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Ordinanza 22 novembre 2000 - Non idoneitā alla donazione di sangue di coloro che hanno soggiornato per oltre sei mesi nel Regno Unito nel periodo dal 1980 al 1996Il Ministro della Sanitā

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attivitā trasfusionali relative al sangue umano ed i suoi componenti;

Visto il decreto del Ministro della Sanitā 15 gennaio 1991, recante "Protocolli per l'accertamento dell'idoneitā del donatore di sangue ed emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 24 gennaio 1991;

Considerata la situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica determinatasi nei Paesi dell'Unione europea in relazione ai casi di encefalopatia spongiforme bovina;

Considerato che, ancorchč non sia stata accertata alcuna diretta correlazione fra donazione di sangue ed infezione da agenti infettanti connessi alla nuova variante di malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD), in alcuni Paesi dell'Unione sono state adottate, in via prudenziale, iniziative volte ad escludere dalla donazione di sangue o di emocomponenti coloro che negli anni dal 1980 al 1996 hanno soggiornato nel Regno Unito per un periodo di tempo superiore ai sei mesi;

Considerato che la questione č all'esame dei competenti organi tecnici dell'Unione;

Ritenuta l'opportunitā di dichiarare, in via meramente cautelativa ed in attesa delle decisioni che assumeranno in materia gli organi dell'Unione, coloro che hanno soggiornato, negli anni dal 1980 al 1996, nel Regno Unito per un periodo di tempo di oltre sei mesi non idonei alla donazione di sangue o di emocomponenti;

Ordina:

Articolo 1.

1. Coloro che, negli anni dal 1980 al 1996, hanno soggiornato nel Regno Unito per un periodo di tempo di oltre sei mesi sono da considerare non idonei alla donazione di sangue o di emocomponenti, ai sensi dell'art. 3 [1] e dell'allegato 2 [2] del decreto del Ministro della sanitā 15 gennaio 1991 [3], recante "Protocolli per l'accertamento della idoneitā del donatore di sangue ed emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.20 del 24 gennaio 1991.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 22 novembre 2000