei sopra esposti accertamenti, si trasmette la presente comunicazione di notizia di reato per i seguenti illeciti penalmente rilevanti.
Violazione dell'art. 635/II° comma n. 3 Codice penale in quanto lo sversamento ha causato un evidente danno biologico-funzionale al corso d'acqua pubblico ("Lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica. Ai fini della ravvisabilità del dolo, nel reato di che trattasi, non è necessaria la rappresentazione del fine di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui. " Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 15 novembre 2000 n. 11710).
Violazione dell'art. 163 del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D.L.vo n. 490/99 perché lo sversamento ha causato una alterazione paesaggistico-ambientale sul corso d'acqua provocando una degenerazione estetica ed ambientale sulla base del principio connesso sancito dalla Cassazione ("È applicabile l'art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431 - cosiddetta legge Galasso - anche in caso di mutamento dell'aspetto estetico e biologico di un corso d'acqua a causa di mutamenti di colore dell'elemento liquido dovuti a scarichi inquinanti." - Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 1989, n. 17010, Di Nicola, Conferma Pret. Amelia 23 settembre 1987; massima attuale anche dopo l'emanazione del nuovo del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D.L.vo n. 490/99). (eventualmente: inoltre, da un controllo effettuato in azienda e presso il Comune lo scarico questione non risultava autorizzato e si ritiene violato di conseguenza anche il decreto 152/99).
La comunicazione viene effettuata sul presupposto della validità concettuale di tali sentenze della Suprema Corte anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina di settore. D'altra parte nel sistema sanzionatorio tracciato dall' artt. 54 (violazioni amministrative) in diversi casi è stata riportato l'inciso "salvo che il fatto costituisca reato". Ed il sistema degli illeciti penali delineato dall'art. 59 non prevede norme ostative per la concorrenza satellite di tali reati esterni.
A livello soggettivo, si evidenzia che sussiste comportamento omissivo da parte del titolare dello scarico (oppure: da parte del dipendente delegato) (oppure: del gestore dell'impianto di depurazione) in quanto ............................................ (trattasi di punto importantissimo: descrivere dettagliatamente ogni attività omessa, dovere non ottemperato, imperizia e negligenza adottata, omissione operativa attuata in relazione alla tipologia dello scarico ed alla causa dello sversamento; se si tratta di scarico sistematico, porre in luce le carenze strutturali fisiologiche note alla dirigenza; se si tratta di evento isolato o accidentale evidenziare le carenze gestionali e la prevedibilità tecnica del guasto e gli interventi adottabili ma non realizzati).
Si allegano i documenti sopra indicati, mentre come atto autonomo e separato dalla presente comunicazione si trasmette a parte un fascicolo fotografico contenente le immagini realizzate nonché i verbali di prelievo ed i referti delle analisi. Per gli illeciti conseguenti alle analisi dopo i prelievi verrà avviata procedura a parte (precisare se penale o amministrativa secondo le caratteristiche e gli esiti degli accertamenti).
Luogo e data..........................
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