leggi e sentenze

 

home page
l'autore
mappa del sito
tutti i links
 
ultime norme emanate
relazione geologica
autorizzazione integrata
rumore
scarichi idrici
serbatoi interrati
rifiuti, fanghi, fertilizzanti
spandimento liquami
rischi industriali
emissioni in atmosfera
valutazione impatto ambientale
bonifica siti contaminati
policlorobifenili
dissesto idrogeologico
encefalopatia spongiforme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n.1 Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio(GU n. 8 del 11-1-2001) n vigore dal: 12-1-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione n. 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche comunitarie;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1. Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio

1. Il materiale specifico a rischio, cosi' come definito dal decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, nonche' le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.

I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale, siano esonerati dalle regioni o province autonome competenti per riconosciuta inidoneita' degli impianti stessi.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei prodotti, di cui al comma 1, una indennita' di lire 726.000 per ogni tonnellata. Tale indennita' copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonche' ogni altra spesa connessa.

L'indennita' e' corrisposta solo per i prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. 3. Il soggetto beneficiario della indennita' non puo' percepire alcun altro compenso per lo svolgimento delle attivita' previste dal comma 2. in vigore dal: 12-1-2001

Art. 2. Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio

1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altesi' ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti, di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

3. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, cosi' come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

4. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo e' maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70%, e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85%. A copertura delle spese di trasporto e' inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto, moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e il magazzino di ammasso pubblico.

5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali. in vigore dal: 12-1-2001

Art. 3. Controlli

1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni di incenerimento, di cui all'articolo 1, e sulle operazioni di stoccaggio, di cui all'articolo 2. in vigore dal: 12-1-2001

Art. 4. Poteri di ordinanza

1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina puo' promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza. in vigore dal: 12-1-2001

Art. 5. Relazione periodica

1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanita' e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. in vigore dal: 12-1-2001

Art. 6. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi";

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2.

I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effetture a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. in vigore dal: 12-1-2001

Art. 7. Disposizioni finali

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000. in vigore dal: 12-1-2001

Art. 8. Entrata in vigore 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Veronesi, Ministro della sanita' Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bordon, Ministro dell'ambiente Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Gurdasigilli: Fassino