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Risoluzione del Parlamento europeo sull'ESB e la sicurezza dei mangimi animali 16 novembre 2000

Il Parlamento europeo,

–viste le precedenti risoluzioni sull'ESB, in particolare quelle approvate rispettivamente il 19 febbraio 1997, riguardante le conclusioni della commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB, e il 19 novembre 1997, sulla relazione della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB,

–vista la conferenza congiunta del Parlamento europeo e della Commissione sull'ESB,

–visti i risultati della conferenza congiunta del PE e della Commissione sulle carni e sulle farine di carne e di ossa, svoltasi il 1° e 2 luglio 1997,

–vista la relazione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) (A5-0117/2000), approvata il 17 maggio 2000,

–vista la proposta della Commissione COM (2000) 574 [2] , volta ad escludere dalla produzione di farine di carne e di ossa e dalla catena alimentare animale le carcasse di animali morti,

–visto il parere del Comitato scientifico direttivo sulla valutazione geografica del rischio di EST, del 1° agosto 2000 [3] ,

–visto l'articolo 153 del trattato CE (protezione dei consumatori), il quale garantisce che, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione,

A.considerando che tutte le decisioni relative all'immissione sul mercato e alla continuazione della commercializzazione di generi alimentari e mangimi devono essere basate sul principio di precauzione e su prove scientifiche,

B.considerando che per un buon funzionamento del mercato interno occorre che gli Stati membri rispettino le decisioni prese a livello europeo conformemente alle disposizioni previste dai trattati e al diritto comunitario derivato,

C.considerando che per la politica alimentare dell'UE è di fondamentale importanza che possano essere immessi sul mercato solo generi alimentari e mangimi sicuri,

D.considerando che un programma sperimentale di test della durata di sei mesi, varato nel giugno 2000, ha permesso di scoprire negli animali fino a 35 casi di infezione da ESB che non sarebbero stati individuati nell'ambito delle normali ispezioni veterinarie,

E.considerando che (secondo quanto risulta dalle ispezioni veterinarie effettuate nel 1999 dalla Commissione) in taluni Stati membri si sono ancora verificati casi di ruminanti vengano alimentati con farine di carne e di ossa, in seguito a frodi o a contaminazioni incrociate,

1.ritiene che la rintracciabilità degli alimenti, dai campi e dalla stalla fino alla tavola del consumatore, debba costituire uno dei fondamenti della politica dell'UE in materia alimentare;

2.ritiene che vada considerato reato il permettere consapevolmente l'introduzione nella catena alimentare di un animale infetto, o sospettato di esserlo;

3.rammenta che dal 1994 è in vigore in tutta l'UE il divieto di alimentare i capi di bestiame con farine di carne e di ossa; insiste sul fatto che i non ruminanti non vanno in alcun caso nutriti con proteine animali derivanti da fonti non autorizzate per il consumo umano;

4.deplora la mancanza di armonizzazione per quanto riguarda il divieto delle farine animali; chiede una moratoria della produzione dei mangimi animali e delle pratiche che comportino il riciclaggio di resti di animali nell'alimentazione di bovini, ovini, caprini e di tutte le altre specie animali, compresi il pollame e i pesci, fintanto che gli Stati membri non saranno in grado di garantire l'attuazione delle norme UE vigenti relative alla prevenzione dell'ESB (trattamento a 133°C, 3 bar, 20 minuti; garanzia di separazione dai materiali a rischio specifico, ecc.) e non sarà entrata in vigore l'esclusione dalla produzione delle carcasse di animali morti proposta dalla Commissione (COM 574(2000));

5.sottolinea a questo proposito la necessità di estendere al sangue e ai prodotti derivati dal sangue, comprese le miscele di sangue e di prodotti derivati dal sangue con altri prodotti, il divieto assoluto di utilizzazione come ingredienti in mangimi destinati a tutte le specie animali;

6.ribadisce la necessità che anche ai paesi terzi si applichino norme in materia di igiene e protezione della salute umana il più possibile elevate e invita la Commissione ad applicare la legislazione in proposito nonché a prendere i provvedimenti necessari in sede internazionale;

7.ribadisce la richiesta concernente la rapida introduzione, in tutti gli Stati membri, di test obbligatori per la diagnosi della ESB in tutti i capi di bovini, ovini o caprini destinati alla macellazione, a partire dagli animali di età superiore ai 18 mesi, così da avere un quadro chiaro della situazione epidemiologica in tutta l'UE;

8.insiste affinché, nel quadro della procedura di conciliazione di bilancio, vengano stanziate le necessarie risorse finanziarie per l'esecuzione dei test e per ulteriori misure di eradicazione;

9.invita la Commissione a sviluppare gli standard dell'Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE) e la classificazione del rischio del Comitato scientifico direttivo alla luce dei risultati dei test, in modo da poterli usare come base per riformulare le attuali disposizioni comunitarie sulle carni, i prodotti a base di carne, i mangimi animali e i materiali a rischio nel senso di una protezione dei consumatori a livello preventivo;

10.chiede nuovamente che vengano avviate attività di ricerca e accordati finanziamenti relativamente ai test per una diagnosi rapida delle EST;

11.esorta nuovamente a ritirare tutta la mandria dalla catena alimentare qualora una delle analisi effettuate dia esito positivo;

12.si augura la rapida applicazione di un piano comunitario per il trasporto, lo stoccaggio e l'incenerimento delle farine animali;

13.insiste affinché vengano applicate le stesse norme alla produzione di concimi organici e ad altri impieghi che prevedono l'utilizzo di farine di carne e di ossa, di farine di ossa o di corna;

14.propone di studiare metodi di utilizzo dei sottoprodotti di origine animale che non sono autorizzati per il consumo umano (ovvero biogas, coincenerimento nelle centrali elettriche, produzione di cemento e biocombustibili) e di sostenere l'attività di ricerca e sviluppo;

15.esprime la propria disapprovazione per la riluttanza mostrata dagli Stati membri nell'applicare le pertinenti norme in materia di igiene, di metodi di produzione dei mangimi, di trattamento del materiale a rischio, di alimentazione animale, di ispezione e di etichettatura;

16.invita la Commissione a notificare al Parlamento quali Stati membri hanno recepito e applicato in modo corretto la legislazione comunitaria relativa al divieto di usare farine di carne e di ossa nei mangimi destinati ai ruminanti, e all'impiego del trattamento termico/sotto pressione per produrre farine di carne e di ossa;

17.invita la Commissione a preparare una proposta che preveda l'obbligo da parte degli Stati membri di presentare una relazione annuale alla Commissione e al Parlamento europeo sui risultati dell'applicazione di tutte le pertinenti norme comunitarie relative al settore delle carni bovine nonché dell'alimentazione e del controllo degli animali, nella quale siano specificati in modo particolare il numero complessivo, la frequenza e il luogo dei controlli di igiene effettuati nel settore della produzione di mangimi e delle carni bovine;

18.ribadisce la propria richiesta relativa all'introduzione di un sistema di emergenza (che ricorra a ingiunzioni temporanee) tale da consentire alla Commissione un'azione immediata qualora l'applicazione e la verifica del rispetto delle norme comunitarie non siano correttamente osservati negli Stati membri, dal momento che le procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato sono troppo lunghe per garantire la protezione dei consumatori in presenza di rischi immediati;

19.sottolinea che, allo stato attuale, non esistono norme comuni per combattere la scrapie e invita pertanto il Consiglio ad esaminare finalmente il regolamento EST;

20.sottolinea che l'industria dell'alimentazione animale deve dichiarare pubblicamente tutti gli ingredienti contenuti in tutti i mangimi prodotti e commercializzati nell'UE;

21.incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri.