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MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 28 dicembre 2000
Misure finalizzate alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8, comma 11, che prevede che le disposizioni sul contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e sui relativi allegati possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro della sanita', in conformita' alle direttive ed alle raccomandazioni della Comunita' economica europea;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante disposizioni sulla documentazione da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di modifica dell'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1999, recante misure relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione clinica dei medicinali contenenti materiali di origine bovina;

Vista la direttiva 1999/82/CE della Commissione europea dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio dell'Unione europea relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialita' medicinali;

Considerato che, l'11 settembre 2000 il Comitato per le specialita' medicinali (CPMP) dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA) ha adottato un aggiornamento (CPMP/BWP/1230/98 rev. 1) della linea guida per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale (di seguito indicata come "linea guida TSE") e che la linea guida TSE, e i suoi aggiornamenti, sono pubblicati dalla Commissione europea nel volume 3 della raccolta "La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea";

Decreta:

Art. 1.

Nuovi requisiti in merito alle TSE

1. La documentazione relativa alle autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) e alle domande di A.I.C. di medicinali deve rispondere ai criteri enunciati nell'allegato alla direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE, secondo le modalita' precisate nel presente decreto.

2. I titolari di A.I.C. e i richiedenti l'A.I.C. di medicinali devono dimostrare, per tutti i loro prodotti, che i materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE, utilizzati nella produzione del farmaco rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE.

3. La dimostrazione di cui al comma 2 deve essere fornita per mezzo:

a) dello specifico certificato rilasciato dalla Farmacopea europea (di seguito indicato come "certificato TSE");

o, in alternativa, quando per uno o piu' dei materiali di partenza il certificato TSE non e' disponibile, per mezzo:

b) di un dossier contenente i dati scientifici che dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito alle TSE.

Art. 2.

Nuove domande di A.I.C.

1. Le domande di A.I.C. di medicinali prodotti utilizzando materiali di partenza come definiti nella sezio-ne 2 della linea guida TSE, presentate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, devono essere corredate dal relativo certificato TSE o, in alternativa, quando per uno o piu' dei materiali di partenza il certificato TSE non e' disponibile, dalla documentazione scientifica che dimostra che il materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito alle TSE.

2. Le domande di cui al precedente comma 1 devono essere accompagnate dalla dichiarazione di conformita' all'allegato della direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE, compilata in accordo al modello riportato nell'allegato D-1 del presente decreto.

Art. 3.

Medicinali gia' autorizzati e domande di autorizzazione all'immissione in commercio gia' presentate

1. I titolari di medicinali autorizzati ed effettivamente commercializzati e i richiedenti l'A.I.C. di medicinali la cui domanda sia stata depositata prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono presentare, in unica copia indirizzata a:

"Ministero della sanita', Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza uffici IV - X", entro il 15 febbraio 2001, l'elenco completo dei propri prodotti, sia su supporto cartaceo che in formato elettronico, suddiviso come segue:

a) medicinali prodotti utilizzando materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE per i quali sono stati presentati i certificati TSE; riportare i dati conformemente all'allegato I del presente decreto;

b) medicinali prodotti utilizzando materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE per uno o piu' dei quali non sono stati presentati i certificati TSE ed e' stata presentata, in alternativa, la documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE; riportare i dati conformemente all'allegato II del presente decreto;

c) medicinali prodotti senza utilizzare materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE; riportare i dati conformemente all'allegato III del presente decreto;

d) medicinali per i quali non sono stati acquisiti i dati necessari a consentirne l'inserimento in uno dei precedenti raggruppamenti; riportare i dati conformemente all'allegato IV del presente decreto.

2. L'elenco di cui sopra deve essere completato dalla dichiarazione di conformita' all'allegato della direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE, compilata in accordo al modello riportato nell'allegato D-2 del presente decreto.

3. Quando disponibili, i certificati TSE devono essere presentati, in copia conforme all'originale, entro il 15 febbraio 2001 al Ministero della sanita', Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio IV.

4. Per i medicinali di cui alla lettera b), del precedente comma 1, deve essere presentata entro il 15 febbraio 2001 al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio IV, una formale domanda di variazione di tipo II, corredata dalla documentazione sopra indicata.

5. Per i medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto, i documenti di cui ai precedenti commi devono essere presentati, secondo le modalita' sopra indicate, al momento dell'avvio della procedura di revoca della sospensione.

Art. 4.

Effetti sospensivi

1. Il mancato adeguamento, per carenza di documentazione o per inidoneita' della stessa, ai criteri enunciati nell'allegato alla direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE, secondo le modalita' precisate nel presente decreto, comporta la sospensione dell'iter istruttorio della domanda di A.I.C. oppure l'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Art. 5.

Presentazione dei dati in formato elettronico

1. I dati per i quali e' previsto dal presente decreto l'inoltro in formato elettronico devono essere presentati conformemente alle modalita' indicate nel sito internet del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ( http://www.sanita.it/farmaci/ ).

Art. 6.

Disposizioni finali

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della sanita' del 20 gennaio 1999, recante:

"Misure relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione clinica di medicinali contenenti materiali di origine animale e' cosi' modificato:

a) nella parte relativa alla sperimentazione di medicinali l'espressione "materiali di origine bovina" e' sostituita dall'espressione "materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 della linea guida per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale" e l'espressione "encefalopatia spongiforme bovina" e' sostituita dall'espressione "encefalopatie spongiformi trasmissibili".

2. Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 28 dicembre 2000

Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2001
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 1.

Allegato D-1

Dichiarazione di conformita' all'allegato della direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE relativa alla TSE.

Il sottoscritto ..............., in nome e per conto della ditta............... (nome del titolare/richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio [A.I.C.]), sita in (sede legale della ditta), dichiara:

che per il prodotto medicinale ............................ di cui si richiede l'autorizzazione all'immissione in commercio sono stati eseguiti accertamenti al fine di determinare quali dei materiali di partenza utilizzati sono compresi tra quelli considerati dalla linea guida "Note for Guidance on Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents via Medicinal Product" a cui si fa riferimento nell'allegato alla direttiva 75/318/CEE come modificata dalla direttiva 1999/82/CE concernente le TSE.

Luogo, ..................

Data, ....................

Cognome e nome

Firma

Allegato D-2

Dichiarazione di conformita' all'allegato della direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/1982/CE relativa alla TSE.

Il sottoscritto ..................., in nome e per conto della ditta ............. (nome del titolare/richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.)), sita in ............. (sede legale della ditta), dichiara:

che per tutti i medicinali che, a nome della ditta .................., sono stati autorizzati all'immissione in commercio e sono effettivamente commercializzati o per i quali e' stata presentata domanda di A.I.C. prima dell'entrata in vigore del decreto (estremi del presente decreto) sono stati eseguiti accertamenti al fine di determinare quali dei materiali di partenza utilizzati sono compresi tra quelli considerati dalla linea guida "Note for Guidance on Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents via Medicinal Product" a cui si fa riferimento nell'allegato alla direttiva 75/318/CEE come modificata dalla direttiva 1999/82/CE concernente le TSE (di seguito indicata come "linea guida TSE");

che per i medicinali elencati nell'allegato I e' stato presentato il certificato TSE, rilasciato dalla commissione della Farmacopea europea, relativo a tutti i materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE;

che per i medicinali elencati nell'allegato II sono stati presentati i certificati TSE, quando disponibili, e la domanda di variazione di tipo II, corredata dalla documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in merito alla TSE, essendo indisponibile il certificato TSE relativo ad uno o piu' dei materiali di partenza;

che per i medicinali elencati nell'allegato III non sono stati utilizzati materiali di partenza come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE;

che per i medicinali elencati nell'allegato IV non sono stati acquisiti i dati necessari a consentirne l'inserimento in uno dei precedenti elenchi;

che ogni medicinale che, a nome della ditta ................................, e' stato autorizzato all'immissione in commercio o per il quale e' stata presentata domanda di A.I.C.

prima dell'entrata in vigore del decreto (estremi del presente decreto) e' stato incluso in uno dei su menzionati elenchi (ogni medicinale e' riportato una sola volta), fatta salva l'esclusione dei medicinali non commercializzati.

Luogo, ..........................

Data, ........................

Cognome e nome

Firma