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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 3 gennaio 2001
Misure sanitarie e ambientali urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi trasmissibili e delle farine di origine animale derivate da materiale ad alto rischio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1994 relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 recante sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto del Ministero della sanita' 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, di adeguamento alla decisione della Commissione europea 2000/418/CE;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 13 novembre 2000, recante misure sanitarie urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili, relativa alla gestione e smaltimento del materiale specifico a rischio;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 17 novembre 2000, recante il divieto di somministrare agli erbivori dei mangimi contenenti derivanti da tessuti animali nonche' il divieto di somministrazione a tutte le specie animali di alimenti di origine animale definiti ad alto rischio;

Considerato che la mancata distruzione del materiale specifico a rischio rimosso in applicazione delle misure sanitarie di cui al citato decreto del Ministero della sanita' 29 settembre 2000, comporta notevoli rischi igenico-sanitari e ambientali e aggravati dalla necessita' di smaltimento delle farine di origine animale derivate da materiale ad alto rischio, la cui somministrazione agli animali e' vietata ai sensi della richiamata ordinanza del Ministero della sanita' 17 novembre 2000;

Ritenuto necessario adottare misure sanitarie contingibili e urgenti per far fronte alla richiamata situazione di rischio;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. I titolari degli impianti di incenerimento devono accettare, ai fini della distruzione:

a) il materiale specifico a rischio come definito all'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero della sanita' 29 settembre 2000, sia tal quale che sottoposto a traformzione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto 29 settembre 2000;

b) le farine ottenute da rifiuti di origine animale ad alto rischio come definiti all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'ordinanza del Ministro della sanita' 13 novembre 2000, citata in preambolo, chiunque detenga farine ottenute dai rifiuti individuati al medesimo comma 1, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto interministeriale 26 marzo 1994, citato in preambolo, relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale.

3. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno validita' di tre mesi.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

p. Ministro della sanita'
il Sottosegretario di Stato Fumagalli Carulli
Il Ministro dell'ambiente Bordon