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ORDINANZA 16 luglio 1999 Modificazione dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi".

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva n. 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni dagli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi";

Vista l'ordinanza 30 marzo 1995 recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi";

Vista l'ordinanza 19 agosto 1996 recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi";

Vista l'ordinanza 30 aprile 1997 recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi";

Vista la decisione della Commissione del 29 gennaio 1999, n. 1999/129/CE, che modifica per la seconda volta la decisione n. 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi;

Vista la direttiva n. 97/47/CE della Commissione del 28 luglio 1997 che modifica gli allegati delle direttive n. 77/101/CEE, n. 79/373/CEE e n. 91/357/CEE del Consiglio;

Ritenuto necessario modificare l'ordinanza citata per Confermarsi alle nuove disposizioni stabilite con la decisione comunitaria e con la direttiva;

Ordina:

Art. 1. 1. E' vietata la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti di mammiferi.

Art. 2. 1. All'art. 1, comma 1, della citata ordinanza ministeriale 30 marzo 1995, il punto c), e' sostituito dal seguente:

c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10000 dalton:

1) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti a un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente al capitolo VI dell'allegato I al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto legislativo;

2) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli nonche' la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH 4 11 per 4 3 ore a una temperatura 4 80 C e da un trattamento termico a 4 140 C per 30 minuti a4 3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;

3) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP)". Art. 3. 1. La citata ordinanza 30 aprile 1997 e' abrogata.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 1999 Il Ministro: Bindi Registrata alla Corte dei conti il 13 agosto 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 53