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Direttiva CEE/CEEA/CE667 del 27/11/1990
90/667/CEE: Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità deve adottare misure intese alla realizzazione progressiva del mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992; considerando che la produzione animale è molto importante nell'agricoltura comunitaria; che, inoltre, qualora non vengano eliminati in modo corretto, i rifiuti di origine animale possono essere causa di diffusione di agenti patogeni nell'ambiente, con conseguente riduzione della produttività e degli utili nel settore; che conviene quindi fissare norme armonizzate per la trasformazione dei rifiuti di origine animale e per l'immissione sul mercato dei prodotti trattati che ne risultano;

considerando che conviene fare una distinzione tra le misure da attuare, in funzione della natura della materia prima utilizzata;

considerando che per evitare ogni rischio di diffusione degli agenti patogeni conviene trasformare i rifiuti di origine animale in stabilimenti riconosciuti e assoggettati a controllo, oppure eliminarli in modi appropriati; che, inoltre, qualora siano considerati ad alto rischio, i rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati direttamente ad uno stabilimento di trasformazione designato dallo Stato membro interessato; che, in determinate circostanze, specialmente ove ciò sia giustificato dalla distanza e dalla durata del trasporto, lo stabilimento di trasformazione designato può essere situato in un altro Stato membro;

considerando che conviene limitare le possibilità di utilizzazione di talune materie;

considerando che, per tener conto di determinate prassi, conviene derogare ai trattamenti previsti per utilizzazioni controllate;

considerando che conviene assoggettare gli stabilimenti di trasformazione ad un autocontrollo della produzione, in particolare quanto all'osservanza delle norme microbiologiche applicabili al prodotto finale;

considerando che conviene prevedere una procedura d'ispezione comunitaria;

considerando che conviene assoggettare i prodotti in questione alle norme di controllo veterinario e, se del caso, alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (4);

considerando che conviene prevedere norme minime di carattere transitorio per i prodotti importati;

considerando che conviene prevedere una procedura di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per l'adozione delle misure di applicazione,
_____________________________

(1) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 76.
(2) GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 161.
(3) GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 4.
(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
_____________________________

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.
1. La presente direttiva stabilisce:
a) le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili:
i) all'eliminazione e/o alla trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti;
ii) alla produzione di alimenti per animali di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni;
b) le norme relative all'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.
2. La presente direttiva non incide:
a) sulle legislazioni nazionali in campo veterinario applicabili all'eradicazione e al controllo di talune particolari malattie e all'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti;
b) sulle norme sanitarie nazionali in materia di produzione di alimenti composti per animali contenenti componenti di prodotti animali e vegetali, nonché di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.

Art. 2.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano diretto, ad esclusione degli escreti degli animali e dei rifiuti di cucina e dei pasti;
2) materiali ad alto rischio: rifiuti di animali di cui all'articolo 3 dei quali si sospetta che presentino gravi rischi per la salute dell'uomo o degli animali;
3) materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'articolo 3, che non comportano rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo;
4) stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per animali, farina di pesce, conformemente all'articolo 5;
5) stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni, conformemente all'articolo 3;
6) alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari, interamente o parzialmente costituiti di materiali a basso rischio;
7) prodotti tecnici o farmaceutici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo umano o animale;
8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale;
9) autorità competente: qualsiasi autorità designata dall'autorità centrale competente per controllare l'applicazione della presente direttiva.

CAPITOLO II - NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E L'IMMISSIONE DEI PRODOTTI FINALI SUL MERCATO.

A. Materiali ad alto rischio.

Art. 3.
1. I materiali ad alto rischio sotto elencati devono essere trasformati in uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio riconosciuto dallo Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 o eliminati mediante incinerazione o sotterramento conformemente al paragrafo 2:
a) tutti i bovini, suini, caprini, ovini, solipedi, volatili e tutti gli altri animali detenuti a scopi di produzione agricola, morti nell'azienda ma non macellati per consumo umano, compresi gli animali nati morti o frutto di aborto;
b) altri animali morti non elencati alla lettera a), stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro;
c) animali che sono stati abbattuti nell'ambito di misure di controllo sanitario nell'azienda o in qualsiasi altro posto designato dalla competente autorità;
d) rifiuti, compreso il sangue, provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o tracce di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali;
e) tutte le parti di animali macellati in modo regolare che non sono state presentate all'ispezione post mortem, ad esclusione di cuoi e pelli, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna, sangue e prodotti analoghi;
f) tutte le carni, carne di pollame, pesce, cacciagione e tutti i prodotti di origine animale in stato di deterioramento, che per tale motivo costituiscono un rischio per la salute dell'uomo e degli animali;
g) animali, carni fresche, carni di pollame, pesce, cacciagione, prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari importati da paesi terzi che, in particolare all'atto dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, non sono conformi ai requisiti sanitari prescritti per poter essere importati nella Comunità, a meno che essi siano riesportati o l'autorizzazione alla loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
h) fatta salva la macellazione d'emergenza ingiunta per ragioni di benessere, animali di fattoria morti durante il trasporto;
i) rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanza che possono costituire un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali; latte, carne o prodotti di origine animale che, per la presenza dei suddetti residui, non sono adatti al consumo umano;
j) pesci con sintomi clinici o tracce di malattie trasmissibili all'uomo o ai pesci.
2. Le autorità competenti possono decidere, se necessario, che i materiali ad alto rischio siano eliminati, mediante incinerazione o sotterramento, se:
- il trasporto di animali colpiti da una malattia epizootica o che si sospetta ne siano colpiti fino allo stabilimento più vicino di trasformazione di materiali a alto rischio è rifiutato a causa del pericolo che si propaghino rischi sanitari,
- gli animali sono colpiti o si sospetta siano colpiti da malattie gravi o contengono residui che possono costituire un pericolo per la salute umana o degli animali e possono essere resistenti a un trattamento termico insufficiente,
- la presenza diffusa di una malattia epizootica comporta un carico eccessivo per lo stabilimento di trasformazione di materiali ad alto rischio,
- i rifiuti di origine animale in questione provengono da luoghi di difficile accesso,
- la quantità e la distanza non giustifichino la raccolta dei rifiuti.
Queste carogne o rifiuti devono essere sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi. Prima del sotterramento, i rifiuti o le carogne devono essere cosparsi, se necessario, con un opportuno disinfettante autorizzato dall'autorità competente.

Art. 4.
1. Gli Stati membri riconoscono, per tutto o parte del loro territorio, uno o più stabilimenti di trasformazione ad alto rischio incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio. Uno Stato membro può decidere di designare uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio situato in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro.
2. Per poter essere riconosciuti dall'autorità competente, gli stabilimenti di trasformazione ad alto rischio devono:
a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I;
b) provvedere al trattamento, alla trasformazione e al magazzinaggio dei rifiuti di origine animale conformemente all'allegato II, capitolo II;
c) essere controllati dalle autorità competenti conformemente all'articolo 10;
d) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.
3. Il riconoscimento è sospeso quando non sono più rispettati i requisiti per tale riconoscimento.

B. Materiali a basso rischio .

Art. 5.
1. I materiali a basso rischio devono essere trattati in uno stabilimento di trasformazione a basso o alto rischio riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, oppure essere eliminati mediante incinerazione o sotterramento conformemente all'articolo 3, paragrafo 2. Oltre ai rifiuti di origine animale di cui all'articolo 2, punto 3), sono considerati materiali a basso rischio:
- nella misura in cui entrano nella preparazione di alimenti per animali, i prodotti esclusi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e),
- il pesce catturato in alto mare e destinato alla produzione di farina di pesce,
- le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano.
Devono essere considerati come materiali ad alto rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati insieme ai materiali ad alto rischio.
In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, l'autorità competente può imporre che la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad hoc.
La farina di pesce prodotta da stabilimenti che ricevono e trasformano esclusivamente materiali a basso rischio destinati alla produzione di farina di pesce deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.
2. Per poter essere riconosciuti dall'autorità competente, gli stabilimenti di trasformazione a basso rischio devono:
a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I;
b) provvedere al trattamento, alla trasformazione e al magazzinaggio dei rifiuti di origine animale conformemente all'allegato II, capitolo II;
c) essere controllati dalle autorità competenti conformemente all'articolo 10;
d) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.
Il riconoscimento è sospeso quando non sono più rispettati i requisiti per tale riconoscimento.
3. Gli stabilimenti che utilizzano materiali a basso rischio per la preparazione di alimenti per animali familiari, di prodotti farmaceutici o tecnici devono essere riconosciuti dall'autorità competente e soddisfare i seguenti requisiti:
a) essere attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di sicurezza i rifiuti di origine animale;
b) disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti greggi di origine animale non utilizzati, rimanenti dopo la produzione di alimenti per animali familiari, di prodotti tecnici o farmaceutici, o per provvedere al loro invio ad uno stabilimento di trasformazione o ad un inceneritore;
c) disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti risultanti dal processo produttivo che, per motivi connessi con la salute dell'uomo e degli animali, non possono essere inclusi in altri alimenti per animali. Detti impianti devono consentire l'incinerazione o il sotterramento in un terreno adeguato per evitare la contaminazione dei corsi d'acqua e danni all'ambiente;
d) essere regolarmente controllati dall'autorità competente, per verificare che siano rispettati i requisiti richiesti dalla presente direttiva.

Art. 6.
Il trattamento al quale devono essere sottoposti durante il processo di fabbricazione di alimenti per animali familiari taluni prodotti di origine animale, derivanti esclusivamente da animali o pesci e non destinati al consumo umano, nonché le relative condizioni di fabbricazione sono fissati nell'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE, nella misura in cui ciò sia necessario per la tutela degli animali familiari o per motivi di salubrità o sanitari.

C. Deroghe.

Art. 7.
In casi particolari gli Stati membri possono autorizzare, sotto la supervisione veterinaria dell'autorità competente, che:
i) i rifiuti di origine animale siano utilizzati per scopi scientifici;
ii) i rifiuti di origine animale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) provenienti da animali che non siano stati macellati per una malattia o il sospetto di una malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria, come pure i rifiuti di origine animale di cui all'articolo 5, siano utilizzati per l'alimentazione di animali dei giardini zoologici o dei circhi, di animali da pelliccia oppure di cani delle mute di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca;
iii) piccoli quantitativi di rifiuti di cui al punto ii) siano distribuiti su scala locale, da intermediari già riconosciuti alla data d'adozione della presente direttiva, per l'alimentazione di animali la cui carne non è destinata al consumo umano, sempreché l'autorità competente reputi che non ne risultino rischi per la salute dell'uomo o degli animali.
Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione adotta anteriormente al 31 dicembre 1992 le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili al trattamento di taluni residui destinati alla commercializzazione locale di alimenti per talune categorie di animali. La Commissione unirà alle proposte precitate una relazione sull'applicazione del punto iii).
Se non esistono norme specifiche, i "Knackers Yards" si conformano alle norme previste nella presente direttiva entro il 31 dicembre 1995.
Gli Stati membri informano la Commissione se fanno ricorso a queste possibilità e le comunicano i metodi di controllo applicati per evitare raggiri nell'utilizzazione di questi rifiuti.
La Commissione può modificare o completare le misure di controllo applicate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

D. Disposizioni generali.

Art. 8.
I rifiuti di origine animale sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato I.

CAPITOLO III - CONTROLLI ED ISPEZIONI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA CIASCUNO STATO MEMBRO SUGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE A BASSO E ALTO RISCHIO OPERANTI NEL LORO TERRITORIO.

Art. 9.
1. Gli Stati membri devono curare che, sotto la loro responsabilità, l'operatore, il proprietario di stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio o i loro rappresentanti adottino tutte le misure necessarie per conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva; essi devono, in particolare:
- identificare e controllare i punti critici degli stabilimenti di trasformazione a basso e alto rischio;
- prelevare negli stabilimenti per la fabbricazione di farina di pesce campioni rappresentativi e prelevare, negli altri stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio, campioni rappresentativi di ciascuna partita trasformata per accertare il rispetto delle norme microbiologiche fissate per il prodotto nell'allegato II, capitolo III e l'assenza di residui fisici o chimici;
- registrare i risultati dei diversi controlli e delle prove eseguite e tenere tali registrazioni per almeno due anni, per poterle mettere a disposizione delle autorità competenti;
- istituire un sistema che permetta di stabilire un nesso tra la partita spedita e il momento della sua produzione.
2. Qualora i risultati della prova su campioni prevista dall'articolo 9 non siano conformi all'allegato II, capitolo III, l'operatore dello stabilimento di trasformazione deve:
- darne immediata notifica all'autorità competente;
- ricercarne le cause;
- curare che nessun materiale contaminato o sospetto di esserlo sia rimosso dai locali prima di essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo diretto dell'autorità competente e si sia proceduto ufficialmente ad un nuovo compionamento in osservanza dei controlli biologici di cui all'allegato II, capitolo III; qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere ad una sua nuova trasformazione, il materiale contaminato in questione deve essere utilizzato per fini diversi dall'alimentazione degli animali.
3. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo.

Art. 10.
1. Le autorità competenti procedono regolarmente ad ispezioni e controlli casuali presso gli stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio, per accertare:
- il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'allegato I e l'allegato II, capitoli I, II e III;
- le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo il trattamento; i controlli microbiologici comprendono, in particolare, analisi per quanto riguarda le salmonelle e gli enterobatteri, conformemente all'allegato II, capitolo III.
Le analisi e le prove devono essere eseguite ricorrendo a metodi scientificamente riconosciuti, in particolare i metodi previsti dalla normativa comunitaria o, in sua assenza, da norme internazionali riconosciute.
2. Se dalle ispezioni effettuate dall'autorità competente risulta che non sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla presente direttiva, tale autorità deve adottare le misure appropriate. In particolare, nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni di cui al presente articolo per quanto riguarda le norme microbiologiche e i tipi di controlli microbiologici, il fabbricante deve:
- notificare immediatamente all'autorità competente tutti i particolari circa la natura del campione e la partita da cui è stato prelevato;
- trasformare o trasformare nuovamente la partita contaminata sotto il controllo dell'autorità competente;
- aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione;
- esaminare i rapporti sulle materie prime corrispondenti al campione prodotto o finito;
- procedere ad un'adeguata decontaminazione e ripulitura dello stabilimento.
3. Secondo la procedura prevista all'articolo 19, la Commissione adotta, se del caso, le modalità d'applicazione del presente articolo.

Art. 11.
Gli Stati membri compilano l'elenco degli stabilimenti riconosciuti addetti alla trasformazione di rifiuti di origine animale, all'interno del proprio territorio. Ciascuno stabilimento riceve un numero ufficiale che permette di stabilire se lo stabilimento trasforma materiale a basso o ad alto rischio, se produce alimenti per animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici, derivati da rifiuti di origine animale.
Gli Stati membri comunicano tale elenco e gli aggiornamenti agli altri Stati membri e alla Commissione.

CAPITOLO IV.

Art. 12.
1. Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura indispensabile per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità nazionali, effettuare ispezioni in loco.
Essi possono in particolare accertare se gli stabilimenti riconosciuti osservino effettivamente le disposizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri dell'esito di tali ispezioni.
Lo Stato membro nel cui territorio vengono eseguite le ispezioni fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei compiti loro affidati.
Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19.
2. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure necessarie per tener conto dell'esito delle ispezioni di cui al paragrafo 1 e in particolare vieta l'immissione sul mercato di prodotti provenienti dagli stabilimenti di trasformazione che non risultano più conformi alla presente direttiva.
Qualora lo Stato membro non adotti tali misure o qualora le misure adottate siano giudicate insufficienti, si applica l'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1).
_____________________________

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
_____________________________

Art. 13.
1. Si applica la direttiva 90/425/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli effettuati dallo Stato membro destinatario e il seguito dato a tali controlli, nonché le misure di salvaguardia da applicare.
2. Per consentire il seguito dei controlli di cui al paragrafo 1,
a) i prodotti trasformati ottenuti da materiali a rischio ridotto e materiali ad alto rischio devono soddisfare le esigenze dell'allegato I, capitolo 6 della direttiva 92/118/CEE;
b) i materiali a rischio ridotto, i materiali ad alto rischio destinati ad essere trattati in uno stabilimento designato in un altro Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e i prodotti trasformati partendo da tali materiali ad alto rischio o a rischio ridotto, devono essere accompagnati:
- se provengono da uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 4 o 5, da un documento commerciale che precisi:
- eventualmente, la natura del trattamento,
- se il prodotto contiene proteine che provengono da ruminanti;
- se provengono da un altro stabilimento, da un certificato rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale che indichi:
- i metodi di trattamento della partita,
- il risultato delle prove di ricerca della salmonella,
- se il prodotto contiene proteine che provengono da ruminanti.

Art. 14.
[La Commissione elabora, secondo la procedura prevista all'articolo 18, le norme per la fabbricazione di alimenti per animali familiari prodotti con rifiuti di origine animale in condizioni di igiene appropriate.]
La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 18, le modalità per il campionamento e i controlli microbiologici.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 15.
1. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 19, le modalità e la frequenza dei controlli di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1.
2. La Commissione adotta, secondo la medesima procedura, i metodi di riferimento da utilizzare per le analisi microbiologiche.

Art. 16.
Gli allegati della presente direttiva, e in particolare, per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in fatto di lotta contro l'encefalite spongiforme bovina (BES), le disposizioni relative ai trattamenti contemplati nell'allegato II, capitolo II, lettere 6 a) e c), sono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Art. 17.
Fino all'applicazione delle norme comunitarie relative all'importazione, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti di origine animale e di alimenti per animali familiari fabbricati con tali rifiuti, gli Stati membri applicano a tali importazioni condizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, escluse quelle relative ai requisiti per il riconoscimento.
In particolare essi ammettono materiali a basso rischio o ad alto rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere g), h) ed i) che siano stati preliminarmente trattati solo se il paese terzo è in grado di garantire che sono stati sottoposti a un trattamento soddisfacente e che rispettano le norme microbiologiche fissate nell'allegato II, capitolo III.
É vietata l'importazione dei materiali ad alto rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad f).
Mediante controlli all'importazione gli Stati membri si accertano che vengano rispettati questi requisiti minimi.

Art. 18.
1. Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE (2), in appresso denominato "comitato", è immediatamente chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, sia di sua iniziativa, sia a richiesta di uno Stato membro.
2. In sede di comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.
4. La Commissione adotta le misure previste e le applica immediatamente qualora esse siano conformi al parere del comitato.
5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.
__________________________

(2) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.
__________________________

Art. 19.
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente chiamato a pronunciarsi, dal proprio presidente, sia di sua iniziativa, sia a richiesta di uno Stato membro.
2. In sede di comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.
4. La Commissione adotta le misure previste e le applica immediatamente qualora siano conformi al parere del comitato.
5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Qualora il Consiglio non abbia deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Art. 20.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1992 le norme sanitarie da rispettare nella produzione di alimenti per animali che contengono componenti di prodotti animali o vegetali nonché le norme igieniche da rispettare nella produzione di alimenti per animali che contengono sostanze unicamente di origine vegetale.

Art. 21.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1991.
2. Tuttavia, per quanto riguarda i territori dei Laender di Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen e Thueringen, la Repubblica federale di Germania dispone di un termine supplementare di un anno per conformarsi alla presente direttiva.
La Repubblica federale di Germania presenterà entro il 30 giugno 1992, alla Commissione e agli altri Stati membri, riuniti in sede di comitato veterinario permanente, una relazione sulla situazione in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale in detti Laender.
La Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 19, altre eventuali misure transitorie per taluni stabilimenti situati nei Laender precitati.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 22.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. SACCOMANDI



ALLEGATO I - NORME DI IGIENE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE.

1. I rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati negli stabilimenti di trattamento a basso o ad alto rischio riconosciuti in contenitori o veicoli appropriati, in modo da evitare dispersioni di materiale. I contenitori o i veicoli devono essere adeguatamente coperti.
2. I veicoli, i copertoni e i contenitori riutilizzabili devono essere tenuti in buono stato di pulizia.
3. L'autorità competente prende i provvedimenti necessari per controllare i movimenti di materiali ad alto rischio, esigendo la compilazione di registri e di documenti che accompagnino tali materiali durante il trasporto fino al luogo in cui sono eliminati, oppure se necessario disponendo che veicoli e contenitori siano sigillati.
4. Ove alcuni prodotti a base di carni, lattiero-caseari o di pesce, non destinati al consumo umano e derivati da animali o pesci di cui la carne e il latte sono stati approvati per il consumo umano, vengano trasportati sfusi direttamente ad uno stabilimento di trasformazione, devono essere indicati, su un'etichetta apposta sul contenitore, sui cartoni o sugli altri imballaggi, in caratteri aventi un'altezza minima di 2 cm, le informazioni relative all'origine, al nome e al tipo dei rifiuti di origine animale e i termini "Non destinato al consumo umano".

ALLEGATO II - NORME DI IGIENE IMPOSTE AGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE.

CAPITOLO I - Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale.

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:
a) i locali dello stabilimento di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione. I locali adibiti alla trasformazione di materiale ad alto rischio possono trovarsi nelle adiacenze di un macello soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separate; è vietato l'accesso allo stabilimento a persone non autorizzate od animali;
b) lo stabilimento deve comprendere una sezione "pulita" e una sezione "sporca", adeguatamente separate. La sezione sporca deve comprendere una zona coperta per la ricezione dei rifiuti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. Lo stabilimento deve comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale. Ove occorra, la sezione "sporca" deve essere munita di impianti adeguati per lo scorticamento o la spellatura degli animali e di un locale per immagazzinarvi cuoi e pelli;
c) lo stabilimento deve disporre di una capacità e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II;
d) la sezione "sporca" deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei rifiuti compressi nell'unità di trasformazione;
e) deve esservi un impianto di trasformazione chiuso, nel quale i rifiuti di origine animale devono subire il processo di trasformazione conformemente al capitolo II. Quando è richiesto un trattamento termico, detto impianto deve disporre di:
- dispositivi di misura per controllare la temperatura e se necessario la pressione nei punti critici;
- dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure;
- un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente;
f) per prevenire la ricontaminazione del materiale trasformato prodotto da parte di nuove materie prime che entrano nell'unità di trasformazione, deve esistere una netta separazione tra la zona dello stabilimento in cui le materie prime vengono scaricate e lavorate e le zone in cui avvengono le ulteriori lavorazioni del materiale già sottoposto a trattamento termico nonché il magazzinaggio del prodotto finito.
2. Lo stabilimento di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei recipienti o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e dei veicoli - diversi dalle navi - usati per il trasporto.
3. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di dispositivi adeguati che consentano di disinfettare immediatamente prima della loro uscita dai locali le ruote dei veicoli adibiti al trasporto di materiale ad alto rischio o che abbandonano la sezione "sporca" di uno stabilimento di trattamento.
4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene.
5. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio attrezzato per l'esecuzione delle analisi di base e, in particolare, per controllare la conformità al capitolo III.

CAPITOLO II - Norme di igiene relative alle operazioni negli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale.

1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al più presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della trasformazione.
2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione.
3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella sezione "sporca" non devono entrare nella sezione "pulita" se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi. Attrezzature ed utensili non possono essere portati dalla sezione "sporca" alla sezione "pulita".
4. Le acque luride provenienti dalla sezione "sporca" devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni.
5. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti.
6. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati nelle seguenti condizioni:
a) I materiali ad alto rischio devono essere riscaldati per venti minuti ad una temperatura di almeno 133 gC nella parte più interna e ad una pressione di 3 bar. Le dimensioni dei pezzi del materiale grezzo prima del trattamento devono essere ridotte ad almeno 50 mm per mezzo di un frantumatore o di un trituratore.
b) Nei punti sensibili del processo termico si usano termografi per controllare il trattamento mediante calore.
c) Possono essere utilizzati altri sistemi di trattamento termico purché siano riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 19 in quanto considerati atti a fornire garanzie equivalenti alla sicurezza microbiologica. I sistemi alternativi di trattamento termico possono essere autorizzati soltanto qualora per un periodo di un mese siano stati prelevati quotidianamente campioni del prodotto finito, per garantire l'osservanza delle norme biologiche stabilite nel capitolo III, paragrafi 1 e 2. Devono ulteriormente essere effettuati i campionamenti periodici previsti dall'articolo 9, paragrafo 1 e dall'articolo 10, paragrafo 1.
7. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.
8. I prodotti finiti devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto di trasformazione in modo da impedirne la ricontaminazione.
9. Cuoi e pelli devono essere sottoposti ad opportuna salatura con clorito di sodio.

CAPITOLO III - Requisiti dei prodotti dopo la trasformazione.

1. Per quanto riguarda i materiali ad alto rischio, i campioni prelevati dai prodotti finiti immediatamente dopo l'ultimazione del trattamento termico devono risultare esenti da spore di batteri patogene e resistenti al calore (Clostridium perfringens assente in 1 g).
2. I campioni di prodotti finiti provenienti da materiale a basso rischio e da materiale ad alto rischio, prelevati durante o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono essere conformi alle seguenti norme:

Salmonelle: assenti in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobatteri: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102 in 1 g;

dove:

n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri in tutte le unità di campionamento non è superiore a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato non soddisfacente se il numero dei batteri in una o più unità di campionamento è uguale o superiore a M;
c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m.



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