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Ordinanza 17 novembre 2000 - Ministero della Sanità - Modificazioni dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione riguardo l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi".Il Ministro della Sanità
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e successive modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva n. 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;
Vista l'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 1994, n. 216, relativa alle misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate dai mammiferi, e successive modificazioni da ultimo modificata dall'ordinanza ministeriale 16 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 1999, n. 232;
Considerato che la somministrazione di determinate proteine di origine animale ai ruminanti comporta un potenziale rischio di trasmissione dell'agente della encefalopatia spongiforme bovina;
Considerato che l'assenza di questa malattia sul territorio italiano non esclude la necessità di predisporre misure atte a prevenire la sua eventuale insorgenza;
Considerato che il rischio derivante dall'aggiunta delle farine di pesce alle farine di carne per mascherare queste ultime;
Considerato che il metodo microscopico ufficiale utilizzato per l'analisi degli alimenti per animali, pur consentendo di distinguere nelle farine di carne i vertebrati utilizzati per le stesse, è di più facile impiego se volto ad individuare l'intera categoria di vertebrati presenti nelle predette farine e quindi più efficace ai fini dei controlli;
Considerato che in tale situazione si rende indispensabile adottare una posizione di massima prudenza e in particolare fare in modo che ai ruminanti non vengano somministrate attraverso le farine ottenute da proteine di tessuti animali anche le proteine di mammiferi;
Ritenuto necessario modificare l'ordinanza citata per conformarsi alle misure di maggiore prudenza su esposte;
Ritenuto necessario rispettare le naturali abitudini alimentari degli animali erbivori quali i bovini, i bufali, i bisonti, gli ovini, i caprini, gli equini e i conigli, che fisiologicamente hanno una dieta priva di proteine di origine animale;
Ritenuto necessario fornire elementi di rassicurazione ai consumatori, attualmente preoccupati che materiale non idoneo al consumo umano possa entrare nella catena alimentare;
Visto la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Ordina:
Articolo 1.
1. L'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, è sostituito dal seguente:
"1. E' vietata la somministrazione agli erbivori di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali".
Articolo 2.
1. E' vietata la somministrazione a tutte le specie animali di alimenti per animali ottenuti dai rifiuti di origine animale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 .
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2000.