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Ordinanza 13 novembre 2000 - Misure sanitarie urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione e allo smaltimento del materiale specifico a rischioIl ministro della Sanità

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 15 giugno 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -serie generale- n. 171 del 24 luglio 1998;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 di adeguamento alla decisione n. 2000/418/Ce della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2000;

Considerato necessario e urgente adottare specifiche misure sanitarie per fare fronte alla situazione di rischio igienico-sanitario e ambientale relativa alla gestione e allo smaltimento del materiale specifico a rischio venutasi a determinare a seguito delle misure sanitarie disposte in adeguamento alla decisione n. 2000/418/CE della Commissione europea, in deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Ordina:

Articolo 1.

1. Coloro che esercitano, nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, attività di stoccaggio, trasporto e pretrattamento del materiale specifico a rischio di cui a detto decreto, operano in deroga agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [1].

Articolo 2.

1. Il materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 può essere oggetto di attività di recupero energetico ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, negli impianti e negli stabilimenti indicati in allegato [2] alla presente ordinanza e secondo le modalità nello stesso riportate.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 1 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio di attività secondo le disposizioni di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 3.

1. Gli impianti industriali di incenerimento e co-incenerimento possono trattare il materiale specifico a rischio a condizione che i locali di stoccaggio, del materiale, in attesa dell'incenerimento o co-incenerimento siano autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 26 marzo 1994.

2. Negli impianti di cui al comma 1, ove si effettua la manipolazione di materiale specifico a rischio si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 [3].

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.