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Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE). MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 7 gennaio 2000.

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11-03-2000

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, in particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, concernente l'attuazione delle Direttive del Consiglio 91 /497/CEE e 91 /498/CEE relative alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, e successive modifiche;
Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire 1'encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il decreto deI Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 10 maggio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 1991, concernente norme per la profilassi di malattie animali;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1991, concernente il riconoscimento del Centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale Centro di referenza nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 2 novembre 1991, recante riconoscimento quale Centro di referenza nazionale del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione ed informazione attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", in Teramo;
Visto il decreto del Ministro della sanità 4 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 1993, concernente l'istituzione di una commissione permanente di emergenza a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di controllo adottate dalle regioni e dalle province autonome in materia di profilassi e lotta contro l'afta epizootica e contro le altre malattie infettive e diffusive contagiose;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 28 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 1994, recante misure di protezione per quanto riguarda 1'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1997, concernente misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 4 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 1997, concernente misure integrative per la profilassi della BSE;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1998, concernente "misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione europea e relative modalità di distruzione";
Vista la decisione della Commissione 96/272/CE del 23 aprile 1998, che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 1999, attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, pubblicato sul supplemento ordinario n. 120 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 146 del 24 giugno 1999, che dà attuazione alla Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
Ritenuto necessario attuare un sistema di sorveglianza epidemiologica sull'intero territorio nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina, comprensivo di specifiche misure sanitarie, e il coordinamento delle relative attività;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, reso nella riunione del 16 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, di seguito denominata BSE.
2. Gli obiettivi del sistema di cui al comma 1 sono:
a) osservare e valutare la situazione epidemiologica ed i fattori di rischio della BSE su territorio nazionale;
b) analizzare periodicamente il rischio della presenza e dell'introduzione della BSE nel territorio nazionale;
c) diagnosticare tempestivamente eventuali casi di malattia con sintomatologia riferibile a BSE;
d) gestire in modo efficiente le eventuali emergenze collegate al verificarsi di casi di BSE sul territorio nazionale.
3. Del sistema di cui al comma 1 fanno parte:
a) i detentori responsabili degli allevamenti bovini e bufalini;
b) i servizi veterinari regionali e locali;
c) i veterinari riconosciuti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
d) il dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità;
e) l'Istituto superiore di sanità;
f) gli istituti zooprofilattici sperimentali;
g) il centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA);
h) il centro di referenza nazionale veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione (COVEPI);
i) gli stabilimenti di produzione dei mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti;
j) gli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale;
k) i titolari degli stabilimenti di macellazione;
l) una banca dati informatizzata.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) animale con sintomi clinici compatibili con BSE: un animale della specie bovina o bufalina di età superiore a venti mesi, con segni comportamentali e neurologici di origine centrale, per i quali non sia possibile escludere la diagnosi della malattia;
b) animale affetto da BSE: animale della specie bovina o bufalina per il quale il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate conferma la diagnosi di encefalopatia spongiforme trasmissibile.

Art. 3.

1. È istituita l'anagrafe nazionale degli impianti di produzione, di distribuzione di alimenti per animali e dei laboratori per conto terzi.
2. Ai fini dell'istituzione dell'anagrafe di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome assegnano a ciascun impianto di cui al comma 1 un codice identificativo univoco di otto caratteri alfanumerici, costituito dalla sigla della provincia dove ha sede lo stabilimento e un numero progressivo di massimo sei cifre, e trasmettono al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione le informazioni di cui all'allegato 7.
3. Le regioni e le province autonome aggiornano le proprie basi di dati, anche a seguito di ogni ispezione effettuata secondo le cadenze previste dal piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione degli animali e, nel caso di produttori di alimenti destinati all'alimentazione dei ruminanti, secondo le cadenze previste all'art. 4.
4. Le regioni e le province autonome trasmettono gli aggiornamenti dell'anagrafe di cui al comma 1 al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, almeno annualmente entro il 1 ° marzo di ogni anno, per quanto riguarda gli impianti di cui al comma 1 che non producono alimenti destinati ai ruminanti e almeno semestralmente, entro il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, per quanto riguarda gli impianti di cui al comma 1 che producono alimenti destinati ai ruminanti.
5. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione rendono disponibili i dati contenuti nell'anagrafe al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate.

Art. 4.

1. I servizi veterinari delle aziende U.S.L. ispezionano gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti con cadenza non superiore a centottanta giorni. La cadenza delle ispezioni è ridotta a non più di novanta giorni nel caso in cui i suddetti stabilimenti abbiano linee di produzione comuni per mangimi contenenti e non contenenti farine di carne oppure che abbiano stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti non separato per i mangimi contenenti e non contenenti farine di carne.
2. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, definisce le modalità generali di ispezione per gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti e in particolare le necessarie istruzioni tecniche per i campionamenti, precisandone la cadenza ed i criteri anche tenendo conto delle modalità stabilite dalla norma UNI ISO 2859/2.

Art. 5.

1. In caso di riscontro, a seguito dei controlli previsti all'art. 4, di presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi destinati ai ruminanti, i servizi veterinari rintracciano tutti gli allevamenti ai quali tali mangimi sono stati distribuiti e, nel caso in cui gli allevamenti siano situati nel territorio di altre aziende U.S.L., provvedono a comunicarlo alle aziende U.S.L. territorialmente competenti.

Art. 6.

1. È istituita l'anagrafe degli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale. A tal fine è utilizzato l'elenco previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i responsabili degli stabilimenti menzionati al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria le seguenti informazioni:
a) provenienza dei rifiuti di origine animale utilizzati, nazionale od estera, con eventuale indicazione del Paese d'origine, distinta per ciascuna specie animale;
b) quantità annue di farine di carne prodotte;
c) esistenza o meno di linee separate per la produzione di farine di carne contenenti tessuti di mammiferi rispetto alle altre e di stoccaggi separati.
3. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria trasmette alle regioni gli elenchi e le informazioni previste ai commi 1 e 2 relativi ai territori di competenza.
4. I servizi veterinari della aziende U.S.L. aggiornano le informazioni previste al comma 1 e 2, periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, nel corso dell'espletamento degli atti di vigilanza previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. L'aggiornamento semestrale dei dati viene trasmesso dalle aziende U.S.L. alle regioni competenti e da queste al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria che si avvale del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione per la tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1. I dati contenuti nell'anagrafe vengono messi a disposizione del Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a).

Art. 7.

1. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L. effettua una visita ispettiva di vigilanza in tutti gli allevamenti nei quali esista almeno un bovino da riproduzione, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che si verifichi la situazione prevista dall'art. 5. Nel corso dell'ispezione il veterinario ufficiale effettua almeno:
a) un esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli animali dell'allevamento;
b) un esame clinico approfondito per tutti gli animali che presentino una sintomatologia sospetta, con compilazione della scheda di cui all'allegato l;
c) la verifica, sul registro di stalla del carico e scarico, degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di morte accertate;
d) la raccolta delle informazioni sulla tipologia e provenienza dei mangimi utilizzati in azienda attraverso la compilazione della scheda di cui all'allegato 2.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, si accerta che in allevamento siano utilizzati per l'alimentazione dei bovini o bufalini mangimi destinati ad altre specie, contenenti proteine derivate da tessuti di mammiferi, sul documento identificativo individuale e sul registro di stalla, per i capi che hanno avuto accesso al mangime in questione, è riportata l'indicazione "animale a rischio per BSE". Fermo restando il campionamento previsto all'art. 9, al momento della macellazione il servizio veterinario competente dispone per tali animali l'eliminazione del materiale specifco a rischio come definito nell'ordinanza del Ministro della sanità 15 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai bovini o bufalini ai quali sono stati somministrati i mangimi di cui all'art. 5.
4. Le informazioni raccolte, tramite le schede di cui all'allegato 2, vengono riportate nella banca dati degli allevamenti bovini di cui all'art. 12, del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, e trasmesse alla regione ed alla competente autorità centrale con i medesimi flussi istituiti per l'alimentazione dell'anagrafe degli allevamenti e capi bovini. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria definisce le specifiche tecniche per tali comunicazioni.
5. Le visite ispettive previste al comma 1 possono essere effettuate nell'ambito degli ingressi negli allevamenti bovini per l'espletamento di altre attività programmate, anche tramite veterinari liberi professionisti appositamente incaricati o autorizzati.

Art. 8.

1. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, d'intesa con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, ogni anno fornisce al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria:
a) l'analisi dei dati raccolti nel corso dell'anno in forma di analisi del rischio di presenza e di introduzione della BSE nel territorio nazionale. Tale analisi è utilizzata per la riprogrammazione annuale di cui all'art. 9 da parte del Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria;
b) la lista degli allevamenti che fanno uso di mangimi considerati a rischio di contaminazione.
2. A seguito dei risultati dei controlli effettuati a norma del presente decreto, il Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria modifica eventualmente, con atto dirigenziale, gli allegati al presente decreto.

Art. 9.

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, d'intesa con le regioni e province autonome prepara un piano annuale di campionamento, che rispetti i criteri minimi descritti all'allegato 3.
2. I campioni di cui al comma 1 sono esaminati per BSE dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. All'atto del prelievo del cervello deve essere compilata la scheda di cui all'allegato 4. Tale scheda accompagna il campione e, completata con le informazioni riguardanti l'esito, viene inviata, a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione. In caso di riscontro di positività per BSE si applica quanto previsto dal1'art. 12.

Art. 10.

1. Le regioni e le province autonome predispongono piani annuali di formazione e aggiornamento per i veterinari delle aziende sanitarie locali nonché campagne di informazione sulla BSE destinate specificamente agli allevatori di animali delle specie bovina e bufalina da realizzare nell'ambito dell'attività di educazione sanitaria. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le regioni e le province autonome inviano al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate una relazione sui programmi di formazione e aggiornamento realizzati nel corso dell'anno precedente.

Art. 11.

1. Chiunque riscontri la presenza di bovini e bufali con sintomi clinici compatibili con la BSE, deve provvedere all'immediata segnalazione al servizio veterinario della azienda U.S.L. competente per territorio.
2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1, il veterinario ufficiale procede ad una ispezione in allevamento al fine di verificare la segnalazione ricevuta.
3. Nel caso in cui il veterinario ufficiale riscontri la fondatezza della segnalazione ricevuta:
a) ordina l'isolamento ed il divieto di spostamento dell'animale o degli animali in questione;
b) effettua un censimento degli animali, anche di specie diverse, presenti nell'azienda;
c) compila la scheda di cui all'allegato 1.
4. Gli animali di cui al comma 3, lettera a), devono essere tenuti sotto osservazione clinica, per un periodo di quindici giorni, da parte del servizio veterinario competente per territorio, in collaborazione con esperti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Nel caso in cui gli animali in questione vengano a morte durante detto periodo, il servizio veterinario provvede al prelievo di campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici differenziali e per la diagnosi di BSE. Il servizio veterinario invia la scheda di cui al comma 3, lettera c), al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. I campioni devono essere inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4.
5. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di cui al comma 4, l'animale manifesti regressione della sintomatologia neurologica o sia stata effettuata la diagnosi eziologica di malattia diversa dalla BSE, a seguito di visita collegiale effettuata dal servizio veterinario e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, competenti per territorio, sono revocate le misure di cui al comma 3, lettera a), e la scheda di cui alla lettera c) del medesimo comma, debitamente integrata con l'eventuale diagnosi effettuata, deve essere inviata al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione. L'Istituto zooprofilattico competente per territorio deve inoltre compilare e inviare la scheda di cui all'allegato 4 al Centro di referenza nazionale per o studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione.
6. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di cui al comma 4, non sia possibile escludere la diagnosi di BSE sulla base della persistenza della sintomatologia neurologica, mancata risposta alla terapia o a seguito dei risultati di laboratorio, l'animale deve essere considerato sospetto di BSE, con relativo obbligo di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
7. Nel caso di cui al comma 6, l'autorità sanitaria competente dispone:
a) l'abbattimento degli animali sospetti con prelievo di campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici e, comunque, per l'effettuazione dell'esame istopatologico del tessuto cerebrale. I campioni sono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4;
b) la comunicazione del sospetto al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, alla regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e all'Istituto superiore di sanità. Ai due Centri di referenza deve essere inviata anche la scheda di cui al comma 3, lettera c);
c) il sequestro ed il divieto di spostamento di tutti gli animali delle specie in questione, presenti nell'azienda.
8. Le carni degli animali di cui al comma 7, lettera a), nonché quelle degli animali morti durante il periodo di osservazione di cui al comma 4, devono essere distrutte mediante incenerimento; a tal fine possono essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento del materiale ottenuto.

Art. 12.

1. Qualora l'esame diagnostico per BSE di cui all'art. 11 risulti:
a) negativo, l'Istituto zooprofilattico sperimentale presso il quale è stato effettuato l'esame diagnostico informa di tale esito l'azienda U.S.L. competente per territorio, la regione, il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. A seguito di tale comunicazione sono revocate le misure sanitarie disposte in precedenza;
b) positivo, oltre alle comunicazioni previste alla lettera a), i relativi campioni devono essere inviati al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate per la conferma della diagnosi.
2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio invia in ogni caso la scheda di cui all'allegato 4, completata con le informazioni riguardanti l'esito dell'esame diagnostico effettuato, al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione.
3. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dà immediata comunicazione dell'esito di conferma all'azienda U.S.L. competente per territorio, alla regione, al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e all'Istituto superiore di sanità. Nella comunicazione dell'esito di conferma deve essere indicato il codice della marca auricolare dell'animale esaminato.

Art. 13.

1. In caso di conferma della diagnosi di BSE da parte del Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone, a completamento delle misure previste all'art. 12:
a) l'effettuazione del rintraccio degli animali a rischio, utilizzando la scheda di cui all'allegato 5, da parte del veterinario ufficiale dell'azienda U.S.L. in collaborazione con il personale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
b) l'abbattimento, sotto controllo ufficiale, di tutti gli animali delle specie in questione presenti nell'azienda infetta e la distruzione delle relative carcasse mediante incenerimento in impianti preventivamente individuati dall'autorità sanitaria regionale; a tal fine possono essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento del materiale ottenuto;
c) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione, conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali eventualmente nati da quelli infetti nei due anni precedenti l'insorgenza dei sintomi neurologici. Tale misura si applica anche agli eventuali ovuli ed embrioni prodotti durante il medesimo periodo;
d) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione, conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali coetanei dei capi infetti che abbiano condiviso i medesimi fattori di rischio, in particolare, alimentari nell'allevamento di nascita, di svezzamento o negli allevamenti nei quali l'animale infetto è stato detenuto nei primi sei mesi di vita;
e) la ricerca delle madri degli animali infetti, allo scopo di completare la scheda prevista nell'allegato 5.
2. Tutti gli animali abbattuti nell'ambito delle misure di cui al comma 1, punti b), c) e d), devono essere sottoposti ad esame diagnostico per BSE.
3. Copia della scheda di cui all'allegato 5, debitamente compilata, deve essere inviata al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a).
4. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, in collaborazione con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, e con il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, coordina le azioni di rintraccio degli animali di cui al comma 1, punti c), d) ed e), informando tempestivamente le regioni e le aziende U.S.L. competenti sulle aziende coinvolte.
5. Nel caso in cui gli animali infetti siano animali introdotti da Paesi terzi o da altri Paesi dell'Unione europea, il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, in collaborazione con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie a stabilire l'esatta provenienza degli animali e la presenza sul territorio italiano di altri animali con medesima origine.
6. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), previo parere favorevole del Ministero della sanità -Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, l'obbligo di abbattimento può essere limitato agli animali che hanno condiviso con quelli infetti i medesimi fattori di rischio per BSE. In tale caso l'azienda deve essere sottoposta ad una specifica sorveglianza nel quadro dei controlli di cui all'art. 9.
7. Nel caso in cui gli animali infetti si trovino in una stalla di sosta, il servizio veterinario competente per territorio effettua il rintraccio dell'ultima azienda che ha detenuto l'animale, sulla quale si applicano le misure previste dal presente articolo.
8. Nel caso in cui venga dimostrato dalle indagini epidemiologiche effettuate nell'azienda infetta, che animali delle specie ovina e caprina eventualmente presenti possono essere stati esposti a specifici fattori alimentari di rischio, il servizio veterinario competente per territorio effettua una specifica sorveglianza su tali animali. Tale sorveglianza deve comprendere un programma di campionamento presso gli stabilimenti di macellazione sui capi a fine carriera ed esami diagnostici su quelli morti o macellati d'urgenza.

Art. 14.

1. Nel caso in cui il sospetto della presenza di un animale di età superiore a venti mesi con sintomatologia clinica compatibile con BSE venga effettuato presso uno stabilimento di macellazione, nel corso della visita ante mortem, il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione provvede a:
a) compilare la scheda di cui all'allegato 1 ed ad inviarla al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione;
b) abbattere l'animale sospetto, separatamente o al termine delle normali operazioni di macellazione, prelevando i necessari campioni per l'effettuazione delle prove diagnostiche differenziali e per la diagnosi di BSE. Tali campioni saranno inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio scortati dalla scheda di cui all'allegato 4;
c) porre sotto vincolo sanitario presso lo stabilimento di macellazione le carni degli animali di cui al punto precedente, eventualmente in stato di congelazione, e destinare alla distruzione i materiali specifici a rischio.
2. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia positivo per BSE, oltre alle comunicazioni previste all'art. 12, le carni di cui al comma 1, lettera c), devono essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8. Inoltre deve essere effettuato il rintraccio dell'ultima azienda che ha detenuto l'animale, con esclusione delle stalle di sosta, per la quale si applicano le misure previste all'art. 13.

Art. 15.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 1996, n. 532, qualora a seguito degli esami diagnostici effettuati conformemente al presente decreto, venga confermata la presenza della BSE nel territorio nazionale, la commissione permanente di emergenza di cui al decreto del Ministro della sanità 4 maggio 1993, integrata nella sua composizione dal direttore o da esperti del Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e da esperti del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, funge da unità nazionale di crisi per la BSE.

Art. 16.

1. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L., a seguito di notifica della morte in azienda di uno o più animali da riproduzione di età superiore a venti mesi, qualora non venga accertata la causa di morte, preleva i campioni necessari per l'effettuazione degli esami diagnostici per BSE. I campioni sono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4. Le carni di tali animali devono essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8.
2. Chiunque accerti l'esistenza di animali da riproduzione di età superiore ai quattro anni con sintomi di malattia grave e progressiva non riferibile ad altra patologia, anche in assenza di sintomatologia neurologica, o moribondi, che non presentano segni di malattia di natura infettiva o traumatica deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, che ne dispone l'immediata macellazione e l'effettuazione degli esami diagnostici secondo le modalità indicate all'art. 14.
3. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia positivo per BSE si applicano le misure previste dagli artt. 12 e 13.

Art. 17.

1. L'Istituto superiore di sanità, d'intesa con il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie, provvede ad organizzare prove interlaboratorio per la verifica e messa a punto delle tecniche diagnostiche legate al rilievo di tessuti di mammiferi nei mangimi destinati al consumo animale.

Art. 18.

1. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate provvede ad organizzare prove interlaboratorio per la verifica e messa a punto delle tecniche diagnostiche per il rilievo della BSE negli animali.

Art. 19.

1. Lo schema dei flussi informativi istituiti dal presente decreto è rappresentato in allegato 6.

Art. 20.

1. Tutte le schede e le registrazioni previste dal presente decreto dovranno essere conservate per un periodo minimo di sette anni.

Art. 21.

1. Ai proprietari degli animali delle specie bovina abbattuti ai sensi del presente decreto viene corrisposto l'indennizzo previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218; l'indennizzo non compete per gli animali morti durante il periodo di osservazione disposto ai sensi del presente decreto.

Art. 22.

1. Nell'ambito del sistema di sorveglianza di cui al presente decreto, il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate provvede ad una raccolta, su base annuale, dei dati sulle neuropatologie animali osservate presso i laboratori delle facoltà di medicina veterinaria.

Art. 23.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti malattie:

"Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie".

Art. 24.

1. Il decreto ministeriale 4 agosto 1997 è abrogato.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2000

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 10