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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 1999
Orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali - supplemento n. 14.

L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
di concerto con i Ministri delle finanze, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 inerente alla "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la direttiva 98/88/CE della Commissione del 13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. L 318 del 27 novembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i "Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico", modificati ed integrati da ultimo con decreto ministeriale 21 dicembre 1998 - supplemento n. 13;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 nel 28 maggio 1994, con il quale sono stati approvati i "Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali" - supplemento n. 11, nel cui allegato sono descritti i metodi di analisi microscopica;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle comunitarie previste dalla predetta direttiva 98/88/CE;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione alimenti per il bestiame di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, rinnovata, da ultimo, per quanto attiene alla sottocommissione alimenti per il bestiame, col decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli esami microscopici effettuati nell'ambito dei controlli ufficiali volti ad identificare e/o a fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali devono essere svolti in conformita' agli orientamenti esposti nel supplemento n. 14, allegato al presente decreto.

2. Nei casi in cui si proceda a stime quantitative dei costituenti di origine animale devono essere applicate le disposizioni di cui al punto 7: dei presenti orientamenti "Calcolo e valutazione".

Art. 2.

La fissazione di detti orientamenti concernenti l'esame microscopico non esclude l'impiego, alternativo o complementare, di altri metodi di analisi - diversi dall'esame microscopico - la cui validita' scientifica sull'identificazione e/o sulla stima quantitativa dei costituenti di origine animale sia stata comprovata.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi Ambrosio
  • p. Il Ministro delle finanze Del Giudice

    p. Il Ministro della sanita' Marabelli

    p. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Visconti


  • ALLEGATO

    METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI
    Supplemento n. 14

    ORIENTAMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE AL MICROSCOPIO E
    LA STIMA DEI COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

    1. Scopo e campo di applicazione

    I presenti orientamenti devono essere applicati per l'identificazione, mediante esame microscopico, dei costituenti di origine animale (definiti come i prodotti della trasformazione di carcasse e parti di carcasse di mammiferi, pollame e pesce) presenti negli alimenti per animali.

    2. Sensibilità

    In funzione della natura dei costituenti di origine animale, é possibile individuare negli alimenti per animali quantità molto piccole (< 0,1%).

    3. Principio

    Per l'identificazione si utilizza un campione rappresentativo, prelevato in conformità alle disposizione stabilite dal D.M. 20 aprile 1978, che riporta le modalità, di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, e preparato in maniera adeguata. I costituenti di origine animale sono identificati sulla base di caratteristiche tipiche riconoscibili al microscopio (ad esempio fibre muscolari e altre particelle di carne, cartilagini, ossa, corno, peli, setole, sangue, piume, gusci d'uovo, lische di pesce, scaglie). L'identificazione deve essere effettuata sia sulla frazione setacciata (6.1.) che sul sedimento concentrato (6.2.) del campione.

    4. Reagenti

    4.1. Agente di fissazione

    4.1.1. Cloralio idrato (acquoso, 60% p/v)

    4.1.2. Olio di paraffina

    4.2. Agente di concentrazione

    4.2.1. Tetracloroetilene (densità: 1,62)

    4.3. Reagenti di colorazione

    4.3.1 Reagente di Bradford

    4.3.2. Iodio/soluzione di ioduro di potassio

    4.3.3. Reagente di Millon

    4.3.4. Reagente per la cistina (2 g di acetato di piombo, 10 g NaOH/100 ml H2O)

    I reagenti elencati possono essere sostituiti con altri che producono i medesimi risultati.

    5. Attrezzatura e accessori

    5.1. Bilancia analitica (allo 0,001 g)

    5.2. Strumenti per la frantumazione (raspa, polverizzatore, ecc.)

    5.3. Setaccio a maglie quadrate di ampiezza da 0,1 a 2 mm

    5.4. Stereomicroscopio (ingrandimento fino a 50 volte)

    5.5. Microscopio composto (ingrandimento fino a 400 volte), luce trasmessa/luce polarizzata

    5.6. Normale vetreria da laboratorio

    6. Procedura

    Almeno 10 g di campione, eventualmente triturati con strumenti idonei se in pellet, vengono suddivisi in due parti rappresentative, una di almeno 5 g per la frazione setacciata (6.1.) e l'altra di almeno 2 g per il sedimento concentrato (6.2,). Per agevolare l'identificazione si consiglia la colorazione con uno degli appositi reagenti (6.3.).

    6.1. Identificazione dei costituenti di origine animale nelle frazioni setacciate

    Almeno 5 g del campione vengono passati al setaccio (5.3.) in almeno due frazioni. La frazione setacciata > 0,5 mm (o una sua parte rappresentativa) è stesa in uno strato sottile su un supporto adeguato e osservata sistematicamente allo stereomicroscopio (5.4.) a vari ingrandimenti per identificare i costituenti di origine animale.

    Le sezioni preparate con la frazione setacciata < 0,5 mm sono osservate sistematicamente al microscopio composto (5.5.) a vari ingrandimenti per identificare i costituenti di origine animale.

    6.2. Identificazione dei costituenti di origine animale nel sedimento concentrato

    Almeno 2 g (con un'approssimazione di 0,001 g) del campione sono pesati in una provetta o in un imbuto separatore e trattati con almeno 15 ml di tetracloroetilene (4.2.1.). Dopo aver mescolato/agitato la miscela ripetutamente e averla lasciata decantare per un tempo sufficiente (non meno di 1 minuto e non oltre 2-3 minuti), si separa il sedimento.

    Il sedimento è essiccato sotto cappa e successivamente pesato (con un'approssimazione di 0,001 g). La pesatura è necessaria solo se è richiesta una stima. L'intero sedimento essiccato, o una sua parte, è poi esaminato allo stereomicroscopio (5.4.) e al microscopio composto (5.5.) per identificare i costituenti ossei.

    6.3. Utilizzo degli agenti di fissazione e di colorazione

    L'identificazione al microscopio dei costituenti di origine animale può essere agevolata utilizzando speciali agenti di fissazione e di colorazione:

    Idrato di cloralio (4.1.1.):
    riscaldando con precauzione, le strutture cellulari diventano più visibili, in quanto i grani di amido si gelatinizzano e i contenuti indesiderati della cellula vengono espulsi.

    Olio di paraffina (4.1.2.):
    i costituenti ossei possono essere chiaramente identificati nell'agente di fissazione in quanto la maggior parte delle lacune rimangono piene d'aria e si presentano come cavità nere delle dimensioni di 5-15 mm

    Reagente di Bradford (4.3.1.):
    é utilizzato per l'individuazione delle proteine (tipica colorazione blu); diluire 1:4 circa con acqua.

    Iodio/soluzigne di ioduro di potassio (4.3.2.):
    è utilizzata per l'individuazione dell'amido (colorazione blu-violetta) e delle proteine (colorazione giallo-arancione); può essere diluita se necessario.

    Reagente di Millon (4.3.3.):
    riscaldando con precauzione, i costituenti ossei acquistano una colorazione rosa.

    Reagente per la cistina (4.3.4.):
    riscaldando con precauzione, i costituenti contenenti cistina (peli, piume, ecc.) acquistano una colorazione nero-bruna.

    7. Calcolo e valutazione

    L'applicazione delle disposizioni del presente punto è obbligatoria nei casi in cui si proceda a una stima quantitativa dei costituenti di origine animale.

    Il calcolo può essere effettuato solo se i costituenti di origine animale contengono frammenti ossei.

    Nei preparati al microscopio si possono distinguere i frammenti di ossa delle specie terrestri a sangue caldo (ossia mammiferi e uccelli) dai diversi tipi di ossa di pesce grazie alle tipiche lacune. La proporzione di costituenti di origine animale nel campione di materiale è valutata prendendo in considerazione:

    • la percentuale stimata (peso %) di frammenti ossei nel sedimento concentrato, e

    • la proporzione di osso (peso %) nei costituenti di origine animale.

    La stima deve essere basata su almeno tre preparati e almeno cinque campi per preparato. Nelle miscele di alimenti, il sedimento concentrato contiene generalmente non solo frammenti di ossa di animali terrestri e di lische di pesce, ma anche altre particelle dal peso specifico elevato, come ad esempio minerali, sabbia, frammenti di vegetali lignificati, ecc.

    7.1. Stima della percentuale di frammenti ossei

    Frammenti di ossa di animali terrestri (%) = S x c
    W
    Frammenti di lische e scaglie di pesce (%) : S x d
    W

    dove:

    S = peso del sedimento (mg)

    c = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di ossa di animali terrestri nel sedimento

    d = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di frammenti di ossa e scaglie di pesce nel sedimento

    W = peso del campione di materiale utilizzato per la sedimentazione (mg)

    7.2. Stima dei costituenti di origine animale

    La proporzione di ossa nei prodotti di origine animale può variare considerevolmente (la percentuale di ossa nelle farine di carne e ossa è dell'ordine del 50-60%, nelle farine di carne del 20-30%; nelle farine di pesce il tenore di ossa e di scaglie varia in funzione della categoria e dell'origine della farina di pesce, ma è normalmente compreso tra il 10 e il 20%).

    Se si conosce il tipo di farina animale contenuta nel campione, è possibile effettuare delle stime;

    Stima del contenuto dei costituenti di animali terrestri (%)

    S x c
    = ------- x 100
    W x f

    Stima del contenuto, dei costituenti di pesce (%)

    S x d
    = ------- x 100
    W x f

    dove:

    S = peso del sedimento (mg)

    c = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di ossa di animali terrestri nel sedimento

    d = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di frammenti di ossa e scaglie di pesce nel sedimento

    f = fattore di correzione per la proporzione di ossa nei costituenti di origine animale presenti nel campione esaminato

    W = peso del campione di materiale utilizzato per la sedimentazione (mg)

    8. Presentazione dei risultati dell'esame

    I diversi casi potrebbero essere presentati nella maniera seguente:

    8.1. Per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato non sono stati rinvenuti costituenti di origine animale (come definiti al punto I).

    8.2.Per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono stati rinvenuti costituenti di origine animale (1). In questo caso i risultati dell'esame, se necessario, possono essere specificati come segue.

    8.2.1. Per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono state rinvenute piccole quantità di costituenti di origine animale (1).

    _________________

    (1) Indicare qui il tipo di costituenti trovato ad esempio ossa di animali terrestri o ossa di pesce, componenti di carne, ecc.

    8.2.2. In funzione dell'esperienza dell'analista:

    • per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono stati rinvenuti costituenti di origine animale (1); il tenore di frammenti ossei (pesce/animali terrestri: nel caso di frammenti ossei di animali terrestri, per l'eventuale distinzione tra frammenti ossei di pollame e di mammiferi vedasi osservazione al punto 9.3.) è stimato nell'ordine di grandezza del ...%, pari al ...% di costituenti di origine animale calcolato sulla base del ...% di ossa nel prodotto dei costituenti di origine animale (fattore di correzione utilizzato); oppure:

    • per quanto visibile ai microscopio, nel campione esaminato sono stati rinvenuti costituenti di origine animale (1) in quantità misurabili.

    Per i casi di cui ai punti 8.2., 8.2.1. e 8.2.2., qualora siano identificate ossa di animali terrestri, la relazione deve riportare la seguente clausola aggiuntiva:

    "Non si puo’ escludere la possibilità che i costituenti sopra descritti provengano da mammiferi".

    Detta clausola non è necessaria qualora sia stato determinato se i frammenti ossei di animali terrestri provengano da pollame o da mammiferi (cfr. osservazione al punto 9.3.).

    9. Osservazioni

    9.1. Qualora il sedimento concentrato contenga numerosi costituenti di grandi dimensioni, si consiglia di setacciarlo in due frazioni (ossia utilizzando un setaccio di 320 m ). La frazione contenente i costituenti di grandi dimensioni può essere esaminata come una preparazione all'olio di paraffina allo stereomicroscopio in trasparenza, mentre la frazione con i costituenti piu’ fini va osservata al microscopio composto.

    9.2. Il sedimento concentrato ottenuto (6.2.) puo’, se necessario, essere ulteriormente suddiviso utilizzando un agente di concentrazione a densità superiore.

    9.3. In funzione dell'esperienza dell'analista, si possono distinguere i costituenti derivanti da mammiferi da quelli derivanti da pollame sulla base di specifiche caratteristiche istologiche.

    ________________

    (1) Indicare quale tipo di costituenti trovato, ad esempio ossa di animali terrestri o ossa di pesce, componenti di carne, ecc..