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DECRETO 29 settembre 2000

Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo l8 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1994 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 maggio 1994, n 101;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Vista la propria ordinanza 15 giugno 1998 pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1998 come modificata dall'ordinanza 16 marzo 2000,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 70 del 24 marzo 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000

pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 dell'11 marzo 2000;

Vista la decisione della Commissione europea 2000/418/CE;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che consenta una uniforme applicazione della sopracitata decisione sull'intero territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e disposizioni generali

1. Il presente decreto stabilisce le misure sanitarie che devono essere applicate nei confronti del materiale specifico a rischio di cui al comma 2, lettera f), relativamente alla produzione e immissione sul mercato di prodotti di origine animale provenienti daanimali della specie bovina, ovina e caprina o contenenti materialiprovenienti da tali specie.

2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE): tutte le TSE ad eccezione di quelle che si manifestano nell'uomo;

b) prodotti di origine animale: tutti i prodotti ottenuti da un animale o contenenti tali prodotti;

c) materiali di base: le materie prime o altri prodotti di origine animale dai quali, o mediante i quali, sono ottenuti i prodotti di cui al comma 3;

d) fertilizzanti: qualunque sostanza contenente prodotti di origine animale da spandere sul terreno per favorire la crescita della vegetazione, compresi i residui di digestione derivati dalla produzione di biogas o di composti;

e) autorita' competente: le regioni e le province autonome e le autorita' da esse incaricate per le attivita' di vigilanza, di controllo ed esecutive; il Ministero della sanita' per le attivita' di coordinamento e verifica dell'uniformita' applicativa delle misure di cui al presente decreto;

f) materiale specifico a rischio:

1) i tessuti di cui all'allegato I;

2) l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina di eta' superiore a dodici mesi e delle specie ovina e caprina di qualunque eta';

3) qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dal materiale di cui ai numeri 1) e 2) fino a quando non sia stato distrutto;

g) discarica: come definita nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio.

3. I cosmetici, i medicinali e i dispositivi medici, i prodotti non destinati ad essere utilizzati in alimenti per il consumo umano o mangimi o fertilizzanti, nonche' i loro materiali di base o prodotti intermedi restano disciplinati dalle norme specifiche; qualora queste ultime autorizzino l'utilizzo del materiale specifico a rischio come definito al comma 2, lettera f) per l'ottenimento dei citati prodotti, la raccolta e il trasporto del materiale specifico a rischio devono essere preventivamente autorizzati dall'autorita' sanitaria competente sullo stabilimento di rimozione e raccolta di detto materiale specifico a rischio, previo parere favorevole dell'autorita' sanitaria competente sullo stabilimento di produzione dei richiamati prodotti. La richiesta di autorizzazione deve indicare il quantitativo del materiale specifico a rischio da prelevare, i dati identificativi e gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' relative allo stabilimento presso il quale sara' utilizzato detto materiale.

4. I servizi veterinari delle A.S.L. sono autorizzati alla rimozione del materiale specifico a rischio ai fini dell'invio all'Istituto superiore di sanita' e agli istituti zooprofilattici sperimentali per fini diagnostici, di ricerca e didattici.

5. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, su richiesta, la rimozione e l'utilizzo del materiale specifico a rischio per fini diagnostici, di ricerca e didattici di istituti ufficialmente riconosciuti, diversi da quelli di cui al comma 4.

Art. 2.

Rimozione

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), numero 1), di animali destinati al consumo umano, deve essere distrutto previa rimozione al momento della macellazione; se l'asportazione dell'ileo avviene nel locale di macellazione deve essere effettuata previa doppia legatura dei punti di resezione.

2. Qualora si proceda all'asportazione delle porzioni muscolari della testa le relative operazioni devono essere effettuate al macello in un locale o in uno spazio apposito che garantisca idonee condizioni di separazione rispetto alle altre operazioni di macellazione.

3. Il midollo spinale delle carcasse degli ovini e caprini puo' essere asportato anche negli stabilimenti di sezionamento a condizione che il servizio veterinario garantisca la sorveglianza durante dette operazioni e che sia evitata qualsiasi contaminazione.

4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di particolari esigenze di consumo, possono consentire, nel rispetto delle prescrizioni del presente decreto e comunicando le specifiche misure adottate al Ministero della sanita', l'invio delle teste, per i fini di cui al comma 2, ad impianti di sezionamento appositamente individuati nell'ambito della medesima regione o, previo accordo tra le regioni e le province autonome interessate, di quelle contermini.

5. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate, sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, da personale appositamente addestrato messo a disposizione dal titolare dello stabilimento.

Art. 3.

Animali morti o abbattuti

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), numero 2, deve essere distrutto senza rimuovere o asportare parti o tessuti ancorche' diversi da quelli di cui all'allegato I.

Art. 4.

Stoccaggio temporaneo

1. In attesa dell'invio del materiale specifico a rischio alla distruzione, detto materiale puo' essere stoccato temporaneamente presso:

a) lo stabilimento nel quale e' avvenuta la sua rimozione;

b) un impianto di pretrattamento approvato di cui all'art. 7;

c) un deposito temporaneo autorizzato ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 1994;

d) uno stabilimento di cui all'art. 6, comma 2.

2. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, nella raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio, le regioni e le province autonome possono autorizzare:

a) il deposito temporaneo di cui al comma 1, lettera c) anche all'interno di uno stabilimento ad alto rischio riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

b) uno o piu' contenitori dislocati sul territorio, a condizione che la conservazione del materiale specifico a rischio avvenga mediante l'impiego del freddo.

3. Nei casi di cui al comma 2 le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della sanita' i dati identificativi e la localizzazione del deposito e dei contenitori.

Art. 5.

Prescrizioni generali

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) deve essere:

a) colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale anche dopo l'eventuale trasformazione preliminare e fino alla sua distruzione; l'obbligo di colorazione o marcatura non si applica nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera f), numero 2), dell'art. 1 ai commi 4 e 5 del medesimo art. 1 nonche' all'art. 6, comma 3. Nel caso in cui non vi sia la certezza del mantenimento della colorazione o della permanenza del marcatore dopo la trasformazione preliminare, la colorazione o la marcatura deve essere ripetuta sul prodotto ottenuto dalla citata trasformazione preliminare;

b) raccolto e stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale ad alto e basso rischio, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura "Materiale specifico a rischio" sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri; qualora il materiale specifico a rischio rimosso non sia asportato quotidianamente dal luogo in cui e' stato prodotto, deve essere immagazzinato in un locale o contenitore per la conservazione mediante l'impiego del freddo, identificati secondo le descritte modalita';

c) trasportato in contenitori o automezzi per il trasporto di materiale ad alto rischio ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 1994, relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale, ulteriormente autorizzati e identificati mediante una targa da apporre sui due lati del mezzo di trasporto recante la dicitura "Materiale specifico a rischio" di dimensione non inferiore a cm 50 X 35; sul contenitore o sull'automezzo deve inoltre essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso alta almeno 15 cm;

d) accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento di trasporto previsto dal decreto di cui alla lettera c), controfirmato dal veterinario ufficiale.

2. Nel caso in cui la raccolta, lo stoccaggio o il trasporto del materiale specifico a rischio non sia stato effettuato separatamente da qualsiasi altro prodotto, o da altro materiale ad alto e basso rischio, tutto il materiale o prodotto interessato e' considerato materiale specifico a rischio.

3. Gli impianti e i depositi che procedono allo stoccaggio del materiale specifico a rischio, ad eccezione dei macelli e sezionamenti, per poter effettuare tale attivita' devono essere in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorita' sanitaria locale, anche limitata ad una parte purche' adeguatamente separata dal resto della struttura.

4. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del materiale specifico a rischio, comprese le discariche, e' obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso,movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e, di destinazione; nei macelli puo' essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del regio decreto

20 dicembre 1928, n. 3298, opportunamente integrato.

5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio il destinatario di esso invia copia del documento di trasporto di cui al comma 1, lettera d) allo stabilimento da cui proveniva il materiale specifico a rischio, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione da lui sottoscritta. Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio verifica il rispetto di tale procedura; in caso di mancato rispetto di detta procedura il veterinario ufficiale informa tempestivamente l'autorita' competente sullo stabilimento di ricezione del materiale specifico a rischio per le necessarie verifiche e i conseguenti provvedimenti.

6. I titolari delle strutture di distruzione del materiale specifico a rischio, compresi i titolari delle discariche, inviano semestralmente alle regioni e province autonome un prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.

Art. 6.

Distruzione

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), deve essere distrutto:

a) senza trasformazione preliminare, mediante incenerimento;

b) previa trasformazione preliminare negli impianti di cui al comma 2 e all'art. 7 e successivo incenerimento o co-incenerimento del materiale ottenuto, a condizione che il colorante o il marcatore sia individuabile anche dopo detta trasformazione preliminare.

2. In alternativa al comma 1, fermo restando l'obbligo della colorazione, il materiale specifico a rischio puo' essere interrato in una discarica autorizzata a condizione che sia stato sottoposto al trattamento di cui all'allegato I alla decisione della Consiglio 1999/534/CE del 19 luglio 1999, presso stabilimenti gia' riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e che abbiano ottenuto dal Ministero della sanita', per il tramite delle regioni e province autonome, la riconversione dell'attivita' con le medesime modalita' previste per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

3. Ferme restando le disposizioni in materia di sorveglianza e protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui al decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, nei casi di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), c) e d) del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e' consentito derogare alle modalita' di distruzione delle carcasse di animali morti o abbattuti applicando quanto in essi previsto.

4. Fermo restando il divieto dell'impiego del materiale specifico a rischio, anche quale prodotto intermedio, in alimenti per il consumo umano, mangimi e fertilizzanti, il Ministero della sanita' puo' individuare sistemi di utilizzo di detto materiale, alternativi alla distruzione da effettuare ai sensi dei commi 1, 2 e 3, fissando le relative prescrizioni.

Art. 7.

Impianti di pretrattamento

1. Gli impianti di pretrattamento, per poter ottenere il riconoscimento del Ministero della sanita', devono:

a) se nuovi, avere i requisiti sanitari di cui all'allegato III del presente decreto;

b) se gia' riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, quali stabilimenti ad alto rischio,ottenere la riconversione dell'attivita'.

2. Per i fini di cui al comma 1 le domande devono essere inoltrate al Ministero della sanita' per il tramite dell'assessorato regionale alla sanita' ai fini dell'acquisizione del parere dei servizi veterinari regionali.

3. Agli impianti di cui al comma 1 e' interdetta ogni altra attivita' di trasformazione dei rifiuti di origine animale ad alto o basso rischio.

Art. 8.

Divieti

1. Fermi restando gli obblighi di rimozione e distruzione del materiale specifico a rischio, e' vietato:

a) utilizzare le ossa della testa e le colonne vertebrali di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente;

b) introdurre nel territorio nazionale, di provenienza da altri Stati membri, il materiale specifico a rischio ancorche' destinato all'incenerimento o gia' sottoposto a trasformazione preliminare;

c) trasformare o trattare il materiale specifico a rischio negli impianti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, fatte salve le ipotesi di riconversione di cui all'art.6, comma 2 ed all'art. 7, comma 1, lettera b).

2. Resta fermo il divieto di utilizzare tecniche di stordimento e macellazione dei bovini, ovini e caprini diverse da quelle previste dal decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333.

Art. 9.

Restrizioni all'importazione

1. A decorrere dal 1o aprile 2001:

a) e' vietato importare da Paesi terzi il materiale specifico a rischio di cui all'allegato I;

b) i prodotti di origine animale di cui allegato II, importati da Paesi terzi o parti di essi e contenenti materiale ottenuto da bovini, ovini e caprini, devono essere accompagnati dal certificato sanitario ad essi relativo, integrato dalla seguente dichiarazione, firmata dalla competente autorita' del Paese di produzione:

"Prodotto di origine animale che non contiene ne' e' derivato da materiale specifico a rischio ai sensi dell'allegato I, numero 1,lettera a) della decisione 2000/418/CE della Commissione europea del 29 giugno 2000, elaborato dopo il 31 marzo 2001 o carni separate meccanicamente dalle ossa della testa e dalla colonna vertebrale di bovini, ovini o caprini, prodotte dopo il 31 marzo 2001. La macellazione degli animali dopo il 31 marzo 2001 non ha comportato lostordimento tramite iniezione di gas nella cavita' cranica ol'abbattimento istantaneo con lo stesso metodo, ne' la lacerazione,previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di stilo inserito nella cavita' cranica".

2. Le restrizioni di cui al comma 1 non si applicano alle importazioni da Paesi terzi o parti di essi che offrono, a giudizio della Commissione, adeguate garanzie per cio' che riguarda i potenziali fattori di rischio: il Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria del Ministero dellasanita' adotta i provvedimenti necessari a dare applicazione a quanto stabilito in proposito in sede comunitaria.

3. Per "prodotti di origine animale" di cui al comma 1, lettera b) si intendono quelli di cui all'allegato II, con esclusione di altri prodotti di origine animale derivati da, o contenenti, i citati prodotti di origine animale.

Art. 10.

Controlli

1. Fermi restando la vigilanza e i controlli previsti dalla normativa vigente, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie verificano che i titolari degli stabilimenti di cui all'art. 4, comma 1, delle discariche e delle strutture d'incenerimento e coincenerimento, adottino le misure necessarie a evitare qualsiasi contaminazione con il materiale specifico a rischio in ogni fase della lavorazione e che il materiale specifico a rischio qualora utilizzato per l'ottenimento dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3. Le verifiche devono inoltre riguardare l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,e successive modifiche, nelle operazioni di rimozione e manipolazionedel materiale specifico a rischio, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato IV al presente decreto.

2. Il Ministero della sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro procedono a verifiche ispettive per accertare la corretta e uniforme applicazione sul territorio nazionale delle misure di cui alla presente decreto.

Art. 11.

Sanzioni

1. La violazione delle prescrizioni del presente decreto comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' per un periodo di:

a) minimo 7 giorni e massimo 15 giorni, per le violazioni di cui all'art. 2, art. 5, comma 1, lettere a), b) e d), e commi 5 e 6 del medesimo art. 5;

b) minimo 30 giorni e massimo 90 giorni, per le violazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e commi 3 e 4 del medesimo art. 5;

c) minimo 60 giorni e massimo 120 giorni, per le violazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);

d) minimo di 90 giorni e massimo di 180 giorni, per le violazioni di cui all'art. 8.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, comma 2 della ordinanza del Ministro della sanita' 15 giugno 1998 modificata dall'ordinanza del 16 marzo 2000 citata in preambolo.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2000

Registro n. 2 Sanita', foglio n. 193

Allegato I

MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO

1. E' materiale specifico a rischio:

a) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille, il midollo spinale e l'ileo di bovini di eta' superiore a dodici mesi;

b) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille, il midollo spinale di ovini e caprini di eta' superiore a dodici mesi o ai quali e' spuntato un dente incisivo permanente e la milza di ovini e caprini di tutte le eta'.

2. Oltre al materiale specifico a rischio cui al numero 1 sono materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Portogallo, ad eccezione della regione autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti:

a) l'intera testa, ad eccezione della lingua, incluso il cervello, occhi, gangli trigeminali e tonsille; il timo; la milza; gli intestini dal duodeno al retto e la colonna vertebrale di bovini di eta' superiore a sei mesi;

b) la colonna vertebrale, inclusi i gangli spinali, di bovini di eta' superiore a trenta mesi.

Allegato II

RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE

1. Sono soggetti a restrizioni all'importazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b):

a) le carni fresche di cui al decreto legislativo l8 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE del Consiglio;

b) le carni macinate e preparazioni di carni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, recante attuazione della direttiva 94/65/CE del Consiglio;

c) i prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio;

d) le proteine animali trasformate di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, recante attuazione della direttiva 92/118/CEE.

Allegato III

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Capitolo I

Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di pretrattamento di rifiuti di origine animale.

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:

a) i locali dello stabilimento devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali; e' vietato l'accesso allo stabilimento a persone non autorizzate od animali;

b) lo stabilimento deve comprendere una zona coperta per la ricezione dei rifiuti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. Lo stabilimento deve comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il per-sonale;

c) lo stabilimento deve disporre, ove occorra, di una capacita' e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II;

d) lo stabilimento deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei rifiuti compressi nell'unita' di trasformazione.

2. Lo stabilimento di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei recipienti o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e dei veicoli usati per il trasporto.

3. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di dispositivi adeguati che consentano di disinfettare immediatamente prima della loro uscita le ruote dei veicoli.

4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene.

Capitolo II

Norme di igiene relative alle operazioni negli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale.

1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al piu' presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente stoccati fino al momento della trasformazione.

2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione.

3. Le acque luride devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni.

4. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti.

5. Il materiale specifico a rischio deve essere trasformato conformemente ai sistemi descritti nei capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato al decreto ministeriale 15 maggio 1993 relativo ai sistemi di trattamento alternativi o ad altri sistemi di trattamento espressamente autorizzati dal Ministero della sanita'. Il titolare dello stabilimento nella richiesta di autorizzazione dell'impianto di pretrattamento deve specificare il tipo di trattamento utilizzato.

6. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e di dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.

Allegato IV

Considerato che il decreto interministeriale 12 novembre 1999 classifica nel gruppo 3 (**) le TSE, devono essere messi in atto tutti gli interventi di prevenzione-protezione, di tipo collettivo ed individuale, che la tecnologia e le acquisizioni scientifiche in materia consentono.

Ai fini della protezione dei lavoratori, le operazioni di rimozione e manipolazione del materiale specifico a rischio, devono essere condotte nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo a quanto previsto al titolo VIII del suddetto decreto legislativo.

Al riguardo si segnala di prestare la dovuta attenzione, ad esempio, alle operazioni connesse al sezionamento della carcassa ed alla successiva estrazione del midollo spinale, alla separazione meccanica della porzione del cranio stabilita ed all'asportazione dell'ileo utilizzando i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI):

Guanti - devono possedere la marcatura CE quali DPI di terza categoria e l'ottemperanza ai requisiti della norma tecnica EN 374, rilevabile da opportuna documentazione e certificazione rilasciata dal produttore e dall'organismo notificato.

Indumenti di protezione - devono essere classificabili quali DPI e possedere la marcatura CE, il produttore deve essere in grado di documentare che gli indumenti sono stati sottoposti a test che prevedono nella metodologia di analisi l'impiego del batteriofago Phi X 174 (esempio delle metodologie di analisi sono quelle inerenti gliASTM F 1670-97, F 1671-97d, F 1819-97).

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso - devono essere del tipo a visore ed essere classificati quali DPI, possedere la marcatura CE come dispositivi per "protezione da gocce e spruzzi liquidi", in ottemperanza alla norma tecnica EN 166, rilevabile da opportuna documentazione e certificazione rilasciata dal produttore e dall'organismo notificato.

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - devono essere classificati quali DPI di terza categoria e nell'ambito del possesso dei requisiti essenziali di sicurezza e salute, previsti dall'allegato II del decreto legislativo n. 475/1992, devono assolvere con particolare riguardo ed inderogabilita' alla funzione di protezione ad agenti infettivi ed a tal proposito le aziende produttrici devono presentare all'utente idonea documentazione specifica al riguardo.